|
PROPOSTA DI LEGGE PER LA ESTENSIONE DEI
DIRITTI NEL LAVORO
TITOLO I°
La proposta si prefigge, innanzitutto, di
determinare le condizioni affinché l’intero ordinamento lavoristico vigente
estenda la propria efficacia anche alle situazioni in cui la prestazione di
lavoro viene resa nelle modalità di autodeterminazione della prestazione
stessa, oggi caratteristica della collaborazione coordinata e continuativa.
Ciò si può realizzare riformulando l’art.2094
del codice civile, in senso ampliativo, piuttosto che ridefinendo in sede
legislativa uno specifico tipo contrattuale di collaborazione coordinata,
assistito da un suo particolare corredo di diritti e tutele.
Al fine di prevenire comportamenti
strumentali od elusivi, nel comporre la norma si dovrà riformare la recente
legge, da noi notoriamente osteggiata, che liberalizza il contratto a tempo
determinato.
Allo stesso fine si introdurrà una norma
che contrasti il ricorso improprio e strumentale alla forma contrattuale
della “associazione in partecipazione”.
TITOLO II°
In secondo luogo la proposta si prefigge
l’estensione delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati. Il punto di
partenza è, notoriamente, la massima determinazione della Cgil nel difendere
l’integrità dell’art. 18 della Legge 300/70; la proposta, dunque, si rivolge
all’area vasta dei rapporti di lavoro che non rientrano nell’ambito di
applicazione del suddetto art. 18 (compresi i rapporti di lavoro di cui al
titolo I° della presente proposta)
Inoltre va considerato che la proposta di
cui qui si tratta, come ripetutamente annunciato dalla Cgil, sarà presentata
contestualmente alla proposta di legge per la riforma e l’estensione degli
ammortizzatori sociali; e dunque occorre valutare a pieno le sinergie che ne
derivano, a partire dal fatto che anche le imprese estranee all’area di
applicazione dell’art. 18 dovranno poter ricorrere, in caso di difficoltà
economiche che causino sospensione o contrazione della attività produttiva,
all’intero sistema degli ammortizzatori sociali così come da noi proposto.
Vale a dire che anche l’impresa minore in situazione di crisi produttiva o
di mercato potrà ricorrere, secondo le modalità definite nella specifica
proposta di legge, agli istituti in cui si articola il sistema degli
ammortizzatori (contratti di solidarietà, cassa integrazione….) in funzione
preventiva rispetto ai licenziamenti.
L’eventuale protrarsi della situazione di
crisi produttiva o di mercato oltre la durata temporale dei suddetti
ammortizzatori, costituirà, anche nelle imprese minori, giustificato motivo
oggettivo per il ricorso ad eventuali licenziamenti.
Dunque in questa sede si tratta delle
situazioni in cui il datore di lavoro adotti un provvedimento di
licenziamento individuale per motivi che definiamo genericamente “di ordine
disciplinare”
Così delimitato il campo della proposta,
la stessa si riassume come segue:
Accertato nel processo che il
licenziamento che origina la controversia non è motivato da giusta causa o
giustificato motivo oggettivo, il giudice emette sentenza di “reintegra”,
quale che sia il numero dei dipendenti dell’impresa.(con l’esclusione dei
rapporti di lavoro domestici e dei rapporti di lavoratori che abbiano
superato l’età del pensionamento di vecchiaia e abbiano maturato il massimo
dell’anzianità di servizio pensionabile).
A fronte di ciò il lavoratore può optare per
il risarcimento monetario, in alternativa alla reintegra; in tal caso le
modalità e l’entità del risarcimento saranno, anche nelle imprese minori, le
stesse oggi correnti, in analoga situazione, nelle imprese che rientrano
nell’area di applicazione dell’art. 18 (15 mensilità).
Nelle imprese che occupano fino a 15
dipendenti si riconosce anche al datore di lavoro la possibilità, dopo che
sia intervenuta la sentenza di reintegra, di optare formalmente per un
risarcimento monetario “equivalente”. In tal caso il Magistrato
quantificherà il risarcimento secondo il criterio della attualizzazione del
danno futuro reale, con la stessa tecnica usata nella liquidazione dei danni
alla persona per infortunio o incidente, pagati dal danneggiante al
danneggiato. Nel determinare la misura del risarcimento si dovrà prevedere
un tetto massimo per le imprese il cui fatturato si attesti al di sotto di
un livello “congruo” ,da quantificare.
Alla determinazione del numero dei
dipendenti dell’impresa ai fini della definizione dell’ambito di
applicazione dell’art. 18 della legge 300/70 concorrono tutti i contratti di
lavoro in essere, quale che sia la modalità della prestazione richiesta,
compresi quindi i contratti di cui al titolo I° della presente proposta di
legge. Allo stesso fine vanno altresì considerati i raggruppamenti di
impresa.
TITOLO III°
In terzo luogo la proposta si prefigge di
rendere più tempestiva ed efficace la gestione delle controversie di
lavoro.
A tal fine si propone la istituzione di un
procedimento speciale (analogo a quello previsto per le controversie
inerenti l’applicazione dell’art. 28 della legge 300) per tutte le
controversie che abbiano per oggetto la salvaguardia del rapporto di lavoro
o i trasferimenti.
Inoltre si propone di ricondurre il
tentativo di conciliazione all’interno del processo, rendendolo così
fortemente impegnativo per le parti, e di valorizzare l’istituto
dell’arbitrato, sempre rigorosamente volontario e secondo leggi e contratti,
rendendolo opzionabile dalle parti dopo l’avvio del processo.
Roma, febbraio 2003
Giuseppe
Casadio
"Oggi il governo, per la prima volta nella
storia del paese, è riuscito a far approvare una legge - la cosiddetta
riforma del mercato del lavoro - sulla quale più di 5 milioni di persone
hanno detto già di essere fortemente contrarie". Questo è il commento di
Giuseppe Casadio, segretario confederale Cgil, all'approvazione definitiva
al Senato del ddl 848.
"Una legge - continua il sindacalista - che
contiene decine di deleghe in bianco al governo, il cui scopo è rendere il
lavoratore sempre più solo e debole nel mercato del lavoro. Da oggi i
lavoratori, grazie al governo, non sono nulla di più di merce: si possono
vendere, scambiare, trattare come l'azienda meglio crede".
"Con l'approvazione del disegno di legge 848
- spiega Casadio - il governo colpisce infatti i più elementari diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici, di oggi e di domani".
La legge delega, infatti:
· inserisce maggiori elementi di precarietà
nei rapporti di lavoro: lavoro a chiamata, job sharing, staff leasing,
lavoro occasionale. Una frammentazione delle tipologie al solo scopo di
pagare meno i lavoratori, meno tutelati;
· fa tornare il caporalato con agenzie
private, consulenti del lavoro, università, enti locali, enti bilaterali che
potranno fare intermediazione di manodopera senza garanzie e senza qualità;
· rende inoltre possibile ora trasferire rami
d'azienda senza i vincoli cui fino a oggi le imprese dovevano sottostare:
stiamo parlando di terziarizzazione selvaggia e di trasferimenti di
lavoratori "scomodi" in rami che saranno ceduti;
· riduce inoltre le tutele per i lavoratori
part-time, che conteranno meno degli altri per l'applicazione dei contratti
e delle leggi nelle aziende; non sarà più richiesto il consenso del singolo
per il lavoro supplementare;
· sferra un attacco ai diritti minimi anche
contro i soci-lavoratori: per loro conterà sempre più il vincolo associativo
e non il rapporto di lavoro; le retribuzioni non saranno più vincolate al
contratto nazionale e i contenziosi non saranno più risolti dai giudici del
lavoro; i diritti del socio lavoratore per le cooperative sociali non
saranno più definiti a livello nazionale, ma territorialmente.
"Siamo insomma alla prese oggi con un vero
e proprio 'azzeramento dei diritti' - ammonisce il segretario della Cgil -
che colpisce la dignità di milioni di lavoratori italiani: quel che si
annuncia è un nuovo scontro sociale, un nuovo 'articolo 18' la cui
responsabilità cadrà tutta sul governo Berlusconi. Anche perché,come è ormai
chiaro a tutti, questo attacco violentissimo contro i lavoratori punta a
snaturare il ruolo stesso del sindacato, che il governo vuole solo come
erogatore di servizi generali (troverà lavoro, qualificherà i rapporti di
lavoro, offrirà formazione) e non più come soggetto di rappresentanza di
interessi specifici a cui si possa aderire liberamente".
"Come Cgil - conclude Casadio - confermiamo
la nostra massima contrarietà contro un'operazione di manomissione dei
diritti dei lavoratori di oggi e di domani, contro una logica che riduce lo
sviluppo e la competizione alla sola riduzione del costo del lavoro e delle
tutele. Confermiamo la massima mobilitazione in vista dello sciopero del 21
febbraio e, rispettando l'impegno preso con milioni di cittadini, saremo in
campo con le nostre proposte, a partire dalle leggi di iniziativa popolare
in cui proponiamo l'estensione generalizzata degli ammortizzatori sociali
per tutti i lavoratori, l'aumento dell'indennità di disoccupazione, maggiore
formazione, nuove tutele per i lavoratori atipici e per i lavoratori di
imprese sotto i 15 dipendenti".
|