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ERIDANIA Lavoratori stagionali |

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Roma 2 febbraio
2002
Prot.: 26/VL/ms
Oggetto: ERIDANIA
Lavoratori
stagionali
Alle Segreterie
delle FLAI
Regionali e
Territoriali
Interessate Gruppo
ERIDANIA
LORO SEDI
Cari compagni,
diversi
delegati stanno segnalando orientamenti dei direttori circa la non
riassunzione degli stagionali con la motivazione dell’entrata in vigore
del decreto 368/2001 sui lavori a termine che abroga l’8 bis.
Nel merito
si precisa che il suddetto decreto pur abolendo la 230/62, l’8 bis e
l’art. 23 della legge 223/91, stabilisce che qualora i CCNL abbiano
previsto delle disposizioni in materia, esse sino alla scadenza degli
stessi, sono valide.
In
aggiunta, nel gruppo Eridania al punto 8 dell’accordo di
riorganizzazione firmato nel 2001 è esplicitamente riaffermato l’impegno
per la riassunzione prioritaria dei lavoratori stagionali.
Con
l’occasione fraterni saluti.
p. la
Segreteria
(V. Lacorte)
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