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IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO GRUPPO
GRANAROLO
Bologna, 26 settembre 2002
1. RELAZIONI INDUSTRIALI
L’aumentata complessità strategica
assunta dal gruppo Granarolo S.p.a. da una parte e l’evoluzione degli
scenari macro-economici dall’altra, richiedono un avanzamento nelle
Relazioni Industriali che preveda, ferme restando le rispettive distinte
responsabilità e prerogative, un costante dialogo teso a consolidare un
clima positivo e ricettivo per comprendere ed affrontare in tempo reale
i nuovi scenari economici e produttivi e le implicazioni che essi hanno
sia sull’Azienda che sul Lavoro. L’obiettivo principale pertanto è
quello di impostare un sistema di Relazioni Industriali volto al
rafforzamento di una cultura di tipo partecipativo in grado di
valorizzare l’apporto delle Risorse umane al miglioramento dei livelli
di efficienza, produttività, qualità e di organizzazione del lavoro,
atti a consentire all’azienda di consolidare e se possibile di
accentuare il proprio tasso di crescita ed ai lavoratori di innovare e
migliorare le condizioni di lavoro, professionali ed occupazionali.
1.1 Comitato Bilaterale Strategico
A tale fine, le parti decidono di
insediare – in via sperimentale – un COMITATO BILATERALE STRATEGICO che,
operando a livello dell’intero Gruppo e quindi anche sulle società ed
aziende controllate e/o partecipate da Granarolo S.p.a., diventi, a
fronte di indirizzi assunti dal vertice aziendale, momento di
approfondimento preventivo e non negoziale dei principali fatti e
strategie aziendali e delle possibili ricadute sul sistema aziendale. Le
fasi di confronto, analisi, esame congiunto dovranno essere attivate
tempestivamente, fin dall’insorgere dei cambiamenti ed in fase di
predisposizione dei progetti e dovranno essere improntate alla
risoluzione dei problemi attraverso il coinvolgimento consapevole e
responsabile delle parti ed attraverso uno scambio bi-direzionale delle
conoscenze e di eventuali proposte di soluzione.
1.1.a. Il confronto dovrà consentire di
approfondire i macro scenari economico-finanziari, produttivi e di
mercato sia nazionale che internazionale a partire dai seguenti temi: ·
Assetti e strategie industriali del gruppo: entità, finalità,
localizzazione territoriale degli investimenti con particolare
attenzione a rilevanti risvolti sull’occupazione e sull’organizzazione
del lavoro dei medesimi; · Ricerca & Sviluppo: innovazione di prodotto e
di processo. · Sistemi e modelli organizzativi con particolare
attenzione al Lavoro, alla Logistica, alle Esternalizzazioni, alle
Terziarizzazioni, agli Appalti; · Andamento della performance del
gruppo: fatturato; marginalità; livello di competitività; posizionamento
di mercato, sia per quanto riguarda l’approvvigionamento delle Materie
Prime che del Prodotto Finito, con particolare attenzione allo scenario
internazionale; · Andamenti occupazionali derivati dall’introduzione di
significative innovazioni tecnologiche e/o organizzative o derivanti da
processi di riorganizzazione-ristrutturazione aziendale, da nuove
opportunità produttive o da processi di decentramento (appalti,
terziarizzazioni, esternalizzazioni); · Politiche attive per il lavoro:
progetti formativi (formazione continua) e percorsi di inserimento al
lavoro tesi alla valorizzazione del lavoro e delle risorse umane;
progetti mirati a sostenere azioni positive;
1.1.b. Il Comitato Bilaterale
Strategico, affinché sia realmente strumento snello e tempestivo, atto a
comprendere con altrettanto rapidità l’evoluzione dei contesti
economici, produttivi e del lavoro aziendali alla luce della velocità
con cui cambia lo scenario macro-economico di riferimento, sarà
costituito da rappresentanze altamente qualificate sia di parte
aziendale che di parte delle Organizzazioni Sindacali nel numero di ( x
) componenti.
1.1.c. Questo Comitato, per la validità
del presente accordo, si doterà di un programma di attività e di un
regolamento di funzionamento, che le parti si impegnano a definire entro
la stesura definitiva del presente accordo comunque non oltre gennaio
2003 (numero dei partecipanti; rapporto con esperti esterni; modalità di
convocazione e quanti incontri di norma all’anno; coordinatori dei
progetti; verbali e formalizzazione delle riunioni e dei suoi risultai;
ecc.). La partecipazione di parte sindacale avrà caratteristiche tali
che assicuri un assetto costante e continuativo, impegnandosi a
mantenere l’assoluta riservatezza, ai sensi delle norme vigenti in
materia, su tutte quelle informazioni che l’Azienda di volta in volta
preciserà in tali incontri, informando periodicamente il Coordinamento
RSU di Gruppo, che rimarrà titolare dei poteri di indirizzo e di
contrattazione.
1.1.d. Al fine di consentire alle
Organizzazioni Sindacali ed al Coordinamento RSU una concreta e fattiva
attività in ordine alla preparazione ed all’analisi di dati, di fatti e
comunque di situazioni attinenti esclusivamente al Gruppo Granarolo ed
alla propria organizzazione interna, l’Azienda, in via sperimentale,
metterà a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo, per il periodo di validità dell’accordo stesso
(01/01/2002 – 31/12/2005), un monte ore pari a 4.500 per l’intero
periodo, che potranno essere utilizzate ad esclusivo ed insindacabile
giudizio delle Organizzazioni Sindacali stesse, previa comunicazione
all’Azienda dei nominativi dei dipendenti che saranno impegnati
all’utilizzo di tale monte ore, con l’indicazione dell’ordine del giorno
e/o dei temi di volta in volta affrontati.
2. RELAZIONI SINDACALI
Il nuovo modello di Relazioni
Industriali introdotto dal presente accordo integra e rafforza quanto
fino ad oggi sperimentato in tema di relazioni sindacali con la
definizione dei due livelli di confronto negoziale: uno a Livello di
Gruppo e l’altro a livello Decentrato per singola Area e/o Sito, così
come definito negli accordi del 14/06/1995; del 24/4/’96 e del
26/1/1999).
Nel rispetto della composizione
articolata del Gruppo Granarolo a cui fanno capo Società che al momento
non sono rappresentate nel Coordinamento delle RSU di Gruppo (Centrale
Latte Milano S.p.A.; Vogliazzi S.p.A.; Alto Lazio S.r.l.), ed al fine di
cogliere tutte le opportunità ed i contributi necessari ad affrontare
compiutamente, sia sul piano strategico che operativo, i programmi
aziendali, si conviene che in occasione degli incontri periodici con la
Presidenza del Gruppo, e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la
necessità per la discussione di temi che possono coinvolgere
direttamente od indirettamente tali società, le RSU e le OO.SS.
territoriali di categoria facenti capo a CGIL, CISL, UIL delle predette
società, saranno invitate agli incontri di Gruppo.
2.1 Livello di Gruppo – Coordinamento
delle RSU
Le parti concordano che il livello di
Relazioni Sindacali di Gruppo vada individuato nelle tematiche di
negoziazione che hanno un impatto a carattere generale quali ad esempio:
§ normative nazionali in tema di rapporti ed orari di lavoro e relative
applicazioni delle stesse nelle diverse realtà, finalizzate ad un
recupero di efficienza di efficacia e di qualità del lavoro; §
innovazioni tecnologiche, di processo, di prodotto ed organizzative; §
processi di esternalizzazione, terziarizzazione, appalti; § politiche
attive del lavoro, progetti di formazione professionale e sviluppo delle
professionalità; § definizione dei sistemi incentivanti e dei parametri
obiettivo; § politiche retributive; § progetti pari opportunità; §
progetti/interventi per la sicurezza alimentare; § piani e progetti
sull’ambiente e sicurezza.
Gli interlocutori sindacali individuati
per questo livello di confronto sono il Coordinamento delle RSU e le
OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Si confermano i precedenti accordi
sulla composizione del Coordinamento delle RSU (25 componenti in
rappresentanza di GRANAROLO S.p.A., DILAT S.p.A., SAIL S.p.A.), sul
monte ore annuo di 800 ore e sul fondo forfettario di 12.912 Euro per
rimborso spese, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente
validi e nei limiti delle procedure di rimborso spese aziendale. Il
monte ore ed il fondo spese a disposizione del Coordinamento si
esauriscono nell’anno, pertanto eventuali residui non saranno riportati
nell’anno successivo. I nomi verranno comunicati entro 30 giorni dalla
sigla del presente accordo.
Il livello di Gruppo assume anche un
ruolo di regolatore delle tematiche esistenti nelle diverse realtà, ed a
questo vengono demandate nel caso in cui non si riesca ad addivenire a
soluzioni a livello decentrato.
2.2 Livello decentrato - Società,
Stabilimento e/o Area
Tale livello eserciterà il confronto e
la negoziazione, sia sui temi di prospettiva delle realtà locali, sia
come strumento puntuale e rapido in grado di intervenire e di fornire
risposte alle problematiche che insorgono nelle singole unità
produttive; in particolare le tematiche oggetto delle relazioni
sindacali a questo livello sono riferite a: § organizzazione del lavoro;
§ orari di lavoro, calendari e loro distribuzione/utilizzo; § organici
ed uso delle diverse tipologie di contratto; § inquadramenti
professionali; § piani/azioni di formazione professionale; § ambiente di
lavoro, salute e sicurezza; § gestione dei sistemi incentivanti; §
definizione degli obiettivi e dei parametri di sito (con le modalità e
le caratteristiche delineate nella parte specifica); § diritti e tutela
dei lavoratori. Gli interlocutori sindacali individuati per questo
livello di confronto sono le RSU.
3. SALARIO VARIABILE
Le parti, sulla base dei precedenti
accordi (23/3/’89, 5/5/’91, 17/1/’94, 14/6/’94, 26/1/’99) concordano di
mantenere un meccanismo di erogazione di una quota di retribuzione
correlata al raggiungimento di parametri-obiettivo di produttività,
qualità e redditività, definiti annualmente.
Nella consapevolezza che la capacità
individuale e collettiva dei lavoratori di esercitare competenze,
conoscenze, capacità critica e propositiva sui processi organizzativi,
sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza ambientale ed alimentare
rappresenta una risorsa strategica per l’impresa, le parti concordano di
qualificare e rafforzare la partecipazione ed il controllo dei
lavoratori nella individuazione e definizione degli obiettivi in modo da
garantire maggiore trasparenza, certezza e consolidamento dei risultati.
Le parti si impegnano ad attivare gli
strumenti già presenti negli accordi su elencati ed in particolare le
sedi di confronto a livello di area, sito e/o stabilimento; in tali sedi
dovranno essere definiti anno per anno gli obiettivi e relativi
indicatori, e dovranno essere concordati gli interventi/modalità
operative per il loro raggiungimento. Per garantire maggiormente la
realizzazione degli obiettivi si stabiliscono incontri di verifica in
corso d’anno (almeno ogni 4 mesi relazionando per iscritto
sull’andamento degli stessi) col compito anche di apportare i correttivi
necessari qual’ora l’andamento non rispetti le previsioni.
3.1 Aumenti e valore quote di salario
variabile
L’attuale valore di 1.032,91 Euro (£
2.000.000), di cui 1/3 legato ad indicatori di performance aziendale
(valenza di Gruppo) e 2/3 ad indicatori operativi di
produttività/competitività e qualità afferenti le singole aree e/o siti
produttivi, viene elevato a 1.471,90 Euro (£. 2.850.000) a regime nel
2005; il valore lordo annuo dell’incremento della quota di salario
variabile, al termine della durata del presente accordo 31/12/2005 è
pertanto pari ad Euro 438,99 (Lit. 850.000).
La quota di salario variabile totale,
fatti salvi i diversi importi definiti nei successivi punti 3.2, 3.3, e
3.4, sarà così ripartita e suddivisa fra i fattori di redditività
aziendale e di produttività/competitività e qualità di area e/o
stabilimento:
ANNO AUMENTI Indicatore di redditività
aziendale (valenza di Gruppo) Indicatore di produttività /competitività
qualità di singola area e/o stabilimento Totale 2001 Euro 344,30=Lit.
666.673 Euro 688,61=Lit. 1.333.334 Euro 1.032,91Lit. 2.000.000 2002 Euro
129,11Lit. 250.000 Euro 344,30=Lit. 666.673 Euro 817,72=Lit. 1,583.327
Euro 1.162,02=Lit. 2.250.000 2003 Euro 77,48Lit. 150.000 Euro
344,30=Lit. 666.673 Euro 895,20= Lit. 733.327 Euro 1.239,50= Lit.
2.400.000 2004 Euro 103,29Lit. 200.000 Euro 413,17= Lit. 800.000 Euro
929,62= Lit. 1.800.000 Euro 1.342,79= Lit. 2.600.000 2005 Euro
129,11Lit. 250.000 Euro 413,17= Lit. 800.000 Euro 1058,73=Lit. 2.050.000
Euro 1.471,90= Lit. 2.850.000
Resta confermato il criterio di
erogazione proporzionale in caso di raggiungimento inferiore e/o
superiore dei singoli indicatori/obiettivi al valore standard definito,
così come previsto nell’accordo 17/01/1994 qui integralmente richiamato
e confermato.
3.2 Singole aree e/o siti produttivi
Al fine di rafforzare l’entità ed il
peso della quota di salario legata ad obiettivi di qualità e
produttività di sito e/o area e di apportare una reale sfida di crescita
per l’azienda, le parti concordano che, nell’ambito della quota di
salario variabile destinata a parametri/obiettivi di singola area, a
partire dal 2002 e nel limite massimo del 25% della quota totale dinanzi
detta, le singole R.S.U. e l’azienda possano individuare specifici
obiettivi che siano misurabili sul piano economico e della produttività
e non ripetitivi di eventuali obiettivi indicati a livello di Gruppo. In
assenza di definizioni specifiche, l’intera quota di salario variabile
soggetta ai parametri di produttività e qualità sarà quella definita
aziendalmente a livello di Gruppo.
3.3 Norma transitoria
Il Gruppo Granarolo è costituito da
realtà che, per storia delle relazioni industriali, hanno accordi
aziendali dove non è contemplata la voce salario variabile, oppure, dove
è presente, hanno forme, modalità ed importi differenti di erogazione
della medesima. Pertanto, rispetto alle situazioni esistenti, le parti
concordano di arrivare, attraverso un percorso che temporalmente
traguardi la durata del presente accordo (2005), ad una omogeneizzazione
graduale sia degli importi, sia dei parametri/obiettivi di Gruppo e di
area e/o sito produttivo, sia delle modalità di erogazione come di
seguito riportato:
a) per la ex Società Latte Europa
S.r.l. già incorporata nella Granarolo S.p.A. dal 01/11/1995 e per i
lavoratori provenienti da detta Società ed in forza presso le filiali di
Pozzuoli (ora Nola), Anzio, Roma e Area Sicilia/Calabria, per la quale
nel precedente accordo di Gruppo fu definito un percorso graduale di
adeguamento dei valori del Premio di Produzione Professionale, del
Premio di Produzione e del Salario Variabile Base, si conviene che, con
decorrenza 01/01/2003, il Premio di Produzione Professionale sarà
incrementato di un importo lordo annuo pari ad Euro 206,58 pari a Lit.
400.000 (Euro 17,215 mensile pari a Lit. 28.571 mensile).
Dall’01/01/2003 il Salario Variabile annuo lordo avrà pertanto la stessa
entità e modalità fissata per l’intero Gruppo e si considera terminato
il percorso di adeguamento avviato con il precedente accordo aziendale (
vedi ALLEGATO: tabella valori PP; PPP; Importo salario Variabile Annuo).
b) per la Società SAIL S.p.A., entrata
a far parte del coordinamento sindacale di Gruppo dal 01/01/2002 e che,
pur avendo definito al proprio interno uno specifico accordo sul Salario
Variabile per l’anno 2001 rinviando all’accordo di Gruppo la definizione
di tale specifico elemento, si concorda quanto segue: ð per l’anno 2002
il salario erogabile nei modi e termini definiti al punto 3.1 sarà pari
al 50% dell’importo del salario variabile base definito per la Granarolo
S.p.A.; su tali valori saranno effettuati i relativi conteggi risultanti
dalla applicazione dei criteri di redditività,
produttività/competitività e qualità definiti a livello della SAIL S.pA;
ð per l’anno 2003 il salario variabile base su cui effettuare i conteggi
sarà pari al 75% del salario variabile base definito per la Granarolo
S.p.A.; ð con l’anno 2004 il valore del salario variabile base sarà pari
al 100% del salario variabile base definito per la Granarolo S.p.A..
Le parti convengono che, a fronte di
future acquisizioni e/o incorporazione di Società nella Granarolo S.p.A.
che non hanno specifici accordi relativi alla gestione di quote di
salario correlate ad obiettivi di redditività,
produttività/competitività, qualità, ecc., il progressivo adeguamento
alle normative del Gruppo, su tale specifica tematica, avverrà
indicativamente attraverso un percorso graduale di 4 anni considerando
un 25% per anno (o frazione di anno) dell’ammontare globale del salario
variabile definito per la Granarolo S.p.A.. Nell’ipotesi che la società
acquisita od incorporata abbia un suo salario variabile definito, fermo
restando quanto si concorderà fra le parti stipulanti gli accordi di
incorporazione, tale processo di armonizzazione dovrà avvenire,
indicativamente, in quattro anni. Ai nuovi assunti in qualità di
dipendenti Granarolo s.p.a. verrà riconosciuto il salario variabile
nelle modalità previste dal presente accordo.
3.4 Modalità di erogazione
Le parti convengono di erogare in
un’unica soluzione annuale l’importo della quota, in relazione al grado
di raggiungimento dei parametri/obiettivi; detta erogazione avverrà
unitamente alle competenze retributive del mese di maggio di ogni anno e
sarà riferita ai risultati dell’anno precedente.
La quota di salario variabile verrà
erogata a tutti i dipendenti della società GRANAROLO S.pA. e ad altre
Società indicate nel testo del presente accordo di Gruppo, con contratto
di lavoro a: · tempo indeterminato in ragione dei mesi lavorati nel
periodo di riferimento (considerando per intero le frazioni superiori ai
15 giorni) ed in forza al momento dall’ erogazione; · tempo parziale
(sia verticale che orizzontale) sarà proporzionata all’orario di lavoro
contrattato;
Al personale che abbandonerà l’azienda,
durante l’anno solare di riferimento, per pensionamento di anzianità o
di vecchiaia o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato,
verrà erogata, al momento della risoluzione del rapporto, una quota pari
al 60% dell’importo base del salario variabile e riproporzionata in
dodicesimi. Per i Tempi Determinati, tale norma decorrerà a partire dal
mese successivo alla firma del presente accordo integrativo. La quota di
salario variabile non verrà erogata ai dipendenti in forza, sia a tempo
indeterminato sia a tempo determinato, che risolveranno anticipatamente
il contratto (dimissioni volontarie) e/o saranno licenziate per giusta
causa o giustificato motivo.
Come già convenuto in via sperimentale
nell’accordo integrativo del 22/03/1989 confermato negli accordi del
17/01/1994 e del 14/06/1995, e nello spirito delle intese del 23/07/1993
(protocollo interconfederale) e del 07/02/1994 (Accordo Nazionale
Centrali Cooperative e FAT-FLAI-UILA), le parti individuano nella
metodologia consolidata in questi anni, lo strumento per collegare
sistematicamente il premio ai risultati aziendali; le parti hanno inteso
definire l’importo della quota di salario variabile in senso
onnicomprensivo e pertanto non sarà considerato utile per il calcolo di
istituti contrattuali e/o di legge ivi compreso il T.F.R. e rientra
nello spirito del Decreto Legge 28/03/1996 nr. 166 - art. 5 - relativo
alla decontribuzione delle quote di salario legate ad indici di
produttività aziendale.
4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Lo scenario che si andrà a descrivere
in questo capitolo, per ciò che riguarda il core business del Gruppo
Granarolo e cioè il latte fresco ed in particolare modo per quanto
attiene alla durata del ciclo di vita del latte medesimo, è fortemente
condizionato dal contesto normativo caratterizzato dalla forte
incertezza per quelle che saranno le decisioni che si fisseranno nel
prossimo futuro in merito e di conseguenza delle ricadute che queste
determineranno inevitabilmente sull’Organizzazione del Lavoro nei
diversi siti produttivi.
A tal proposito l’Azienda, ha attivato
una consulenza altamente specializzata, volta a definire possibili
scenari organizzativi che si potranno determinare a fronte delle
decisioni governative sul comparto del latte fresco. L’obiettivo è
quello di tratteggiare la futura struttura aziendale sia dal punto
tecnico-produttivo-amministrativo che dal punto logistico-distributivo.
Le decisioni che si potranno individuare, alla luce dell’intervento
consulenziale, saranno oggetto, cosi come previsto nel capitolo sulle
Relazioni industriali, di esame congiunto a livello di Comitato
Strategico.
L’Azienda comunque conferma il
proseguimento della strada intrapresa in questi ultimi anni, che vede
nella ricerca di soluzioni organizzative volte alla razionalizzazione
dei costi, all’ottimizzazione dei processi lavorativi, ed alla
qualificazione/valorizzazione del lavoro, l’unica scelta possibile per
fronteggiare la situazione di estrema competitività e complessità del
mercato lattiero-caseario in genere e di quello dei prodotti
freschi-freschissimi in particolare; un mercato caratterizzato, da un
lato da forti e rapidi processi di concentrazione/selezione attuati
attraverso politiche di acquisizioni/concentrazioni con un alto impiego
di risorse finanziarie, e dall’altro lato dalla forte tensione sui
prezzi che sta determinando in maniera sempre più esasperata
l’abbattimento dei margini.
Le parti, nel darsi reciprocamente atto
che le marcate differenziazioni, sia di carattere
tecnologico/impiantistico, sia di prodotto, sia di mercato, presenti nei
diversi siti produttivi, non consentono di individuare un “tipo ideale”
di soluzione organizzativa che possa essere estesa a tutte le realtà del
Gruppo, convengono di demandare a livello decentrato, cosi come previsto
nel capitolo sulle Relazioni Industriali del presente accordo, la
ricerca e la definizione dell’Organizzazione del Lavoro più idonea, tale
da coniugare il raggiungimento degli obiettivi aziendali con le esigenze
dei lavoratori.
4.1 Orari di lavoro
L’estrema variabilità della domanda,
particolarmente accentuata dall’esasperazione dei sistemi distributivi,
ha generato esigenze di flessibilità che richiedono continui adattamenti
dei sistemi organizzativi presenti nelle diverse realtà produttive che
compongono il Gruppo.
Le parti, riconoscendo l’esigenza di
soddisfare le richieste di mercato e di salvaguardare la freschezza del
prodotto, concordano sulla necessità di ridurre al minimo il disagio
derivante ai lavoratori dalla mutevole programmazione dei turni di
lavoro, ribadendo il pieno rispetto di quanto previsto dalle norme
contrattuali in termini di turni ed orari di lavoro.
4.1.1 Organizzazione turni
Per conformare più adeguatamente le
esigenze di cui sopra si conviene di affinare al meglio la prassi in
essere nei diversi siti produttivi ( che vede attualmente la
pianificazione dei turni di lavoro con cadenza mensile con la conferma
definitiva di settimana in settimana, entro il giorno di giovedì della
settimana antecedente per la settimana successiva) garantendo ai
lavoratori una “visione” temporale ed una programmazione dei propri
impegni nei turni lavorativi e consentendogli di organizzare il proprio
tempo libero e di migliore la qualità della vita e del lavoro.
In questo contesto, contemperando sia
alle esigenze della certezza delle turnazioni che del rispetto dei
programmi produttivi, le parti concordano, per fronteggiare le criticità
derivanti dalle assenze improvvise e non programmate (es. malattie) del
personale inserito nei turni di lavoro, di ricorrere all’utilizzo del
personale presente nel reparto, qualora si dovessero rendere necessari
adattamenti organizzativi nel funzionamento degli impianti, modificando
l’assegnazione delle singole postazioni di lavoro rispetto a quanto
indicato nelle turnazioni settimanali.
Tali spostamenti/sostituzioni saranno
eseguiti nel rispetto delle singole professionalità, dell’orario di
lavoro programmato per il lavoratore interessato (non allungamento orari
o spostamenti dell’orario del turno) e del carico di lavoro (organici di
linea).
Qual’ora il fenomeno si presenti con
ricorrenza, una delle parti firmatarie del presente accordo e/o le
rispettive rappresentanze a livello locale possono richiedere un
incontro per individuare le cause ed adottare le soluzioni più idonee
atte alla risoluzione del problema (riorganizzazione turni; composizione
squadre; adeguamento organici; ecc.).
4.1.2 Riduzione Orario lavoro
In considerazione che già nei
precedenti accordi si è intervenuto nelle diverse realtà produttive che
costituiscono il Gruppo Granarolo agendo in particolare sulle fasce
orarie disagiate (es. orario notturno) con maggiorazioni tese a
compensare tale disagio, le parti concordano di intervenire in quelle
restanti unità produttive (Stabilimenti e/o Reparti) dove tali riduzioni
non sono state introdotte e dove in ogni caso l’orario di effettivo
lavoro, non sia inferiore alle 36,5 ore settimana e/o in quelle unità i
cui impianti produttivi funzionano su 7 giorni settimanali (da lunedì
alla domenica).
A partire dalla data del 01/01/2003, a
coloro che saranno adibiti a turni notturni, verrà pertanto applicata,
in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali ed aziendali previste nei
precedenti accordi che qui vengono integralmente confermati, una
maggiorazione pari al 2%.
Tale ulteriore riduzione, calcolata
sulle ore di effettivo lavoro svolto nella fascia oraria notturna
compresa dalle ore 00.00 alle ore 05.00, verrà riconosciuta a quei
lavoratori che operano nelle realtà oggi identificate in: · Stabilimento
di Bologna Reparto Caseificio: ricevimento, produzione (casari paste
filate e molli), preparazione (mascarpone), confezionamento; ·
Stabilimento di Novara: confezionamento latte UHT; · Stabilimento di
Mogliano Veneto (TV): confezionamento latte fresco; · SAIL S.p.A.
Stabilimento di Gioia dei Colle (BA): ricevimento e
pastorizzazione-confezionarnerito (latte fresco e panna fresca),
sterilizzazione e confezionamento (latte UHT), laboratorio, caldaie,
movimentazione di produzione in cella.
A partire dalla data del 01/01/2003
verrà riconosciuta una ulteriore maggiorazione del 2%, in aggiunta alle
maggiorazioni contrattuali ed aziendali previste nei precedenti accordi
ed a quanto stabilito nel punto precedente. Tale maggiorazione sarà
calcolata sulle ore di effettivo lavoro svolto nella sola fascia oraria
dalle ore 22.00 del sabato alle ore 06.00 della domenica; le realtà oggi
identificate sono quelle qui sotto elencate:
· Stabilimento di Anzio: inteso come
tutte le persone che operano nell’unità produttiva quali ricevimento e
pastorizzazione, confezionamento, condizionamento e fine linea, addetto
al coordinamento del turno; · SAIL S.p.A. stabilimento di Gioia del
Colle (BA): inteso come tutte le persone che operano nell’ambito
dell’unità produttiva afferente alla produzione e confezionamento del
latte fresco, panna fresca e relativi servizi connessi quali il
laboratorio e le caldaie.
Tale maggiorazione, espressa in ore e
minuti, saranno accantonate ed utilizzate dal singolo lavoratore come
riposi.
Le parti convengono di demandare alle
singole realtà, così come previsto nel capitolo sulle Relazioni
Industriali a livello decentrato, la definizione delle modalità più
consone per l’effettivo utilizzo di detti riposi, in considerazione
dell’organizzazione del lavoro, dell’organizzazione dei turni, della
programmazione dei calendari di lavoro e dei relativi periodi di riposo
e/o di ferie.
4.1.3 calendario annuo
Entro il mese di marzo di ogni anno, a
livello delle singole unità si effettueranno gli incontri sul calendario
annuo in cui definire i programmi e lo scaglionamento delle ferie (es.
giugno settembre ed i periodi di feste e/o festività) sulla base del
fatto che al lavoratore vanno garantite almeno 2 settimane continuative
e, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative, potranno
essere individuati periodi maggiori e/o ulteriori.
Eventuali modifiche dello stesso sono
possibili solo per straordinarie ed imprevedibili ragioni tecniche,
organizzative e sulla base di una rinegoziazione che deve prevedere le
nuove modalità per garantire il diritto all’uso delle ferie attraverso
la definizione di un nuovo programma.
Monte ore ad uso individuale Le parti
concordano di istituire uno speciale “monte ore individuale” di 24 ore
annue al quale il singolo lavoratore potrà fare ricorso attraverso la
semplice comunicazione al proprio responsabile di reparto e di ufficio.
Tale “monte ore” verrà ricavato dalle ferie e/o ex festività e/o ROL e/o
riposi aggiuntivi frutto di riduzioni d’orario definiti a livello
d’azienda o Gruppo, maturati e non goduti.
Fermo restando le modalità in essere
sull’uso delle ferie, ROL, permessi e riposi compensativi, l’utilizzo di
tale “monte ore” non potrà avvenire nei seguenti periodi temporali:
ferie estive (da metà giugno a metà settembre), picchi di produttività
(nei giorni delle doppie o triple produzioni), nella settimana
antecedente e successiva alle festività di Natale, Capo d’anno e della
Pasqua; per gli impiegati tali periodi saranno quelli che coincidono con
scadenze di legge, fiscali, di bilancio (ad esempio elaborazione
stipendi, dichiarazioni IVA, periodi di chiusura di Bilancio, ecc.).
La comunicazione, al proprio
responsabile di reparto o ufficio, dovrà avvenire 24 ore prima della
data di fruizione per permessi fino a 4 ore e 48 ore prima per permessi
superiori alle 4 ore.
4.2 Professionalità - Inquadramenti
Le parti si danno atto che, pur in
presenza all’interno del Gruppo di un livello di inquadramento medio
alto delle figure operative di stabilimento, lo sviluppo del sistema
organizzativo aziendale, in correlazione alle tematiche della
professionalità, rendono opportuno effettuare uno studio finalizzato a
fotografare ed analizzare l’attuale sistema professionale, rispetto ai
cambiamenti intervenuti nei contenuti del lavoro e nell’organizzazione
del lavoro nonché i reali inquadramenti e riconoscimenti professionali
presenti nei diversi siti produttivi.
Le parti convengono di attivare un
progetto di ricerca/intervento con il compito di delineare i criteri
guida di un nuovo sistema classificatorio. A tale fine si costituirà una
Commissione Bilaterale composta da (n°……) che si potrà avvalere anche di
competenze esterne decise di comune accordo, che entro gennaio 2003
dovrà presentare alle parti sociali firmatarie dell’accordo un progetto
di fattibilità contenente l’indicazione della metodologia di analisi
utilizzata, le attività previste, l’ eventuale utilizzo di esperti
esterni ed il relativo costo,i soggetti coinvolti, le modalità di
coinvolgimento/accompagnamento/formazione delle parti nelle varie fasi
di avanzamento del lavoro, i tempi di esecuzione.
In questo quadro la Commissione
Bilaterale avrà il compito di: a) valutare la portata e le implicazioni
dei processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa; b) svolgere
attività di studio, ricerca e confronto in merito alla classificazione
dei lavoratori al fine di fornire alle Parti stipulanti elementi di
valutazione circa il rapporto tra professionalità e classificazione; c)
esaminare le problematiche relative all’accesso del personale femminile
ad attività professionali e/o quelle riferite all’occupazione femminile
in ruoli connessi alle nuove tecnologie; d) esaminare le problematiche
relative agli accessi al lavoro ed ai percorsi di carriera dei nuovi
assunti (bilanci e certificazione delle competenze); e) individuare
criteri di valutazione delle professionalità in relazione agli esiti
degli studi ed esami di cui ai precedenti punti, nonché ipotesi di
integrazione o modifica dell’attuale assetto classificatorio anche sulla
base di una diversa articolazione della struttura dell’inquadramento.
In questo quadro potranno essere
esaminati nuovi criteri di riconoscimento della professionalità atti a
rendere più attuali le vigenti declaratorie e/o a consentirne una
migliore gestione per evitare l’appiattimento e consentire una maggiore
verticalizzazione, valutando anche l’opportunità di introdurre nuovi
livelli di inquadramento.
Tale commissione completerà i propri
lavori entro il giugno 2003; i risultati verranno presentati alle parti
firmatarie del presente accordo.
Alla fine del lavoro la Commissione
Bilaterale presenterà linee, criteri guida e progetti per un possibile
di intervento sul sistema di classificazione; tutto ciò dovrà avvenire
entro 1 anno dalla firma del presente accordo.
Entro 18 mesi dal presente accordo le
parti, sulla base del lavoro svolto dalla Comissione Bilaterale,
avvieranno un tavolo di trattativa sul nuovo sistema di inquadramento
nelle aree individuate. In tale fase non si dovranno definire solo i
passaggi di qualifica e/o il nuovo inquadramento ma anche azioni e piani
formativi per corrispondere ai fabbisogni formativi dell’azienda e dei
lavoratori.
A conclusione del percorso le parti
stipulanti il presente accordo, determineranno la coerenza dei risultati
raggiunti con le varie realtà del Gruppo con l’obiettivo di individuare
i nuovi principi ispiratori per la gestione dell’inquadramento
professionale.
Le realtà interessate agli studi di
caso sono: Ciclo del Pastorizzato Bologna, Ufficio Fornitori Bologna,
UHT Soliera.
Compito della Commissione Bilaterale è
anche quello di fare una “fotografia” degli inquadramenti nel gruppo per
verificarne l’eventuale disomogeneità applicativa a fronte di pari
competenze e professionalità esercitate.
La Commissione Bilaterale ha inoltre il
compito di individuare profili e contenuti professionali, criteri e
modalità per il passaggio al 1^ livello dei KAM .
5. FORMAZIONE PROFESSIONALE E MERCATO
DEL LAVORO
Il processo di miglioramento continuo
del “sistema azienda” è condizione essenziale per assicurare
competitività nel lungo periodo; ed è in quest’ambito che la risorsa
umana, oltre alla tecnologia ed ai mezzi finanziari, diviene l’elemento
centrale su cui poggiare tale processo.
Le parti ribadiscono l’importanza della
formazione quale strumento elettivo di risposta a bisogni specifici,
finalizzato non soltanto all’acquisizione ed al mantenimento delle
professionalità maggiormente rispondenti alle continue innovazioni
tecniche e tecnologiche ma anche allo sviluppo delle competenze
individuali ed alla crescita professionale dei lavoratori nel loro
insieme. Le parti a livello aziendale effettueranno incontri di
confronto e proposta, tesi a creare tutte le condizioni che possano
produrre risultati di apprendimento e formazione continua; risultati
che, oltre ad essere riconosciuti, devono essere in grado di produrre un
miglioramento della prestazione e della condizione di lavoro e
professionale individuale.
Al fine di coniugare le esigenze del
mercato del lavoro con le necessità organizzative aziendali e con
l’obiettivo della valorizzazione del lavoro, si riconferma
l’orientamento di: · privilegiare, a fronte di turn over e di incrementi
stabili dell’organico, quelle forme di contratto che sono funzionali
all’inserimento ed alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, quali:
Tempo indeterminato e contratti a causa mista formazione - lavoro ( CFL;
Apprendistato); · ricorrere ai tempi determinati solo per far fronte
alle esigenze stagionali e/o temporanee di un più esteso utilizzo degli
impianti o per facilitare l’effettuazione dei cicli di ferie programmate
(calendario annuo), ricorrendo ai contratti a tempo determinato. Il
periodo di utilizzo ed il numero dei contratti a tempo determinato sarà
definito attraverso accordi stipulati tra le parti a livello decentrato.
Nell’intento dì favorire percorsi di
alternanza tra scuola e lavoro o l’effettuazioni di periodi di tirocinio
obbligatorio nell’ambito di percorsi di studio, l’Azienda si impegna a
sottoscrivere le eventuali convenzioni sia di stage che di tirocinio
orientativo e/o formativo, avvalendosi di soggetti pubblici o privati
altamente specializzati, per una durata temporale che non potrà essere
superiore a mesi 6 (sei), fatto salvo per quei percorsi specifici di
studio (es. dottorati di ricerca o specializzazioni post-laurea) che
richiedono periodi più lunghi.
Le parti, a tale fine, si impegnano ad
una analisi/esame congiunto dei fabbisogni e degli indirizzi da assumere
sia rispetto ai percorsi da privilegiare, sia rispetto alle convenzioni
da sottoscrivere ed al patto formativo, sia rispetto alla valutazione
dei risultati conseguiti (certificazione delle competenze; ecc.).
Contratti di Formazione Lavoro le parti
concordano di riconoscere, in deroga a quanto prevede l’accordo quadro
interconfederale del 5/10/1985 ed in particolare per quanto attiene
all’art. 7 comma 4, per quei contratti che si avvieranno a partire dal
01/01/2003, le voci retributive indicativamente nominate come: Premio
Produzione e/o Premio di Produzione Professionale presenti nelle diverse
diciture nelle Società indicate nel testo del presente accordo.
Le modalità di riconoscimento della
suddetta voce, avverrà nella seguente misura: · fino a 6 mesi di
contratto 1/3 dell’importo · dopo 6 mesi fino e fino a 12 mesi di
contratto 2/3 dell’importo · dopo 12 mesi di contratto l’intero importo
6. KEY ACCOUNT MANAGER (ex Responsabile
Vendite)
L’Azienda, al fine di rispondere in
maniera efficace alle sollecitazioni che derivano dal contesto
ambientale in cui è inserita, ha organizzato la Direzione commerciale,
in particolare modo la struttura afferente alle vendite, determinando
una maggiore focalizzazione e specializzazione dei “presidi” sia per
quanto attiene al mercato (canali distributivi, unità omogenee di
business, multi-territorialità), sia per quanto attiene alla
logistica-distributiva (magazzini, trasporti, ordini, ecc.).
Nell’ambito del presidio di mercato, la
posizione del Key Account Manager (ex Responsabile Vendite) si inserisce
a pieno titolo diventando soggetto pro-attivo nei confronti del mercato
di competenza, innovando le tecniche e le procedure di vendita,
assicurando il controllo sull’attività di servizio verso il cliente.
6.1 Inquadramento normativa
La dinamica di progressiva
concentrazione dei punti vendita ed il conseguente processo di
sofisticazione e di innovazione delle tecniche e delle procedure di
gestione delle vendite stesse, richiedano la messa in campo di
competenze professionali che possono prevedere il superamento del 2°
livello di inquadramento professionale, quale attuale inquadramento
contrattuale di riferimento.
Le parti concordano dì prevedere per
quei Key Account Manager, che per professionalità acquisita ed agita,
nelle proprie zone dì competenza, operino con capacità e funzioni
direttive e che abbiamo discrezionalità di poteri, con facoltà di
iniziativa, nei limiti delle linee guida ricevute dal diretto
Responsabile (Regional Account Manager), il riconoscimento del 1°
livello professionale di inquadramento contrattuale, rinviando al lavoro
della Commissione Bilaterale di cui al punto 4.2 l’analisi, i tempi e le
modalità di passaggio.
6.2 Premio Prestazionale
Le parti riconfermano la positività del
sistema di valorizzazione delle prestazioni così come definito nel
precedente Accordo del 26/01/’99 (istituzione del Premio Prestazionale)
quale strumento premiante per i K.A.M. nel raggiungimento dei propri
obiettivi e di conseguenza di realizzazione delle politiche commerciali
aziendali nei mercati di riferimento.
Le quote economiche del Premio
Prestazionale, al fine di rendere il sistema sempre più incentivante
alle mutate condizioni di contesto in cui i K.A.M. operano, verranno
incrementate e regolamentate nella seguente maniera:
a) Valore del Premio Prestazionale
variabile, legato al raggiungimento degli obiettivi di performance
individuale, il cui importo contempli le peculiarità presenti nella
professione del KAM nelle diverse realtà di mercato.
Il valore lordo annuo dell’incremento
della quota base sarà, per la vigenza del presente accordo 31/12/2005,
pari ad Euro 1.760 erogato nel seguente modo:
ANNO IMPORTO LORDO IMPORTO TOTALE ANNUO
PREMIO PRESTAZIONALE
2003 Euro 880 (lire 1.703.918) Euro
3.152,41 (lire 6.103.917) 2004 Euro 440 (lire 851.959) Euro 3,592,41
(lire 6.955.876) 2005 Euro 440 (lire 851.959) Euro 4.032,41 (lire
7.307.834)
b) Modalità di erogazione del predetto
premio, che sarà alla scadenza del presente accordo (31/12/2005)
complessivamente pari a Euro 4032,41 (di cui 2.272,41 attuali più 1.760
qui previsto), avverrà con le correnti modalità che prevedono
l’assegnazione degli obiettivi ai singoli KAM da parte della Direzione
Vendite nell’ambito degli attuali Canvass (11 Canvass annuali). Sulla
base dei risultati conseguiti si procederà ad una consuntivazione
periodica e l’eventuale pagamento del premio avverrà con la successiva
retribuzione mensile. L’importo del Premio Prestazionale potrà
annullarsi od aumentare sulla base dei confronti fra gli obiettivi
assegnati ed i risultati conseguiti nel rispetto della medesima scala
parametrale concordata nell’accordo aziendale del 17/01/1994 ed
utilizzata per il calcolo del salario variabile relativo ai parametri di
produttività-efficienza, ecc.. Le parti concordano infine che detto
Premio Prestazionale non sarà utile per il calcolo di istituti
contrattuali e/o di Legge ivi compreso il T.F.R. e rientra nello spirito
del Decreto Legge 28/03/1996 nr. 166 - art. 5 relativo alla così detta
decontribuzione delle quote di salario legate ad indici di produttività
aziendale.
6.3 norma transitoria
Relativamente all’anno 2002, in via
forfettaria quale “una tantum” non ripetibile per il futuro, l’azienda
corrisponderà unitamente alle competenze del mese di febbraio 2003 la
somma di Euro 464,8112 (lire 900.000) lorda che sarà riproporzionata
rispetto al livello di performance conseguito dai singoli KAM,
rapportando il valore del premio effettivamente percepito nell’anno 2002
al valore del premio base pari a Euro 2.272,4103 ( lire 4.400.000)
moltiplicando il valore così ottenuto per la somma di Euro 464,8112.
6.4 disposizioni generali
L’assegnazione dell’autovettura per uso
di servizio avverrà a totale discrezione dell’azienda sia per tipologia
di auto che di cilindrata e/o motorizzazione. L’azienda assicura che
l’autovettura sarà dotata di standard di sicurezza e confort quali ad
esempio abs, e condizionatore.
7. QUADRI
Le parti confermano i precedenti
accordi relativi alla disciplina dei Quadri e, sulla base delle
indicazioni fornite dall’Azienda, per le posizioni identificate, così
come risultano dall’allegato 2), concordano che, nell’arco di vigenza
del presente accordo, l’importo mensile lordo dell’Indennità di Funzione
Quadro sia ricompreso nei seguenti parametri:
Indennità Funzione Quadri di livello
1°: minima pari a Euro 516,00 mensili lorde; massima pari a Euro
1.446,00 mensili lorde;
Indennità Funzione Quadri di livello
1A: minima pari a Euro 620,00 mensili lorde; massima pari a Euro 2.324
,00 mensili lorde;
Le parti inoltre concordano che per i
Quadri vadano potenziate ed estese le attività di analisi dei fabbisogni
formativi, utilizzando anche l’ente bilaterale della cooperazione FORMER,
e le azioni formative da effettuare anche in ore di lavoro pagate
secondo il principio che la Formazione è un Diritto fondamentale se si
vuole perseguire la difesa attiva della professionalità e delle
competenze in situazioni in continuo cambiamento.
8. AMBIENTE E SICUREZZA
L’Azienda conferma la propria
attenzione verso tutti quegli aspetti che riguardano l’igiene, la
sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, prevedendo un
continuo e costante monitoraggio delle sicurezze di tutte le macchine ed
impianti installati.
Le azioni da parte aziendale alla
formazione, informazione e sensibilizzazione sui rischi e sulle
procedure adottate, volte alla diffusione a tutti i dipendenti della
cultura della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro. In
quest’ambito è già attiva, una procedura che prevede, per tutti coloro
che sono assunti con contratto a tempo indeterminato e Contratto di
Formazione Lavoro, un breve corso personalizzato a seconda della
mansione che andrà a ricoprire e la distribuzione di un opuscolo, edito
dall’azienda, che illustra i principali rischi presenti e le regole di
comportamento basilari. Tale procedura sarà estesa nel prossimo futuro,
a partire del 01/01/2003, anche a quel personale assunto con contratto a
tempo determinato.
Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo
Granarolo è intervenuto portando migliorie alle condizioni di lavoro
nelle diverse Società che lo compongono e comprese nel presente accordo,
in alcuni casi tali interventi sono ancora in corso, basti citare il
lavoro di riorganizzazione e ristrutturazione che vede coinvolta la sede
e lo stabilimento della SAIL S.p.A.; la costruzione del nuovo Reparto di
confezionamento alla DILAT S.p.A. con la sostituzione dei vecchi
impianti produttivi e l’adozione dei più efficaci accorgimenti di
condizionamento ambientale. Per quanto attiene alla Granarolo S.p.A.
sono in corso di realizzazione o già pianificati interventi che
riguardano principalmente: · Stabilimento di Castel S. Pietro Terme:
costruzione dei servizi tecnologici (impianto di depurazione, impianto
acqua gelida, centrale termica); · Stabilimento di Novara: rinnovo degli
impianti di pallettizzazione della linea UHT · Stabilimento Pastorizzato
di Bologna dove si prevede un ampliamento al fine di aumentare gli spazi
migliorando le condizioni ambientali e la sicurezza; realizzazione di
una nuova isola robotizzata per facilitare, limitando le operazione
manuali, la pallettizzazione.
L’Azienda in tal senso continuerà a
mantenere a proprio carico tutti i costi derivanti dalle visite mediche
e gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa in vigore.
9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE ( Filcoop )
Le parti confermano, il ruolo della
previdenza complementare, quale pilastro del sistema previdenziale.
Le parti nel prendere atto
dell’avvenuta costituzione del fondo di previdenza del settore
alimentare cooperativo (Filcoop), dichiarano di assumere nell’ambito
delle proprie responsabilità un ruolo attivo affinchè si raggiunga il
più efficace livello di informazione ai dipendenti sui contenuti e
prospettive del fondo medesimo.
L’Azienda conferma inoltre il
mantenimento della Cassa Aziendale, nei limiti e termini definiti negli
accordi aziendali precedenti e nel rispetto delle normative di legge
vigenti.
Le parti si incontreranno entro
Dicembre 2003 per una verifica sull’andamento delle adesioni e
sull’impatto rispetto alla Cassa Aziendale in essere.
10 DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo, decorre dal
01/01/2002 ed avrà validità e durata fino al 31/12/2005.
Norma finale
Sono fatte salve le patuizioni di cui
ai precedenti accordi aziendali in quanto non modificate od
incompatibili con quanto stabilito nel presente accordo. Tutto quanto
stabilito nel presente accordo si intende patuito con clausola di
connessione ed inscindibilità.
Letto e sottoscritto.
Per Gruppo Granarolo S.p.A. Per
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
RSU
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