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ACCORDO
INTEGRATIVO GRUPPO
GRANAROLO
Bologna, 02 dicembre 2002
Fra la Società Granarolo S.p.A. in qualità
di capo gruppo delle altre Società controllate, con sede in Bologna -
Via Cadriano 27/2, rappresentata dai Sigg.ri Leandri Dr Claudio e
Ballerini Dr. Antonio e le Organizzazioni Sindacali FAI-CISL Regionale
Emilia Romagna rappresentata dal Sig. Armando Savignano, FLAI-CGIL
Regionale Emilia Romagna rappresentata dal Sig. Giordano Giovannini,
UILA-UIL Regionale Emilia Romagna rappresentata dal Sig. Sergio Modanesi;
le delegazioni di struttura FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL territoriali,
unitamente al Coordinamento delle RSU di Gruppo,
dopo ampia discussione, concordano quanto
segue:
1.
RELAZIONI INDUSTRIALI
L’aumentata complessità strategica assunta
dal gruppo Granarolo S.p.a. da una parte e l’evoluzione degli scenari
macro-economici dall’altra, richiedono un avanzamento nelle Relazioni
Industriali che preveda, ferme restando le rispettive distinte
responsabilità e prerogative, un costante dialogo teso a consolidare un
clima positivo e ricettivo per comprendere ed affrontare in tempo reale
i nuovi scenari economici e produttivi e le implicazioni che essi hanno
sia sull’Azienda che sul Lavoro.
L’obiettivo principale pertanto è quello
di impostare un sistema di Relazioni Industriali volto al rafforzamento
di una cultura di tipo partecipativo in grado di valorizzare l’apporto
delle Risorse umane al miglioramento dei livelli di efficienza,
produttività, qualità e di organizzazione del lavoro, atti a consentire
all’azienda di consolidare e se possibile di accentuare il proprio tasso
di crescita ed ai lavoratori di innovare e migliorare le condizioni di
lavoro, professionali ed occupazionali.
1.1
Comitato Bilaterale
Strategico
A tale fine, le parti decidono di
insediare – in via sperimentale – un COMITATO BILATERALE STRATEGICO che,
operando a livello dell’intero Gruppo e quindi anche sulle società ed
aziende controllate e/o partecipate da Granarolo S.p.a., diventi, a
fronte di indirizzi assunti dal vertice aziendale, momento di
approfondimento preventivo e non negoziale dei principali fatti e
strategie aziendali e delle possibili ricadute sul sistema aziendale.
Le fasi di confronto, analisi, esame
congiunto dovranno essere attivate tempestivamente, fin dall’insorgere
dei cambiamenti ed in fase di predisposizione dei progetti e dovranno
essere improntate alla risoluzione dei problemi attraverso il
coinvolgimento consapevole e responsabile delle parti ed attraverso uno
scambio bi-direzionale delle conoscenze e di eventuali proposte di
soluzione.
1.1.a. Il confronto dovrà
consentire di approfondire i macro scenari economico-finanziari,
produttivi e di mercato sia nazionale che internazionale a partire dai
seguenti temi:
·
Assetti e strategie
industriali del gruppo: entità, finalità, localizzazione
territoriale degli investimenti con particolare attenzione a rilevanti
risvolti sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro dei medesimi;
·
Ricerca & Sviluppo:
innovazione di prodotto e di processo.
·
Sistemi e modelli
organizzativi con particolare attenzione al Lavoro, alla Logistica,
alle Esternalizzazioni, alle Terziarizzazioni, agli Appalti;
·
Andamento della
performance del gruppo: fatturato; marginalità; livello di
competitività; posizionamento di mercato, sia per quanto riguarda
l’approvvigionamento delle Materie Prime che del Prodotto Finito, con
particolare attenzione allo scenario internazionale;
·
Andamenti occupazionali
derivati dall’introduzione di significative innovazioni tecnologiche e/o
organizzative o derivanti da processi di
riorganizzazione-ristrutturazione aziendale, da nuove opportunità
produttive o da processi di decentramento (appalti, terziarizzazioni,
esternalizzazioni);
·
Politiche attive per il
lavoro: progetti formativi (formazione continua) e percorsi di
inserimento al lavoro tesi alla valorizzazione del lavoro e delle
risorse umane; progetti mirati a sostenere azioni positive;
1.1.b. Il Comitato Bilaterale
Strategico, affinché sia realmente strumento snello e tempestivo, atto a
comprendere con altrettanto rapidità l’evoluzione dei contesti
economici, produttivi e del lavoro aziendali alla luce della velocità
con cui cambia lo scenario macro-economico di riferimento, sarà
costituito da rappresentanze altamente qualificate sia di parte
aziendale che di parte delle Organizzazioni Sindacali nel numero di
( x ) componenti.
1.1.c. Questo Comitato, per la
validità del presente accordo, si doterà di un programma di attività e
di un regolamento di funzionamento, che le parti si impegnano a definire
entro la stesura definitiva del presente accordo comunque non oltre
gennaio 2003 (numero dei partecipanti; rapporto con esperti esterni;
modalità di convocazione e quanti incontri di norma all’anno;
coordinatori dei progetti; verbali e formalizzazione delle riunioni e
dei suoi risultai; ecc.).
La partecipazione di parte sindacale avrà
caratteristiche tali che assicuri un assetto costante e continuativo,
impegnandosi a mantenere l’assoluta riservatezza, ai sensi delle norme
vigenti in materia, su tutte quelle informazioni che l’Azienda di volta
in volta preciserà in tali incontri, informando periodicamente il
Coordinamento RSU di Gruppo, che rimarrà titolare dei poteri di
indirizzo e di contrattazione.
1.1.d. Al fine di consentire alle
Organizzazioni Sindacali ed al Coordinamento RSU
una concreta e fattiva attività in ordine alla preparazione ed
all’analisi di dati, di fatti e comunque di situazioni attinenti
esclusivamente al Gruppo Granarolo ed alla propria organizzazione
interna, l’Azienda, in via sperimentale, metterà a disposizione delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, per il periodo
di validità dell’accordo stesso (01/01/2002 – 31/12/2005), un monte ore
pari a 4.500 per l’intero periodo, che potranno essere utilizzate ad
esclusivo ed insindacabile giudizio delle Organizzazioni Sindacali
stesse, previa comunicazione all’Azienda dei nominativi dei dipendenti
che saranno impegnati all’utilizzo di tale monte ore, con l’indicazione
dell’ordine del giorno e/o dei temi di volta in volta affrontati.
2. RELAZIONI SINDACALI
Il nuovo modello di Relazioni Industriali
introdotto dal presente accordo integra e rafforza quanto fino ad oggi
sperimentato in tema di relazioni sindacali con la definizione dei due
livelli di confronto negoziale: uno a Livello di Gruppo e l’altro a
livello Decentrato per singola Area e/o Sito, così come definito negli
accordi del 14/06/1995; del 24/4/’96 e del 26/1/1999).
Nel rispetto della composizione articolata
del Gruppo Granarolo a cui fanno capo Società che al momento non sono
rappresentate nel Coordinamento delle RSU di Gruppo (Centrale Latte
Milano S.p.A.; Vogliazzi S.p.A.), ed al fine di cogliere tutte le
opportunità ed i contributi necessari ad affrontare compiutamente, sia
sul piano strategico che operativo, i programmi aziendali, si conviene
che in occasione degli incontri periodici con la Presidenza del Gruppo,
e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità per la discussione
di temi che possono coinvolgere direttamente od indirettamente tali
società, le RSU e le OO.SS. territoriali di categoria facenti capo a
CGIL, CISL, UIL delle predette società, saranno invitate agli incontri
di Gruppo.
2
Livello di Gruppo –
Coordinamento delle RSU
Le parti concordano che il livello di
Relazioni Sindacali di Gruppo vada individuato nelle tematiche di
negoziazione che hanno un impatto a carattere generale quali ad esempio:
§
normative nazionali in tema
di rapporti ed orari di lavoro e relative applicazioni delle stesse
nelle diverse realtà, finalizzate ad un recupero di efficienza di
efficacia e di qualità del lavoro;
§
innovazioni tecnologiche, di
processo, di prodotto ed organizzative;
§
processi di
esternalizzazione, terziarizzazione, appalti;
§
politiche attive del lavoro,
progetti di formazione professionale e sviluppo delle professionalità;
§
definizione dei sistemi
incentivanti e dei parametri obiettivo;
§
politiche retributive;
§
progetti pari opportunità;
§
progetti/interventi per la
sicurezza alimentare;
§
piani e progetti
sull’ambiente e sicurezza.
Gli interlocutori sindacali individuati
per questo livello di confronto sono il Coordinamento delle RSU e le
OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Si confermano i precedenti accordi sulla
composizione del Coordinamento delle RSU (25 componenti in
rappresentanza di GRANAROLO S.p.A., SAIL S.p.A.), sul monte ore annuo di
800 ore e sul fondo forfettario di 12.912,00 Euro per rimborso spese,
dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi e nei limiti
delle procedure di rimborso spese aziendale. Il monte ore ed il fondo
spese a disposizione del Coordinamento si esauriscono nell’anno,
pertanto eventuali residui non saranno riportati nell’anno successivo.
I nomi verranno comunicati entro 30 giorni
dalla sigla del presente accordo.
Il livello di Gruppo assume anche un ruolo
di regolatore delle tematiche esistenti nelle diverse realtà, ed a
questo vengono demandate nel caso in cui non si riesca ad addivenire a
soluzioni a livello decentrato.
2.2 Livello decentrato - Società,
Stabilimento e/o Area
Tale livello eserciterà il confronto e la
negoziazione, sia sui temi di prospettiva delle realtà locali, sia come
strumento puntuale e rapido in grado di intervenire e di fornire
risposte alle problematiche che insorgono nelle singole unità
produttive; in particolare le tematiche oggetto delle relazioni
sindacali a questo livello sono riferite a:
§
organizzazione del lavoro;
§
orari di lavoro, calendari e
loro distribuzione/utilizzo;
§
organici ed uso delle
diverse tipologie di contratto;
§
inquadramenti professionali;
§
piani/azioni di formazione
professionale;
§
ambiente di lavoro, salute e
sicurezza;
§
gestione dei sistemi
incentivanti;
§
definizione degli obiettivi
e dei parametri di sito (con le modalità e le caratteristiche delineate
nella parte specifica);
§
diritti e tutela dei
lavoratori.
Gli interlocutori sindacali individuati
per questo livello di confronto sono le RSU.
3.
SALARIO VARIABILE
Le parti, sulla base dei precedenti
accordi (23/3/’89, 5/5/’91, 17/1/’94, 14/6/’94, 26/1/’99) concordano di
mantenere un meccanismo di erogazione di una quota di retribuzione
correlata al raggiungimento di parametri-obiettivo di produttività,
qualità e redditività, definiti annualmente.
Nella consapevolezza che la capacità
individuale e collettiva dei lavoratori di esercitare competenze,
conoscenze, capacità critica e propositiva sui processi organizzativi,
sulla qualità del lavoro, sulla sicurezza ambientale ed alimentare
rappresenta una risorsa strategica per l’impresa, le parti concordano di
qualificare e rafforzare la partecipazione ed il controllo dei
lavoratori nella individuazione e definizione degli obiettivi in modo da
garantire maggiore trasparenza, certezza e consolidamento dei risultati.
Le parti si impegnano ad attivare gli
strumenti già presenti negli accordi su elencati ed in particolare le
sedi di confronto a livello di area, sito e/o stabilimento; in tali sedi
dovranno essere definiti anno per anno gli obiettivi e relativi
indicatori, e dovranno essere concordati gli interventi/modalità
operative per il loro raggiungimento. Per garantire maggiormente la
realizzazione degli obiettivi si stabiliscono incontri di verifica in
corso d’anno (almeno ogni 4 mesi relazionando per iscritto
sull’andamento degli stessi) col compito anche di apportare i correttivi
necessari qual’ora l’andamento non rispetti le previsioni.
3.1 Aumenti e valore quote di salario
variabile
L’attuale valore di 1.032,91 Euro (£
2.000.000), di cui 1/3 legato ad indicatori di performance aziendale
(valenza di Gruppo) e 2/3 ad indicatori operativi di
produttività/competitività e qualità afferenti le singole aree e/o siti
produttivi, viene elevato a 1.471,90 Euro (£. 2.850.000) a regime nel
2005; il valore lordo annuo dell’incremento della quota di salario
variabile, al termine della durata del presente accordo 31/12/2005 è
pertanto pari ad Euro 438,99 (Lit. 850.000).
La quota di salario variabile totale,
fatti salvi i diversi importi definiti nei successivi punti 3.2, 3.3, e 3.4, sarà così ripartita e suddivisa fra i fattori di redditività
aziendale e di produttività/competitività e qualità di area e/o
stabilimento:
|
ANNO |
AUMENTI |
Indicatore di redditività aziendale
(valenza di Gruppo) |
Indicatore di produttività
/competitività qualità di singola area e/o stabilimento |
Totale |
|
2001
|
|
Euro 344,30
=Lit. 666.673 |
Euro 688,61
=Lit. 1.333.334 |
Euro 1.032,91
Lit. 2.000.000 |
|
2002 |
Euro 129,11
Lit. 250.000 |
Euro 344,30
=Lit. 666.673 |
Euro 817,72
=Lit. 1.583.327 |
Euro 1.162,02
=Lit. 2.250.000 |
|
2003 |
Euro 77,48
Lit. 150.000 |
Euro 344,30
=Lit. 666.673 |
Euro 895,20
= Lit. 1.733.327 |
Euro 1.239,50
= Lit. 2.400.000 |
|
2004 |
Euro 103,29
Lit. 200.000 |
Euro 413,17
= Lit. 800.000 |
Euro 929,62
= Lit. 1.800.000 |
Euro 1.342,79
= Lit. 2.600.000 |
|
2005 |
Euro 129,11
Lit. 250.000 |
Euro 413,17
= Lit. 800.000 |
Euro 1058,73
=Lit. 2.050.000 |
Euro 1.471,90
= Lit. 2.850.000 |
Resta confermato il criterio di erogazione
proporzionale in caso di raggiungimento inferiore e/o superiore dei
singoli indicatori/obiettivi al valore standard definito, così come
previsto nell’accordo 17/01/1994 qui integralmente richiamato e
confermato.
3.2 Singole aree e/o siti produttivi
Al fine di rafforzare l’entità ed il peso
della quota di salario legata ad obiettivi di qualità e produttività di
sito e/o area e di apportare una reale sfida di crescita per l’azienda,
le parti concordano che, nell’ambito della quota di salario variabile
destinata a parametri/obiettivi di singola area, a partire dal 2002 e
nel limite massimo del 25% della quota totale dinanzi detta, le singole
R.S.U. e l’azienda possano individuare specifici obiettivi che siano
misurabili sul piano economico e della produttività e non ripetitivi di
eventuali obiettivi indicati a livello di Gruppo. In assenza di
definizioni specifiche, l’intera quota di salario variabile soggetta ai
parametri di produttività e qualità sarà quella definita aziendalmente a
livello di Gruppo.
3.3 Norma transitoria
Il Gruppo Granarolo è costituito da realtà
che, per storia delle relazioni industriali, hanno accordi aziendali
dove non è contemplata la voce salario variabile, oppure, dove è
presente, hanno forme, modalità ed importi differenti di erogazione
della medesima.
Pertanto, rispetto alle situazioni
esistenti, le parti concordano di arrivare, attraverso un percorso che
temporalmente traguardi la durata del presente accordo (2005), ad una
omogeneizzazione graduale sia degli importi, sia dei parametri/obiettivi
di Gruppo e di area e/o sito produttivo, sia delle modalità di
erogazione come di seguito riportato:
a) per la ex Società Latte Europa S.r.l.
già incorporata nella Granarolo S.p.A. dal 01/11/1995 e per i lavoratori
provenienti da detta Società ed in forza presso le filiali di Pozzuoli
(ora Nola), Anzio, Roma e Area Sicilia/Calabria, per la quale nel
precedente accordo di Gruppo fu definito un percorso graduale di
adeguamento dei valori del Premio di Produzione Professionale, del
Premio di Produzione e del Salario Variabile Base, si conviene che, con
decorrenza 01/01/2003, il Premio di Produzione Personale sarà
incrementato di un importo lordo annuo pari ad Euro 206,58 pari a Lit.
400.000 (Euro 17,215 mensile pari a Lit. 28.571 mensile).
Dall’01/01/2003 il Salario Variabile annuo lordo avrà pertanto la stessa
entità e modalità fissata per l’intero Gruppo e si considera terminato
il percorso di adeguamento avviato con il precedente accordo aziendale
(vedi ALLEGATO: tabella valori PP; PPP; Importo Salario variabile
annuo).
b) per la Società SAIL S.p.A., entrata a
far parte del coordinamento sindacale di Gruppo dal 01/01/2002 e che,
pur avendo definito al proprio interno uno specifico accordo sul Salario
Variabile per l’anno 2001 rinviando all’accordo di Gruppo la definizione
di tale specifico elemento, si concorda quanto segue:
ð
per l’anno 2002 il salario
erogabile nei modi e termini definiti al punto 3.1 sarà pari al 50%
dell’importo del salario variabile base definito per la Granarolo S.p.A.;
su tali valori saranno effettuati i relativi conteggi risultanti dalla
applicazione dei criteri di redditività, produttività/competitività e
qualità definiti a livello della SAIL S.p.A.;
ð
per l’anno 2003 il salario
variabile base su cui effettuare i conteggi sarà pari al 75% del salario
variabile base definito per la Granarolo S.p.A.;
ð
con l’anno 2004 il valore
del salario variabile base sarà pari al 100% del salario variabile base
definito per la Granarolo S.p.A..
Le parti convengono che, a fronte di
future acquisizioni e/o incorporazione di Società nella Granarolo S.p.A.
che non hanno specifici accordi relativi alla gestione di quote di
salario correlate ad obiettivi di redditività,
produttività/competitività, qualità, ecc., il progressivo adeguamento
alle normative del Gruppo, su tale specifica tematica, avverrà
indicativamente attraverso un percorso graduale di 4 anni considerando
un 25% per anno (o frazione di anno) dell’ammontare globale del salario
variabile definito per la Granarolo S.p.A..
Nell’ipotesi che la società acquisita od
incorporata abbia un suo salario variabile definito, fermo restando
quanto si concorderà fra le parti stipulanti gli accordi di
incorporazione, tale processo di armonizzazione dovrà avvenire,
indicativamente, in quattro anni.
Ai nuovi assunti in qualità di dipendenti
Granarolo s.p.a. verrà riconosciuto il salario variabile nelle modalità
previste dal presente accordo.
3.4 Modalità di erogazione
Le parti convengono di erogare in un’unica
soluzione annuale l’importo della quota, in relazione al grado di
raggiungimento dei parametri/obiettivi; detta erogazione avverrà
unitamente alle competenze retributive del mese di maggio di ogni
anno e sarà riferita ai risultati dell’anno precedente.
La quota di salario variabile verrà
erogata a tutti i dipendenti della società GRANAROLO S.pA. e ad altre
Società indicate nel testo del presente accordo di Gruppo, con contratto
di lavoro a:
·
tempo indeterminato
in ragione dei mesi lavorati nel periodo di riferimento (considerando
per intero le frazioni superiori ai 15 giorni) ed in forza al momento
dall’ erogazione;
·
tempo parziale (sia
verticale che orizzontale) sarà proporzionata all’orario di lavoro
contrattato;
Al personale che abbandonerà l’azienda,
durante l’anno solare di riferimento, per pensionamento di anzianità o
di vecchiaia o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato,
verrà erogata, al momento della risoluzione del rapporto, una quota pari
al 60% dell’importo base del salario variabile e riproporzionata in
dodicesimi.
Per i Tempi Determinati, tale norma
decorrerà a partire dal mese successivo alla firma del presente accordo
integrativo.
La quota di salario variabile non verrà
erogata ai dipendenti in forza, sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato, che risolveranno anticipatamente il contratto (dimissioni
volontarie) e/o saranno licenziate per giusta causa o giustificato
motivo.
Come già convenuto in via
sperimentale nell’accordo integrativo del 22/03/1989 confermato negli
accordi del 17/01/1994 e del 14/06/1995, e nello spirito delle intese
del 23/07/1993 (protocollo interconfederale) e del 07/02/1994 (Accordo
Nazionale Centrali Cooperative e FAT-FLAI-UILA), le parti individuano
nella metodologia consolidata in questi anni, lo strumento per collegare
sistematicamente il premio ai risultati aziendali; le parti hanno inteso
definire l’importo della quota di salario variabile in senso
onnicomprensivo e pertanto non sarà considerato utile per il calcolo di
istituti contrattuali e/o di legge ivi compreso il T.F.R. e rientra
nello spirito del Decreto Legge 28/03/1996 nr. 166 - art. 5 - relativo
alla decontribuzione delle quote di salario legate ad indici di
produttività aziendale.
4
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Lo scenario che si andrà a descrivere in
questo capitolo, per ciò che riguarda il core business del Gruppo
Granarolo e cioè il latte fresco ed in particolare modo per quanto
attiene alla durata del ciclo di vita del latte medesimo, è fortemente
condizionato dal contesto normativo caratterizzato dalla forte
incertezza per quelle che saranno le decisioni che si fisseranno nel
prossimo futuro in merito e di conseguenza delle ricadute che queste
determineranno inevitabilmente sull’Organizzazione del Lavoro nei
diversi siti produttivi.
A tal proposito l’Azienda, ha attivato una
consulenza altamente specializzata, volta a definire possibili scenari
organizzativi che si potranno determinare a fronte delle decisioni
governative sul comparto del latte fresco. L’obiettivo è quello di
tratteggiare la futura struttura
aziendale sia dal punto tecnico-produttivo-amministrativo che dal punto
logistico-distributivo. Le decisioni che si potranno individuare, alla
luce dell’intervento consulenziale, saranno oggetto, cosi come previsto
nel capitolo sulle Relazioni industriali, di esame congiunto a livello
di Comitato Strategico.
L’Azienda comunque conferma il
proseguimento della strada intrapresa in questi ultimi anni, che vede
nella ricerca di soluzioni organizzative volte alla razionalizzazione
dei costi, all’ottimizzazione dei processi lavorativi, ed alla
qualificazione/valorizzazione del lavoro, l’unica scelta possibile per
fronteggiare la situazione di estrema competitività e complessità del
mercato lattiero-caseario in genere e di quello dei prodotti
freschi-freschissimi in particolare; un mercato caratterizzato, da un
lato da forti e rapidi processi di concentrazione/selezione attuati
attraverso politiche di acquisizioni/concentrazioni con un alto impiego
di risorse finanziarie, e dall’altro lato dalla forte tensione sui
prezzi che sta determinando in maniera sempre più esasperata
l’abbattimento dei margini.
Le parti, nel darsi reciprocamente atto
che le marcate differenziazioni, sia di carattere
tecnologico/impiantistico, sia di prodotto, sia di mercato, presenti nei
diversi siti produttivi, non consentono di individuare un “tipo ideale”
di soluzione organizzativa che possa essere estesa a tutte le realtà del
Gruppo, convengono di demandare a livello decentrato, cosi come previsto
nel capitolo sulle Relazioni Industriali del presente accordo, la
ricerca e la definizione dell’Organizzazione del Lavoro più idonea, tale
da coniugare il raggiungimento degli obiettivi aziendali con le esigenze
dei lavoratori.
4.1 Orari di lavoro
L’estrema variabilità della domanda,
particolarmente accentuata dall’esasperazione dei sistemi distributivi,
ha generato esigenze di flessibilità che richiedono continui adattamenti
dei sistemi organizzativi presenti nelle diverse realtà produttive che
compongono il Gruppo.
Le parti, riconoscendo l’esigenza di
soddisfare le richieste di mercato e di salvaguardare la freschezza del
prodotto, concordano sulla necessità di ridurre al minimo il disagio
derivante ai lavoratori dalla mutevole programmazione dei turni di
lavoro, ribadendo il pieno rispetto di quanto previsto dalle norme
contrattuali in termini di turni ed orari di lavoro.
4.1.1 Organizzazione turni
Per conformare più adeguatamente le
esigenze di cui sopra si conviene di affinare al meglio la prassi in
essere nei diversi siti produttivi ( che vede attualmente la
pianificazione dei turni di lavoro con cadenza mensile con la conferma
definitiva di settimana in settimana, entro il giorno di giovedì della
settimana antecedente per la settimana successiva) garantendo ai
lavoratori una “visione” temporale ed una programmazione dei propri
impegni nei turni lavorativi e consentendogli di organizzare il proprio
tempo libero e di migliore la qualità della vita e del lavoro.
In questo contesto, contemperando sia alle
esigenze della certezza delle turnazioni che del rispetto dei programmi
produttivi, le parti concordano, per fronteggiare le criticità derivanti
dalle assenze improvvise e non programmate (es. malattie) del personale
inserito nei turni di lavoro, di ricorrere all’utilizzo del personale
presente nel reparto, qualora si dovessero rendere necessari adattamenti
organizzativi nel funzionamento degli impianti, modificando
l’assegnazione delle singole postazioni di lavoro rispetto a quanto
indicato nelle turnazioni settimanali.
Tali spostamenti/sostituzioni saranno
eseguiti nel rispetto delle singole professionalità, dell’orario di
lavoro programmato per il lavoratore interessato (non allungamento orari
o spostamenti dell’orario del turno) e del carico di lavoro (organici di
linea).
Qual’ora il fenomeno si presenti con
ricorrenza, una delle parti firmatarie del presente accordo e/o le
rispettive rappresentanze a livello locale possono richiedere un
incontro per individuare le cause ed adottare le soluzioni più idonee
atte alla risoluzione del problema (riorganizzazione turni; composizione
squadre; adeguamento organici; ecc.).
4.1.2 Riduzione Orario
lavoro
In considerazione che già nei precedenti
accordi si è intervenuto nelle diverse realtà produttive che
costituiscono il Gruppo Granarolo agendo in particolare sulle fasce
orarie disagiate (es. orario notturno) con maggiorazioni tese a
compensare tale disagio, le parti concordano di intervenire in quelle
restanti unità produttive (Stabilimenti e/o Reparti) dove tali riduzioni
non sono state introdotte e dove in ogni caso l’orario di effettivo
lavoro, non sia inferiore alle 36,5 ore settimana
e/o in quelle unità i cui impianti produttivi funzionano su 7
giorni settimanali (da lunedì alla domenica).
A partire dalla data del 01/01/2003, a
coloro che saranno adibiti a turni notturni, verrà pertanto applicata,
in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali ed aziendali previste nei
precedenti accordi che qui vengono integralmente confermati, una
maggiorazione pari al 2%.
Tale ulteriore riduzione, calcolata sulle
ore di effettivo lavoro svolto nella fascia oraria notturna compresa
dalle ore 00.00 alle ore 05.00, verrà riconosciuta a quei lavoratori
che operano nelle realtà oggi identificate in:
·
Stabilimento di Bologna
Reparto Caseificio: ricevimento, produzione, preparazione,
confezionamento;
·
Stabilimento di Novara:
confezionamento latte UHT;
·
Stabilimento di Mogliano
Veneto (TV): confezionamento latte fresco;
·
SAIL S.p.A. Stabilimento di
Gioia dei Colle (BA): ricevimento e pastorizzazione-confezionamento
(latte fresco e panna fresca), sterilizzazione e confezionamento (latte
UHT), laboratorio, caldaie, movimentazione di produzione in cella.
A partire dalla data del 01/01/2003 verrà
riconosciuta una ulteriore maggiorazione del 2%, in aggiunta alle
maggiorazioni contrattuali ed aziendali previste nei precedenti accordi
ed a quanto stabilito nel punto precedente.
Tale maggiorazione sarà calcolata sulle
ore di effettivo lavoro svolto nella sola fascia oraria dalle ore
22.00 del sabato alle ore 06.00 della domenica; le realtà oggi
identificate sono quelle qui sotto elencate:
·
Stabilimento di Anzio:
inteso come tutte le persone che operano nell’unità produttiva quali
ricevimento e pastorizzazione, confezionamento, condizionamento e fine
linea, addetto al coordinamento del turno;
·
SAIL S.p.A. stabilimento di
Gioia del Colle (BA): inteso come tutte le persone che operano
nell’ambito dell’unità produttiva afferente alla produzione e
confezionamento del latte fresco, panna fresca e relativi servizi
connessi quali il laboratorio e le caldaie.
Tale maggiorazione, espressa in ore e
minuti, saranno accantonate ed utilizzate dal singolo lavoratore come
riposi.
Le parti convengono di demandare alle
singole realtà, così come previsto nel capitolo sulle Relazioni
Industriali a livello decentrato, la definizione delle modalità più
consone per l’effettivo utilizzo di detti riposi, in considerazione
dell’organizzazione del lavoro, dell’organizzazione dei turni, della
programmazione dei calendari di lavoro e dei relativi periodi di riposo
e/o di ferie.
4.1.3 calendario annuo
Entro il mese di marzo di ogni anno, a
livello delle singole unità si effettueranno gli incontri sul calendario
annuo in cui definire i programmi e lo scaglionamento delle ferie (es.
giugno settembre ed i periodi di feste e/o festività) sulla base del
fatto che al lavoratore vanno garantite almeno 2 settimane continuative
e, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative, potranno
essere individuati periodi maggiori e/o ulteriori.
Eventuali modifiche dello stesso sono
possibili solo per straordinarie ed imprevedibili ragioni tecniche,
organizzative e sulla base di una rinegoziazione che deve prevedere le
nuove modalità per garantire il diritto all’uso delle ferie attraverso
la definizione di un nuovo programma.
Monte ore ad uso individuale
Le parti concordano di istituire uno
speciale “monte ore individuale” di 24 ore annue al quale il singolo
lavoratore potrà fare ricorso attraverso la semplice comunicazione al
proprio responsabile di reparto e di ufficio. Tale “monte ore” verrà
ricavato dalle ferie e/o ex festività e/o ROL e/o riposi aggiuntivi
frutto di riduzioni d’orario definiti a livello d’azienda o Gruppo,
maturati e non goduti.
Fermo restando le modalità in essere
sull’uso delle ferie, ROL, permessi e riposi compensativi, l’utilizzo di
tale “monte ore” non potrà avvenire nei seguenti periodi temporali:
ferie estive (da metà giugno a metà settembre), picchi di produttività
(nei giorni delle doppie o triple produzioni), nella settimana
antecedente e successiva alle festività di Natale, Capo d’anno e della
Pasqua; per gli impiegati tali periodi saranno quelli che coincidono con
scadenze di legge, fiscali, di bilancio (ad esempio elaborazione
stipendi, dichiarazioni IVA, periodi di chiusura di Bilancio, ecc.).
La comunicazione, al proprio responsabile
di reparto o ufficio, dovrà avvenire 24 ore prima della data di
fruizione per permessi fino a 4 ore e 48 ore prima per permessi
superiori alle 4 ore.
4.2 Professionalità - Inquadramenti
Le parti si danno atto che, pur in
presenza all’interno del Gruppo di un livello di inquadramento medio
alto delle figure operative di stabilimento, lo sviluppo del sistema
organizzativo aziendale, in correlazione alle tematiche della
professionalità, rendono opportuno effettuare uno studio finalizzato a
fotografare ed analizzare l’attuale sistema professionale, rispetto ai
cambiamenti intervenuti nei contenuti del lavoro e nell’organizzazione
del lavoro nonché i reali inquadramenti e riconoscimenti professionali
presenti nei diversi siti produttivi.
Le parti convengono di attivare un
progetto di ricerca/intervento con il compito di delineare i criteri
guida di un nuovo sistema classificatorio.
A tale fine si costituirà una Commissione
Bilaterale composta da N° che si potrà avvalere anche di
competenze esterne decise di comune accordo, che entro gennaio 2003
dovrà presentare alle parti sociali firmatarie dell’accordo un progetto
di fattibilità contenente l’indicazione della metodologia di analisi
utilizzata, le attività previste, l’ eventuale utilizzo di esperti
esterni ed il relativo costo,i soggetti coinvolti, le modalità di
coinvolgimento/accompagnamento/formazione delle parti nelle varie fasi
di avanzamento del lavoro, i tempi di esecuzione.
In questo quadro la Commissione Bilaterale
avrà il compito di:
a)
valutare la portata e le
implicazioni dei processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa;
b)
svolgere attività di studio,
ricerca e confronto in merito alla classificazione dei lavoratori al
fine di fornire alle Parti stipulanti elementi di valutazione circa il
rapporto tra professionalità e classificazione;
c)
esaminare le problematiche
relative all’accesso del personale femminile ad attività professionali
e/o quelle riferite all’occupazione femminile in ruoli connessi alle
nuove tecnologie;
d)
esaminare le problematiche
relative agli accessi al lavoro ed ai percorsi di carriera dei nuovi
assunti (bilanci e certificazione delle competenze);
e)
individuare criteri di
valutazione delle professionalità in relazione agli esiti degli studi ed
esami di cui ai precedenti punti, nonché ipotesi di integrazione o
modifica dell’attuale assetto classificatorio anche sulla base di una
diversa articolazione della struttura dell’inquadramento.
In questo quadro potranno essere esaminati
nuovi criteri di riconoscimento della professionalità atti a rendere più
attuali le vigenti declaratorie e/o a consentirne una migliore gestione
per evitare l’appiattimento e consentire una maggiore verticalizzazione,
valutando anche l’opportunità di introdurre nuovi livelli di
inquadramento.
Tale commissione completerà i propri
lavori entro il giugno 2003; i risultati verranno presentati alle parti
firmatarie del presente accordo.
Alla fine del lavoro la Commissione
Bilaterale presenterà linee, criteri guida e progetti per un possibile
di intervento sul sistema di classificazione; tutto ciò dovrà avvenire
entro 1 anno dalla firma del presente accordo.
Entro 18 mesi dal presente accordo le
parti, sulla base del lavoro svolto dalla Commissione Bilaterale,
avvieranno un tavolo di trattativa sul nuovo sistema di inquadramento
nelle aree individuate. In tale fase non si dovranno definire solo i
passaggi di qualifica e/o il nuovo inquadramento ma anche azioni e piani
formativi per corrispondere ai fabbisogni formativi dell’azienda e dei
lavoratori.
A conclusione del percorso le parti
stipulanti il presente accordo, determineranno la coerenza dei risultati
raggiunti con le varie realtà del Gruppo con l’obiettivo di individuare
i nuovi principi ispiratori per la gestione dell’inquadramento
professionale.
Le realtà interessate agli studi di caso
sono: Ciclo del Pastorizzato Bologna, Ufficio Fornitori Bologna, UHT
Soliera (MO).
Compito della Commissione Bilaterale è
anche quello di fare una “fotografia” degli inquadramenti nel gruppo per
verificarne l’eventuale disomogeneità applicativa a fronte di pari
competenze e professionalità esercitate.
La Commissione Bilaterale ha inoltre il
compito di individuare profili e contenuti professionali, criteri e
modalità per il passaggio al 1^ livello dei KAM ; su questo punto la
Commissione avvierà i lavori entro il I° semestre 2003.
5. FORMAZIONE PROFESSIONALE E MERCATO
DEL LAVORO
Il processo di miglioramento continuo del
“sistema azienda” è condizione essenziale per assicurare competitività
nel lungo periodo; ed è in quest’ambito che la risorsa umana, oltre alla
tecnologia ed ai mezzi finanziari, diviene l’elemento centrale su cui
poggiare tale processo.
Le parti ribadiscono l’importanza della
formazione quale strumento elettivo di risposta a bisogni specifici,
finalizzato non soltanto all’acquisizione ed al mantenimento delle
professionalità maggiormente rispondenti alle continue innovazioni
tecniche e tecnologiche ma anche allo sviluppo delle competenze
individuali ed alla crescita professionale dei lavoratori nel loro
insieme.
Le parti a livello aziendale effettueranno
incontri di confronto e proposta, tesi a creare tutte le condizioni che
possano produrre risultati di apprendimento e formazione continua;
risultati che, oltre ad essere riconosciuti, devono essere in grado di
produrre un miglioramento della prestazione e della condizione di lavoro
e professionale individuale.
Al fine di coniugare le esigenze del
mercato del lavoro con le necessità organizzative aziendali e con
l’obiettivo della valorizzazione del lavoro, si riconferma
l’orientamento di:
·
privilegiare, a fronte di
turn over e di incrementi stabili dell’organico, quelle forme di
contratto che sono funzionali all’inserimento ed alla stabilizzazione
del rapporto di lavoro, quali: Tempo indeterminato e contratti a causa
mista formazione - lavoro ( CFL; Apprendistato);
·
ricorrere ai tempi
determinati solo per far fronte alle esigenze stagionali e/o temporanee
di un più esteso utilizzo degli impianti o per facilitare
l’effettuazione dei cicli di ferie programmate (calendario annuo),
ricorrendo ai contratti a tempo determinato. Il periodo di utilizzo ed
il numero dei contratti a tempo determinato sarà definito attraverso
accordi stipulati tra le parti a livello decentrato.
Nell’intento dì favorire percorsi di
alternanza tra scuola e lavoro o l’effettuazioni di periodi di tirocinio
obbligatorio nell’ambito di percorsi di studio, l’Azienda si impegna a
sottoscrivere le eventuali convenzioni sia di stage che di tirocinio
orientativo e/o formativo, avvalendosi di soggetti pubblici o privati
altamente specializzati, per una durata temporale che non potrà essere
superiore a mesi 6 (sei), fatto salvo per quei percorsi specifici di
studio (es. dottorati di ricerca o specializzazioni post-laurea) che
richiedono periodi più lunghi.
Le parti, a tale fine, si impegnano ad una
analisi/esame congiunto dei fabbisogni e degli indirizzi da assumere sia
rispetto ai percorsi da privilegiare, sia rispetto alle convenzioni da
sottoscrivere ed al patto formativo, sia rispetto alla valutazione dei
risultati conseguiti (certificazione delle competenze; ecc.).
Contratti di Formazione Lavoro le
parti concordano di riconoscere, in deroga a quanto prevede l’accordo
quadro interconfederale del 5/10/1985 ed in particolare per quanto
attiene all’art. 7 comma 4, per quei contratti che si avvieranno a
partire dal 01/01/2003, le voci retributive indicativamente nominate
come: Premio Produzione e/o Premio di Produzione Professionale presenti
nelle diverse diciture nelle Società indicate nel testo del presente
accordo.
Le modalità di riconoscimento della
suddetta voce, avverrà nella seguente misura:
·
fino a 6 mesi di contratto
1/3 dell’importo
·
dopo 6 mesi fino e fino a 12 mesi di contratto 2/3
dell’importo
·
dopo 12 mesi di
contratto l’intero
importo
6. KEY ACCOUNT MANAGER (ex Responsabile
Vendite)
L’Azienda, al fine di rispondere in
maniera efficace alle sollecitazioni che derivano dal contesto
ambientale in cui è inserita, ha organizzato la Direzione commerciale,
in particolare modo la struttura afferente alle vendite, determinando
una maggiore focalizzazione e specializzazione dei “presidi” sia per
quanto attiene al mercato (canali distributivi, unità omogenee di
business, multi-territorialità), sia per quanto attiene alla
logistica-distributiva (magazzini, trasporti, ordini, ecc.).
Nell’ambito del presidio di mercato, la
posizione del Key Account Manager (ex Responsabile Vendite) si inserisce
a pieno titolo diventando soggetto pro-attivo nei confronti del mercato
di competenza, innovando le tecniche e le procedure di vendita,
assicurando il controllo sull’attività di servizio verso il cliente.
6.1 Inquadramento normativa
La dinamica di progressiva concentrazione
dei punti vendita ed il conseguente processo di sofisticazione e di
innovazione delle tecniche e delle procedure di gestione delle vendite
stesse, richiedano la messa in campo di competenze professionali che
possono prevedere il superamento del 2° livello di inquadramento
professionale, quale attuale inquadramento contrattuale di riferimento.
Le parti concordano dì prevedere per quei
Key Account Manager, che per professionalità acquisita ed agita, nelle
proprie zone dì competenza, operino con capacità e funzioni direttive e
che abbiamo discrezionalità di poteri, con facoltà di iniziativa, nei
limiti delle linee guida ricevute dal diretto Responsabile (Regional
Account Manager), il riconoscimento del 1° livello professionale di
inquadramento contrattuale, rinviando al lavoro della Commissione
Bilaterale di cui al punto 4.2 l’analisi, i tempi e le modalità di
passaggio.
6.2 Premio Prestazionale
Le parti riconfermano la positività del
sistema di valorizzazione delle prestazioni così come definito nel
precedente Accordo del 26/01/’99 (istituzione del Premio Prestazionale)
quale strumento premiante per i K.A.M. nel raggiungimento dei propri
obiettivi e di conseguenza di realizzazione delle politiche commerciali
aziendali nei mercati di riferimento.
Le quote economiche del Premio
Prestazionale, al fine di rendere il sistema sempre più incentivante
alle mutate condizioni di contesto in cui i K.A.M. operano, verranno
incrementate e regolamentate nella seguente maniera:
a) Valore del Premio Prestazionale
variabile, legato al raggiungimento degli obiettivi di performance
individuale, il cui importo contempli le peculiarità presenti nella
professione del KAM nelle diverse realtà di mercato.
Il valore lordo annuo dell’incremento
della quota base sarà, per la vigenza del presente accordo 31/12/2005,
pari ad Euro 1.760 erogato nel seguente modo:
ANNO IMPORTO LORDO IMPORTO
TOTALE
ANNUO PREMIO PRESTAZIONALE
2003 Euro 880 (lire 1.703.918)
Euro 3.152,41 (lire 6.103.917)
2004 Euro 440 (lire 851.959) Euro 3.592,41 (lire 6.955.876)
2005 Euro 440 (lire 851.959) Euro 4.032,41 (lire 7.307.834)
b)
Modalità di erogazione
del predetto premio, che sarà alla scadenza del presente accordo
(31/12/2005) complessivamente pari a Euro 4032,41 (di cui 2.272,41
attuali più 1.760 qui previsto), avverrà con le correnti modalità che
prevedono l’assegnazione degli obiettivi ai singoli KAM da parte della
Direzione Vendite nell’ambito degli attuali Canvass (11 Canvass
annuali). Sulla base dei risultati conseguiti si procederà ad una
consuntivazione periodica e l’eventuale pagamento del premio avverrà con
la successiva retribuzione mensile. L’importo del Premio Prestazionale
potrà annullarsi od aumentare sulla base dei confronti fra gli obiettivi
assegnati ed i risultati conseguiti nel rispetto della medesima scala
parametrale concordata nell’accordo aziendale del 17/01/1994 ed
utilizzata per il calcolo del salario variabile relativo ai parametri di
produttività-efficienza, ecc.. Le parti concordano infine che detto
Premio Prestazionale non sarà utile per il calcolo di istituti
contrattuali e/o di Legge ivi compreso il T.F.R. e rientra nello spirito
del Decreto Legge 28/03/1996 nr. 166 - art. 5 relativo alla così detta
decontribuzione delle quote di salario legate ad indici di produttività
aziendale.
c)
Monitoraggio:
a partire dal 01/01/2003, con cadenza quadrimestrale, l'Azienda fornirà
un resoconto generale e per area geografica, del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di Canvass, al fine di
garantire una verifica sistematica sulla efficacia del sistema
premiante. Tale resoconto sarà oggetto di confronto tra la Direzione
Vendite competente, coadiuvata dalla Direzione Risorse Umane, ed i
rappresentati dei KAM nel Coordinamento della RSU.
6.3 norma transitoria
Relativamente all’anno 2002, in via
forfettaria quale “una tantum” non ripetibile per il futuro, l’azienda
corrisponderà unitamente alle competenze del mese di febbraio 2003 la
somma di Euro 464,8112 (lire 900.000) lorda che sarà riproporzionata
rispetto al livello di performance conseguito dai singoli KAM,
rapportando il valore del premio effettivamente percepito nell’anno 2002
al valore del premio base pari a Euro 2.272,4103 ( lire 4.400.000)
moltiplicando il valore così ottenuto per la somma di Euro 464,8112.
6.4 disposizioni generali
L’assegnazione dell’autovettura per uso di
servizio avverrà a totale discrezione dell’azienda sia per tipologia di
auto che di cilindrata e/o motorizzazione. L’azienda assicura che
l’autovettura sarà dotata di standard di sicurezza e confort quali ad
esempio abs, e condizionatore.
7. QUADRI
Le parti confermano i precedenti accordi
relativi alla disciplina dei Quadri e concordano che, nell’arco di
vigenza del presente accordo, l’importo mensile lordo dell’Indennità di
Funzione Quadro sia ricompreso nei seguenti parametri:
Indennità Funzione Quadri di livello
1°: minima pari a Euro 516,00
mensili lorde;
massima pari a Euro 1.446,00 mensili lorde;
Indennità Funzione Quadri di livello
1A: minima pari a Euro 620,00
mensili lorde;
massima pari a Euro 2.324 ,00 mensili lorde;
Le parti inoltre concordano che per i
Quadri vadano potenziate ed estese le attività di analisi dei fabbisogni
formativi, utilizzando anche l’ente bilaterale della cooperazione FORMER,
e le azioni formative da effettuare anche in ore di lavoro pagate
secondo il principio che la Formazione è un Diritto fondamentale se si
vuole perseguire la difesa attiva della professionalità e delle
competenze in situazioni in continuo cambiamento.
8. AMBIENTE E SICUREZZA
L’Azienda conferma la propria attenzione
verso tutti quegli aspetti che riguardano l’igiene, la sicurezza ed il
miglioramento delle condizioni di lavoro, prevedendo un continuo e
costante monitoraggio delle sicurezze di tutte le macchine ed impianti
installati.
Le azioni da parte aziendale alla
formazione, informazione e sensibilizzazione sui rischi e sulle
procedure adottate, volte alla diffusione a tutti i dipendenti della
cultura della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro.
In quest’ambito è già attiva, una
procedura che prevede, per tutti coloro che sono assunti con contratto a
tempo indeterminato e Contratto di Formazione Lavoro, un breve corso
personalizzato a seconda della mansione che andrà a ricoprire e la
distribuzione di un opuscolo, edito dall’azienda, che illustra i
principali rischi presenti e le regole di comportamento basilari. Tale
procedura sarà estesa nel prossimo futuro, a partire del 01/01/2003,
anche a quel personale assunto con contratto a tempo determinato.
Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo
Granarolo è intervenuto portando migliorie alle condizioni di lavoro
nelle diverse Società che lo compongono e comprese nel presente accordo,
in alcuni casi tali interventi sono ancora in corso, basti citare il
lavoro di riorganizzazione e ristrutturazione che vede coinvolta la sede
e lo stabilimento della SAIL S.p.A.; la costruzione del nuovo Reparto di
confezionamento allo Stabilimento di Soliera (MO). con la sostituzione
dei vecchi impianti produttivi e l’adozione dei più efficaci
accorgimenti di condizionamento ambientale.
Per quanto attiene alla Granarolo S.p.A.
sono in corso di realizzazione o già pianificati interventi che
riguardano principalmente:
·
Stabilimento di Castel S. Pietro Terme: costruzione dei servizi
tecnologici (impianto di depurazione, impianto acqua gelida, centrale
termica);
·
Stabilimento di Novara: rinnovo degli impianti di pallettizzazione della
linea UHT
·
Stabilimento Pastorizzato di Bologna dove si prevede un ampliamento al
fine di aumentare gli spazi migliorando le condizioni ambientali e la
sicurezza; realizzazione di una nuova isola robotizzata per facilitare,
limitando le operazione manuali, la pallettizzazione.
L’Azienda in tal senso continuerà a
mantenere a proprio carico tutti i costi derivanti dalle visite mediche
e gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa in vigore.
9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE ( Filcoop )
Le parti
confermano, il ruolo della previdenza complementare, quale pilastro del
sistema previdenziale.
Le parti nel prendere atto dell’avvenuta
costituzione del fondo di previdenza del settore alimentare cooperativo
(Filcoop), dichiarano di assumere nell’ambito delle proprie
responsabilità un ruolo attivo affinchè si raggiunga il più efficace
livello di informazione ai dipendenti sui contenuti e prospettive del
fondo medesimo.
L’Azienda conferma inoltre il mantenimento
della Cassa Aziendale, nei limiti e termini definiti negli accordi
aziendali precedenti e nel rispetto delle normative di legge vigenti.
Le parti si incontreranno entro Dicembre
2003 per una verifica sull’andamento delle adesioni e sull’impatto
rispetto alla Cassa Aziendale in essere.
10 DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo, decorre dal
01/01/2002 ed avrà validità e durata fino al 31/12/2005.
Norma finale
Sono fatte salve le patuizioni di cui ai
precedenti accordi aziendali in quanto non modificate od incompatibili
con quanto stabilito nel presente accordo. Tutto quanto stabilito nel
presente accordo si intende patuito con clausola di connessione ed
inscindibilità.
Letto e sottoscritto.
Per Gruppo Granarolo S.p.A.
Per FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL
RSU
ALLEGATO:
TABELLA VALORI EX SOCIETA' LATTE EUROPA
S.r.L.
|
ANNO |
PREMIO DI PRODUZIONE
(mensile) |
PREMIO DI PRODUZIONE PERSONALE
(mensile) |
IMPORTO SALARIO VARIABILE
(annuo) |
|
2002
|
Euro 33,57
(lire 65.000) |
Euro 48,55
(lire 94.000) |
Euro 1.239,50
(lire 2.400.000) |
|
2003 |
Euro 33,57
(lire 65.000) |
Euro 65,77
(lire 127.348) |
Euro 1.239,50
(lire 2.400.000) |
|
2004
|
Euro 33,57
(lire 65.000) |
Euro 65,77
(lire 127.348) |
Euro 1.342,79
(lire 2.600.000) |
|
2005
|
Euro 33,57
(lire 65.000) |
Euro 65,77
(lire 127.348)) |
Euro 1.47190
(lire 2.850.000) |
|