Emilia

Romagna

home | contratti | sicurezza sul lavoro | sicurezza alimentare | agroalimentare

 

 

 

I dossier

 

OGM 

 

Mucca pazza 

 

Gli anni del Governo Berlusconi

 

Indagine sulla contrattazione nelle imprese alimentari Emilia Romagna

 

La finanziaria 2004 documenti e commenti

 

 Aziende

Le principali Aziende ed i settori in Emilia Romagna

 
Europa

Per orientarsi nell'economia, nelle leggi e nei diritti europei

 
 
 
 
 
 

SFIR - Verbale di accordo - 25 gennaio 2002

 

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 gennaio 2002 si sono incontrati in Roma, presso gli Uffici dell ' Associazione
Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero, Piazza di Campitelli, 3:

- la Società S.F.I.R. S.p.A., in persona del Dott. Maurizio Meldoli e del Dott. Andrea Maccaferri;
- la Società Biosphere S.r.l., in persona del Dott. Maurizio Meldoli e del Dott. Andrea Maccaferri;
- l' Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero (ASSOZUCCHERO) in persona dell ' Avv. Giorgio Sandulli;
- la FAI-CISL Nazionale, in persona del Sig. Sergio Retini e del Sig. Armando Savignano;
- la FLAI-CGIL Nazionale, in persona del Sig. Vincenzo Lacorte, del Sig. Vincenzo Sgalla e del Sig. Mauro Zaniboni;
- la UILA-UIL Nazionale, in persona della Sig.ra Tiziana Bocchi e del Sig. Sergio Modanesi;

per dare corso all'esame congiunto e ad ogni adempimento previsto a carico delle parti dall'articolo 2112 Cod. civ., così come modificato dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n° 428 (come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n° 18).


PREMESSO

- che in data 14 dicembre 2001 le Società di cui sopra hanno dato tempestiva e formale comunicazione ad Assozucchero della intenzione di conferire -alla data del 31/01/2002- alla Società Biosphere S.r.l. (la quale, in occasione del trasferimento stesso, muterà la propria
ragione sociale in Biosphere S.p.A) il ramo d'azienda della S.F.I.R. S.p.A. costituito dalla Divisione Biosphere -Laboratori di Ricerca; con tale comunicazione veniva altresì conferito mandato ad Assozucchero affinchè venisse effettuata la comunicazione prescritta dall'art. 47, 1° comma della Legge 428/1990 ( come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n° 18).

·  che in data medesima l' Assozucchero ha indirizzato analoga comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori indicate all’articolo 47 sopra citato;

·  che, avendo le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori richiesto l'incontro come previsto, lostesso è stato concordemente convocato per il giorno 25 gennaio 2002, presso gli uffici dell'Assozucchero in Roma, Piazza di Campitelli 3 ;

·  che i testi delle sopraddette comunicazioni si intendono qui richiamati e ad essi si fa, per brevità, integrale rinvio;

 

Le parti concordano quanto segue


l) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2) le parti, dopo l' esame congiunto, hanno accertato e si danno reciprocamente atto che:

a) i motivi del conferimento alla società Biosphere S.r.l. del ramo d'azienda costituito dalla Divisione Biosphere sono da individuare nella esigenza di ottimizzare la struttura organizzativa e societaria del Gruppo S.F.I.R., in particolare in relazione alla attuale fase di sviluppo delle attività di ricerca e di produzione gestite da Biosphere;

b) i tempi degli adempimenti formali e procedurali di quanto sopra ne prevedono la piena operatività dal 1° febbraio 2002.
Qualora gli adempimenti citati comportassero uno spostamento di date, l' Assozucchero, fermi restando gli aspetti di merito, ne darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali;
c) l'operazione, come tale, non ha alcuna conseguenza sull'organico dei lavoratori e sulla loro dislocazione territoriale; sul piano generale restano ferme le stesse norme di legge e di contratto. Per quanto concerne i diritti soggettivi dei singoli, essi restano inalterati in ogni componente professionale, categoriale, normativa e retributiva. (cfr. comunicazioni ai singoli allegate in bozza).


Con quanto sopra le parti dichiarano di aver esperito e concluso la procedura prevista dall'articolo 2112 Cod. civ., modificato dall'articolo 47 della legge n° 428/1990 (come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 200l, n° 18).

Letto, firmato e sottoscritto.

Allegato 1



 

AZIENDA CESSIONARIA

(Biosphere S.p.A.)


 

Data,
Al Sig.
e p.c. Alla società
 

Irasferimento di ramo d' Azienda

Facciamo seguito alle corse intese sottoscritte in sede sindacale, che si intendono qui trascritte, ed a quanto già comunicatoLe dalla Società S.F.I.R. S.p.A., per confermarLe che, a decorrere dal giorno 1° febbraio 2002, avrà inizio il rapporto di lavoro alle nostre dipendenze restando inalterati la sede di lavoro, la Sua qualifica, l'inquadramento, il trattamento retributivo e l' applicazione delle norme contrattuali tutte del settore alimentare.

Resta altresì inteso che troverà applicazione convenzionale, nei suoi confronti, la normativa vigente di cui all'art. 18. L. n. 300/70 e successive modifiche.

La preghiamo di restituirci copia della presente debitamente sottoscritta in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti.

Biosphere S.p.A.

 

Allegato 2



 

AZIENDA CEDENTE

(SFIR S.p.A.)

Data,


 

Al Sig.
e p.c. Alla Società

Trasferimento di ramo d' Azienda


 

A conferma delle corse comunicazioni e delle intese sottoscritte in sede sindacale, che si intendono qui trascritte, Le confermiamo che, a decorrere dal 1° febbraio 2002, avrà inizio il Suo rapporto di lavoro con la Società Biosphere S.p.A. restando inalterati la sede di lavoro, la Sua qualifica, l’inquadramento, il trattamento retributivo e l'applicazione delle norme contrattuali tutte del settore alimentare.

In data 31 gennaio 2002 viene quindi a cessare ogni rapporto fra Lei e la nostra Società; peraltro, come d'accordo, ogni Sua competenza, anche per trattamento di fine rapporto conseguente al rapporto di lavoro con la nostra Azienda, verrà da noi a Lei liquidata congiuntamente alle competenze del mese di gennaio 2002 e comunque non oltre i ristretti tempi tecnici necessari per il computo esatto.

Resta, quindi, concordemente inteso che, con il saldo regolarmente sin qui avvenuto delle competenze via via maturate per effetto del servizio prestato e con il pagamento a Lei del trattamento di fine rapporto e delle competenze di liquidazione che risultano di Sua spettanza, ogni nostra reciproca pendenza deve considerarsi definitivamente composta.

La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei debitamente firmata in segno di accettazione.

Distinti saluti.

 

home | contratti | sicurezza sul lavoro | sicurezza alimentare | agroalimentare