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IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE

 

Premessa

 

L’Industria Alimentare Italiana è indubbiamente un settore economico vitale, in cui accanto ai grandi mercati  internazionali e ai prodotti globali, le politiche di valorizzazione dei prodotti tipici, dei marchi e dei sistemi locali hanno ancora molto spazio, sono importanti i distretti ed i sistemi territoriali o consorzi di tutela di prodotti tipici, le politiche di marchio e la pubblicità e, sempre di più, i rapporti con la distribuzione.

 

Le caratteristiche e le tipicità dei prodotti e della cultura alimentare italiana non sono sufficientemente valorizzate, né protette dalle contraffazioni e dalle imitazioni.

 

Il quadro strutturale attuale registra la mancanza di politiche agroindustriali di sistema e di settore a livello nazionale e, nonostante il netto miglioramento delle esportazioni nel 2006, l’industria alimentare stenta a trovare una strategia integrata sul piano della competitività e della concorrenza internazionale.

 

Il CCNL in vigore prevede una serie articolata di strumenti per operare nella direzione della modernizzazione e dello sviluppo della trasformazione alimentare valorizzando gli aspetti competitivi e di immagine legati alla qualità dei prodotti, il settore Alimentare ha, infatti, tutte le caratteristiche e le potenzialità per proporsi come settore trainante dell’economia italiana, qualificato e rappresentativo del made in Italy (stile e cultura) sui mercati internazionali.

 

Sarà importante per le parti sociali avere una chiara visione del quadro macroeconomico e della situazione competitiva del Settore e cercare di determinare le linee di politica agroindustriale. Ma ancora di più sarà utile avere sotto controllo le dinamiche interne del settore, le concentrazioni e il vasto tema dell’Outsourcing, l’evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo, le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente, l’impatto dei cambiamenti ed il tema della responsabilità sociale dell’impresa.

 

Relazioni Industriali

 

Questi obiettivi, già presenti nel contratto, implicano un reale ed operativo salto di qualità nelle relazioni industriali e non consentono alibi alla impasse relazionale che si è, purtroppo, verificata negli ultimi quattro anni, nonostante il testo contrattuale convenuto nel luglio 2003 contenesse lucidità di analisi e congruità di programmi e impegni.

 

Occorre perciò dare attuazione agli impegni già sanciti, ed ancora inattuati nel vigente CCNL, per evitare i rischi di deriva del sistema e assicurare sedi di confronto di alto profilo, nell’interesse dei lavoratori e delle imprese.

 

Dopo la firma del CCNL (14/7/2003) non è stato possibile, nonostante ripetuti incontri, dare attuazione ad una serie di rinvii previsti dal contratto stesso in ordine a punti qualificanti di grande rilievo (organismo bilaterale per la formazione, fondo aiuti alimentari, approfondimenti sul sistema di inquadramento professionale, fondo sanitario, assetti contrattuali, ecc.).

 

È necessario che prioritariamente sia definita la struttura di governo del sistema, costituendo un “Comitato di indirizzo” che sia in grado di dare attuazione coerente agli obiettivi fissati e di assicurarne certezza e concretezza di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia di concertazione delle politiche, monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale, di finalizzazione, programmazione e pianificazione attività, delle articolazioni e delle risorse di competenza dell’osservatorio.

 

In base a quanto previsto nei “Principi informatori del sistema contrattuale” (allegato 2 del CCNL) questa struttura di presidio del sistema contrattuale e di governo dell’Osservatorio avrà il compito di “rendere lo strumento contrattuale più aderente alla realtà del settore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell’impresa e del lavoro nell'ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale”.

 

La generale complessità richiede alle Parti Sociali del Settore di definite le priorità con le quali qualificare il comparto agroalimentare del Paese. Per questi motivi è inderogabile un protocollo condiviso con il quale misuriamo la volontà prima delle imprese e poi delle istituzioni di fare un salto di qualità per garantire un sistema competitivo fondato su innovazione, ricerca, salubrità e legalità.

 

La dimensione di impresa, l’incapacità di operare in rete, come traino di filiera, con strumenti che permettano di operare in consortilità, spesso rappresentano motivazioni ed alibi che impediscono la via alta della competizione e dello sviluppo. Anche la valorizzazione del ruolo dei centri sperimentali e l’individuazione di percorsi comuni con l’Università devono diventare impegni vincolanti per le parti.

 

Pari opportunità

 

Favorire interventi formativi “dedicati” alle donne, adeguati a compensare il minor livello professionale delle mansioni cui sono per lo più adibite.

Per favorire un graduale reinserimento in azienda delle lavoratrici madri si richiede che su richiesta possano essere esentate dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.

Prevedere, in occasione del parto, una giornata di permesso retribuito a favore del padre lavoratore dipendente, ma che potrà essere goduto anche in caso di adozione o di affido preaddottivo.

Consentire a madri e padri di frazionare in ore  i permessi loro spettanti per assistere i figli di età inferiore agli otto anni.

Si chiede di aumentare da sette a dieci il limite di giorni di astensione dal lavoro spettanti a genitori che hanno figli di età compresa tra i tre gli otto anni malati.

Prevedere il part time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro da periodi di    astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino.

Si richiede che nel caso una lavoratrice utilizzi il periodo di assenza facoltativa continuativamente e senza soluzione di continuità rispetto all’assenza obbligatoria, a richiesta della stessa potrà essere anticipato, in unica soluzione, il TFR.

Tale agevolazione economica sarà applicata, a richiesta, anche nel caso di congedi per adozioni o affidamenti preadottivi internazionali di cui al comma 2 dell’art. 27, D.Lgs: 151/2001.

 

 

Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto

Traduzione concreta di quanto previsto ai punti 1) e 2) nell’effettuazione congiunta di una iniziativa seminariale annuale di illustrazione dello stato del settore delle dinamiche e delle possibili evoluzioni

 

 

Art. 3 - Formazione professionale

Partendo dall’esperienza ormai consolidata di prassi negoziale di secondo livello, che oggettivamente riconosce alla formazione un indiscutibile valore,  va immediatamente attivata la prevista sezione specifica dell’Osservatorio che  ne metta in risalto importanza, modalità, tempistiche, fruibilità per tutti i lavoratori. 

 

Formazione professionale, formazione continua e formazione congiunta devono poter trovare in ambito aziendale la loro esigibilità ed applicazione, anche attraverso la ricerca congiunta dei fabbisogni formativi partendo dal presupposto che l’aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati.

In particolare, si dovranno individuare percorsi che vedano la formazione:

-          rivolta a favorire l’inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla formazione propedeutica e all’addestramento dei neo inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le pratiche professionali che consentano loro di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;

-          rivolta specificamente alle RSU, prevedendo un monte ore specifico;

-          come agente di diffusione della cultura della sicurezza, sia in via preventiva, sia in occasione di eventi infortunistici;

-          come strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall’evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali, sia per il conseguimento di nuove competenze, sia per lo sviluppo ed il rinnovamento delle professionalità acquisite;

-          come strumento utile a garantire qualità di processo e di prodotto.

 

Il previsto Organismo Bilaterale per la formazione nell’industria Alimentare (OBA) potrà essere l’utile supporto all’analisi ed alla progettazione di piani formativi sia di ampia diffusione, che mirati a specifiche situazioni, nell’ottica di sviluppare al massimo la diffusione ed il livello qualitativo di tutte le iniziative formative.

 

L’OBA promuoverà e sosterrà i progetti formativi delle imprese alimentari per favorirne l’accesso a quanto stanziato da FONDIMPRESA per il finanziamento delle iniziative stesse o ad altre fonti istituzionali di finanziamento specifico.

 

 

Art. 4 – Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni

Si chiede di integrare e riformulare il 1° co., per individuare in positivo i contenuti industriali ed organizzativi del “ciclo produttivo proprio dell’impresa”.

 

Si chiede anche di meglio definire in aggiunta alle vigenti disposizioni contrattuali – le “condizioni negoziali di regolarità” del contratto d’appalto, da verificare attraverso un preventivo confronto con le RSU – o, in loro mancanza, con le OO.SS. – e con particolare riferimento alla vincolante indicazione del servizio da eseguire o dell’opera da compiere, alla obiettiva attestazione della diretta organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto da parte dell’appaltatore ed all’effettiva assunzione a suo carico del relativo rischio d’impresa.

 

Si chiede, inoltre, che l’impresa appaltante verifichi che l’azienda appaltatrice rispetti le disposizioni di legge nel lavoro ed applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo confederale del settore merceologico di riferimento.

 

Si chiede, infine, di definire gli “indicatori generali di genuinità degli appalti” meglio rispondenti alle comuni caratteristiche dell’industria alimentare, impegnando la contrattazione di 2° livello ad integrare e precisare le definizioni del CCNL con più specifici “indicatori aziendali”.

 

 

Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria

Correggere il primo comma, rendendolo coerente col terzo comma dell’articolo 6: “La R.S.U. o il comitato esecutivo della stessa è l’unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell’art. 6 e al quarto comma dell’art. 5 e salvo quanto previsto al riguardo dall’allegato protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti”.

 

 

Art. 8 - Assemblea

Riaffermare le assemblee nelle aziende di almeno 10 dipendenti all’interno delle unità produttive, eliminando o modificando l’ultima riga (3° co.) dell’articolo.

 

 

Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato

Eliminazione dell’ultimo comma che consente la limitazione dell’impegno del datore di lavoro a rispettare la priorità nell’assunzione solo al 70% degli aventi diritto, perché lesivo del diritto alla riassunzione sancito al quartultimo comma.

 

 

Art. 19 - Stagionalità

Ricercare anche attraverso strumenti contrattuali la possibilità di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti.

 

 

Art. 23 - Quadri

Portare l’indennità di funzione a 120 Euro.

 

 

Art. 26 – Classificazione dei lavoratori

Il gruppo di lavoro che doveva occuparsi dell’inquadramento professionale ha effettuato una ricognizione dell’attuale situazione. Non è più rinviabile una proposta che modifichi il vigente sistema, anche alla luce delle molteplici esperienze che nell’ambito della contrattazione di II livello hanno trovato attuazione. Polivalenza, polifunzionalità, livelli intermedi e “step” professionali non solo verticali ma anche per aree o famiglie omogenee, vanno formulati percorsi, tempistiche modalità di valutazione che portino poi a coniugare professionalità con riconoscimento della prestazione effettuata.

 

Va superato il concetto dei sperimentalità tutt’ora presente nel vigente articolato contrattuale su polivalenza e polifunzionalità, per definire linee guida che demandino poi a livello aziendale soluzioni adeguate che rendano attuabili concreti progetti. In tal senso confermiamo l’attuale scala parametrale nella quale dovranno essere introdotti “elementi di riconoscimento” e declaratorie in grado di rispondere alla effettiva mutazione dei processi produttivi, finalizzati, di concerto con le RSU, a coniugare esigenze tecnico organizzative aziendali, iniziative formative, addestramento “on the job”, acquisizione della professionalità e riconoscimento delle prestazione.

 

La formazione intesa quale intreccio virtuoso tra la ricerca dei fabbisogni formativi e la nuova organizzazione del lavoro, e’ elemento centrale per definire, attraverso una programmazione concordata, lo sviluppo delle figure professionali; la conoscenza ed il sapere devono essere elementi fondamentali per sviluppare processi e prestazioni di lavoro in linea con i requisiti della sicurezza, efficienza, ritmi ed orario di lavoro.

 

Sicurezza ed efficienza negli impianti di produzione e stoccaggio, così come nelle sedi e negli stabilimenti, possono essere meglio raggiunti attraverso programmi formativi continui e diffusi che colgano le potenzialità professionali dei lavoratori. Attraverso la conoscenza si modificano e si ampliano le competenze, si definiscono le flessibilità di ruolo e di prestazione, e si assicura la stabilità occupazionale.

 

 

Art. 30 – Orario di lavoro

Si chiede di precisare che concorrono al completamento del normale orario giornaliero e settimanale di lavoro – oltre alle ore non lavorate per ferie e festività nazionali ed infrasettimanali – anche tutte le ore a qualsiasi altro titolo legittimamente non lavorate e per le quali il lavoratore conservi il diritto a percepire l’ordinaria retribuzione.

Di conseguenza si chiede la modifica dell’art. 36 su “interruzioni del lavoro” e la cancellazione dell’art. 37 sui “recuperi”.

 

 

Art. 31 – Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni – maggiorazioni

Si chiede di riformulare la parte iniziale del 1° co. per precisare che, ai fini contrattuali, sono considerate straordinarie, e per tali devono essere retribuite, tutte le ore di lavoro prestate in aggiunta al normale orario settimanale di lavoro, come definito e calcolato ai sensi dell’art. 30.

Si chiede di precisare che per le lavorazioni nei periodi di stagionalità si considera straordinario il lavoro prestato oltre gli orari previsti non solo dalla legge, ma anche dai contratti e dagli accordi collettivi applicati a tali lavorazioni.

 

Si chiede che la comunicazione da rendere alla RSU o al suo Comitato Esecutivo di cui al 4° co. venga resa preventivamente e non soltanto successivamente.

 

Art. 40 ter – Comma C “congedi per la formazione”

Si chiede di elevare da 1 al 3% del totale della forza occupata la percentuale dei lavoratori che può usufruire dei permessi per congedi formativi.

 

Art. 47. – Malattia e infortunio non sul lavoro

Si chiede di modificare il periodo di comporto nel caso di terapie salvavita e rilevanti trattamenti riabilitativi e frequenti accertamenti per visite specialistiche.

 

Art. 55. – Premio per obiettivi

Si richiede di introdurre la contrattazione di 2° livello territoriale/settoriale in caso di mancato esercizio della contrattazione aziendale.

Si chiede che nelle aziende che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi, l’importo erogato in sua sostituzione, venga elevato a 26,00 Euro mensili per 14 mensilità.

 

 

Art. 62 – Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Le imprese devono garantire elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro, per tutti i lavoratori che operano direttamente o indirettamente all’interno delle aziende. Va promossa e diffusa la pratica reale della difesa della salute e sicurezza, a tutti i livelli delle aziende, in tutte le attività al fine di evitare e prevenire qualsiasi tipo di incidente o problema della salute.

 

Vanno implementate le attività di formazione e informazione per superare le criticità riscontrate e ripetute sui luoghi di lavoro con programmi definiti con le RLS. Si richiede di rafforzare il ruolo dei RLS, quali agenti di cambiamento rivolti all’affermazione di una pratica della sicurezza pro-attiva. Si rende necessario ampliare la competenza dei R.L.S. in modo da garantire la possibilità di controllare l’intero ciclo, dalla materia prima alla logistica.

 

Le Linee Guida sulla sicurezza sul lavoro devono avere un riscontro certo in tutti i posti di lavoro. In particolare la mappa dei rischi deve essere oggetto di valutazione congiunta e condivisa con il RLS, al quale dovrà essere consegnata copia definitiva, prima di sottoporla al giudizio dell’Ente esterno.

 

 

Assistenza Sanitaria e Grandi Rischi

Si chiede l’avvio di un fondo di Assistenza Sanitaria integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale con quota di adesione a carico delle aziende. Si chiede di garantire inoltre, con quota a carico delle aziende la copertura dei grandi rischi come l’invalidità o il caso di morte.

 

Previdenza complementare

In relazione al disposto dell’art. 74 del CCNL, modificare la parte B) dell’Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica del CCNL 6/7/1995, limitatamente al punto relativo alla contribuzione a carico dell’azienda, elevandola all’1,50%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Tfr.

 

Aumenti retributivi

Si chiede un aumento salariale medio di 125 Euro mensili.

 

Protocollo aggiuntivo per i VV.PP.

 

Il sistema di informazione deve riguardare l’intera struttura della rete Vendita aziendale, la natura dei rapporti di lavoro e il confronto con le RSU o le RSA.

Si chiede di rivedere le qualifiche legate all’inquadramento contrattuale prevedendone un più adeguato sviluppo dal 3° al 1° livello.

La retribuzione cui all’art. 2, 3° comma dovrà tenere conto delle “incentivazioni ad obiettivi o gare di vendita ed eventuali provvigioni

Si richiede di inserire nell’art. 4 “provvigioni” gli obiettivi  o le gare di vendita

Si chiede la cancellazione dell’art. 7 “cauzione”

Si chiede di aggiornare l’articolo 12 “posto di lavoro” 6° comma all’evoluzione del codice della strada

Si chiede di rivedere gli importi di cui all’art. 15 “rischio macchina” per le riparazioni a carico dei lavoratori.

 

 

Roma, 19 Gennaio 2007

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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