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IPOTESI DI
PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE
Premessa
L’Industria Alimentare Italiana è
indubbiamente un settore economico vitale, in cui accanto ai grandi
mercati internazionali e ai prodotti globali, le politiche di
valorizzazione dei prodotti tipici, dei marchi e dei sistemi locali
hanno ancora molto spazio, sono importanti i distretti ed i sistemi
territoriali o consorzi di tutela di prodotti tipici, le politiche di
marchio e la pubblicità e, sempre di più, i rapporti con la
distribuzione.
Le caratteristiche e le tipicità dei
prodotti e della cultura alimentare italiana non sono sufficientemente
valorizzate, né protette dalle contraffazioni e dalle imitazioni.
Il quadro strutturale attuale registra la
mancanza di politiche agroindustriali di sistema e di settore a livello
nazionale e, nonostante il netto miglioramento delle esportazioni nel
2006, l’industria alimentare stenta a trovare una strategia integrata
sul piano della competitività e della concorrenza internazionale.
Il CCNL in vigore prevede una serie
articolata di strumenti per operare nella direzione della
modernizzazione e dello sviluppo della trasformazione alimentare
valorizzando gli aspetti competitivi e di immagine legati alla qualità
dei prodotti, il settore Alimentare ha, infatti, tutte le
caratteristiche e le potenzialità per proporsi come settore trainante
dell’economia italiana, qualificato e rappresentativo del made in Italy
(stile e cultura) sui mercati internazionali.
Sarà importante per le parti sociali avere
una chiara visione del quadro macroeconomico e della situazione
competitiva del Settore e cercare di determinare le linee di politica
agroindustriale. Ma ancora di più sarà utile avere sotto controllo le
dinamiche interne del settore, le concentrazioni e il vasto tema dell’Outsourcing,
l’evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale
ed europeo, le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela
dell’ambiente, l’impatto dei cambiamenti ed il tema della responsabilità
sociale dell’impresa.
Relazioni Industriali
Questi obiettivi, già presenti nel
contratto, implicano un reale ed operativo salto di qualità nelle
relazioni industriali e non consentono alibi alla impasse relazionale
che si è, purtroppo, verificata negli ultimi quattro anni, nonostante il
testo contrattuale convenuto nel luglio 2003 contenesse lucidità di
analisi e congruità di programmi e impegni.
Occorre perciò dare attuazione agli
impegni già sanciti, ed ancora inattuati nel vigente CCNL, per evitare i
rischi di deriva del sistema e assicurare sedi di confronto di alto
profilo, nell’interesse dei lavoratori e delle imprese.
Dopo la firma del CCNL (14/7/2003) non è
stato possibile, nonostante ripetuti incontri, dare attuazione ad una
serie di rinvii previsti dal contratto stesso in ordine a punti
qualificanti di grande rilievo (organismo bilaterale per la formazione,
fondo aiuti alimentari, approfondimenti sul sistema di inquadramento
professionale, fondo sanitario, assetti contrattuali, ecc.).
È necessario che prioritariamente sia
definita la struttura di governo del sistema, costituendo un “Comitato
di indirizzo” che sia in grado di dare attuazione coerente agli
obiettivi fissati e di assicurarne certezza e concretezza di gestione,
prendendo le opportune decisioni in materia di concertazione delle
politiche, monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale, di
finalizzazione, programmazione e pianificazione attività, delle
articolazioni e delle risorse di competenza dell’osservatorio.
In base a quanto previsto nei “Principi
informatori del sistema contrattuale” (allegato 2 del CCNL) questa
struttura di presidio del sistema contrattuale e di governo
dell’Osservatorio avrà il compito di “rendere lo strumento contrattuale
più aderente alla realtà del settore alimentare ed in grado di più
correttamente interpretare le esigenze dell’impresa e del lavoro
nell'ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di
centralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo
nazionale”.
La generale complessità richiede alle
Parti Sociali del Settore di definite le priorità con le quali
qualificare il comparto agroalimentare del Paese. Per questi motivi è
inderogabile un protocollo condiviso con il quale misuriamo la volontà
prima delle imprese e poi delle istituzioni di fare un salto di qualità
per garantire un sistema competitivo fondato su innovazione, ricerca,
salubrità e legalità.
La dimensione di impresa, l’incapacità di
operare in rete, come traino di filiera, con strumenti che permettano di
operare in consortilità, spesso rappresentano motivazioni ed alibi che
impediscono la via alta della competizione e dello sviluppo. Anche la
valorizzazione del ruolo dei centri sperimentali e l’individuazione di
percorsi comuni con l’Università devono diventare impegni vincolanti per
le parti.
Pari opportunità
Favorire
interventi formativi “dedicati” alle donne, adeguati a compensare il
minor livello professionale delle mansioni cui sono per lo più adibite.
Per
favorire un graduale reinserimento in azienda delle lavoratrici madri si
richiede che su richiesta possano essere esentate dal lavoro notturno
per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento dei tre
anni di vita del proprio figlio.
Prevedere, in occasione del parto, una
giornata di permesso retribuito a favore del padre lavoratore
dipendente, ma che potrà essere goduto anche in caso di adozione o di
affido preaddottivo.
Consentire a madri e padri di frazionare
in ore i permessi loro spettanti per assistere i figli di età inferiore
agli otto anni.
Si
chiede di aumentare da sette a dieci il limite di giorni di astensione
dal lavoro spettanti a genitori che hanno figli di età compresa tra i
tre gli otto anni malati.
Prevedere il part time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e
lavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o
di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino.
Si richiede che nel caso una lavoratrice
utilizzi il periodo di assenza facoltativa continuativamente e senza
soluzione di continuità rispetto all’assenza obbligatoria, a richiesta
della stessa potrà essere anticipato, in unica soluzione, il TFR.
Tale agevolazione economica sarà
applicata, a richiesta, anche nel caso di congedi per adozioni o
affidamenti preadottivi internazionali di cui al comma 2 dell’art. 27,
D.Lgs: 151/2001.
Art. 2 - Sistema di informazione e di
esame congiunto
Traduzione concreta di quanto previsto ai
punti 1) e 2) nell’effettuazione congiunta di una iniziativa seminariale
annuale di illustrazione dello stato del settore delle dinamiche e delle
possibili evoluzioni
Art. 3 - Formazione professionale
Partendo dall’esperienza ormai consolidata
di prassi negoziale di secondo livello, che oggettivamente riconosce
alla formazione un indiscutibile valore, va immediatamente attivata la
prevista sezione specifica dell’Osservatorio che ne metta in risalto
importanza, modalità, tempistiche, fruibilità per tutti i lavoratori.
Formazione professionale, formazione
continua e formazione congiunta devono poter trovare in ambito aziendale
la loro esigibilità ed applicazione, anche attraverso la ricerca
congiunta dei fabbisogni formativi partendo dal presupposto che
l’aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori
determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle
competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati.
In particolare, si dovranno individuare
percorsi che vedano la formazione:
- rivolta a favorire
l’inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla
formazione propedeutica e all’addestramento dei neo inseriti, affinché
apprendano le cognizioni e le pratiche professionali che consentano loro
di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;
- rivolta specificamente alle
RSU, prevedendo un monte ore specifico;
- come agente di diffusione della
cultura della sicurezza, sia in via preventiva, sia in occasione di
eventi infortunistici;
- come strumento fondamentale a
sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall’evoluzione
delle attività e dei modelli organizzativi aziendali, sia per il
conseguimento di nuove competenze, sia per lo sviluppo ed il
rinnovamento delle professionalità acquisite;
- come strumento utile a
garantire qualità di processo e di prodotto.
Il previsto Organismo Bilaterale per la
formazione nell’industria Alimentare (OBA) potrà essere l’utile supporto
all’analisi ed alla progettazione di piani formativi sia di ampia
diffusione, che mirati a specifiche situazioni, nell’ottica di
sviluppare al massimo la diffusione ed il livello qualitativo di tutte
le iniziative formative.
L’OBA promuoverà e sosterrà i progetti
formativi delle imprese alimentari per favorirne l’accesso a quanto
stanziato da FONDIMPRESA per il finanziamento delle iniziative stesse o
ad altre fonti istituzionali di finanziamento specifico.
Art. 4 – Appalti, decentramento produttivo
e terziarizzazioni
Si chiede di integrare e riformulare il 1°
co., per individuare in positivo i contenuti industriali ed
organizzativi del “ciclo produttivo proprio dell’impresa”.
Si chiede anche di meglio definire in
aggiunta alle vigenti disposizioni contrattuali – le “condizioni
negoziali di regolarità” del contratto d’appalto, da verificare
attraverso un preventivo confronto con le RSU – o, in loro mancanza, con
le OO.SS. – e con particolare riferimento alla vincolante indicazione
del servizio da eseguire o dell’opera da compiere, alla obiettiva
attestazione della diretta organizzazione dei mezzi necessari
all’esecuzione dell’appalto da parte dell’appaltatore ed all’effettiva
assunzione a suo carico del relativo rischio d’impresa.
Si chiede, inoltre, che l’impresa
appaltante verifichi che l’azienda appaltatrice rispetti le disposizioni
di legge nel lavoro ed applichi ai propri dipendenti il contratto
collettivo confederale del settore merceologico di riferimento.
Si chiede, infine, di definire gli
“indicatori generali di genuinità degli appalti” meglio rispondenti alle
comuni caratteristiche dell’industria alimentare, impegnando la
contrattazione di 2° livello ad integrare e precisare le definizioni del
CCNL con più specifici “indicatori aziendali”.
Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
Correggere il primo comma, rendendolo
coerente col terzo comma dell’articolo 6: “La R.S.U. o il comitato
esecutivo della stessa è l’unica struttura abilitata alla contrattazione
aziendale, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell’art. 6
e al quarto comma dell’art. 5 e salvo quanto previsto al riguardo
dall’allegato protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti”.
Art. 8 - Assemblea
Riaffermare le assemblee nelle aziende di
almeno 10 dipendenti all’interno delle unità produttive, eliminando o
modificando l’ultima riga (3° co.) dell’articolo.
Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo
determinato
Eliminazione dell’ultimo comma che
consente la limitazione dell’impegno del datore di lavoro a rispettare
la priorità nell’assunzione solo al 70% degli aventi diritto, perché
lesivo del diritto alla riassunzione sancito al quartultimo comma.
Art. 19 - Stagionalità
Ricercare anche attraverso strumenti
contrattuali la possibilità di favorire la stabilizzazione dei rapporti
di lavoro necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti.
Art. 23 - Quadri
Portare l’indennità di funzione a 120
Euro.
Art. 26 – Classificazione dei lavoratori
Il gruppo di lavoro che doveva occuparsi
dell’inquadramento professionale ha effettuato una ricognizione
dell’attuale situazione. Non è più rinviabile una proposta che modifichi
il vigente sistema, anche alla luce delle molteplici esperienze che
nell’ambito della contrattazione di II livello hanno trovato attuazione.
Polivalenza, polifunzionalità, livelli intermedi e “step” professionali
non solo verticali ma anche per aree o famiglie omogenee, vanno
formulati percorsi, tempistiche modalità di valutazione che portino poi
a coniugare professionalità con riconoscimento della prestazione
effettuata.
Va superato il concetto dei sperimentalità
tutt’ora presente nel vigente articolato contrattuale su polivalenza e
polifunzionalità, per definire linee guida che demandino poi a livello
aziendale soluzioni adeguate che rendano attuabili concreti progetti. In
tal senso confermiamo l’attuale scala parametrale nella quale dovranno
essere introdotti “elementi di riconoscimento” e declaratorie in grado
di rispondere alla effettiva mutazione dei processi produttivi,
finalizzati, di concerto con le RSU, a coniugare esigenze tecnico
organizzative aziendali, iniziative formative, addestramento “on the
job”, acquisizione della professionalità e riconoscimento delle
prestazione.
La formazione intesa quale intreccio
virtuoso tra la ricerca dei fabbisogni formativi e la nuova
organizzazione del lavoro, e’ elemento centrale per definire, attraverso
una programmazione concordata, lo sviluppo delle figure professionali;
la conoscenza ed il sapere devono essere elementi fondamentali per
sviluppare processi e prestazioni di lavoro in linea con i requisiti
della sicurezza, efficienza, ritmi ed orario di lavoro.
Sicurezza ed efficienza negli impianti di
produzione e stoccaggio, così come nelle sedi e negli stabilimenti,
possono essere meglio raggiunti attraverso programmi formativi continui
e diffusi che colgano le potenzialità professionali dei lavoratori.
Attraverso la conoscenza si modificano e si ampliano le competenze, si
definiscono le flessibilità di ruolo e di prestazione, e si assicura la
stabilità occupazionale.
Art. 30 – Orario di lavoro
Si chiede di precisare che concorrono al
completamento del normale orario giornaliero e settimanale di lavoro –
oltre alle ore non lavorate per ferie e festività nazionali ed
infrasettimanali – anche tutte le ore a qualsiasi altro titolo
legittimamente non lavorate e per le quali il lavoratore conservi il
diritto a percepire l’ordinaria retribuzione.
Di conseguenza si chiede la modifica
dell’art. 36 su “interruzioni del lavoro” e la cancellazione dell’art.
37 sui “recuperi”.
Art. 31 – Lavoro straordinario, lavoro
notturno, festivo e a turni – maggiorazioni
Si chiede di riformulare la parte iniziale
del 1° co. per precisare che, ai fini contrattuali, sono considerate
straordinarie, e per tali devono essere retribuite, tutte le ore di
lavoro prestate in aggiunta al normale orario settimanale di lavoro,
come definito e calcolato ai sensi dell’art. 30.
Si chiede di precisare che per le
lavorazioni nei periodi di stagionalità si considera straordinario il
lavoro prestato oltre gli orari previsti non solo dalla legge, ma anche
dai contratti e dagli accordi collettivi applicati a tali lavorazioni.
Si chiede che la comunicazione da rendere
alla RSU o al suo Comitato Esecutivo di cui al 4° co. venga resa
preventivamente e non soltanto successivamente.
Art. 40 ter – Comma C “congedi per la
formazione”
Si chiede di elevare da 1 al 3% del totale
della forza occupata la percentuale dei lavoratori che può usufruire dei
permessi per congedi formativi.
Art. 47. – Malattia e infortunio non sul
lavoro
Si chiede di modificare il periodo di
comporto nel caso di terapie salvavita e rilevanti trattamenti
riabilitativi e frequenti accertamenti per visite specialistiche.
Art. 55. – Premio per obiettivi
Si richiede di introdurre la
contrattazione di 2° livello territoriale/settoriale in caso di mancato
esercizio della contrattazione aziendale.
Si chiede che nelle aziende che non
abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi, l’importo
erogato in sua sostituzione, venga elevato a 26,00 Euro mensili per 14
mensilità.
Art. 62 – Sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
Le imprese devono garantire elevati
standard di sicurezza sul luogo di lavoro, per tutti i lavoratori che
operano direttamente o indirettamente all’interno delle aziende. Va
promossa e diffusa la pratica reale della difesa della salute e
sicurezza, a tutti i livelli delle aziende, in tutte le attività al fine
di evitare e prevenire qualsiasi tipo di incidente o problema della
salute.
Vanno implementate le attività di
formazione e informazione per superare le criticità riscontrate e
ripetute sui luoghi di lavoro con programmi definiti con le RLS. Si
richiede di rafforzare il ruolo dei RLS, quali agenti di cambiamento
rivolti all’affermazione di una pratica della sicurezza pro-attiva. Si
rende necessario ampliare la competenza dei R.L.S. in modo da garantire
la possibilità di controllare l’intero ciclo, dalla materia prima alla
logistica.
Le Linee Guida sulla sicurezza sul lavoro
devono avere un riscontro certo in tutti i posti di lavoro. In
particolare la mappa dei rischi deve essere oggetto di valutazione
congiunta e condivisa con il RLS, al quale dovrà essere consegnata copia
definitiva, prima di sottoporla al giudizio dell’Ente esterno.
Assistenza Sanitaria e Grandi Rischi
Si chiede l’avvio di un fondo di
Assistenza Sanitaria integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale con quota di adesione a carico delle aziende. Si chiede di
garantire inoltre, con quota a carico delle aziende la copertura dei
grandi rischi come l’invalidità o il caso di morte.
Previdenza complementare
In relazione al disposto dell’art. 74 del
CCNL, modificare la parte B) dell’Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo
della parte economica del CCNL 6/7/1995, limitatamente al punto relativo
alla contribuzione a carico dell’azienda, elevandola all’1,50%, da
commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del
Tfr.
Aumenti retributivi
Si chiede un aumento salariale medio di
125 Euro mensili.
Protocollo aggiuntivo per i VV.PP.
Il sistema di informazione deve riguardare
l’intera struttura della rete Vendita aziendale, la natura dei rapporti
di lavoro e il confronto con le RSU o le RSA.
Si chiede di rivedere le qualifiche legate
all’inquadramento contrattuale prevedendone un più adeguato sviluppo dal
3° al 1° livello.
La retribuzione cui all’art. 2, 3° comma
dovrà tenere conto delle “incentivazioni ad obiettivi o gare di vendita
ed eventuali provvigioni
Si richiede di inserire nell’art. 4
“provvigioni” gli obiettivi o le gare di vendita
Si chiede la cancellazione dell’art. 7
“cauzione”
Si chiede di aggiornare l’articolo 12
“posto di lavoro” 6° comma all’evoluzione del codice della strada
Si chiede di rivedere gli importi di cui
all’art. 15 “rischio macchina” per le riparazioni a carico dei
lavoratori.
Roma, 19
Gennaio 2007
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