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Congedi parentali


Sostegno della maternità e della paternità

La  legge, conosciuta come "legge sui congedi parentali", intende favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sostenere la maternità e la paternità, sollecitare una flessibilità del tempo di lavoro per renderlo più conciliabile con il tempo della famiglia.

(marzo 2000)

Cosa dice la legge (Sintesi)

Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, G.U. n. 60 del 13 marzo 2000 versione completa

 

 

Più tempo per i propri figli.
Sia la madre che il padre potranno chiedere di "astenersi dal lavoro" fino a 6 mesi ciascuno per seguire nei primi 8 anni di vita il proprio bambino.
Le astensioni dal lavoro dei genitori non potranno complessivamente eccedere il limite di 10 mesi.
I periodi di astensione dal lavoro sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Un premio per i papà
Per il padre che abbia effettuato almeno 3 mesi di astensione dal lavoro è previsto un "premio" ovvero un mese di congedo in più che arriva così a 7 mesi (11 complessivi, contando i 6 mesi della mamma).

Malattia del bambino
A casa anche se il bambino si ammala. La nuova normativa prevede, infatti, che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni.
In particolare quando il figlio ha un'età compresa fra i tre e gli 8 anni i genitori possono assentarsi, alternativamente, fino a 5 giorni all'anno ciascuno. La malattia va comunque certificata dal medico del Servizio sanitario nazionale.
Il ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Indennità in caso di astensione obbligatoria
Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
La disposizione si applica anche alle lavoratrici a domicilio e a quelle addette ai servizi domestici e familiari.

Indennità in caso di astensione facoltativa
Fino al terzo anno di vita del bambino, è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa
Ai redditi più bassi spetta un'indennità del 30% fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino.

Genitori adottivi o affidatari
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra 6 e i 12 anni, il diritto di astenersi dal lavoro, può essere esercitato nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Congedi per eventi e cause particolari
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Congedi lunghi
Per gravi e documentati motivi familiari si può richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con il diritto alla conservazione del posto.
Durante tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione.

Congedo per la formazione
Un permesso per finire gli studi: i dipendenti che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il "congedo per la formazione" è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
I contratti collettivi possono prevedere le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni.
Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Congedi per formazione continua
I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio.
L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali.
La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua.

Anticipazione del TFR
Il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi.
L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere la possibilità di conseguire un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi.

Prolungamento dell'età pensionabile
I soggetti che usufruiscono dei congedi possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria.
La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

Flessibilità d'orario e televoro
Stanziati 40 miliardi per promuovere nelle imprese forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione.
I fondi serviranno anche per finanziare progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Sostituzione di lavoratori in astensione
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Queste disposizioni trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi.

Parti prematuri
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

Flessibilità dell'astensione obbligatoria
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Astensione dal lavoro del padre lavoratore
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
I periodi di riposo e i relativi trattamenti economici, che generalmente spettano alla madre, sono riconosciuti al padre lavoratore:

  1. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  3. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Un testo unico per la famiglia
Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Statistiche ufficiali sui tempi di vita
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.

A tutela del posto e delle mansioni
Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo.
La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

Assistenza a portatori di handicap
Le disposizioni per l'assistenza ai portatori di handicap sono estese anche ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Compiti delle Regioni e dei Comuni
Le Regioni definiscono norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Possono prevedere incentivi finanziari per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e la costituzione delle banche dei tempi.
Potranno inoltre istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia e promuovere corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
I Comuni da parte loro saranno tenuti a dare attuazione, singolarmente o in forma associata, a queste disposizioni per quanto di loro competenza.
In particolare i piani territoriali degli orari dovranno contribuire riduzione alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. È istituito un apposito Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città.

Orari della pubblica amministrazione
Gli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento dei servizi della pubblica amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.

Banche dei tempi
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione.
Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale.

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