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Capo I - Diritto al lavoro dei disabili
Art. 1. (Collocamento dei disabili)
La presente legge ha come finalità la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica:
alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per
cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata,
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale
delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni;
alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima
all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Agli effetti della presente legge si intendono per non
vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si
intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non
vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28
luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno
1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19
maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti
di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non
vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per
l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al
presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di
indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della
residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia
professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è
ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento
delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi
delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a
garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro
o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2. (Collocamento mirato)
Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie
di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le
persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto
adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di
riserva)
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere
alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo
1 nella seguente misura:
sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più
di 50 dipendenti;
due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35
dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove
assunzioni.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà
sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di
nuova assunzione.
Per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono
sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste
dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli
obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre
per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in
cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in
cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8,
comma 1, della stessa legge.
Agli enti pubblici economici si applica la disciplina
prevista per i datori di lavoro privati.
Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che
vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11
gennaio 1994, n. 29.
Art. 4. (Criteri di computo della quota di
riserva)
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori
occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato
di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma
secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1
della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
considerate unità.
I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con
modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro
atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario
normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile
a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura
della quota di riserva.
I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle
proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere
computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una
riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se
sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano
essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla
conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione
a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività
compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al
personale militare e della protezione civile.
Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato,
una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con
oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa
azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza,
di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze
tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali
associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla
legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di
incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per
l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
Art. 5. (Esclusioni, esoneri parziali e
contributi esonerativi)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e
la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione
all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono
in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della
eventuale riduzione.
I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro
pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell'attività di trasporto.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che,
per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per
ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le
modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità
per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
In caso di omissione totale o parziale del versamento dei
contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a
titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al
presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al
pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al
presente articolo.
I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a
quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i
datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad
unità produttive ubicate in regioni diverse.
Capo II - Servizi del collocamento obbligatorio
Art. 6. (Servizi per l'inserimento lavorativo dei
disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito
denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze
loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente
legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio
delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla
stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite
dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito
di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed
esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati
dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare
riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla
valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli
strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli
oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento
della commissione di cui al comma 1".
Capo III - Avviamento al lavoro
Art. 7. (Modalità delle assunzioni obbligatorie)
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo
3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento
agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori
di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in
conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei
posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento
dei posti messi a concorso.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che
esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia
valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante
pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
Art. 8. (Elenchi e graduatorie)
Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti;
per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le
abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici
competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del
presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria
sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita
della capacità lavorativa.
Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli
elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2
sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale
o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Art. 9. (Richieste di avviamento)
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti
la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la
qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici
competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di
graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le
modalità previste dall'articolo 12.
La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata
anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui
al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa
mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che
effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle
agevolazioni di cui all'articolo 13.
Gli uffici competenti possono determinare procedure e
modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata
per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e
per specifici settori.
I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti
un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì
disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai
predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico.
Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di
lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui
non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui
all'articolo 11, comma 4, della presente legge.
Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore
invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro
redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità
giudiziaria.
Art. 10. (Rapporto di lavoro dei disabili
obbligatoriamente assunti)
Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica
il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti
collettivi.
Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una
prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con
il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può
chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per
verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere
utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento
che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di
cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività
lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione
dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante
tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta
sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo
compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il
rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i
possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione
accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del
rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici
competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto
all'avviamento obbligatorio.
La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici
competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione
ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei
mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo,
non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
Capo IV - Convenzioni e incentivi
Art. 11. (Convenzioni e convenzioni di
integrazione lavorativa)
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili,
gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che
possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione
con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi
di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non
costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di
lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di
lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa
utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8
della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire
alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della
presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata
dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6
dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di
integrazione lavorativa devono:
indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di
orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro
del disabile;
prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da
parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e
controllo.
Art. 12. (Cooperative sociali)
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11,
gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti
agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se
operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso
le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai
quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione
del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono
riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di
50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere
ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile
da parte del datore di lavoro;
copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3
attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero
presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata
della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di
ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui
al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente
alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di
applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e
di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma
1;
l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di
lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13. (Agevolazioni per le assunzioni)
Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici
competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei
programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma
4 del presente articolo:
la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto
anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni
lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni
ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in
relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in
base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità,
previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano
di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota
di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con
indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non
impiegate;
la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la
durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente
legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per
cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie
alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro
ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in
qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori
di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge,
procedono all'assunzione di disabili.
Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate
ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo
1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione,
per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola
volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di
lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro,
mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi
oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
Per le finalità di cui al presente articolo è istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa
di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno
2000.
Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a
verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40
miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,
si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i
criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti
delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza
delle risorse finanziarie ivi previste.
Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili)
Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del
Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i
contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il
contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati.
Il Fondo eroga:
contributi agli enti indicati nella presente legge, che
svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei
disabili;
contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della
presente legge.
Capo V - Sanzioni e disposizioni finali e transitorie
Art. 15. (Sanzioni)
Le imprese private e gli enti pubblici economici che non
adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per
ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di
ulteriore ritardo.
Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono
disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono
destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente
legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste
dalle norme sul pubblico impiego.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo
di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni
giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al
datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di
lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al
Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per
ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 16. (Concorsi presso le pubbliche
amministrazioni)
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma
4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal
fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri.
I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi
pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il
limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni,
sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta
costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Art. 17. (Obbligo di certificazione).
Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare
preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena
l'esclusione.
Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali)
I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da
occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati
ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro
degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di
lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali
soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto
percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3,
4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota
è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da
cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20
stabilisce le relative norme di attuazione.
Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono
avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Art. 19. (Regioni a statuto speciale e province
autonome)
Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di
cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20. (Regolamento di esecuzione)
Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione,
aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 21. (Relazione al Parlamento)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due
anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente,
entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.
Art. 22. (Abrogazioni)
Sono abrogati:
la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;
l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23. (Entrata in vigore)
Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1,
4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in
vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in
vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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