EMILIA

ROMAGNA

home | contratti | sicurezza sul lavoro | sicurezza alimentare | agroalimentare

 

 

I dossier

 

OGM 

 

Mucca pazza 

 

Gli anni del Governo Berlusconi

 

Indagine sulla contrattazione nelle imprese alimentari Emilia Romagna

 

La finanziaria 2004 documenti e commenti

 

Europa

Per orientarsi nell'economia, nelle leggi e nei diritti europei

 
 
 
 
 
 

I Fondi di previdenza integrativa dei lavoratori

dell'agricoltura e dell'alimentazione

Fondo per i lavoratori dell'industria alimentare privata.
http://www.alifond.it/


Fondo per i lavoratori dell'artigianato
http://www.artifond.it

 

 

Fondo per i lavoratori delle imprese alimentari associate all'API.
http://www.fondapi.it/

 

COVIP Commissione di vigilanza fondi pensione

Mefop tutto sui fondi

 

Domande e Risposte su Alifond

Domande e Risposte su Artifond

   

 

 


 


 
 

COSA E’ ALIFOND? 

 1. Cos'è Alifond? 

             È il Fondo pensione complementare per i lavoratori dell'industria alimentare e degli al­tri settori industriali affini. 

 2. Cos'è un Fondo Pensione complementare contrattuale? 

            È un Fondo che eroga una pensione complementare ai lavoratori associati ed è isti­tuito mediante il contratto collettivo nazionale. 

 3. Alifond ha scopo di lucro? 

            No. Tutti i guadagni conseguiti dal Fondo attraverso gli investimenti sono distribuiti ai singoli lavoratori aderenti. 

4. Cosa significa che il Fondo è a capitalizzazione individuale? 

            Ciascun lavoratore ha una propria posizione individuale nel Fondo, presso la quale confluiscono i versamenti e gli interessi maturati. 

 5. Come funziona Alifond? 

            Alifond, come tutti i Fondi pensione complementari, è amministrato pariteticamente dagli associati (lavoratori e aziende) 

 6. Chi investe i capitali versati al Fondo? 

            I contributi versati al Fondo saranno gestiti da società specializzate abilitate dalla leg­ge e scelte attraverso una sollecitazione di offerta attraverso quotidiani a maggiore diffu­sione ed in base alla loro solidità e affidabilità. 

 7. Quali sono le prestazioni del Fondo? 

            Al momento del pensionamento il lavoratore socio potrà scegliere tra avere una ren­dita vitalizia oppure un mix tra rendita e capitale. 

 8. I lavoratori hanno l'obbligo di aderire a Alifond? 

            No. L'adesione ai Fondi pensione contrattuali è volontaria. 

 9. E le aziende sono obbligate ad aderire a Alifond? 

            Si, purché aderisca a Alifond anche un solo lavoratore dipendente.


COME SI ADERISCE A ALIFOND? 

 10. Quali lavoratori possono aderire a Alifond? 

              Possono aderire volontariamente al Fondo tutti i dipendenti di aziende che applicano i contratti nazionali istitutivi, che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto: 

- A tempo indeterminato 

- A part-time a tempo indeterminato 

-  Di formazione lavoro 

-  Di apprendistato 

- A tempo determinato purché sia pari o superiore a sei mesi (presso la stessa azien­da) nell'arco dell'anno solare 

 11. I lavoratori con contratto interinale possono aderire ad Alifond? 

 No 

 12. I dirigenti possono aderire? 

 No, perché i dirigenti hanno un loro fondo intercategoriale. 

 13. I familiari dei soci possono aderire? 

 No. Alifond è riservato ai soli dipendenti. 

 14. Un lavoratore che ha una o più assicurazioni vita privata individuale può aderire al Fondo? 

 Si e continua a beneficiare della detrazioni d'imposta sulla polizza individuale.(dall'1/1/2001, per il futuro, sulla base delle regole previste dal Dlg n.47/2000) 

 15. I lavoratori delle aziende associate a Confapi, che applicano il contratto Federali­mentare a quale Fondo possono aderire? 

 Vale il contratto nazionale applicato e quindi questi lavoratori possono aderire a Alifond. 

 16. Come ci si iscrive a Alifond? 

In modo volontario, mediante sottoscrizione di una apposita domanda di adesione. Le domande sono disponibili presso l'ufficio del personale in azienda, presso la rappresen­tanza sindacale unitaria della azienda, presso le sedi sindacali territoriali di FAT CISL, FLAI CGIL e UILA UIL e presso i patronati sindacali. 

 17. A chi va presentata la domanda di iscrizione a Alifond? 

 La domanda, compilata in ogni sua parte, compresa quella relativa al trattamento dei dati personali, va presentata all'azienda. 

 18. Perché la domanda è in triplice copia? 

      Delle tre copie, debitamente firmate sia dal lavoratore sia dall'azienda, una resta in possesso del lavoratore, una dell'azienda e la terza deve essere inviata a Alifond a cura dell'azienda. 

     È importante verificare che la domanda sia tempestivamente trasmessa ad Alifond, poiché il lavoratore che aderisce risulta effettivamente iscritto quando la sua domanda ar­riva ad Alifond e viene accolta. 

 19. Che succede se un lavoratore non sottoscrive la parte di domanda relativa al trat­tamento dei dati personali? 

      Nella domanda è richiesta la possibilità di gestione dei dati personali solo ed esclusi­vamente per le finalità legate ad Alifond. 

     Se il lavoratore non accetta il trattamento di questi dati, la domanda di adesione non può essere accolta. 

 20. Quando ci si può iscrivere a Alifond? 

          Ci si può iscrivere in qualsiasi momento, con tempi e modalità che verranno definite dal regolamento del Fondo. 

LA CONTRIBUZIONE AL FONDO 

 21. Come è costituto il versamento al Fondo? 

                 Il versamento complessivo ad Alifond è costituito dal contributo dell'azienda, da quello del lavoratore e da una quota del Tfr. 

 22. Quant'è il contributo a carico delle aziende? 

                Il contributo a carico delle aziende, definito dal contratto nazionale, è pari all'1% del­la retribuzione utile al calcolo del Tfr. 

 23. Quant'è il contributo del singolo lavoratore? 

                 I singolo lavoratore può scegliere di versare tra l'1%, 1,3%, 1.6% o il 2% della propria retribuzione utile al calcolo del Tfr. 

 24. Quant'è la quota di trattamento di fine rapporto (Tfr) che viene versata a Alifond? 

                 Per i lavoratori già occupati al 28.04.1993 si versa il 2% della retribuzione utile al calcolo del Tfr (che significa il 27% del Tfr maturato nell'anno). 

                Per i lavoratori che non hanno mai lavorato prima del 28.04.1993 si versa l'intero Tfr maturato nell'anno. 

                Si parla naturalmente del TFR che matura dal momento della iscrizione e non di quel­lo già accantonato precedentemente, che continua a rimanere in azienda. 

 25. Cosa si intende per lavoratori assicurati dopo il 28.04.1993? 

                 Si tratta di tutti i lavoratori che hanno avuto il primo rapporto di lavoro, cioè l'aper­tura della propria posizione assicurativa, a partire dal 28.04.1993. 

 26. Un lavoratore dipendente occupato prima del 28.04.1993, presso una azienda diver­sa da quella attuale, è considerato neo-assicurato? 

                 No. Quello che conta è la data di inizio del primo rapporto di lavoro e di versamen­to dei contributi INPS, indipendentemente dall'impresa e dal settore di appartenenza, an­che se svolgeva una attività autonoma (artigiano, commerciante, ecc.). 

 27. Si può versare la quota in cifra fissa? 

            No. La legge prescrive che la contribuzione deve essere espressa in percentuale sulla retribuzione. 

 28. Individualmente si può scegliere di aumentare la propria quota di contribuzione? 

            Si limitatamente alla quota a proprio carico rispetto a quella ordinaria minima dell'1% scegliendo tra l'1.3%, 1.6% e 2%. Non è possibile un versamento in misura diversa.(e' possibile che tali limiti possano nel futuro essere modificati e incrementati, alla luce della nuova normativa fiscale di cui al Dlg n.47/2000) 

 29. Quando sarà possibile aumentare la propria quota di contribuzione al Fondo ? 

            Questa è materia che verrà definita dal regolamento di Alifond. Il lavoratore avrà co­munque la possibilità di modificare la sua quota di contribuzione anche successivamente, fermo restando il minimo dell'1%. 

 30. Chi è neo assicurato dopo il 28.04.1993 può chiedere che gli sia versato solo una par­te del Tfr maturato? 

            No. È obbligatorio, in caso di adesione al Fondo, versare tutto il Tfr maturato a par­tire dal giorno di adesione al Fondo. 

 31. In caso di Cig come prosegue il rapporto con il fondo? 

            La contribuzione al fondo è rapportata al salario percepito dal lavoratore, quindi nel calcolo è da escludere l'indennità di Cig. Le quote di Tfr sono regolarmente versate al Fondo. 

32. In caso di malattia o infortunio o maternità a quanto ammonta la contribuzione? 

            La contribuzione in tali casi sarà pari a quella versata a Alifond nell'ultimo mese so­lare precedente agli eventi citati, sempre che il lavoratore decida di continuare a versare: solo in questo caso infatti prosegue anche il versamento aziendale. 

 33. In caso di lavoratore che presta servizio militare di leva cosa succede al capitale? 

                    Il lavoratore resta iscritto al Fondo anche se non vi è contribuzione. 

 34. Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, che cosa succede al capitale? 

                    Il capitale accantonato continua a rivalutarsi. 

 35. Con quale periodicità sono versati i contributi ad Alifond? 

            Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto mensilmente dallo stipendio. Ogni me­se è quindi previsto il suo versamento a Alifond, assieme al contributo a carico dell'a­zienda ed alla quota di Tfr. 

 36. In caso di licenziamento, o messa in mobilità, cosa succede? 

                 Il licenziamento e la mobilità prevedono l'interruzione del rapporto di lavoro, e di con­seguenza cessano i requisiti di partecipazione al Fondo. 

 37. Ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro per altri motivi, escluso il pensionamento (es. dimissioni)? 

                 Pure in questo caso cessano i requisiti di partecipazione al Fondo. 

 38. In questi casi cosa succede al capitale versato ed agli interessi maturati? 

                 In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo (escluso il pensiona­mento) il lavoratore ha 3 scelte: 

                - ritirare il capitale più gli interessi maturati; 

                - trasferirsi in un altro Fondo in relazione ad una nuova attività; 

                - trasferirsi in un Fondo aperto. 

 39. Se un lavoratore socio cessa il rapporto di lavoro, mantenendo la sua posizione nel Fondo, può continuare a contribuire individualmente? 

                 No. Non è possibile in quanto la contribuzione è vincolata all'esistenza di un obbligo contrattuale e alla titolarità del posto di lavoro. 

 40. C'è la possibilità di sospendere la contribuzione al Fondo? 

                 Si, è consentito sospendere la contribuzione a Alifond ed in seguito è possibile riattivarla. 

                Ovviamente tale facoltà comporta la cessazione del contributo a carico dell'azienda ed 

il Tfr torna ad essere accantonato in azienda. 

  41. Si può trasferire nel Fondo quanto già versato in una assicurazione privata? 

                 No. 

 42. Il lavoratore può avere un anticipo dal fondo delle quote Tfr versate, in modo simile a quanto avviene in azienda? 

                 Dopo 8 anni di iscrizione a Alifond, il lavoratore ha diritto di richiedere un anticipo, in caso di acquisto della prima abitazione per sé o per i figli e di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. 

                Recentemente il parlamento ha varato una nuova normativa (legge 144/99) in cui oltre ai due casi già previsti si da la possibilità di richiedere l'anticipo del Tfr anche per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservatorio e di ristrutturazione edilizia. 

                La norma introduce una ulteriore condizione di miglior favore per l'iscritto al Fondo, infatti potrà ottenere l'anticipazione non solo dei contributi della quota Tfr ma anche l'anticipazione dei contributi versati al Fondo da parte del lavoratore e da parte dell'azienda. 

           Inoltre, viene data la possibilità all'iscritto di reintegrare successivamente la propria posizione nel Fondo secondo le modalità che saranno stabilite da Alifond stesso. 

           L'anticipo può essere richiesto anche nel caso che il lavoratore abbia già usufruito dell'anticipo in sede aziendale. 

           L'anticipo va richiesto al Fondo per la quota di sua competenza. 

 43. Il lavoratore, oltre all'anticipo richiesto ad Alifond, può continuare a richiedere an­che l'anticipo del TFR precedentemente accantonato in azienda? 

            Si, a patto -ovviamente- che non lo abbia già richiesto precedentemente. 

 44. In caso di fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo dell'a­zienda, come si recuperano eventuali quote non versate al Fondo? 

            Il lavoratore acquisisce i diritti di creditore privilegiato. 

 45. In caso di fallimento dell'azienda il lavoratore può recuperare le quote di Tfr al Fon­do di solidarietà dell'INPS? 

            Il fondo di solidarietà serve a recuperare le quote di Tfr di cui l'azienda è detentrice per la parte di Tfr già versato nel Fondo; il fallimento dell'azienda non ha nessuna incidenza. 

 46. Le aziende debbono continuare a versare in ogni caso il contributo dello 0,2% al Fondo di solidarietà Tfr dell'INPS? 

           Si. 

 47. Il lavoratore continua a versare il contributo dello 0,5%, che è trattenuto nel Tfr an­nuo? 

            Si, perché si tratta di normali contributi previdenziali. 

 48. Chi cambia azienda ma resta nello stesso settore (alimentare o affine) decade da socio? 

       In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore socio può riscattare il capitale o continuare la contribuzione al Fondo, comunicando il cambio di azienda. Se invece il rapporto di lavoro continua, non c’è interruzione del rapporto associativo con Alifond. 

49. Se il lavoratore socio passa da una azienda che applica uno dei contratti nazionali istitutivi di Alifond ad una con altro contratto nazionale cosa succede? 

            Il lavoratore può richiedere il trasferimento della sua posizione da Alifond al Fondo previdenziale integrativo istituito dal nuovo contratto di appartenenza. 

 50. Il lavoratore può rivalersi sull'azienda che ripetutamente non versa il dovuto al Fondo? 

                 Come nei casi di violazione del contratto può rivolgersi ai servizi legali del sindacato e comunque promuovere una causa nei confronti dell'azienda. 

 51. In caso di mancato versamento può intervenire anche Alifond? 

                 Uno dei doveri di Alifond è controllare le regolarità dei versamenti. In caso di ritar­do nel versamento dei contributi le imprese sono tenute a versare come penale un interesse pari al 5% più il tasso ufficiale di sconto attualmente è il 2,5%. 

 52. Se nel futuro la contrattazione stabilirà un aumento della contribuzione, per un la­voratore già socio al Fondo sarà automatico o dovrà dare il consenso? 

                 L'aumento sarà automatico, fatta salva la possibilità di ogni lavoratore socio di espri­mere il proprio parere negativo nelle forme che saranno previste. 

 53. In caso di morte del lavoratore prima del pensionamento, a chi va il capitale accantonato nella posizione individuale? 

                 Recentemente è stata modificato il comma 3 dell'art. 10 delle legge 124/93 in materia di beneficiari in caso di morte del lavoratore iscritto al Fondo. 

                La vecchia normativa prevedeva che in caso di morte del socio prima del pensiona­mento di vecchiaia il capitale dello stesso potesse essere riscattato dal coniuge, dai figli e dai genitori se conviventi e a carico. In mancanza di tali soggetti il capitale sarebbe rima­sto acquisito al Fondo. 

                Ora con la modifica introdotta dall'art. 58 comma 8 punto C della legge n. 144/99 il lavoratore potrà disporre in piena libertà che il suo capitale in caso di morte prima del pensionamento di vecchiaia, in mancanza di legittimi eredi (coniuge, figli e genitori se a carico e conviventi) possa essere riscattato da soggetti diversi anche non legati da vincoli di parentela purché vi siano precise disposizioni del lavoratore socio al Fondo. 

                Qualora non vi siano eredi legittimi e il lavoratore non abbia provveduto ad indicare altri soggetti legittimati a riscattare il capitale, quest'ultimo rimarrà acquisita dal Fondo. 

 54. Nel caso non vi siano eredi e i soldi rimangano al Fondo quale destinazione han­no? 

                 Entrano nel patrimonio del Fondo e i benefici sono ripartiti fra tutti i soci. 

 55. In caso di decesso di uno dei coniugi iscritti allo stesso Fondo, chi resta in vita può trasferire sulla propria posizione quella del coniuge? 

                 No. La posizione del coniuge è riscattata dal superstite o da altri eredi.


LE PRESTAZIONI DI ALIFOND 

 56. Che cosa eroga il Fondo al momento del pensionamento? 

            Quando il lavoratore socio raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzia­nità ha diritto a prestazioni pensionistiche, secondo quanto accantonato nella posizione in­dividuale (contributi del lavoratore, contributi dell'azienda, Tfr e interessi). 

 57. Com'è liquidata la prestazione pensionistica? 

            Il pensionato può scegliere tra 2 forme di liquidazione: una rendita vitalizia (pensio­ne) per l'intera quota accantonata oppure parte in capitale (al massimo il 50%) e parte in rendita vitalizia. 

 58. Quali sono le condizioni per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo? 

            Il lavoratore deve aver cessato l'attività, avere l'età stabilita per legge ed almeno 10 anni di iscrizione a Alifond. 

 59. E quali sono le condizioni per il pensionamento di anzianità nel Fondo? 

            In questo caso il lavoratore deve avere cessato l'attività, non deve avere un'età infe­riore di oltre 10 anni a quella di vecchiaia ed avere almeno 15 anni di iscrizione al fondo. 

60. E se un lavoratore raggiunge il pensionamento prima di avere raggiunto i requisiti di anzianità di iscrizione al Fondo? 

            In questo caso il lavoratore ha diritto a riscuotere dal Fondo l'intera prestazione sot­to forma di capitale. 

 61. I lavoratori prossimi alla pensione hanno convenienza a iscriversi a Alifond? 

            Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi ad un Fondo di pensione complementare contrattuale, in quanto solo così potranno usufruire del contributo dell'azienda e dei vantaggi contributivi e fiscali. 

 62. A quanto ammonterà la rendita vitalizia? 

            La rendita vitalizia (pensione complementare) è legata all'ammontare del capitale complessivo maturato ed all'aspettativa di vita (sesso, età, eventuale reversibilità) del lavora­tore al momento del pensionamento. 

 63. Chi eroga la rendita vitalizia? 

       La rendita non è erogata direttamente dal Fondo, ma da soggetti abilitati, convenzio­nati con Alifond in quanto il capitale deve essere investito per garantire la rendita. 

 64. La rendita può essere reversibile? 

       Il lavoratore, 4 mesi prima del pensionamento, può richiedere che la pensione com­plementare sia reversibile a favore di una persona da lui designata. 

 65. In caso di morte del lavoratore socio che sta usufruendo della rendita cosa succede? 

 Dipende dal tipo di rendita: se era reversibile continuerà ad essere erogata al benefi­ciario superstite. 

66. La rendita si rivaluta nel tempo? 

 Si, essa è rivalutata di anno in anno sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione speciale curata dal soggetto, a cui è stata affidata l'organizzazione della rendita. 

 67. Perché è necessario un periodo minimo di permanenza per usufruire della rendita? 

 Perché al di sotto ditale periodo la rendita risulterebbe modesta. 

 68. Le norme relative al diritto alla prestazione sono legate alla legge in vigore per le prestazioni INPS, se questa viene modificata cosa succede? 

 La norma già oggi è formulata in maniera da potersi adeguare ad eventuali riforme del sistema pensionistico. 

 69. In caso di sospensione del rapporto di lavoro, quei periodi sono da considerarsi a tutti gli effetti iscrizione al Fondo, ai fini delle prestazioni? 

I periodi di sospensione sono validi al fine della maturazione dell'anzianità di iscri­zione al Fondo. 

 
LA TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI 

NOTA: LA NORMATIVA FISCALE DAL 1/1/2000 HA SUBITO LE MODIFICHE PREVISTE DAL DLG. N.47/2000, CHE RIORDINA TUTTA LA MATERIA RELATIVA ALLA TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DELLE POLIZZE INTEGRATIVE INDIVIDUALI. GLI SLIDES PUBBLICATI NEL SITO (WWW.FLAI.IT NELLA SEZIONE 'ORGANIZZAZIONE', 'DOCUMENTAZIONE' http://www.flai.it/zip/novita_fiscali_versione_estesa.zipILLUSTRANO LE NOVITA' DEL DECRETO. 

70. È prevista una particolare normativa per la tassazione dei contributi e delle prestazioni? 

             Si. 

 71. Il versamento al Fondo a carico del lavoratore è assoggettato ai contributi previdenziali? 

             Si. Il contributo versato dal lavoratore è assoggettato ai normali contributi previdenziali sia a carico dello stesso lavoratore sia a carico dell'azienda. 

 72. Il versamento a carico del lavoratore comporta la riduzione proporzionale della pensione pubblica? 

             No. Il contributo a carico del lavoratore non comporta nessuna riduzione della sua pensione pubblica. 

 73. Com'è trattato fiscalmente il contributo al Fondo a carico del lavoratore? 

             Il contributo a carico del lavoratore è deducibile dal reddito ai fini fiscali e comporta una riduzione dell'IRPEF pari all'aliquota marginale normalmente pagata dal lavoratore. (VEDI CAMBIAMENTI DLG N.47/2000) 

 74. Cos'è l'aliquota marginale? 

               È l'aliquota massima che è raggiunta dal proprio reddito imponibile fiscale annuo: at­tualmente sino a 15.000.000 è il 19% da 15.000.001 a 30.000.000 il 27% da 30.000.001 a 60.000.000 il 34% ecc. 

75. Per recuperare l'aliquota marginale sui contributi versati al Fondo, il lavoratore deve fare la dichiarazione dei redditi? 

               No. Il lavoratore non deve compilare il mod. 730 o modello unico, perché è l'impresa ad occuparsi dell'abbattimento fiscale direttamente in busta paga mese per mese.(VEDI DLG N.47/2000) 

 76. I versamenti del lavoratore sono prelevati dal lordo o dal netto della retribuzione? 

               Dall'imponibile fiscale, cioè dal lordo Irpef. 

 77. A quale tassazione è assoggettato l'1% versato dall'azienda? 

               L'azienda paga solo il contributo di solidarietà all'INPS (10%) ed è esente da IRPEG. 

              Ai fini fiscali per il lavoratore il versamento aziendale sarà assoggettato alle tasse al momento della riscossione. 

 78. La quota di tfr, trasferita dall'azienda al Fondo, è assoggettata a tassazione? 

                  No. L'eventuale tassazione avverrà solamente al momento della riscossione, in caso di opzione sotto forma di capitale. 

79. Se il lavoratore ha già una posizione assicurativa individuale, ai fini della tassazione, i versamenti ai due fondi sono cumulabili o rimangono separati? 

                  Rimangono separati. 

                 I versamenti a Alifond sono esenti da IRPEF mentre quelli ad assicurazioni private danno diritto attualmente ad una detrazione fiscale del 19%. 

 VEDI MODIFICHE DLG N.47/2000 

80. Com'è assoggettata fiscalmente la rendita vitalizia (pensione complementare)? 

                 La rendita vitalizia costituisce reddito ai fini fiscali nella misura dell'87.5% del suo ammontare. 

 81. Il capitale ritirato ai fini della tassazione è cumulabile con altri redditi? 

                  No. In caso di pagamento di tutto o in parte del maturato sotto forma di capitale, la quota relativa ai versamenti dei lavoratori è esente da tassazione. La parte restante (quote aziendali, Tfr e interessi maturati) è soggetta a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri utilizzati per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR. 

 VEDI ANCHE DLG N.47/2000 

82. Dal punto di vista fiscale è più vantaggioso riscuotere una parte in capitale o tutto in rendita? 

                 Ambedue le prestazioni sono incentivate fiscalmente. Il capitale con la tassazione separata, la rendita con l'esenzione del 12.5% del suo importo. 

                   La scelta è legata alle situazioni individuali.

VEDI MODIFICHE DLG. N.47/2000 

 83. La normativa fiscale che favorisce l'adesione al fondo che stabilità avrà? 

                   È interesse delle imprese, dei lavoratori e dello Stato favorire una crescita del sistema pensionistico complementare, perciò nei prossimi anni, compatibilmente con la finanza pubblica, si può prevedere l'introduzione di nuovi incentivi fiscali.

L’ELEZIONE DEGLI ORGANISMI E LA GESTIONE DI ALIFOND 

84. Quali sono gli organismi di Alifond? 

              L'amministrazione di Alifond è affidata a organismi paritetici tra lavoratori e imprese, i cui componenti sono eletti dagli associati e restano in carica 3 anni. 

              L'Assemblea dei rappresentanti degli associati, composta da 60 componenti 

                   Il Consiglio di Amministrazione, composto di 12 componenti 

                   Il                Presidente e il vicepresidente 

Il  Collegio dei Revisori Contabili (4 effettivi e 2 supplenti) 

 85. Cosa significa "organismi paritetici tra lavoratori e imprese"? 

               Gli organismi dirigenti di Alifond sono eletti per il 50% dai lavoratori associati e per il 50% dalle aziende associate. 

 86 Quali sono i compiti dell'Assemblea? 

               L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori con­tabili. 

              Ha inoltre compiti di controllo sugli atti del C.d.A. e, in seduta straordinaria, decide le modifiche allo Statuto. 

 87. Chi ha diritto a eleggere i componenti dell'Assemblea? 

               Hanno diritto al voto tutti gli associati (lavoratori e aziende) che sono in regola con il versamento dei contributi alla data di indizione delle elezioni. 

              Nella fase iniziale il diritto al voto spetterà a tutti i lavoratori (ed alle loro aziende), che avranno manifestato la volontà di adesione, consegnando la relativa domanda e la cui richiesta di iscrizione sia stata ricevuta e accettata dal Fondo. 

 88. Chi propone i rappresentanti nell'Assemblea? 

               Possono presentare le liste per l'elezione dei componenti l'assemblea: 

per i lavoratori le Organizzazioni Sindacali che hanno costituito Alifond (FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL), le OO.SS. firmatarie del CCNL oppure il 5% di lavoratori soci. 

Per le imprese, le Associazioni imprenditoriali. 

 89. Quali requisiti deve avere un candidato all'Assemblea? 

               Essere socio del Fondo. 

 90. Quali sono i compiti del Consiglio di Amministrazione? 

                 Il Consiglio di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente e cura la gestione del Fondo. 

 91. Chi può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione? 

               Non è necessario che siano soci di Alifond. 

              Per gli amministratori dei Fondi pensione tuttavia, la legge fissa precisi requisiti di professionalità e di onorabilità. 

 92. Chi amministra i capitali e gli investimenti del Fondo? 

                    Il  capitale del Fondo si trova presso una Banca Depositaria e gli investimenti sono ge­stiti da una o più soggetti gestori abilitati, secondo gli indirizzi del C.d.A. di Alifond.. 

 93. Quali sono i compiti della Banca Depositaria? 

                    Incassa i contributi (lavoratori, imprese e Tfr), tiene in deposito e certifica il patrimo­nio del Fondo, autorizza i gestori alle operazioni di investimento sulla base delle indica­zioni del C.d.A. e risponde al Fondo anche patrimonialmente, per le eventuali inadem­pienze. 

94. E i compiti dei gestori? 

                                   I gestori, scelti tra Assicurazioni, Banche, SIM, Gestori di Fondi Comuni di Investi­mento, eseguono le operazioni di investimento, indicate dal C.d.A. e nei limiti di legge. 

 95. Il Fondo ha propri dipendenti?

                    Per tutte le competenze gestionali ed amministrative, il Fondo utilizzerà un apposito Service specializzato. 

                   Per i direttori dei Fondi sono previsti appositi requisiti di professionalità. 

 96. Quali sono i costi di gestione del Fondo coperti dalla quota associativa? 

                    Sulla quota associativa gravano le seguenti tipologie di spese: 

-     Sede, struttura organizzativa, beni strumentali 

-     Attività degli Organi Statutari 

-     Gestione amministrativa e contabile del Fondo 

-     Spese legali 

97. Le spese di gestione rimarranno invariate o aumenteranno? 

                    Quelle previste rappresentano il tetto massimo: le oscillazioni dovranno stare entro ta­le limite. 

 98. Quanto costano ad ogni lavoratore associato le spese di gestione?

Le spese di gestione di Alifond non potranno superare il limite dello 0,12% della retribuzione utile al calcolo del Tfr del lavoratore associato, fino ad un massimo di 50.000 annue 

  99. E i costi finanziari e della Banca Depositaria? 

                     Saranno stabiliti nelle rispettive convenzioni stipulate con i gestori e con la Banca De­positaria. 

 100. Per gli investimenti quali sono i criteri che ispirano il Fondo? 

                     Il Fondo si ispira a criteri di trasparenza, diversificazione del rischio, ottimizzazione dei rendimenti e contenimento dei costi. 

 101. Se la Banca Depositaria fallisce che cosa succede? 

                 Il patrimonio del Fondo è solo depositato presso la Banca Depositaria, ma la stessa non può utilizzarlo, quindi non esiste il pericolo di perdita derivante da un fallimento. 

 102. Se un gestore fallisce cosa succede? 

                 Il patrimonio del Fondo è presso la Banca Depositaria, quindi non esiste pericolo di fallimento. 

 103. Il capitale del Fondo può essere messo a rischio dagli investimenti? 

                 Solo nei limiti di legge che tendono a garantire il capitale. 

 104. Se vi sono errori di gestione sui rendimenti, c'è una forma assicurativa che risar­cisce il danno? 

                 No, non e' prevista una forma assicurativa, tuttavia il Fondo verifica e mette a con­fronto i risultati dei gestori e li può cambiare e, inoltre, il Fondo si cautela attraverso scelte prudenti di investimento. 

 105. Il Fondo può fallire? 

                 Per legge il Fondo non può fallire. 

 106. Il Fondo attiverà più linee di investimento? 

                La gestione delle risorse del Fondo avverrà, in una prima fase,con un'unica linea di investimento per tutti i lavoratori soci, e questo comporterà unico uguale rendimento per tutti gli associati (monocomparto). 

                Successivamente le linee d'investimento saranno differenziate, in funzione delle diverse esigenze degli associati: ciò darà rendimenti diversi (pluricomparto). 

                Il passaggio a più linee di investimento (pluricomparto) sarà deliberata dal C.d..A. che dovrà stabilire anche le relative modalità con cui il lavoratore socio potrà scegliere e darne comunicazione al Fondo. 

                Comunque il lavoratore potrà modificare la propria scelta di linea di investimento nel corso della sua permanenza nel Fondo.

RAPPORTO TRA FONDO E ISCRITTI 

    107. Quante volte e con quali modalità si comunicano informazioni agli iscritti? 

               Almeno una volta all'anno il Fondo invierà a ciascun lavoratore socio e a ciascun pen­sionato un prospetto individuale con l'estratto conto. Sarà data inoltre informazione a ogni lavoratore socio ogni qualvolta sarà realizzata una modifica dello Statuto. 

    108. Vi sono sportelli per avere informazioni in tempo reale? 

              Direttamente dal Fondo no. 

              Nella convenzione con il Service amministrativo si possono prevedere sportelli de­centrati sul territorio, rapporti e convenzioni con i patronati sindacali ecc... 

    109. Se il lavoratore socio rileva errori nel prospetto a chi può rivolgersi? 

              Può rivolgersi al Fondo, direttamente o tramite il Service. 
 
 

CONTROLLO DEL FONDO 

    110. La Commissione di Vigilanza può intervenire sulla Banca Depositaria? 

              La Banca depositaria è soggetta al controllo della Bankitalia. 

             La Commissione di Vigilanza può segnalare a Bankitalia eventuali inadempienze. 

    111. Quali sono gli organi di controllo interni al Fondo? 

              L'Assemblea e il Collegio dei Revisori Contabili. 

 112. Quando gli organi di controllo interno verificano delle inadempienze nella gestione del Fondo cosa succede? 

            Il Collegio dei revisori contabili è tenuto per legge ad informare tempestivamente la Commissione di Vigilanza. L'Assemblea dei soci, dal canto suo, può disporre delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei revisori inadempienti. 

 113.     La Commissione di Vigilanza può adottare sanzioni nei confronti del Fondo dei gestori? 

            Si. Sono previste sanzioni proposte dalla Commissione di Vigilanza e adottate dagli organi competenti. 

     114. Il Consiglio di Amministrazione può prendere provvedimenti nei confronti della Banca Depositaria e       dei gestori finanziari e amministrativi in caso di inadempienze? 

              Si, è uno dei suoi compiti principali.

QUESTIONI VARIE 

 115. Perché un giovane dovrebbe aderire al Fondo? 

             Per costruirsi una pensione complementare, beneficiando del versamento dell'azienda, del risparmio fiscale, del maggior rendimento del Tfr. 

 116. Quali sono i vantaggi di un lavoratore vicino all'età pensionabile? 

             La possibilità di beneficiare di un capitale aggiuntivo al Tfr, derivante dal versamen­to aziendale, dal risparmio fiscale e dal maggior rendimento del Tfr. 

 117. Chi sarà costretto a cambiare più volte lavoro quali convenienze ha nell'aderire al Fondo? 

             Dal punto di vista pensionistico chi cambierà più volte lavoro può avere più motivi per costruirsi un sistema previdenziale complementare. In ogni caso rimangono tutti i van­taggi precedentemente illustrati. 

 118. È possibile passare da un Fondo chiuso ad un Fondo aperto? 

             Il trasferimento della posizione ad un Fondo aperto non potrà avvenire prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza in Alifond limitatamente ai primi 5 anni di vita del Fondo. 

            Successivamente a tale termine la posizione non potrà essere trasferita prima di 3 an­ni di permanenza. 

 119. Se un lavoratore passa a un Fondo aperto, quanto potrà versare? 

             A tutt'oggi solo la sua quota e per i neo-occupati anche il Tfr, oltre, naturalmente, al­la quota già precedentemente accantonata nel Fondo di provenienza. 

 120. Quanto tempo occorre per riscattare o trasferire la propria posizione? 

             Il Fondo provvede al trasferimento o alla liquidazione dell'intera posizione entro sei mesi dal ricevimento della richiesta. 


 


 


 
 

Generalità sul Fondo

CHE COS’È UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE?
Un Fondo Pensione Complementare è un’associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale in aggiunta (e non in sostituzione) a quello erogato dal sistema obbligatorio pubblico, nelle due forme alternative:
·         di pensione vitalizia;
·         di capitale in unica soluzione (max. 50%) più pensione vitalizia.

CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE A “CONTRIBUZIONE DEFINITA”?
“Contribuzione definita” significa che l’ammontare dei contributi da versare al Fondo è predeterminato; generalmente esso è fissato in misura percentuale rispetto alla retribuzione; tale misura è stabilita in sede di Accordi Collettivi ed è differenziata in funzione del settore di appartenenza. Il vantaggio per il lavoratore sta nel fatto che sin dalla adesione, e in ogni momento della sua appartenenza al Fondo, egli può conoscere esattamente l’entità della contribuzione a proprio carico (cui si aggiunge quella, pure predeterminata, a carico dell’azienda e quella derivante dalla quota di TFR destinata al Fondo).

CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE “NEGOZIALE”?
Con questo termine si indicano i fondi pensione istituiti mediante la contrattazione collettiva.

CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE A “CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE”?
La prestazione erogata da ARTIFOND dipende, in conformità alla legge, dal valore della “posizione individuale” di ciascun lavoratore associato; tale posizione è costituita dal complesso della contribuzione versata al Fondo e dai rendimenti realizzati, al netto delle spese. La prestazione del Fondo complementare quindi non è determinabile in via preventiva.
QUAL’È LA FINALITÀ DI ARTIFOND?
Finalità di ARTIFOND è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico. ARTIFOND, pertanto, non ha scopo di lucro; tutti i proventi della gestione finanziaria del patrimonio del Fondo (al netto dei costi) sono infatti accreditati alle posizioni individuali dei soci lavoratori.
COSA S’INTENDE PER POSIZIONE INDIVIDUALE?
Si intende l’equivalente di un “conto corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.
 


--------------------------------------------------------------------------------

Adesioni e Recessi
 

PERCHE’ ADERIRE A ARTIFOND ?
Perché aderendo a ARTIFOND ogni lavoratore, con i versamenti mensili fatti dall'azienda a suo nome, si costituisce una pensione aggiuntiva a quella pubblica, usufruendo di tutte le agevolazioni previste dalla legge.

I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE HANNO CONVENIENZA AD ISCRIVERSI AD ARTIFOND?
Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi a ARTIFOND in quanto solo così possono usufruire del contributo dell’azienda e dei vantaggi fiscali. Il lavoratore che avrà maturato i requisiti per aver diritto alla pensione obbligatoria senza aver raggiunto il numero di anni di adesione al Fondo necessario per ottenere la pensione complementare, avrà in ogni caso diritto a ricevere dal Fondo la liquidazione in capitale dell’intera sua posizione risultante dal “conto personale” e quindi di tutte le contribuzioni versate dall’azienda e dal lavoratore, della quota di TFR e delle rivalutazioni.

CHI PUÒ ADERIRE A ARTIFOND?
ARTIFOND è riservato ai lavoratori delle aziende del settore artigianato appartenenti a tutte le categorie contrattuali con esclusione dell’edilizia. Al fondo possono aderire anche i dipendenti delle associazioni che hanno istituito il fondo.

I LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO O GLI APPRENDISTI POSSONO ADERIRE AL FONDO?
Si. Ad ARTIFOND possono aderire tutti i lavoratori ai quali viene applicato un CCNL del settore artigianato (con esclusione dell’edilizia), indipendentemente dalla tipologia di contratto: a tempo determinato, part-time, formazione lavoro, apprendistato ecc.

UN LAVORATORE CHE HA SOTTOSCRITTO UNA POLIZZA VITA PUO' ADERIRE AL FONDO?
SI.
L’adesione ad ARTIFOND è totalmente svincolata da qualsiasi altra forma di risparmio a fini previdenziali; sotto il profilo fiscale, il lavoratore che aderisce ad ARTIFOND gode:
1.      del beneficio della deducibilità dal reddito dei contributi versati al Fondo (nell’ambito dei limiti previsti dalla legge);
2.      del beneficio della detraibilità dalle imposte sul reddito dei premi pagati su eventuali sue polizze di assicurazione sulla vita (o infortuni).

SE UN LAVORATORE HA GIA’ UNA POSIZIONE ASSICURATIVA INDIVIDUALE, I VANTAGGI FISCALI RELATIVI AI VERSAMENTI AD ARTIFOND E ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO CUMULABILI?
Si, i versamenti ad ARTIFOND sono esenti dall’IRPEF in quanto diminuiscono l’imponibile fiscale. Infatti il lavoratore può portare le contribuzioni pagate alle forme pensionistiche complementari ed individuali in deduzione dall’imponibile fiscale, entro i limiti del 12% del reddito e fino ad un massimo di lit. 10.000.000.

SE IL LAVORATORE NON RICEVE LA DOCUMENTAZIONE PER ISCRIVERSI A ARTIFOND, A CHI SI DEVE RIVOLGERE?
Il lavoratore potrà rivolgersi: all’azienda, ai sindacati, agli enti bilaterali territoriali, ai patronati delle associazioni delle imprese artigiane e dei sindacati, alle sezioni regionali o interregionali del fondo, ai consulenti del lavoro, oppure al sito Internet del fondo.

COSA S’INTENDE PER LAVORATORI ISCRITTI DOPO IL 28/4/93?
Si tratta di tutti i lavoratori che hanno iniziato il primo rapporto di lavoro successivamente alla data del 28/04/1993 ovvero che hanno aperto la propria posizione previdenziale obbligatoria pubblica dopo tale data.

AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE AD ARTIFOND CHE DIFFERENZA C’È TRA UN LAVORATORE DI “PRIMA OCCUPAZIONE FINO AL 28 APRILE 1993”, RISPETTO AD UNO DI “PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993”?
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 che aderiscano ad un Fondo Pensione Complementare è prevista, dalla legge, l’integrale destinazione al Fondo stesso del TFR maturando (ovvero gli accantonamenti successivi alla sua adesione al Fondo).
NEI CASI PARTICOLARI (MATERNITA', CIG ECC.) COME PROSEGUE IL RAPPORTO CON IL FONDO?
Il lavoratore rimane associato al Fondo. Le contribuzioni, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per qualunque ragione (malattia, maternità, CIG, ecc.), sono costituite dalla quota TFR, dalla quota azienda e dalla quota dipendenti. La quota TFR va calcolata sul “maturato”, indipendentemente dalle prestazioni lavorative effettuate. La quota a carico dell’azienda e la quota a carico del lavoratore vanno invece calcolate sullo stipendio effettivamente percepito nel periodo in cui si verifica l’evento in questione.

IN CASO DI LAVORATORE CHE DEVE PRESTARE SERVIZIO DI LEVA COSA SUCCEDE?
Il lavoratore resta iscritto al Fondo, anche se non vi è contribuzione né maturazione del TFR.

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE (ASPETTATIVA, PERMESSI) DEL RAPPORTO DI LAVORO, CHE COSA SUCCEDE AL CAPITALE?
Il capitale accumulato presso ARTIFOND continua ad essere gestito e ad essere addebitato di spese.

IN CASO DI MOBILITA' DEL LAVORATORE COSA SUCCEDE?
Poiché la mobilità prevede l’interruzione del rapporto di lavoro, cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.

IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MOTIVI DIVERSI DAL PENSIONAMENTO (ES. DIMISSIONI, LICENZIAMENTO) COSA SUCCEDE?
In questi casi cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.

IN CASO DI CESSAZIONE COSA SUCCEDE AL CAPITALE VERSATO ED AGLI INTERESSI MATURATI PRESSO ARTIFOND?
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (escluso il pensionamento), il lavoratore può operare sul capitale maturato tre scelte:
·         Richiedere la liquidazione in capitale dell’intero ammontare (RISCATTO)
·         Trasferirlo presso un altro Fondo Pensione Complementare in relazione alla nuova attività (TRASFERIMENTO)
·         Lasciarlo in gestione ad ARTIFOND, senza ulteriori contribuzioni (POSIZIONE SILENTE). Le spese saranno comunque addebitate alla posizione individuale.

SE UN LAVORATORE, PUR AVENDO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE NEL FONDO, PUO' CONTINUARE A CONTRIBUIRE INDIVIDUALMENTE?
No. Non è possibile, poiché la contribuzione è disciplinata da obbligo contrattuale.

IL LAVORATORE PUO' AVERE UN ANTICIPO DAL FONDO SULLE QUOTE DI TFR VERSATE?
La possibilità di richiedere ed ottenere anticipazioni nel caso del fondo pensione è più agevole. Dopo otto anni d’iscrizione al fondo pensione , il lavoratore ha diritto a richiedere un anticipo su tutto quanto (quota azienda, quota lavoratore e TFR) versato al fondo per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, ristrutturazioni, per spese sanitarie. In questo caso è possibile reintegrare le somme prelevate, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di ARTIFOND.
Rimane altresì intatto, il diritto di richiedere l’anticipo per la quota di TFR gestito dall’azienda , secondo la disciplina contrattuale.

IN CASO DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'AZIENDA, COME SI RECUPERANO EVENTUALI QUOTE NON VERSATE AL FONDO?
Il lavoratore acquisisce i diritti di creditore privilegiato.
In questi casi interviene il Fondo di garanzia dell’INPS, finanziato dai lavoratori con il versamento dello 0,50% della retribuzione annua utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.

LE AZIENDE DEVONO CONTINUARE A VERSARE IN OGNI CASO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX LEGGE 297/82 ART.3?
Attualmente sì.

IL LAVORATORE CHE CAMBIA AZIENDA MA RESTA NELLO STESSO SETTORE PUO' CONTINUARE AD ESSERE ISCRITTO Ad ARTIFOND?
Si, purché la nuova azienda rientri nel settore d’applicazione dei contratti collegati ad ARTIFOND.

COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE ISCRITTO AD ARTIFOND PASSA AD UNA AZIENDA CHE APPLICA UN DIVERSO CCNL?
Il lavoratore può chiedere il trasferimento della sua posizione da ARTIFOND al fondo di previdenza complementare del nuovo CCNL di competenza. In alternativa, il lavoratore può riscattare il capitale maturato. Può optare anche per il mantenimento della sua posizione previdenziale presso ARTIFOND (POSIZIONE SILENTE) in assenza di contribuzioni. L’ultima opzione è da sconsigliare a quel lavoratore che ha un altro fondo di destinazione, ed un azienda disponibile a contribuire.

IL LAVORATORE CHE SIA ASSOCIATO AD ARTIFOND E CHE CONTINUI A PRESTARE LA SUA NORMALE ATTIVITA’ LAVORATIVA, PUO’ CHIEDERE IL TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO PENSIONE?
Si, in costanza dei requisiti di partecipazione ad ARTIFOND il lavoratore può decidere di trasferire la sua posizione ad altro Fondo Pensione (anche aperto). Tale opzione non può però essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni dall’iscrizione ad ARTIFOND.

IL LAVORATORE DESTINATARIO DI ARTIFOND POTREBBE ADERIRE AD UN FONDO APERTO ?
No, l’adesione ad un fondo pensione aperto può avvenire solo se non è previsto nessun fondo “negoziale” dalla contrattazione applicata all’impresa presso la quale egli presta la propria attività. Il lavoratore che aderisce ad ARTIFOND può scegliere di trasferire la propria posizione maturata presso un fondo aperto soltanto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni di iscrizione ad ARTIFOND. Parimenti il lavoratore può trasferire quanto maturato ad ARTIFOND ad un fondo pensione aperto nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione ad ARTIFOND.

L’ADESIONE AD ARTIFOND PRESENTA VANTAGGI RISPETTO ALLA POSSIBILE ADESIONE AD UN FONDO PENSIONE APERTO?
 Si, perché le imprese versano un contributo a loro carico a vantaggio del lavoratore che vede dunque aumentare il proprio montante contributivo. La quota totale dei contributi versati ad ARTIFOND è dunque la risultante dei contributi a carico del lavoratore, delle imprese e delle somme di TFR maturando (l’intera indennità di fine rapporto maturata ogni anno per i lavoratori assunti dopo il 28/04/1993 oppure il 16% del TFR maturando per i lavoratori assunti prima del 28/04/1993).

ESISTONO FONTI ISTITUTIVE DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI REGIONALI PER I LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO?

Attualmente no. Tuttavia l’intesa interconfederale dell’8/09/1998 tra Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, prevede la possibilità di istituire Fondi Regionali intercategoriali. La richiesta di poter istituire un Fondo pensione Regionale deve essere presentata alle fonti istitutive nazionali da tutte le rappresentanze delle fonti istitutive medesime presenti nella Regione.
La richiesta di istituzione può essere presentata ove sussista la duplice e congiunta condizione che i lavoratori iscritti al fondo nazionale, occupati nella regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti. Le parti istitutive nazionali valuteranno la sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo ed economico finanziario suddette del fondo nazionale, nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il fondo regionale per il quale è richiesta la costituzione. Ove sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le fonti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione del fondo regionale. Successivamente verranno avviate tutte le procedure idonee al fine di provvedere al trasferimento, nel fondo regionale, delle somme maturate dai lavoratori occupati nella regione in questione nel fondo nazionale, previo consenso dei lavoratori stessi. E’ ovvio che tale procedura di autorizzazione, prevista dall’accordo, non esclude l’adempimento degli altri obblighi vigenti a norma di legge per l’istituzione di fondi di previdenza complementare regionali.
IL LAVORATORE PUO' RIVALERSI SULL'AZIENDA CHE RIPETUTAMENTE NON VERSA IL DOVUTO AL FONDO?

Si, perché si tratterebbe di violazione del contratto.

IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELL'AZIENDA PUO' INTERVENIRE ANCHE ARTIFOND?
Uno dei doveri d’ARTIFOND è controllare la regolarità dei versamenti e segnalare al lavoratore ed alle parti fondatrici l’irregolarità riscontrata; il lavoratore potrà procedere al recupero delle sue spettanze per via collettiva e/o individuale.

SE NEL FUTURO LA CONTRATTAZIONE STABILIRA' UN AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE, PER UN LAVORATORE GIA' SOCIO DEL FONDO L'AUMENTO SARA' AUTOMATICO O IL LAVORATORE DOVRÀ DARE IL PROPRIO CONSENSO?
L’aumento sarà automatico.

IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE PRIMA DEL PENSIONAMENTO, A CHI VA IL CAPITALE ACCANTONATO NELLA POSIZIONE INDIVIDUALE?
Tenuto conto della normativa attualmente vigente la posizione del lavoratore deceduto è riscattata dalla moglie, in mancanza dai figli, in mancanza dai genitori (se conviventi e fiscalmente a carico) ovvero, in assenza dei soggetti citati, da altro beneficiario indicato da disposizioni del lavoratore iscritto al fondo. In ultima istanza, in mancanza di indicazioni del lavoratore iscritto, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

IN CASO DI DECESSO D’UNO DEI CONIUGI ISCRITTI ALLO STESSO FONDO, CHI RESTA IN VITA PUO' TRASFERIRE SULLA PROPRIA POSIZIONE QUELLA DEL CONIUGE?
No.
La posizione del coniuge deceduto è riscattata dal coniuge superstite, in mancanza dai figli, in mancanza dai genitori solo se conviventi e fiscalmente a carico, in mancanza valgono eventuali disposizioni del lavoratore che individuino un beneficiario, in mancanza la posizione resta acquisita al fondo pensione.

QUANDO SI HA LA PERDITA DEL DIRITTO D’ASSOCIAZIONE AD ARTIFOND?
L’associazione ad ARTIFOND non può proseguire:
·         Nel caso di passaggio del dipendente a dirigente;
·         Nel caso di passaggio del lavoratore dipendente allo status di lavoratore autonomo
·         In caso di decesso
L’aderente nelle prime due situazioni, deve quindi comunicare ad ARTIFOND le sue scelte di riscatto o trasferimento.
Nel caso di decesso del dipendente, la vedova o gli eredi dovranno presentare domanda di riscatto accompagnata dalla documentazione legale rilasciata dal Comune di residenza e/o dal Giudice Tutelare (in presenza di minori).
L'associazione invece prosegue nel caso d’aderente che abbia maturato il diritto alla pensione complementare. Il "pensionato" continua a far parte del "gruppo" ARTIFOND.

Il LAVORATORE DIPENDENTE ASSOCIATO AD ARTIFOND PUO’ ESERCITARE IL RECESSO?
Il recesso unilaterale del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro non è previsto.
E’ data facoltà al lavoratore di sospendere la  sua contribuzione al fondo pensione negoziale (ciò produrrà l’interruzione dei versamenti dell’azienda e del TFR). In questo caso il  capitale accumulato continuerà a maturare interessi e a pagare spese. Al momento in cui sarà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità il lavoratore percepirà le prestazioni (capitale e rendita oppure solo rendita).
Il lavoratore potrà riscattare il maturato sotto forma di solo capitale nel caso intervenga una causa di cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo ARTIFOND.

COME OTTENERE IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN SOLO CAPITALE?
Il lavoratore può esercitare il riscatto della posizione individuale per il 100% sotto forma di capitale una tantum in tutti i casi in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione ARTIFOND:
-          cessazione del rapporto di lavoro (se non si è maturato il diritto alle prestazioni previste da ARTIFOND);
-          decesso
Il capitale versato (quota dipendente + quota azienda + TFR) più il rendimento maturato al momento della richiesta può essere riscattato al 100% quando l’aderente cessi, per qualsiasi motivo, il proprio rapporto di lavoro con l’azienda da cui dipende, purché non sia ancora maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare; in quest’ipotesi si potrà richiedere il rimborso del solo 50%, andando la parte rimanente in prestazione pensionistica.


--------------------------------------------------------------------------------
 

Gestione Finanziaria

CHI S’OCCUPA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI?
I contributi versati al Fondo sono gestiti da società specializzate, "Gestori Finanziari", abilitati dalla legge e scelti in considerazione della loro solidità ed affidabilità secondo i criteri in materia stabiliti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

CHI HA CONCRETAMENTE LA DISPONIBILITA’ DEI RISPARMI ACCUMULATI?
Per favorire un’efficiente gestione e per consentire un buon andamento dei numerosi controlli necessari a tutela del risparmio previdenziale, le risorse finanziarie non sono consegnate al gestore del fondo, ma alla Banca depositaria: una banca presso cui il fondo pensione e il gestore depositano materialmente le risorse accumulate. La banca depositaria esercita importanti funzioni di garanzia per gli iscritti al fondo: verificherà la regolarità di tutte le operazioni, che tutte le operazioni svolte dai gestori siano conformi sia allo Statuto del fondo che alle leggi, e che vengano seguite le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione del fondo e contenute nelle convenzioni di gestione sottoscritte con i vari gestori. Ancora, la banca custodirà i valori mobiliari in cui è stato investito il patrimonio del fondo (dunque, svolge da intermediario per ogni operazione di investimento e disinvestimento), svolge un controllo preventivo di legittimità sulle istruzioni impartite ai gestori e uno successivo rispetto alla destinazione dei frutti degli investimenti, e periodicamente invia agli organi del fondo le informazioni necessarie a valutare l’operato dei gestori. La banca depositaria va scelta tra le aziende e gli istituti di credito che hanno sede statutaria o succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale oltre che un ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura stabilita in via generale dalla Banca d’Italia.


--------------------------------------------------------------------------------
 

Prestazioni

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA NEL FONDO?
Il lavoratore deve avere cessato l’attività, avere l’età stabilita per legge ed almeno cinque anni d’adesione ad ARTIFOND.

E QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO D’ANZIANITA' NEL FONDO?
Il lavoratore deve avere cessato l’attività, non deve avere un’età inferiore di oltre 10 anni a quella di vecchiaia ed avere almeno 15 anni d’adesione ad ARTIFOND.

E SE UN LAVORATORE RAGGIUNGE IL PENSIONAMENTO PRIMA D’AVERE RAGGIUNTO I REQUISITI D’ANZIANITA' D’ISCRIZIONE AL FONDO?
In questo caso, venendo meno il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto di riscattare l’intera prestazione sotto forma di capitale.

A QUANTO AMMONTERA' LA RENDITA VITALIZIA?
La rendita vitalizia (pensione complementare) è legata all’ammontare del capitale complessivo maturato e all’aspettativa di vita del lavoratore al momento del pensionamento.

CHI EROGA LA RENDITA VITALIZIA?
La rendita vitalizia non è erogata direttamente dal Fondo, ma da una società assicuratrice, convenzionata con ARTIFOND.

LA RENDITA VITALIZIA PUO' ESSERE REVERSIBILE?
Il lavoratore, al momento del pensionamento, può richiedere che la pensione complementare sia reversibile a favore di una persona da lui designata.

IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE CHE STA USUFRUENDO DELLA RENDITA, COSA SUCCEDE?
Dipende dal tipo di rendita. Se era reversibile continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite.

IN CASO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, QUESTI PERIODI SONO CONSIDERATI ISCRIZIONE A TUTTI GLI EFFETTI Ad ARTIFOND AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI?
Si. I periodi di sospensione sono validi al fine della maturazione dell’anzianità d’iscrizione al Fondo, se nel frattempo non è stato chiesto e incassato il riscatto.

IL PERIODO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Ad ARTIFOND DA PARTE D’UN LAVORATORE CHE, PUR AVENDO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE IN ARTIFOND, E' VALIDO AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI?
Si. La rendita sarà commisurata all’ammontare del capitale accumulato al momento della cessazione contributiva, cui va aggiunti i rendimenti successivamente maturati.


--------------------------------------------------------------------------------
 

Tasse

IL CONTRIBUTO VERSATO DAL LAVORATORE COMPORTA LA RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA PENSIONE PUBBLICA?
No. Il contributo a carico del lavoratore non comporta nessuna riduzione della sua pensione pubblica. Infatti, la ritenuta avviene in busta paga sulla retribuzione al netto degli oneri sociali e quindi non modifica l’imponibile utile per il calcolo dei contributi obbligatori.

COM’É TRATTATO FISCALMENTE IL CONTRIBUTO AL FONDO A CARICO DEL LAVORATORE?
Il contributo a carico del lavoratore è dedotto alla fonte dal reddito ai fini fiscali e comporta una riduzione dell’IRPEF pari all’aliquota marginale di riferimento del reddito IRPEF.

COS’É L'ALIQUOTA MARGINALE?
E’ l’aliquota massima che è raggiunta dal proprio reddito annuo imponibile fiscalmente. Attualmente i limiti sono: sino a 15 milioni il 18,5%, da 15 a 30 milioni il 26,5%, da 30 a 60 milioni il 33,5% da 60 a 135 milioni il 39,5%.

PER RECUPERARE L'ALIQUOTA MARGINALE SUI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO, IL LAVORATORE DEVE FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
Il lavoratore che percepisce esclusivamente redditi di lavoro dipendente non deve compilare il mod. 730 o Modello Unico, perché è l’impresa ad occuparsi dell’abbattimento fiscale con l’aliquota massima relativa all’imponibile (aliquota marginale).
Coloro che percepiscono anche altri redditi otterranno l’abbattimento del reddito IRPEF in misura pari ai contributi trattenuti in busta paga mensilmente e versati al fondo, all’atto della dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria dello Stato (mod. 730 o modello UNICO).

A QUALI ONERI SOCIALI E' ASSOGGETTATA LA CONTRIBUZIONE VERSATA DALL'AZIENDA A FAVORE DEL LAVORATORE?
La contribuzione dell’azienda è assoggettata al contributo di solidarietà all’INPS (10%) ed è un costo fiscalmente deducibile. Il predetto contributo di solidarietà è a totale carico dell’azienda.

LA QUOTA DI TFR CHE VIENE TRASFERITA DALL'AZIENDA A ARTIFOND E' ASSOGGETTATA A TASSAZIONE?
No. Sarà tassata al momento della liquidazione del capitale.

COM'É ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA RENDITA VITALIZIA (PENSIONE COMPLEMENTARE)?
La rendita vitalizia (pensione complementare) costituisce reddito ai fini fiscali nella misura del 100% del suo ammontare e è tassata con i criteri applicati al reddito del lavoratore dipendente (come la pensione pubblica). E’ esente da tassazione la parte di rendita derivante dai rendimenti riconosciuti dal fondo pensione.
Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate al 12,50% a titolo d’imposta.

COM'É ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA LIQUIDAZIONE IN CAPITALE?
Se l’assicurato chiede una liquidazione in capitale fino a 1/3 del maturato individuale derivante da (contributi versati + TFR+ rendimenti) tali somme ad esclusione dei rendimenti (già tassati all’11% anziché il 12,50 previsto per le rendite finanziarie) sono tassate con aliquota media progressiva degli ultimi 5 anni

DAL PUNTO DI VISTA FISCALE E' PIU' VANTAGGIOSO RISCUOTERE IL CAPITALE O LA RENDITA?
Indubbiamente il sistema di imposizione fiscale è premiante nei confronti degli iscritti che all’atto del pensionamento optano per la pensione.
La migliore combinazione per sfruttare a pieno i vantaggi fiscali si ha nel richiedere non più del 33% del maturato sotto forma di capitale liquido e trasformando la restante parte di patrimonio accumulato in rendita pensionistica.

--------------------------------------------------------------------------------
 

Rapporto tra Artifond e gli iscritti

QUANTE VOLTE E CON QUALI MODALITA' SI COMUNICANO INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI?
Almeno una volta all’anno con l’estratto conto inviato da ARTIFOND ad ogni socio. Sarà data inoltre informazione ai soci sull’impiego delle risorse sui soggetti scelti come gestori, sui risultati annualmente conseguiti e ogni qualvolta sarà realizzata una modifica dello Statuto. Inoltre si potranno ipotizzare ulteriori momenti informativi.

CHI COMUNICA INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI?
Il Fondo.

SE IL LAVORATORE - SOCIO RILEVA ERRORI NEL PROSPETTO A CHI PUO' RIVOLGERSI?
Può rivolgersi al Fondo.

A CHI MI RIVOLGO PER INFORMAZIONI?
Per problemi di qualsiasi genere inerente normativa di adesione, problemi amministrativi e varie, ci si deve rivolgere a ARTIFOND Tel 06 44340043 - fax 06 44340051.

 

home | contratti | sicurezza sul lavoro | sicurezza alimentare | agroalimentare
 

Le ultime notizie sindacali economiche politiche

 


Le solite notizie non ti bastano?

Informati con le agenzie sindacali, i siti della FLAI e della CGIL

 


 

La pagina dei fondi pensionistici di categoria