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DOMANDE E
RISPOSTE SU ARTIFOND
CHE COS'È UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE?
Un Fondo Pensione Complementare è un'associazione, senza
scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un
trattamento previdenziale in aggiunta (e non in
sostituzione) a quello erogato dal sistema obbligatorio
pubblico, nelle due forme alternative:
di pensione vitalizia;
di capitale in unica soluzione (max. 50%) più pensione
vitalizia.
CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE A “CONTRIBUZIONE
DEFINITA”?
“Contribuzione definita” significa che l'ammontare dei
contributi da versare al Fondo è predeterminato;
generalmente esso è fissato in misura percentuale rispetto
alla retribuzione; tale misura è stabilita in sede di
Accordi Collettivi ed è differenziata in funzione del
settore di appartenenza. Il vantaggio per il lavoratore sta
nel fatto che sin dalla adesione, e in ogni momento della
sua appartenenza al Fondo, egli può conoscere esattamente
l'entità della contribuzione a proprio carico (cui si
aggiunge quella, pure predeterminata, a carico dell'azienda
e quella derivante dalla quota di TFR destinata al Fondo).
CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
“NEGOZIALE”?
Con questo termine si indicano i fondi pensione istituiti
mediante la contrattazione collettiva. C HE COSA SIGNIFICA
FONDO PENSIONE A “CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE”? La
prestazione erogata da ARTIFOND dipende, in conformità alla
legge, dal valore della “posizione individuale” di ciascun
lavoratore associato; tale posizione è costituita dal
complesso della contribuzione versata al Fondo e dai
rendimenti realizzati, al netto delle spese. La prestazione
del Fondo complementare quindi non è determinabile in via
preventiva.
QUAL'È LA FINALITÀ DI ARTIFOND?
Finalità di ARTIFOND è garantire ai lavoratori associati
prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate
dal sistema obbligatorio pubblico. ARTIFOND, pertanto, non
ha scopo di lucro; tutti i proventi della gestione
finanziaria del patrimonio del Fondo (al netto dei costi)
sono infatti accreditati alle posizioni individuali dei soci
lavoratori.
COSA S'INTENDE PER POSIZIONE INDIVIDUALE?
Si intende l'equivalente di un “conto corrente personale”,
che viene aperto presso il Fondo all'atto dell'adesione. Su
di esso è depositato il capitale risultante dall'insieme dei
contributi individuali (quote datore, lavoratore e TFR) e
dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del
patrimonio del Fondo.
b) ADESIONI E RECESSI
PERCHE' ADERIRE A ARTIFOND ?
Perché aderendo a ARTIFOND ogni lavoratore, con i
versamenti mensili fatti dall'azienda a suo nome, si
costituisce una pensione aggiuntiva a quella pubblica,
usufruendo di tutte le agevolazioni previste dalla legge.
I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE HANNO CONVENIENZA
AD ISCRIVERSI AD ARTIFOND?
Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi a
ARTIFOND in quanto solo così possono usufruire del
contributo dell'azienda e dei vantaggi fiscali. Il
lavoratore che avrà maturato i requisiti per aver diritto
alla pensione obbligatoria senza aver raggiunto il numero
di anni di adesione al Fondo necessario per ottenere la
pensione
complementare, avrà in ogni caso diritto a ricevere dal
Fondo la liquidazione in capitale dell'intera sua
posizione risultante dal “conto personale” e quindi di
tutte le
contribuzioni versate dall'azienda e dal lavoratore, della
quota di TFR e delle rivalutazioni.
CHI PUÒ ADERIRE A ARTIFOND?
ARTIFOND è riservato ai lavoratori delle aziende del
settore artigianato appartenenti a tutte le categorie
contrattuali con esclusione dell'edilizia. Al fondo
possono aderire anche i dipendenti delle associazioni che
hanno istituito il fondo.
I LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO O GLI APPRENDISTI POSSONO
ADERIRE AL FONDO?
Si. Ad ARTIFOND possono aderire tutti i lavoratori ai
quali viene applicato un CCNL del settore artigianato (con
esclusione dell'edilizia), indipendentemente dalla
tipologia di contratto: a tempo determinato, part-time,
formazione lavoro, apprendistato ecc.
UN LAVORATORE CHE HA SOTTOSCRITTO UNA POLIZZA VITA PUO'
ADERIRE AL FONDO?
SI. L'adesione ad ARTIFOND è totalmente svincolata da
qualsiasi altra forma di risparmio a fini previdenziali;
sotto il profilo fiscale, il lavoratore che aderisce ad
ARTIFOND gode: 1. del beneficio della deducibilità dal
reddito dei contributi versati al Fondo (nell'ambito dei
limiti previsti dalla legge); 2. del beneficio della
detraibilità dalle imposte sul reddito dei premi pagati su
eventuali sue polizze di assicurazione sulla vita (o
infortuni).
SE UN LAVORATORE HA GIA' UNA POSIZIONE ASSICURATIVA
INDIVIDUALE, I VANTAGGI FISCALI RELATIVI AI VERSAMENTI AD
ARTIFOND E ALLE
COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO CUMULABILI?
Si, i versamenti ad ARTIFOND sono esenti dall'IRPEF in
quanto diminuiscono l'imponibile fiscale. Infatti il
lavoratore può portare le contribuzioni pagate alle forme
pensionistiche complementari ed individuali in deduzione
dall'imponibile fiscale, entro i limiti del 12% del
reddito e fino ad un massimo di lit. 10.000.000.
SE IL LAVORATORE NON RICEVE LA DOCUMENTAZIONE PER
ISCRIVERSI A ARTIFOND, A CHI SI DEVE RIVOLGERE?
Il lavoratore potrà rivolgersi: all'azienda, ai sindacati,
agli enti bilaterali territoriali, ai patronati delle
associazioni delle imprese artigiane e dei sindacati, alle
sezioni
regionali o interregionali del fondo, ai consulenti del
lavoro, oppure al sito Internet del fondo www. ………….. .
COSA S'INTENDE PER LAVORATORI ISCRITTI DOPO IL 28/4/93?
Si tratta di tutti i lavoratori che hanno iniziato il
primo rapporto di lavoro successivamente alla data del
28/04/1993 ovvero che hanno aperto la propria posizione
previdenziale obbligatoria pubblica dopo tale data.
AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE AD ARTIFOND CHE DIFFERENZA
C'È TRA UN LAVORATORE DI “PRIMA OCCUPAZIONE FINO AL 28
APRILE 1993”,
RISPETTO AD UNO DI “PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28
APRILE 1993”?
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28
aprile 1993 che aderiscano ad un Fondo Pensione
Complementare è prevista, dalla legge, l'integrale
destinazione al Fondo stesso del TFR maturando (ovvero gli
accantonamenti successivi alla sua adesione al Fondo).
NEI CASI PARTICOLARI (MATERNITA', CIG ECC.) COME
PROSEGUE IL RAPPORTO CON IL FONDO?
Il lavoratore rimane associato al Fondo. Le contribuzioni,
nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per
qualunque ragione (malattia, maternità, CIG, ecc.), sono
costituite dalla quota TFR, dalla quota azienda e dalla
quota dipendenti. La quota TFR va calcolata sul
“maturato”, indipendentemente dalle prestazioni lavorative
effettuate. La quota a carico dell'azienda e la quota a
carico del lavoratore vanno invece calcolate sullo
stipendio effettivamente percepito nel periodo in cui si
verifica
l'evento in questione.
IN CASO DI LAVORATORE CHE DEVE PRESTARE SERVIZIO DI
LEVA COSA SUCCEDE?
Il lavoratore resta iscritto al Fondo, anche se non vi è
contribuzione né maturazione del TFR.
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE (ASPETTATIVA, PERMESSI) DEL
RAPPORTO DI LAVORO, CHE COSA SUCCEDE AL CAPITALE?
Il capitale accumulato presso ARTIFOND continua ad essere
gestito e ad essere addebitato di spese.
IN CASO DI MOBILITA' DEL LAVORATORE COSA SUCCEDE?
Poiché la mobilità prevede l'interruzione del rapporto di
lavoro, cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.
IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MOTIVI
DIVERSI DAL PENSIONAMENTO (ES. DIMISSIONI, LICENZIAMENTO)
COSA
SUCCEDE?
In questi casi cessano i requisiti di partecipazione al
Fondo.
IN CASO DI CESSAZIONE COSA SUCCEDE AL CAPITALE VERSATO
ED AGLI INTERESSI MATURATI PRESSO ARTIFOND?
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al
Fondo (escluso il pensionamento), il lavoratore può
operare sul capitale maturato tre scelte:
Richiedere la liquidazione in capitale dell'intero
ammontare (RISCATTO)
Trasferirlo presso un altro Fondo Pensione Complementare
in relazione alla nuova attività (TRASFERIMENTO)
Lasciarlo in gestione ad ARTIFOND, senza ulteriori
contribuzioni (POSIZIONE SILENTE). Le spese saranno
comunque addebitate alla posizione individuale.
SE UN LAVORATORE, PUR AVENDO CESSATO IL RAPPORTO DI
LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE NEL FONDO, PUO'
CONTINUARE A
CONTRIBUIRE INDIVIDUALMENTE?
No. Non è possibile, poiché la contribuzione è
disciplinata da obbligo contrattuale.
IL LAVORATORE PUO' AVERE UN ANTICIPO DAL FONDO SULLE
QUOTE DI TFR VERSATE?
La possibilità di richiedere ed ottenere anticipazioni nel
caso del fondo pensione è più agevole. Dopo otto anni
d'iscrizione al fondo pensione , il lavoratore ha diritto
a richiedere un anticipo su tutto quanto (quota azienda,
quota lavoratore e TFR) versato al fondo per l'acquisto
della prima casa per sé o per i figli, ristrutturazioni,
per spese sanitarie. In questo caso è possibile
reintegrare le somme prelevate, nei tempi e nei modi
previsti dallo Statuto di ARTIFOND.
Rimane altresì intatto, il diritto di richiedere
l'anticipo per la quota di TFR gestito dall'azienda ,
secondo la disciplina contrattuale.
IN CASO DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O
CONCORDATO PREVENTIVO DELL'AZIENDA, COME SI RECUPERANO
EVENTUALI
QUOTE NON VERSATE AL FONDO?
Il lavoratore acquisisce i diritti di creditore
privilegiato.
In questi casi interviene il Fondo di garanzia dell'INPS,
finanziato dai lavoratori con il versamento dello 0,50%
della retribuzione annua utile al calcolo del trattamento
di
fine rapporto.
LE AZIENDE DEVONO CONTINUARE A VERSARE IN OGNI CASO IL
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX LEGGE 297/82 ART.3?
Attualmente sì.
IL LAVORATORE CHE CAMBIA AZIENDA MA RESTA NELLO STESSO
SETTORE PUO' CONTINUARE AD ESSERE ISCRITTO Ad ARTIFOND?
Si, purché la nuova azienda rientri nel settore
d'applicazione dei contratti collegati ad ARTIFOND.
COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE ISCRITTO AD ARTIFOND
PASSA AD UNA AZIENDA CHE APPLICA UN DIVERSO CCNL?
Il lavoratore può chiedere il trasferimento della sua
posizione da ARTIFOND al fondo di previdenza complementare
del nuovo CCNL di competenza. In alternativa, il
lavoratore può riscattare il capitale maturato. Può optare
anche per il mantenimento della sua posizione
previdenziale presso ARTIFOND (POSIZIONE SILENTE) in
assenza di contribuzioni. L'ultima opzione è da
sconsigliare a quel lavoratore che ha un altro fondo di
destinazione, ed un azienda disponibile a contribuire.
IL LAVORATORE CHE SIA ASSOCIATO AD ARTIFOND E CHE
CONTINUI A PRESTARE LA SUA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA,
PUO' CHIEDERE IL
TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO PENSIONE?
Si, in costanza dei requisiti di partecipazione ad
ARTIFOND il lavoratore può decidere di trasferire la sua
posizione ad altro Fondo Pensione (anche aperto). Tale
opzione
non può però essere esercitata prima che siano trascorsi
cinque anni dall'iscrizione ad ARTIFOND.
IL LAVORATORE DESTINATARIO DI ARTIFOND POTREBBE ADERIRE
AD UN FONDO APERTO ?
No, l'adesione ad un fondo pensione aperto può avvenire
solo se non è previsto nessun fondo “negoziale” dalla
contrattazione applicata all'impresa presso la quale egli
presta la propria attività. Il lavoratore che aderisce ad
ARTIFOND può scegliere di trasferire la propria posizione
maturata presso un fondo aperto soltanto dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni di iscrizione ad ARTIFOND.
Parimenti il lavoratore può trasferire quanto maturato ad
ARTIFOND ad un fondo pensione aperto nel caso
vengano meno i requisiti di partecipazione ad ARTIFOND.
L'ADESIONE AD ARTIFOND PRESENTA VANTAGGI RISPETTO ALLA
POSSIBILE ADESIONE AD UN FONDO PENSIONE APERTO?
Si, perché le imprese versano un contributo a loro carico
a vantaggio del lavoratore che vede dunque aumentare il
proprio montante contributivo. La quota totale dei
contributi versati ad ARTIFOND è dunque la risultante dei
contributi a carico del lavoratore, delle imprese e delle
somme di TFR maturando (l'intera indennità di fine
rapporto maturata ogni anno per i lavoratori assunti dopo
il 28/04/1993 oppure il 16% del TFR maturando per i
lavoratori assunti prima del 28/04/1993).
ESISTONO FONTI ISTITUTIVE DI FONDI PENSIONE
COMPLEMENTARI REGIONALI PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO?
Attualmente no. Tuttavia l'intesa interconfederale
dell'8/09/1998 tra Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI,
CGIL, CISL, UIL, prevede la possibilità di istituire Fondi
Regionali intercategoriali. La richiesta di poter
istituire un Fondo pensione Regionale deve essere
presentata alle fonti istitutive nazionali da tutte le
rappresentanze delle fonti istitutive medesime presenti
nella Regione.
La richiesta di istituzione può essere presentata ove
sussista la duplice e congiunta condizione che i
lavoratori iscritti al fondo nazionale, occupati nella
regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il
fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati
nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il
fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000
iscritti. Le parti istitutive nazionali valuteranno la
sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo
ed economico finanziario suddette del fondo nazionale,
nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il fondo
regionale per il quale è richiesta la costituzione. Ove
sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le
fonti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione
del fondo regionale. Successivamente verranno avviate
tutte le procedure idonee al fine di provvedere al
trasferimento, nel fondo regionale, delle somme maturate
dai lavoratori occupati nella regione in questione nel
fondo nazionale, previo consenso dei lavoratori stessi. E'
ovvio che tale procedura di autorizzazione, prevista
dall'accordo, non esclude l'adempimento degli altri
obblighi vigenti a norma di legge per l'istituzione di
fondi di previdenza complementare regionali.
IL LAVORATORE PUO' RIVALERSI SULL'AZIENDA CHE
RIPETUTAMENTE NON VERSA IL DOVUTO AL FONDO?
Si, perché si tratterebbe di violazione del contratto.
IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELL'AZIENDA PUO'
INTERVENIRE ANCHE ARTIFOND?
Uno dei doveri d'ARTIFOND è controllare la regolarità dei
versamenti e segnalare al lavoratore ed alle parti
fondatrici l'irregolarità riscontrata; il lavoratore potrà
procedere
al recupero delle sue spettanze per via collettiva e/o
individuale.
SE NEL FUTURO LA CONTRATTAZIONE STABILIRA' UN AUMENTO
DELLA CONTRIBUZIONE, PER UN LAVORATORE GIA' SOCIO DEL
FONDO L'AUMENTO
SARA' AUTOMATICO O IL LAVORATORE DOVRÀ DARE IL PROPRIO
CONSENSO?
L'aumento sarà automatico.
IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE PRIMA DEL
PENSIONAMENTO, A CHI VA IL CAPITALE ACCANTONATO NELLA
POSIZIONE INDIVIDUALE?
Tenuto conto della normativa attualmente vigente la
posizione del lavoratore deceduto è riscattata dalla
moglie, in mancanza dai figli, in mancanza dai genitori
(se
conviventi e fiscalmente a carico) ovvero, in assenza dei
soggetti citati, da altro beneficiario indicato da
disposizioni del lavoratore iscritto al fondo. In ultima
istanza, in
mancanza di indicazioni del lavoratore iscritto, la
posizione resta acquisita al fondo pensione.
IN CASO DI DECESSO D'UNO DEI CONIUGI ISCRITTI ALLO
STESSO FONDO, CHI RESTA IN VITA PUO' TRASFERIRE SULLA
PROPRIA POSIZIONE
QUELLA DEL CONIUGE?
No.
La posizione del coniuge deceduto è riscattata dal coniuge
superstite, in mancanza dai figli, in mancanza dai
genitori solo se conviventi e fiscalmente a carico, in
mancanza valgono eventuali disposizioni del lavoratore che
individuino un beneficiario, in mancanza la posizione
resta acquisita al fondo pensione.
QUANDO SI HA LA PERDITA DEL DIRITTO D'ASSOCIAZIONE AD
ARTIFOND?
L'associazione ad ARTIFOND non può proseguire:
Nel caso di passaggio del dipendente a dirigente;
Nel caso di passaggio del lavoratore dipendente allo
status di lavoratore autonomo
In caso di decesso
L'aderente nelle prime due situazioni, deve quindi
comunicare ad ARTIFOND le sue scelte di riscatto o
trasferimento.
Nel caso di decesso del dipendente, la vedova o gli eredi
dovranno presentare domanda di riscatto accompagnata dalla
documentazione legale rilasciata dal Comune di
residenza e/o dal Giudice Tutelare (in presenza di
minori).
L'associazione invece prosegue nel caso d'aderente che
abbia maturato il diritto alla pensione complementare. Il
"pensionato" continua a far parte del "gruppo"
ARTIFOND.
Il LAVORATORE DIPENDENTE ASSOCIATO AD ARTIFOND PUO'
ESERCITARE IL RECESSO?
Il recesso unilaterale del lavoratore in costanza di
rapporto di lavoro non è previsto.
E' data facoltà al lavoratore di sospendere la sua
contribuzione al fondo pensione negoziale (ciò produrrà
l'interruzione dei versamenti dell'azienda e del TFR). In
questo
caso il capitale accumulato continuerà a maturare
interessi e a pagare spese. Al momento in cui sarà
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità
il
lavoratore percepirà le prestazioni (capitale e rendita
oppure solo rendita).
Il lavoratore potrà riscattare il maturato sotto forma di
solo capitale nel caso intervenga una causa di cessazione
dei requisiti di partecipazione al fondo ARTIFOND.
COME OTTENERE IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
IN SOLO CAPITALE?
Il lavoratore può esercitare il riscatto della posizione
individuale per il 100% sotto forma di capitale una tantum
in tutti i casi in cui vengano meno i requisiti di
partecipazione al fondo pensione ARTIFOND:
cessazione del rapporto di lavoro (se non si è maturato il
diritto alle prestazioni previste da ARTIFOND);
decesso
Il capitale versato (quota dipendente + quota azienda +
TFR) più il rendimento maturato al momento della richiesta
può essere riscattato al 100% quando l'aderente
cessi, per qualsiasi motivo, il proprio rapporto di lavoro
con l'azienda da cui dipende, purché non sia ancora
maturato il diritto alla prestazione pensionistica
complementare; in quest'ipotesi si potrà richiedere il
rimborso del solo 50%, andando la parte rimanente in
prestazione pensionistica.
CHI S'OCCUPA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI?
I contributi versati al Fondo sono gestiti da società
specializzate, "Gestori Finanziari", abilitati dalla legge
e scelti in considerazione della loro solidità ed
affidabilità
secondo i criteri in materia stabiliti dalla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione.
CHI HA CONCRETAMENTE LA DISPONIBILITA' DEI RISPARMI
ACCUMULATI?
Per favorire un'efficiente gestione e per consentire un
buon andamento dei numerosi controlli necessari a tutela
del risparmio previdenziale, le risorse finanziarie non
sono
consegnate al gestore del fondo, ma alla Banca
depositaria: una banca presso cui il fondo pensione e il
gestore depositano materialmente le risorse accumulate. La
banca depositaria esercita importanti funzioni di garanzia
per gli iscritti al fondo: verificherà la regolarità di
tutte le operazioni, che tutte le operazioni svolte dai
gestori
siano conformi sia allo Statuto del fondo che alle leggi,
e che vengano seguite le indicazioni fornite dal consiglio
di amministrazione del fondo e contenute nelle
convenzioni di gestione sottoscritte con i vari gestori.
Ancora, la banca custodirà i valori mobiliari in cui è
stato investito il patrimonio del fondo (dunque, svolge da
intermediario per ogni operazione di investimento e
disinvestimento), svolge un controllo preventivo di
legittimità sulle istruzioni impartite ai gestori e uno
successivo
rispetto alla destinazione dei frutti degli investimenti,
e periodicamente invia agli organi del fondo le
informazioni necessarie a valutare l'operato dei gestori.
La banca
depositaria va scelta tra le aziende e gli istituti di
credito che hanno sede statutaria o succursale in Italia,
che presentino una adeguata organizzazione aziendale oltre
che un ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla
misura stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.
QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO DI
VECCHIAIA NEL FONDO?
Il lavoratore deve avere cessato l'attività, avere l'età
stabilita per legge ed almeno cinque anni d'adesione ad
ARTIFOND.
E QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO D'ANZIANITA'
NEL FONDO?
Il lavoratore deve avere cessato l'attività, non deve
avere un'età inferiore di oltre 10 anni a quella di
vecchiaia ed avere almeno 15 anni d'adesione ad ARTIFOND.
E SE UN LAVORATORE RAGGIUNGE IL PENSIONAMENTO PRIMA
D'AVERE RAGGIUNTO I REQUISITI D'ANZIANITA' D'ISCRIZIONE AL
FONDO?
In questo caso, venendo meno il rapporto di lavoro, il
lavoratore ha diritto di riscattare l'intera prestazione
sotto forma di capitale.
A QUANTO AMMONTERA' LA RENDITA VITALIZIA?
La rendita vitalizia (pensione complementare) è legata
all'ammontare del capitale complessivo maturato e
all'aspettativa di vita del lavoratore al momento del
pensionamento.
CHI EROGA LA RENDITA VITALIZIA?
La rendita vitalizia non è erogata direttamente dal Fondo,
ma da una società assicuratrice, convenzionata con
ARTIFOND.
LA RENDITA VITALIZIA PUO' ESSERE REVERSIBILE?
Il lavoratore, al momento del pensionamento, può
richiedere che la pensione complementare sia reversibile a
favore di una persona da lui designata.
IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE CHE STA USUFRUENDO
DELLA RENDITA, COSA SUCCEDE?
Dipende dal tipo di rendita. Se era reversibile continuerà
ad essere erogata al beneficiario superstite.
IN CASO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, QUESTI
PERIODI SONO CONSIDERATI ISCRIZIONE A TUTTI GLI EFFETTI Ad
ARTIFOND AL FINE
DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI?
Si. I periodi di sospensione sono validi al fine della
maturazione dell'anzianità d'iscrizione al Fondo, se nel
frattempo non è stato chiesto e incassato il riscatto.
IL PERIODO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Ad
ARTIFOND DA PARTE D'UN LAVORATORE CHE, PUR AVENDO CESSATO
IL RAPPORTO DI
LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE IN ARTIFOND, E' VALIDO
AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI?
Si. La rendita sarà commisurata all'ammontare del capitale
accumulato al momento della cessazione contributiva, cui
va aggiunti i rendimenti successivamente maturati.
IL CONTRIBUTO VERSATO DAL LAVORATORE COMPORTA LA
RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA PENSIONE PUBBLICA?
No. Il contributo a carico del lavoratore non comporta
nessuna riduzione della sua pensione pubblica. Infatti, la
ritenuta avviene in busta paga sulla retribuzione al netto
degli oneri sociali e quindi non modifica l'imponibile
utile per il calcolo dei contributi obbligatori.
COM'É TRATTATO FISCALMENTE IL CONTRIBUTO AL FONDO A
CARICO DEL LAVORATORE?
Il contributo a carico del lavoratore è dedotto alla fonte
dal reddito ai fini fiscali e comporta una riduzione
dell'IRPEF pari all'aliquota marginale di riferimento del
reddito IRPEF.
COS'É L'ALIQUOTA MARGINALE?
E' l'aliquota massima che è raggiunta dal proprio reddito
annuo imponibile fiscalmente. Attualmente i limiti sono:
sino a 15 milioni il 18,5%, da 15 a 30 milioni il 26,5%,
da 30 a 60 milioni il 33,5% da 60 a 135 milioni il 39,5%.
PER RECUPERARE L'ALIQUOTA MARGINALE SUI CONTRIBUTI
VERSATI AL FONDO, IL LAVORATORE DEVE FARE LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI?
Il lavoratore che percepisce esclusivamente redditi di
lavoro dipendente non deve compilare il mod. 730 o Modello
Unico, perché è l'impresa ad occuparsi
dell'abbattimento fiscale con l'aliquota massima relativa
all'imponibile (aliquota marginale).
Coloro che percepiscono anche altri redditi otterranno
l'abbattimento del reddito IRPEF in misura pari ai
contributi trattenuti in busta paga mensilmente e versati
al fondo, all'atto della dichiarazione dei redditi
all'amministrazione finanziaria dello Stato (mod. 730 o
modello UNICO).
A QUALI ONERI SOCIALI E' ASSOGGETTATA LA CONTRIBUZIONE
VERSATA DALL'AZIENDA A FAVORE DEL LAVORATORE?
La contribuzione dell'azienda è assoggettata al contributo
di solidarietà all'INPS (10%) ed è un costo fiscalmente
deducibile. Il predetto contributo di solidarietà è a
totale carico dell'azienda.
LA QUOTA DI TFR CHE VIENE TRASFERITA DALL'AZIENDA A
ARTIFOND E' ASSOGGETTATA A TASSAZIONE?
No. Sarà tassata al momento della liquidazione del
capitale.
COM'É ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA RENDITA VITALIZIA
(PENSIONE COMPLEMENTARE)?
La rendita vitalizia (pensione complementare) costituisce
reddito ai fini fiscali nella misura del 100% del suo
ammontare e è tassata con i criteri applicati al reddito
del lavoratore dipendente (come la pensione pubblica). E'
esente da tassazione la parte di rendita derivante dai
rendimenti riconosciuti dal fondo pensione.
Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate
al 12,50% a titolo d'imposta.
COM'É ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA LIQUIDAZIONE IN
CAPITALE?
Se l'assicurato chiede una liquidazione in capitale fino a
1/3 del maturato individuale derivante da (contributi
versati + TFR+ rendimenti) tali somme ad esclusione dei
rendimenti (già tassati all'11% anziché il 12,50 previsto
per le rendite finanziarie) sono tassate con aliquota
media progressiva degli ultimi 5 anni
DAL PUNTO DI VISTA FISCALE E' PIU' VANTAGGIOSO
RISCUOTERE IL CAPITALE O LA RENDITA?
Indubbiamente il sistema di imposizione fiscale è
premiante nei confronti degli iscritti che all'atto del
pensionamento optano per la pensione.
La migliore combinazione per sfruttare a pieno i vantaggi
fiscali si ha nel richiedere non più del 33% del maturato
sotto forma di capitale liquido e trasformando la restante
parte di patrimonio accumulato in rendita pensionistica.
QUANTE VOLTE E CON QUALI MODALITA' SI COMUNICANO
INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI?
Almeno una volta all'anno con l'estratto conto inviato
da ARTIFOND ad ogni socio. Sarà data inoltre
informazione ai soci sull'impiego delle risorse sui
soggetti scelti come gestori, sui risultati annualmente
conseguiti e ogni qualvolta sarà realizzata una modifica
dello Statuto. Inoltre si potranno ipotizzare ulteriori
momenti informativi.
CHI COMUNICA INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI?
Il Fondo.
SE IL LAVORATORE - SOCIO RILEVA ERRORI NEL PROSPETTO
A CHI PUO' RIVOLGERSI?
Può rivolgersi al Fondo.
A CHI MI RIVOLGO PER INFORMAZIONI?
Per problemi di qualsiasi genere inerente normativa di
adesione, problemi amministrativi e varie, ci si deve
rivolgere a ARTIFOND Tel 06 44702624 - fax 06 44702654 -
E-mail:……@ARTIFOND.it
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