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DOMANDE
E RISPOSTE SU FONDAPI
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Domande
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Risposte
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Che cos’è FONDAPI
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FONDAPI è il Fondo Nazionale
Pensione Complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione
individuale per i lavoratori delle piccole e medie aziende dei settori
metalmeccanico; chimico, plastica e gomma; alimentare; tessile,
abbigliamento, calzature, pelli, cuoio; grafico-editoriale, carta,
cartone, cartotecnici.
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Che cos’è un Fondo Pensione
Complementare?
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Un Fondo Pensione Complementare
è un’associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire
agli iscritti un trattamento previdenziale in aggiunta (e non in
sostituzione) a quello erogato dal sistema obbligatorio pubblico, nelle
due forme alternative:
- di pensione vitalizia;
- di capitale in unica
soluzione (max. 50%) più pensione vitalizia.
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Che cosa significa Fondo Pensione a
“contribuzione definita”?
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“Contribuzione definita”
significa che l’ammontare dei contributi da versare al Fondo è
predeterminato; nel caso di FONDAPI esso è fissato in misura
percentuale rispetto alla retribuzione; tale misura è stabilita
in sede di Accordi Collettivi ed è differenziata in funzione del
settore di appartenenza (vedere tavola).
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Che cosa significa Fondo Pensione a
“capitalizzazione individuale”?
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La prestazione erogata da FONDAPI
dipende, in conformità alla legge, dal valore della “posizione
individuale” di ciascun lavoratore associato; tale posizione è
costituita dal complesso della contribuzione versata al Fondo e dai
rendimenti realizzati (che possono essere positivi, negativi o nulli)
al netto delle spese. La prestazione del Fondo complementare quindi non
è determinabile in via preventiva.
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Che cosa significa Fondo Pensione
Complementare “chiuso”?
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I Fondi Pensione, e tra questi anche
FONDAPI, si definiscono fondi chiusi quando operano nei
confronti dei lavoratori appartenenti ad una determinata categoria. Nel
caso FONDAPI la categoria è quella per la quale si applichi il
CCNL stipulato in ambito CONFAPI e pertanto l’adesione è
limitata esclusivamente a tali lavoratori.
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Quale è la finalità di
FONDAPI?
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Finalità di FONDAPI è
garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche
complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.
FONDAPI, pertanto, non ha scopo di lucro; tutti i proventi della
gestione finanziaria del patrimonio del Fondo (al netto dei costi) sono
infatti accreditati alle posizioni individuali dei soci lavoratori.
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Che cosa si intende per posizione
individuale?
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Si intendel’equivalente di un “conto
corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto
dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante
dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e
TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del
patrimonio del Fondo.
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Quali sono gli Organi di
Amministrazione e Controllo di FONDAPI?
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Gli organi di FONDAPI sono:
- l’Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di
Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice
Presidente;
- il Collegio dei Revisori
dei conti.
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Quali sono le spese che FONDAPI
sostiene per il suo funzionamento e come vengono coperte?
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Il Fondo è gravato da spese
generali per:
- la sede, la struttura
organizzativa ed i beni strumentali
- l’attività degli
organi sociali
- la gestione amministrativa
- i supporti professionali
agli organi sociali in materia di gestione amministrativa e delle
risorse;
- le spese legali e
tributarie
- le attività
promozionali.
Tali spese sono
coperte da una quota associativa annua (vedere relativa spiegazione).
Il Fondo, inoltre,
deve sostenere le spese connesse ai servizi di:
- gestione finanziaria del
proprio patrimonio;
- Banca Depositaria.
I costi di esecuzione
di tali servizi vengono calcolati in valore percentuale del patrimonio
del Fondo che si tramuta in una diminuzione del suo rendimento e non,
quindi, in una quota aggiuntiva di contribuzione da parte dei
lavoratori e/o delle aziende.
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Che tipo di informazione
riceverà da FONDAPI il socio lavoratore?
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Periodicamente FONDAPI
informerà i soci sull’andamento della gestione e sugli aspetti
relativi alla loro posizione individuale. Tale informativa è
regolata da un’apposita disposizione emanata dalla Commissione di
Vigilanza sui fondi pensione.
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Chi può partecipare alla
votazione della prima Assemblea dei Delegati?
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Possono partecipare tutti i lavoratori
associati a FONDAPI la cui domanda di adesione sia pervenuta nei 60
giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni, nel caso della prima
Assemblea, ovvero che siano iscritti nel libro degli associati ad un
mese dalla data di indizione delle elezioni per il rinnovo
dell’Assemblea.
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Domande
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Risposte
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Chi può aderire a FONDAPI?
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L’adesione a FONDAPI è
riservata ai lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese, non
in prova, a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro i cui
firmatari sono le parti istitutive (Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm;
Unionchimica e Filcea, Flerica, Uilcer; Uniontessile e Filtea, Filta,
Uilta; Unionalimentari e Flai, Fat, Uila; Unigec e Slc, Fistel,
Uilsic), nonché i dipendenti delle associazioni sindacali e
datoriali delle predette fonti istitutive.
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E’ obbligatorio aderire a FONDAPI?
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NO, per il lavoratore.
L’odierno sistema di previdenza integrativa si basa infatti sul
principio – richiamato nello Statuto del Fondo – della libera
adesione individuale per il lavoratore.
L'azienda, nella quale anche un solo lavoratore abbia
fatto domanda di adesione a FONDAPI, è - per ciò stesso -
obbligata ad associarsi.
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I lavoratori con contratto a tempo
determinato possono aderire a FONDAPI?
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SI.
Per i lavoratori del settore alimentare è
richiesto, dagli accordi collettivi, un periodo di lavoro non inferiore
a sei mesi presso la medesima azienda, nel corso dello stesso anno
solare.
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I lavoratori con contratto di
formazione e lavoro possono aderire a FONDAPI?
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SI.
Al termine del periodo di prova.
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I lavoratori in periodo di prova
possono aderire a FONDAPI?
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NO.
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I dirigenti possono aderire a FONDAPI?
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NO.
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Un lavoratore che ha sottoscritto una
polizza vita privata può aderire a FONDAPI?
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SI.
L’adesione a FONDAPI è totalmente svincolata da qualsiasi altra
forma di risparmio a fini previdenziali; sotto il profilo fiscale, il
lavoratore che aderisce a FONDAPI gode:
- del beneficio di escludere
dall'imposta sul reddito i contributi versati al Fondo;
- del beneficio di sottrarre
dalle imposte sul reddito i premi pagati su eventuali sue polizze di
assicurazione sulla vita (oinfortuni).
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Come si aderisce a FONDAPI?
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Il lavoratore deve compilare e
sottoscrivere la Domanda di Adesione e consegnarla alla
propria azienda che, a sua volta, la trasmette al Fondo. Prima
dell’adesione il lavoratore deve prendere visione del contenuto della Scheda
Informativa, ossia del documento nel quale sono esposte le
principali caratteristiche di FONDAPI (destinatari, organi,
contribuzione ecc.); tale documento deve essere approvato dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.>
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Quando si può aderire a
FONDAPI?
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>Non vi è alcun termine per
aderire a FONDAPI.
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Da quando decorre la contribuzione a
FONDAPI?
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>La contribuzione decorre dal
1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della
Domanda di Adesione in azienda.
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Dove è possibile reperire la
documentazione per iscriversi?
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Presso il sito web del Fondo, le
Aziende, le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori e
degli imprenditori la sede di FONDAPI.
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Chi può essere definito “lavoratore
di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993” e perchè
si fa riferimento a questa data?
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È tale il lavoratore che prima
del 29 aprile 1993 non ha mai svolto attività come lavoratore
dipendente.
Il 28 aprile 1993
rappresenta la data di entrata in vigore del decreto legislativo con il
quale è stato dato inizio alla disciplina per la previdenza
complementare (Dlgs. 21 aprile 1993, n. 124).
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Quali sono le forme pensionistiche
complementari a cui si fa riferimento nella domanda di adesione a
FONDAPI?
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Si tratta di forme di previdenza su
base collettiva, cui il lavoratore può avere precedentemente
aderito in quanto, ad esempio, proveniente da azienda già dotata
di un Fondo di previdenza complementare. Sono esclusi, pertanto, gli
strumenti previdenziali cui il lavoratore può aver aderito in
via privatistica, quali ad esempio le polizze vita individuali.
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Che cosa deve fare il lavoratore
iscritto a FONDAPI che ha periodi contributivi maturati presso un altro
Fondo Pensione Complementare?
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Una volta intervenuta l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività, il socio potrà trasferire
presso FONDAPI la posizione individuale maturata presso altri Fondi
Pensione.
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Il lavoratore che non sottoscrive la
parte del modulo di adesione relativa al consenso al trattamento dei
dati personali comuni e sensibili può aderire a FONDAPI?
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NO.
La Domanda di Adesione
è in questi casi inefficace; infatti, in mancanza del consenso,
il Fondo non è in grado di gestire la posizione individuale, di
provvedere alla liquidazione delle prestazioni e di procedere agli
adempimenti fiscali posti a suo carico dalla legge.
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Che cos’è e a che cosa serve la
quota di iscrizione?
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È una quota - aggiuntiva
rispetto alla contribuzione - da versare una tantum all’atto
dell’adesione. Tale quota, stabilita annualmente dall’assemblea dei
delegati, è pari a euro 11,36 ed è ripartita tra il
lavoratore e l’azienda (in modo differenziato a seconda del settore di
appartenenza) e concorre alla copertura degli oneri amministrativi del
Fondo.
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Che cos’è e a che cosa serve la
quota associativa annua?
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La quota associativa annua è
prelevata dal contributo a carico del lavoratore e della azienda. Non
si tratta quindi di una quota aggiuntiva. Il suo importo è
determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base di un
apposito preventivo di spesa; la quota associativa, unitamente alla
quota di iscrizione, è destinata alla copertura degli oneri del
Fondo relativi a:
- la sede, la struttura
organizzativa ed i beni strumentali
- l’attività degli
organi sociali
- la gestione amministrativa
- i supporti professionali
agli organi sociali in materia di gestione amministrativa e delle
risorse;
- le spese legali e
tributarie
- le attività
promozionali.
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È prevista la facoltà di
recesso dal rapporto associativo?
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Il lavoratore può recedere dal
rapporto associativo, decorsi almeno tre anni di iscrizione al Fondo e
cinque anni dall’istituzione del Fondo (a decorrere dalla data di
autorizzazione all’esercizio) al solo fine di trasferire la propria
posizione individuale ad altro Fondo Pensione.
È inoltre prevista la facoltà di sospendere la
contribuzione, pur mantenendo l’associazione al Fondo.
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Il lavoratore (cessato dal servizio),
che ha riscattato la posizione individuale a seguito di dimissioni
dall’azienda, può iscriversi nuovamente a FONDAPI in caso di
nuova occupazione presso un’altra azienda aderente a FONDAPI?
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SI.
Dovrà
richiedere una nuova iscrizione e corrispondere la quota di iscrizione
in vigore al momento.
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In caso di passaggio di personale tra
Aziende iscritte a FONDAPI quali sono gli adempimenti delle aziende
interessate e quali quelli del lavoratore?
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Il lavoratore
dovrà compilare l’apposito modulo in collaborazione con
l’azienda.
Non dovrà comunque essere sottoscritta una nuova domanda di
adesione.
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Che cosa deve fare il lavoratore che
si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda
di adesione?
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Informare tempestivamente l’azienda e
il Fondo tramite comunicazione scritta recante i dati corretti, alla
quale dovrà allegare - se possibile - una fotocopia della
domanda errata.
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Che cosa deve fare l’azienda se rileva
che il lavoratore ha indicato erroneamente di essere neo occupato?
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Dovrà comunicare
tempestivamente l’errore al lavoratore ed al Fondo, tramite apposita
comunicazione di rettifica, cui allegherà fotocopia della
domanda di adesione originale.
Contestualmente dovrà provvedere alla rettifica dell’aliquota di
contribuzione da TFR al Fondo.
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Domande
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Risposte
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Chi può essere definito
“lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993” e
perché si fa riferimento a questa data?
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È tale il lavoratore che prima
del 29 aprile 1993 non ha mai svolto attività come lavoratore
dipendente o autonomo.
Il 28 aprile 1993 rappresenta la data di entrata in
vigore del decreto legislativo con il quale è stato dato inizio
alla disciplina per la previdenza complementare (Dlgs. 21 aprile 1993,
n. 124).
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Ai fini della contribuzione a FONDAPI
che differenza c’è tra un lavoratore di “prima occupazione
fino al 28 aprile 1993”, rispetto ad uno di “prima occupazione
successiva al 28 aprile 1993”?
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Per i lavoratori di prima
occupazione successiva al 28 aprile 1993 che aderiscano ad un Fondo
Pensione Complementare è prevista, dalla legge, l’integrale
destinazione al Fondo stesso del TFR maturando (ovvero gli
accantonamenti successivi alla sua adesione al Fondo).
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Che cosa deve fare il lavoratore
iscritto a FONDAPI che ha periodi contributivi maturati presso un altro
Fondo Pensione Complementare?
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Una volta intervenuta l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività, il socio potrà trasferire
presso FONDAPI la posizione individuale maturata presso altri Fondi
Pensione.
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Dopo l’iscrizione è possibile
modificare individualmente la quota di contribuzione?
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SI, per i tutti i lavoratori iscritti.
La facoltà può essere esercitata entro il 31 Ottobre di
ogni anno, con decorrenza dal 1° Gennaio dell’anno successivo.
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Se in futuro nuovi accordi dovessero
stabilire un aumento della contribuzione a carico del lavoratore, tale
aumento sarà applicato d’ufficio ai lavoratori già
iscritti o solo dietro il loro consenso?
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Come tutti gli accordi stabiliti a
livello di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le relative
disposizioni vengono applicate d’ufficio.
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Come avviene il versamento della
contribuzione a FONDAPI?
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L’azienda effettua le trattenute sul
foglio paga mensile e provvede a versarle direttamente al Fondo.
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Il contributo versato dal lavoratore
comporta una riduzione della pensione pubblica?
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NO.
La pensione pubblica è infatti calcolata sulla
retribuzione imponibile a fini previdenziali, comprensiva, come tale,
dei contributi versati a FONDAPI.
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È possibile sospendere la
contribuzione?
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SI.
Il lavoratore potrà disporre che la contribuzione
venga sospesa mediante comunicazione scritta all’impresa da effettuarsi
entro il 30 novembre di ogni anno, che l’azienda trasmetterà al
fondo. La sospensione ha effeto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Tale facoltà potrà essere esercitata una
sola volta durante il periodo di iscrizione al Fondo
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Chi determina la misura della
contribuzione?
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La misura della contribuzione a
FONDAPI è determinata nei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro o negli Accordi Collettivi.
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Che cos’è e a che cosa serve la
quota di iscrizione?
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E’ una quota - aggiuntiva rispetto
alla contribuzione - da versare una tantum all’atto
dell’adesione. Tale quota, stabilita annualmente dall’assemblea dei
delegati, è pari a euro 11,36 anche per l’anno 2003 ed è
ripartita tra il lavoratore e l’azienda (in modo differenziato a
seconda del settore di appartenenza) e concorre alla copertura degli
oneri amministrativi del Fondo.
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Che cosa si intende per posizione
individuale?
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Si intende l’equivalente di un “conto
corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto
dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante
dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e
TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del
patrimonio del Fondo.
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L’associato che va in pensione con
pochi anni di contribuzione a FONDAPI può continuare
individualmente i versamenti al Fondo?
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NO.
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Quali sono le spese che FONDAPI
sostiene per il suo funzionamento e come vengono coperte?
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Il Fondo è gravato da spese generali per:
- la sede, la struttura
organizzativa ed i beni strumentali
- l’attività degli
organi sociali
- la gestione amministrativa
- i supporti professionali
agli organi sociali in materia di gestione amministrativa e delle
risorse;
- le spese legali e
tributarie
- le attività
promozionali.
Tali spese sono
coperte da una quota associativa annua (vedere relativa spiegazione).
Il Fondo, inoltre,
deve sostenere le spese connesse ai servizi di:
- gestione finanziaria del
proprio patrimonio;
- Banca Depositaria.
I costi di esecuzione
di tali servizi vengono calcolati in valore percentuale del patrimonio
del Fondo che si tramuta in una diminuzione del suo rendimento e non,
quindi, in una quota aggiuntiva di contribuzione da parte dei
lavoratori e/o delle aziende.
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Domande
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Risposte
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Durante il rapporto associativo
è possibile richiedere il riscatto della propria posizione
individuale maturata presso FONDAPI?
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NO.
Il riscatto può essere chiesto dal socio
lavoratore solo a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione al
Fondo.
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Che cosa si intende per posizione
individuale?
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Si intende l’equivalente di un “conto
corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto
dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante
dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e
TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del
patrimonio del Fondo.
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Che cosa si intende per riscatto della
posizione individuale?
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Il riscatto consiste nella
liquidazione, al socio lavoratore o agli aventi diritto, in caso di
decesso del socio, dell’intera posizione individuale.
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Durante il rapporto associativo
è possibile richiedere delle anticipazioni in denaro sulla
propria posizione individuale?
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SI.
Dopo almeno 8 anni di iscrizione il socio lavoratore
può richiedere un’anticipazione della posizione individuale per:
È
facoltà del lavoratore reintegrare la propria posizione, con
modalità che verranno stabilite dal Fondo stesso.
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Che cosa succede alla parte di TFR non
destinata a FONDAPI?
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Rimane presso l’azienda.
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In caso di riscatto sono previste
delle penalità?
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NO.
Il lavoratore riceve
l’importo della sua posizione individuale complessiva ridotta della
tassazione prevista dalla legge.
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Che cosa succede in caso di perdita
dei requisiti di associazione al Fondo senza aver maturato il diritto
alla pensione complementare?
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Il lavoratore
può:
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Che cosa succede in caso di morte del
socio che sta usufruendo della rendita vitalizia?
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Qualora il lavoratore abbia optato,
all’atto del pensionamento, per la reversibilità, la rendita
verrà erogata al beneficiario designato.
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È possibile trasferire la
posizione individuale ad altro Fondo Pensione?
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SI purchè siano trascorsi tre
anni di iscrizione a FONDAPI e cinque anni dall’istituzione del Fondo a
decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio.
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Quali sono le prestazioni previste da
FONDAPI?
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Alle condizioni previste dallo
Statuto, FONDAPI erogherà la pensione complementare di
vecchiaia o la pensione complementare di anzianità.
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Da chi viene erogata la rendita
vitalizia?
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FONDAPI provvederà a far
erogare la pensione complementare mediante convenzione con una
Compagnia di Assicurazione.
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Come è tassata la rendita
vitalizia?
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Con tassazione ordinaria.
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La rendita vitalizia si rivaluta nel
tempo?
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SI.
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La rendita vitalizia è
reversibile?
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È facoltà del Fondo
stipulare apposite convenzioni per la reversibilità con
Compagnie di Assicurazione. È facoltà dell’iscritto,
all’atto del pensionamento, stabilire se esercitare o meno l’opzione di
reversibilità.
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I
vantaggi Economici e Fiscali
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Domande
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Risposte
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Quali sono i vantaggi per il
lavoratore che aderisce a FONDAPI?
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L’adesione a FONDAPI consente di
costituire una pensione complementare alla pensione erogata dall'INPS,
pensione che è da tempo in fase di progressiva riduzione.
FONDAPI, come ogni altro fondo pensione complementare,
è una forma di risparmio che gode di agevolazioni fiscali sia
sui contributi corrisposti sia sull’erogazione delle prestazioni.
L’adesione a FONDAPI consente di fruire della
capitalizzazione della quota di TFR versata al Fondo e del contributo a
carico del datore di lavoro, che verrebbe altrimenti perduto.
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Il lavoratore che non si iscrive a
FONDAPI ha diritto ad avere in busta paga quanto stabilito a carico
dell’azienda nell’accordo istitutivo?
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NO.
Solo il lavoratore che aderisce a FONDAPI usufruisce del
contributo aziendale, altrimenti non dovuto in alcuna altra forma.
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Perché un lavoratore con poca
anzianità contributiva maturata presso la gestione previdenziale
pubblica dovrebbe iscriversi a FONDAPI?
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Perché chi si trova in questa
situazione è un soggetto che dovrà attendersi prestazioni
del sistema pubblico di base più ridotte, in quanto:
- se si tratta di un
lavoratore non più giovane, significa che non ha avuto, per vari
motivi, la possibilità di accumulare un’adeguata
anzianità contributiva al regime di base e dovrà pertanto
attendersi, da questo, una prestazione ridotta;
- se si tratta di un
lavoratore giovane è soggetto, per il regime di base, al “metodo
contributivo”, che comporta prestazioni ridotte rispetto a quelle a suo
tempo garantite dal “sistema a ripartizione”.
In entrambi i casi
l’adesione a FONDAPI offre l’opportunità di una pensione
complementare e quindi la possibilità di contare su una maggiore
disponibilità durante il pensionamento.
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Perché ad un lavoratore
prossimo al pensionamento conviene aderire a FONDAPI?
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Perché, come previsto dallo
Statuto, qualora la permanenza nel Fondo sia inferiore a 10 anni, il
lavoratore iscritto ha diritto, al momento del pensionamento, a
ricevere “in unica soluzione” l’intero capitale versato e i relativi
rendimenti. Nel frattempo avrà beneficiato sia della
deducibilità fiscale per la propria quota di contribuzione, sia
della quota di competenza del datore di lavoro, che altrimenti avrebbe
perduto.
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La Gestione Amministrativa e Finanziaria
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Domande
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Risposte
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Come vengono gestite le risorse? Quali
sono i principi a cui si ispira FONDAPI?
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Le risorse del Fondo vengono integralmente affidate in
gestione, mediante convenzione sottoposta ad approvazione da parte
della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, a soggetti gestori
abilitati, quali banche, assicurazioni, società di
intermediazione mobiliare e società di gestione di fondi comuni
di investimento.
I principi cui FONDAPI si ispira nella scelta delle
strategie di investimento sono quelli della diversificazione degli
investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della
diversificazione del rischio, ponendo attenzione al contenimento dei
costi di transazione, a quelli di gestione e di funzionamento delle
proprie strutture, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti.
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Che cosa significa gestione
monocomparto o multicomparto?
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La gestione monocomparto ha
l’effetto di produrre un unico rendimento per tutti gli iscritti. La
gestione multicomparto prevede invece una pluralità di
linee di investimento, diverse per profilo di rischio/rendimento.
Spetta all’iscritto la scelta individuale della linea piu’ rispondente
alle proprie aspettative. Gli effetti di tali scelte producono
rendimenti differenziati per ciascuna differente linea di investimento.
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FONDAPI quando passerà alla
gestione multicomparto? Il socio lavoratore potrà scegliere e
dare indicazioni?
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Dopo un primo periodo (tre esercizi), in cui
verrà attuata una gestione monocomparto, FONDAPI prevede
di passare ad una gestione multicomparto. Tale passaggio
dovrà essere preceduto da una modifica delle attuali norme
statutarie intesa ad individuare:
- le caratteristiche di ogni
linea di investimento;
- le modalità in base
alle quali i soci lavoratori potranno trasferire la posizione
individuale da una linea all’altra, con particolare riferimento al
periodo minimo di permanenza in ogni linea necessario per operare il
trasferimento.
Del passaggio al multicomparto
verrà data comunicazione agli associati che potranno scegliere
la linea ritenuta più rispondente alle loro esigenze.
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