FONDAPI

 Fondo di previdenza complementare per i lavoratori delle imprese alimentari associate all'API

 

 

Home Fondi

 

DOMANDE E RISPOSTE SU FONDAPI

 

Generalità sul Fondo

Domande

Risposte

Che cos’è FONDAPI

FONDAPI è il Fondo Nazionale Pensione Complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale per i lavoratori delle piccole e medie aziende dei settori metalmeccanico; chimico, plastica e gomma; alimentare; tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio; grafico-editoriale, carta, cartone, cartotecnici.

Che cos’è un Fondo Pensione Complementare?

Un Fondo Pensione Complementare è un’associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale in aggiunta (e non in sostituzione) a quello erogato dal sistema obbligatorio pubblico, nelle due forme alternative:

  • di pensione vitalizia;
  • di capitale in unica soluzione (max. 50%) più pensione vitalizia.

Che cosa significa Fondo Pensione a “contribuzione definita”?

Contribuzione definita” significa che l’ammontare dei contributi da versare al Fondo è predeterminato; nel caso di FONDAPI esso è fissato in misura percentuale rispetto alla retribuzione; tale misura è stabilita in sede di Accordi Collettivi ed è differenziata in funzione del settore di appartenenza (vedere tavola).

Che cosa significa Fondo Pensione a “capitalizzazione individuale”?

La prestazione erogata da FONDAPI dipende, in conformità alla legge, dal valore della “posizione individuale” di ciascun lavoratore associato; tale posizione è costituita dal complesso della contribuzione versata al Fondo e dai rendimenti realizzati (che possono essere positivi, negativi o nulli) al netto delle spese. La prestazione del Fondo complementare quindi non è determinabile in via preventiva.

Che cosa significa Fondo Pensione Complementare “chiuso”?

I Fondi Pensione, e tra questi anche FONDAPI, si definiscono fondi chiusi quando operano nei confronti dei lavoratori appartenenti ad una determinata categoria. Nel caso FONDAPI la categoria è quella per la quale si applichi il CCNL stipulato in ambito CONFAPI e pertanto l’adesione è limitata esclusivamente a tali lavoratori.

Quale è la finalità di FONDAPI?

Finalità di FONDAPI è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico. FONDAPI, pertanto, non ha scopo di lucro; tutti i proventi della gestione finanziaria del patrimonio del Fondo (al netto dei costi) sono infatti accreditati alle posizioni individuali dei soci lavoratori.

Che cosa si intende per posizione individuale?

Si intendel’equivalente di un “conto corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.

Quali sono gli Organi di Amministrazione e Controllo di FONDAPI?

Gli organi di FONDAPI sono:

  • l’Assemblea dei Delegati;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente ed il Vice Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

Quali sono le spese che FONDAPI sostiene per il suo funzionamento e come vengono coperte?

Il Fondo è gravato da spese generali per:

  • la sede, la struttura organizzativa ed i beni strumentali
  • l’attività degli organi sociali
  • la gestione amministrativa
  • i supporti professionali agli organi sociali in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
  • le spese legali e tributarie
  • le attività promozionali.

Tali spese sono coperte da una quota associativa annua (vedere relativa spiegazione).

Il Fondo, inoltre, deve sostenere le spese connesse ai servizi di:

  • gestione finanziaria del proprio patrimonio;
  • Banca Depositaria.

I costi di esecuzione di tali servizi vengono calcolati in valore percentuale del patrimonio del Fondo che si tramuta in una diminuzione del suo rendimento e non, quindi, in una quota aggiuntiva di contribuzione da parte dei lavoratori e/o delle aziende.

Che tipo di informazione riceverà da FONDAPI il socio lavoratore?

Periodicamente FONDAPI informerà i soci sull’andamento della gestione e sugli aspetti relativi alla loro posizione individuale. Tale informativa è regolata da un’apposita disposizione emanata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.

Chi può partecipare alla votazione della prima Assemblea dei Delegati?

Possono partecipare tutti i lavoratori associati a FONDAPI la cui domanda di adesione sia pervenuta nei 60 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni, nel caso della prima Assemblea, ovvero che siano iscritti nel libro degli associati ad un mese dalla data di indizione delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea.

 

L'Adesione

 

Domande

Risposte

Chi può aderire a FONDAPI?

L’adesione a FONDAPI è riservata ai lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese, non in prova, a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono le parti istitutive (Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm; Unionchimica e Filcea, Flerica, Uilcer; Uniontessile e Filtea, Filta, Uilta; Unionalimentari e Flai, Fat, Uila; Unigec e Slc, Fistel, Uilsic), nonché i dipendenti delle associazioni sindacali e datoriali delle predette fonti istitutive.

E’ obbligatorio aderire a FONDAPI?

NO, per il lavoratore.
L’odierno sistema di previdenza integrativa si basa infatti sul principio – richiamato nello Statuto del Fondo – della libera adesione individuale per il lavoratore.

L'azienda, nella quale anche un solo lavoratore abbia fatto domanda di adesione a FONDAPI, è - per ciò stesso - obbligata ad associarsi.

I lavoratori con contratto a tempo determinato possono aderire a FONDAPI?

SI.

Per i lavoratori del settore alimentare è richiesto, dagli accordi collettivi, un periodo di lavoro non inferiore a sei mesi presso la medesima azienda, nel corso dello stesso anno solare.

I lavoratori con contratto di formazione e lavoro possono aderire a FONDAPI?

SI.
Al termine del periodo di prova.

I lavoratori in periodo di prova possono aderire a FONDAPI?

NO.

I dirigenti possono aderire a FONDAPI?

NO.

Un lavoratore che ha sottoscritto una polizza vita privata può aderire a FONDAPI?

SI.
L’adesione a FONDAPI è totalmente svincolata da qualsiasi altra forma di risparmio a fini previdenziali; sotto il profilo fiscale, il lavoratore che aderisce a FONDAPI gode:

  1. del beneficio di escludere dall'imposta sul reddito i contributi versati al Fondo;
  2. del beneficio di sottrarre dalle imposte sul reddito i premi pagati su eventuali sue polizze di assicurazione sulla vita (oinfortuni).

Come si aderisce a FONDAPI?

Il lavoratore deve compilare e sottoscrivere la Domanda di Adesione e consegnarla alla propria azienda che, a sua volta, la trasmette al Fondo. Prima dell’adesione il lavoratore deve prendere visione del contenuto della Scheda Informativa, ossia del documento nel quale sono esposte le principali caratteristiche di FONDAPI (destinatari, organi, contribuzione ecc.); tale documento deve essere approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.>

Quando si può aderire a FONDAPI?

>Non vi è alcun termine per aderire a FONDAPI.

Da quando decorre la contribuzione a FONDAPI?

>La contribuzione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della Domanda di Adesione in azienda.

Dove è possibile reperire la documentazione per iscriversi?

Presso il sito web del Fondo, le Aziende, le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori e degli imprenditori la sede di FONDAPI.

Chi può essere definito “lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993” e perchè si fa riferimento a questa data?

È tale il lavoratore che prima del 29 aprile 1993 non ha mai svolto attività come lavoratore dipendente.

Il 28 aprile 1993 rappresenta la data di entrata in vigore del decreto legislativo con il quale è stato dato inizio alla disciplina per la previdenza complementare (Dlgs. 21 aprile 1993, n. 124).

Quali sono le forme pensionistiche complementari a cui si fa riferimento nella domanda di adesione a FONDAPI?

Si tratta di forme di previdenza su base collettiva, cui il lavoratore può avere precedentemente aderito in quanto, ad esempio, proveniente da azienda già dotata di un Fondo di previdenza complementare. Sono esclusi, pertanto, gli strumenti previdenziali cui il lavoratore può aver aderito in via privatistica, quali ad esempio le polizze vita individuali.

Che cosa deve fare il lavoratore iscritto a FONDAPI che ha periodi contributivi maturati presso un altro Fondo Pensione Complementare?

Una volta intervenuta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, il socio potrà trasferire presso FONDAPI la posizione individuale maturata presso altri Fondi Pensione.

Il lavoratore che non sottoscrive la parte del modulo di adesione relativa al consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili può aderire a FONDAPI?

NO.

La Domanda di Adesione è in questi casi inefficace; infatti, in mancanza del consenso, il Fondo non è in grado di gestire la posizione individuale, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e di procedere agli adempimenti fiscali posti a suo carico dalla legge.

Che cos’è e a che cosa serve la quota di iscrizione?

È una quota - aggiuntiva rispetto alla contribuzione - da versare una tantum all’atto dell’adesione. Tale quota, stabilita annualmente dall’assemblea dei delegati, è pari a euro 11,36 ed è ripartita tra il lavoratore e l’azienda (in modo differenziato a seconda del settore di appartenenza) e concorre alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Che cos’è e a che cosa serve la quota associativa annua?

La quota associativa annua è prelevata dal contributo a carico del lavoratore e della azienda. Non si tratta quindi di una quota aggiuntiva. Il suo importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base di un apposito preventivo di spesa; la quota associativa, unitamente alla quota di iscrizione, è destinata alla copertura degli oneri del Fondo relativi a:

  • la sede, la struttura organizzativa ed i beni strumentali
  • l’attività degli organi sociali
  • la gestione amministrativa
  • i supporti professionali agli organi sociali in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
  • le spese legali e tributarie
  • le attività promozionali.

È prevista la facoltà di recesso dal rapporto associativo?

Il lavoratore può recedere dal rapporto associativo, decorsi almeno tre anni di iscrizione al Fondo e cinque anni dall’istituzione del Fondo (a decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio) al solo fine di trasferire la propria posizione individuale ad altro Fondo Pensione.
È inoltre prevista la facoltà di sospendere la contribuzione, pur mantenendo l’associazione al Fondo.

Il lavoratore (cessato dal servizio), che ha riscattato la posizione individuale a seguito di dimissioni dall’azienda, può iscriversi nuovamente a FONDAPI in caso di nuova occupazione presso un’altra azienda aderente a FONDAPI?

SI.

Dovrà richiedere una nuova iscrizione e corrispondere la quota di iscrizione in vigore al momento.

In caso di passaggio di personale tra Aziende iscritte a FONDAPI quali sono gli adempimenti delle aziende interessate e quali quelli del lavoratore?

Il lavoratore dovrà compilare l’apposito modulo in collaborazione con l’azienda.
Non dovrà comunque essere sottoscritta una nuova domanda di adesione.

Che cosa deve fare il lavoratore che si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda di adesione?

Informare tempestivamente l’azienda e il Fondo tramite comunicazione scritta recante i dati corretti, alla quale dovrà allegare - se possibile - una fotocopia della domanda errata.

Che cosa deve fare l’azienda se rileva che il lavoratore ha indicato erroneamente di essere neo occupato?

Dovrà comunicare tempestivamente l’errore al lavoratore ed al Fondo, tramite apposita comunicazione di rettifica, cui allegherà fotocopia della domanda di adesione originale.
Contestualmente dovrà provvedere alla rettifica dell’aliquota di contribuzione da TFR al Fondo.

 

La Contribuzione

Domande

Risposte

Chi può essere definito “lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993” e perché si fa riferimento a questa data?

È tale il lavoratore che prima del 29 aprile 1993 non ha mai svolto attività come lavoratore dipendente o autonomo.

Il 28 aprile 1993 rappresenta la data di entrata in vigore del decreto legislativo con il quale è stato dato inizio alla disciplina per la previdenza complementare (Dlgs. 21 aprile 1993, n. 124).

Ai fini della contribuzione a FONDAPI che differenza c’è tra un lavoratore di “prima occupazione fino al 28 aprile 1993”, rispetto ad uno di “prima occupazione successiva al 28 aprile 1993”?

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 che aderiscano ad un Fondo Pensione Complementare è prevista, dalla legge, l’integrale destinazione al Fondo stesso del TFR maturando (ovvero gli accantonamenti successivi alla sua adesione al Fondo).

Che cosa deve fare il lavoratore iscritto a FONDAPI che ha periodi contributivi maturati presso un altro Fondo Pensione Complementare?

Una volta intervenuta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, il socio potrà trasferire presso FONDAPI la posizione individuale maturata presso altri Fondi Pensione.

Dopo l’iscrizione è possibile modificare individualmente la quota di contribuzione?

SI, per i tutti i lavoratori iscritti.
La facoltà può essere esercitata entro il 31 Ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1° Gennaio dell’anno successivo.

Se in futuro nuovi accordi dovessero stabilire un aumento della contribuzione a carico del lavoratore, tale aumento sarà applicato d’ufficio ai lavoratori già iscritti o solo dietro il loro consenso?

Come tutti gli accordi stabiliti a livello di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le relative disposizioni vengono applicate d’ufficio.

Come avviene il versamento della contribuzione a FONDAPI?

L’azienda effettua le trattenute sul foglio paga mensile e provvede a versarle direttamente al Fondo.

Il contributo versato dal lavoratore comporta una riduzione della pensione pubblica?

NO.

La pensione pubblica è infatti calcolata sulla retribuzione imponibile a fini previdenziali, comprensiva, come tale, dei contributi versati a FONDAPI.

È possibile sospendere la contribuzione?

SI.

Il lavoratore potrà disporre che la contribuzione venga sospesa mediante comunicazione scritta all’impresa da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, che l’azienda trasmetterà al fondo. La sospensione ha effeto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Tale facoltà potrà essere esercitata una sola volta durante il periodo di iscrizione al Fondo

Chi determina la misura della contribuzione?

La misura della contribuzione a FONDAPI è determinata nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o negli Accordi Collettivi.

Che cos’è e a che cosa serve la quota di iscrizione?

E’ una quota - aggiuntiva rispetto alla contribuzione - da versare una tantum all’atto dell’adesione. Tale quota, stabilita annualmente dall’assemblea dei delegati, è pari a euro 11,36 anche per l’anno 2003 ed è ripartita tra il lavoratore e l’azienda (in modo differenziato a seconda del settore di appartenenza) e concorre alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Che cosa si intende per posizione individuale?

Si intende l’equivalente di un “conto corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.

L’associato che va in pensione con pochi anni di contribuzione a FONDAPI può continuare individualmente i versamenti al Fondo?

NO.

Quali sono le spese che FONDAPI sostiene per il suo funzionamento e come vengono coperte?

Il Fondo è gravato da spese generali per:

  • la sede, la struttura organizzativa ed i beni strumentali
  • l’attività degli organi sociali
  • la gestione amministrativa
  • i supporti professionali agli organi sociali in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
  • le spese legali e tributarie
  • le attività promozionali.

Tali spese sono coperte da una quota associativa annua (vedere relativa spiegazione).

Il Fondo, inoltre, deve sostenere le spese connesse ai servizi di:

  • gestione finanziaria del proprio patrimonio;
  • Banca Depositaria.

I costi di esecuzione di tali servizi vengono calcolati in valore percentuale del patrimonio del Fondo che si tramuta in una diminuzione del suo rendimento e non, quindi, in una quota aggiuntiva di contribuzione da parte dei lavoratori e/o delle aziende.

 

Le Prestazioni

Domande

Risposte

Durante il rapporto associativo è possibile richiedere il riscatto della propria posizione individuale maturata presso FONDAPI?

NO.

Il riscatto può essere chiesto dal socio lavoratore solo a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Che cosa si intende per posizione individuale?

Si intende l’equivalente di un “conto corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.

Che cosa si intende per riscatto della posizione individuale?

Il riscatto consiste nella liquidazione, al socio lavoratore o agli aventi diritto, in caso di decesso del socio, dell’intera posizione individuale.

Durante il rapporto associativo è possibile richiedere delle anticipazioni in denaro sulla propria posizione individuale?

SI.

Dopo almeno 8 anni di iscrizione il socio lavoratore può richiedere un’anticipazione della posizione individuale per:

  • acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli

  • spese sanitarie.

È facoltà del lavoratore reintegrare la propria posizione, con modalità che verranno stabilite dal Fondo stesso.

Che cosa succede alla parte di TFR non destinata a FONDAPI?

Rimane presso l’azienda.

In caso di riscatto sono previste delle penalità?

NO.

Il lavoratore riceve l’importo della sua posizione individuale complessiva ridotta della tassazione prevista dalla legge.

Che cosa succede in caso di perdita dei requisiti di associazione al Fondo senza aver maturato il diritto alla pensione complementare?

Il lavoratore può:

  • rimanere associato a FONDAPI senza chiedere il trasferimento della posizione individuale presso un altro Fondo Pensione chiuso o aperto;

  • riscattare la posizione individuale.

Che cosa succede in caso di morte del socio che sta usufruendo della rendita vitalizia?

Qualora il lavoratore abbia optato, all’atto del pensionamento, per la reversibilità, la rendita verrà erogata al beneficiario designato.

È possibile trasferire la posizione individuale ad altro Fondo Pensione?

SI purchè siano trascorsi tre anni di iscrizione a FONDAPI e cinque anni dall’istituzione del Fondo a decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio.

Quali sono le prestazioni previste da FONDAPI?

Alle condizioni previste dallo Statuto, FONDAPI erogherà la pensione complementare di vecchiaia o la pensione complementare di anzianità.

Da chi viene erogata la rendita vitalizia?

FONDAPI provvederà a far erogare la pensione complementare mediante convenzione con una Compagnia di Assicurazione.

Come è tassata la rendita vitalizia?

Con tassazione ordinaria.

La rendita vitalizia si rivaluta nel tempo?

SI.

La rendita vitalizia è reversibile?

È facoltà del Fondo stipulare apposite convenzioni per la reversibilità con Compagnie di Assicurazione. È facoltà dell’iscritto, all’atto del pensionamento, stabilire se esercitare o meno l’opzione di reversibilità.

 


I vantaggi Economici e Fiscali

Domande

Risposte

Quali sono i vantaggi per il lavoratore che aderisce a FONDAPI?

L’adesione a FONDAPI consente di costituire una pensione complementare alla pensione erogata dall'INPS, pensione che è da tempo in fase di progressiva riduzione.

FONDAPI, come ogni altro fondo pensione complementare, è una forma di risparmio che gode di agevolazioni fiscali sia sui contributi corrisposti sia sull’erogazione delle prestazioni.

L’adesione a FONDAPI consente di fruire della capitalizzazione della quota di TFR versata al Fondo e del contributo a carico del datore di lavoro, che verrebbe altrimenti perduto.

Il lavoratore che non si iscrive a FONDAPI ha diritto ad avere in busta paga quanto stabilito a carico dell’azienda nell’accordo istitutivo?

NO.

Solo il lavoratore che aderisce a FONDAPI usufruisce del contributo aziendale, altrimenti non dovuto in alcuna altra forma.

Perché un lavoratore con poca anzianità contributiva maturata presso la gestione previdenziale pubblica dovrebbe iscriversi a FONDAPI?

Perché chi si trova in questa situazione è un soggetto che dovrà attendersi prestazioni del sistema pubblico di base più ridotte, in quanto:

  • se si tratta di un lavoratore non più giovane, significa che non ha avuto, per vari motivi, la possibilità di accumulare un’adeguata anzianità contributiva al regime di base e dovrà pertanto attendersi, da questo, una prestazione ridotta;
  • se si tratta di un lavoratore giovane è soggetto, per il regime di base, al “metodo contributivo”, che comporta prestazioni ridotte rispetto a quelle a suo tempo garantite dal “sistema a ripartizione”.

In entrambi i casi l’adesione a FONDAPI offre l’opportunità di una pensione complementare e quindi la possibilità di contare su una maggiore disponibilità durante il pensionamento.

Perché ad un lavoratore prossimo al pensionamento conviene aderire a FONDAPI?

Perché, come previsto dallo Statuto, qualora la permanenza nel Fondo sia inferiore a 10 anni, il lavoratore iscritto ha diritto, al momento del pensionamento, a ricevere “in unica soluzione” l’intero capitale versato e i relativi rendimenti. Nel frattempo avrà beneficiato sia della deducibilità fiscale per la propria quota di contribuzione, sia della quota di competenza del datore di lavoro, che altrimenti avrebbe perduto.

La Gestione Amministrativa e Finanziaria

Domande

Risposte

Come vengono gestite le risorse? Quali sono i principi a cui si ispira FONDAPI?

Le risorse del Fondo vengono integralmente affidate in gestione, mediante convenzione sottoposta ad approvazione da parte della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, a soggetti gestori abilitati, quali banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare e società di gestione di fondi comuni di investimento.

I principi cui FONDAPI si ispira nella scelta delle strategie di investimento sono quelli della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, ponendo attenzione al contenimento dei costi di transazione, a quelli di gestione e di funzionamento delle proprie strutture, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti.

Che cosa significa gestione monocomparto o multicomparto?

La gestione monocomparto ha l’effetto di produrre un unico rendimento per tutti gli iscritti. La gestione multicomparto prevede invece una pluralità di linee di investimento, diverse per profilo di rischio/rendimento. Spetta all’iscritto la scelta individuale della linea piu’ rispondente alle proprie aspettative. Gli effetti di tali scelte producono rendimenti differenziati per ciascuna differente linea di investimento.

FONDAPI quando passerà alla gestione multicomparto? Il socio lavoratore potrà scegliere e dare indicazioni?

Dopo un primo periodo (tre esercizi), in cui verrà attuata una gestione monocomparto, FONDAPI prevede di passare ad una gestione multicomparto. Tale passaggio dovrà essere preceduto da una modifica delle attuali norme statutarie intesa ad individuare:

  • le caratteristiche di ogni linea di investimento;
  • le modalità in base alle quali i soci lavoratori potranno trasferire la posizione individuale da una linea all’altra, con particolare riferimento al periodo minimo di permanenza in ogni linea necessario per operare il trasferimento.

Del passaggio al multicomparto verrà data comunicazione agli associati che potranno scegliere la linea ritenuta più rispondente alle loro esigenze.