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FONDO
PENSIONE FILCOOP
(Scheda
informativa)
FONDO PENSIONE
COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO – FORESTALE ED IDRAULICO – AGRARIA, PER I DIPENDENTI
DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E
ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E PER I
LAVORATORI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI.
SCHEDA
INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE
FILCOOP
Autorizzato
all’esercizio con provvedimento COVIP del 04 dicembre 2001 ed
iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il N. 128.
REDATTA AI SENSI
DELL’ ART. 3,COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 211 DEL 14 GENNAIO 1997 E DEL
DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE N. 124 /1993 E DELLA
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI
PENSIONE DEL 22 MAGGIO 2001.
Il funzionamento del Fondo è
disciplinato dallo Statuto.
La presente scheda
informativa fornisce un quadro sintetico dei dati e delle
norme concernenti il Fondo Pensione FILCOOP.
L’organo di
amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP si assume la
responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e
delle notizie contenuti nella presente scheda.
L’adesione al
Fondo Pensione FILCOOP deve essere preceduta dalla consegna
e presa visione della presente scheda e dello Statuto del
Fondo.
Sede
legale:Roma,Via Torino 6 - Tel.0647825051 Fax 0647824603
E-mail: filcoop.p@mclink.it
1.
DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE
Data di
costituzione e durata
F.I.L.COOP., il
Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i
lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione
idraulico – forestale ed idraulico – agraria, per i dipendenti
da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i
lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi agricoli, è
stato costituito in data 06.02.1992. In data 19.04.2001 è
stato avviato il procedimento di trasformazione del vecchio
F.I.L.COOP nel nuovo Fondo Pensione FILCOOP ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale n° 211 del 14 gennaio 1997.
La durata del
Fondo Pensione FILCOOP è fissata a tempo indeterminato, fatte
salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto.
Fonte istitutiva
Fonte istitutiva
del Fondo Pensione FILCOOP è l’accordo sottoscritto in data 7
novembre 2000 tra:
FEDERAZIONE COOPERATIVE
AGRICOLE ED AGROALIMENTARI – CCI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE AGROALIMENTARI – LEGACOOP
ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA COOPERATIVE AGRICOLE - AGICA –
AGCI
UNIONE NAZIONALE COMUNI
COMUNITA’ ENTI MONTANI – UNCEM
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA’ FORESTALI – FEDERFORESTE
E
FEDERAZIONE LAVORATORI
AGROINDUSTRIA – CGIL
FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE E
TABACCO – CISL
FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI
BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI DELL’AGRICOLTURA – CISL
UNIONE ITALIANA LAVORATORI
AGROALIMENTARI – UIL
Area dei destinatari
1.
L’adesione al Fondo Pensione
FILCOOP è volontaria ed è riservata ai lavoratori dipendenti
il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti
contratti :
a) CCNL per i
dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli
sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) CCNL
per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -
forestale ed idraulico – agraria, sottoscritto in data 16
luglio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) CCNL per i
dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari,
sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2.
In particolare destinatari del
Fondo Pensione FILCOOP, nonché beneficiari delle relative
prestazioni, sono i lavoratori ai quali si applica uno dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui alle lettere
precedenti che siano stati assunti ed abbiano superato – ove
previsto – il relativo periodo di prova in una delle seguenti
tipologie di contratto individuale:
q
contratto a tempo indeterminato
q
contratto
part-time a tempo indeterminato
q
contratto di formazione e lavoro
q
contratto di apprendistato
3.
Sono altresì destinatari del Fondo
Pensione FILCOOP i lavoratori con contratto a tempo
determinato:
q
ad occupazione piena pari o
superiore a 4
mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno
solare ( 1° gennaio – 31 dicembre ) per i lavoratori cui si
applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative e consorzi
agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
q
di durata pari o superiore a 51
giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno
solare ( 1° gennaio – 31 dicembre ) per i lavoratori cui si
applica il CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico –
forestale ed idraulico – agraria sottoscritto in data 16
luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
q
di durata pari o superiore a 4
mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare
(1°gennaio – 31 dicembre ) per i lavoratori cui si applica il
CCNL dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti
alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4.
Destinatari del Fondo Pensione
FILCOOP sono altresì i lavoratori assunti in una delle
tipologie di contratto individuale di cui ai precedenti
capoversi 2. e 3. e le rispettive imprese in uno dei settori
affini i cui CCNL sono sottoscritti da almeno due delle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie della fonte
istitutiva.
Si considerano “affini “
il settore dei lavoratori dipendenti da cooperative della
pesca marittima, acquacoltura e maricoltura nonché il settore
dei lavoratori dipendenti dei consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario.
Natura
giuridica del fondo pensione
Il Fondo
Pensione FILCOOP è costituito in forma di associazione
riconosciuta ai sensi dell’articolo 12 del Codice Civile.
Scopo
del fondo pensione
Il Fondo
Pensione FILCOOP ha lo scopo esclusivo di realizzare, a
favore degli associati, trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di
assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Regime del fondo
Il Fondo
Pensione FILCOOP opera in regime di contribuzione definita. Le
prestazioni sono commisurate ai contributi versati ed ai
rendimenti realizzati e sono determinate secondo criteri di
corrispettività ed in conformità al principio della
capitalizzazione.
Criteri di
costituzione e composizione dell’organo assembleare e degli
organi di amministrazione e controllo
Il funzionamento
del Fondo Pensione FILCOOP è affidato ad organi paritetici di
origine elettiva: l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio dei Revisori contabili.
L’Assemblea è composta da 60 Delegati, dei quali 30 eletti in
rappresentanza dei lavoratori associati e 30 eletti in
rappresentanza dei datori di lavoro associati. L’elezione dei
Delegati avviene in base alle norme contenute nei Regolamenti
Elettorali adottati dai soggetti sottoscrittori della fonte
istitutiva.
L’organo di
amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP è il Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio di
Amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP, eletto
dall’Assemblea dei Delegati, è costituito da 12 componenti
di cui 6 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e 6
eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
Il Collegio dei
Revisori contabili, eletto dall’Assemblea dei Delegati in
rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e dei
datori di lavoro associati, è costituito da 4 componenti
effettivi e 2 supplenti.
2. PRESTAZIONI
Il Fondo
Pensione FILCOOP eroga, agli aventi diritto, prestazioni
pensionistiche di vecchiaia e di anzianità.
Il diritto alla
prestazione complementare di vecchiaia si consegue al
compimento dell’età pensionabile prevista nel regime
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, in presenza di
almeno 10 anni di associazione al Fondo Pensione FILCOOP.
Il diritto alla
prestazione complementare di anzianità si consegue in caso di
cessazione dell’attività lavorativa comportante la
partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP, nel concorso del
requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo
Pensione FILCOOP e di un’età di non più di dieci anni
inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia
nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza.
In caso di
morte del lavoratore associato al Fondo Pensione FILCOOP prima
del pensionamento, la posizione pensionistica individuale
dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero,
se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai
genitori.
In mancanza di
tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore
associato. In mancanza anche di diverse disposizioni del
lavoratore associato la posizione pensionistica individuale
resta acquisita al Fondo Pensione FILCOOP.
Il Fondo
Pensione FILCOOP provvederà all’erogazione delle prestazioni
sotto forma di rendita attraverso stipula di apposita
convenzione con una o più Imprese di Assicurazione che devono
essere ancora individuate, sulla base di quanto previsto dalla
normativa vigente. La convenzione deve necessariamente
prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità
delle prestazioni pensionistiche a favore dei soggetti
previsti dalla normativa vigente, nonché i criteri da
utilizzare per l’adeguamento delle rendite periodiche.
Il lavoratore
che abbia maturato il diritto alla prestazione complementare,
può chiedere la liquidazione in capitale per un importo
massimo pari al 50 % dell’importo maturato sulla sua posizione
pensionistica. Coloro che conservano la qualifica di “Vecchio
Iscritto” hanno la possibilità di optare per l’intera
prestazione in forma di capitale.
Qualora
l’importo annuo che si ottiene convertendo in pensione
complementare annua a favore del lavoratore associato quanto
maturato sulla sua posizione pensionistica individuale
risulti inferiore rispetto a quello dell’assegno sociale di
cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n° 335/1995, il
lavoratore associato può optare per la liquidazione in
capitale dell’intero importo maturato sulla sua posizione
pensionistica.
Anticipazioni
L’iscritto al
fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione
delle prestazioni a valere anche sull’intera posizione
pensionistica individuale maturata, per eventuali spese
sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli
documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli
interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla
normativa vigente, relativamente alla prima casa di
abitazione. Per gli iscritti ai quali si applica il CCNL dei
dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari,
sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni
ed integrazioni, oltre alle cause suddette, l'anticipazione
può essere chiesta anche per le spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di
cui alla legge n° 53/2000 o nel caso di patologie di
particolare gravità di cui ai punti A) e B) previsti
dall'articolo 41 del CCNL.E’ prevista la facoltà
dell’associato di reintegrare la propria posizione nel fondo
secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione
del Fondo Pensione FILCOOP.
Ai fini delle
determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi delle
suddette anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi
di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati
dall’Iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato
il riscatto della posizione individuale.
3.
trasferimento e
riscatto della posizione
Perdita
dei requisiti di partecipazione
Il lavoratore
associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di
partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP deve optare tra:
a)
trasferimento della intera
posizione pensionistica presso un altro fondo pensione, cui il
lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività
lavorativa;
b)
trasferimento della intera
posizione pensionistica presso una forma pensionistica
individuale;
c)
riscatto della intera posizione
pensionistica con conseguente liquidazione in forma di
capitale;
d)
conservazione della posizione
pensionistica in assenza di contribuzione.
Gli adempimenti
relativi a carico del Fondo Pensione FILCOOP devono essere
effettuati entro sei mesi decorrenti dal giorno di ricevimento
della richiesta.
Trasferimento in
costanza dei requisiti di partecipazione
Ancorché in
costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione
FILCOOP, l’associato può richiedere il trasferimento presso un
altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale.
Tale trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque
anni di vita del Fondo Pensione FILCOOP e a partire dal sesto
anno di vita, non prima che l’associato abbia maturato almeno
tre anni di permanenza nel Fondo Pensione FILCOOP.
Gli adempimenti
relativi a carico del Fondo Pensione FILCOOP devono essere
effettuati entro sei mesi decorrenti dal giorno di ricevimento
della richiesta.
Riscatto
Il lavoratore
associato che al momento del pensionamento non abbia maturato
il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al
riscatto della propria posizione pensionistica individuale
maturata presso il Fondo Pensione FILCOOP con conseguente
liquidazione in forma di capitale. La liquidazione
dell’importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta.
4.
CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI
Contributi
La contribuzione
al Fondo Pensione FILCOOP, per ciascuno dei contratti
collettivi richiamati dalla fonte istitutiva, è attualmente
stabilita nelle seguenti misure:
a)
l’1% a carico del datore di lavoro
commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel
periodo di riferimento.Per gli iscritti ai quali si
applica il CCNL dei dipendenti da cooperative di
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e
lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12
Luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, l'1,1%
a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione
utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.
b)
l’1% a carico del lavoratore
commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel
periodo di riferimento;
c)
una quota di TFR (*) pari
al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel
periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già
occupati alla data del 28 aprile 1993;
d)
il 100% del TFR (*)
maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori
qualificabili come di prima occupazione successiva al 28
aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato
aventi i requisiti di iscrizione al Fondo Pensione FILCOOP.
(*) Per
gli impiegati a cui si applica il CCNL per i dipendenti da
aziende cooperative e consorzi agricoli e il CCNL per gli
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico-agraria, l’obbligo del versamento del TFR si intende
assolto con il versamento presso l’ENPAIA, ai sensi della
legislazione vigente.
Detta
contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà
versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta
a malattia, nell’ambito del periodo di comporto , infortunio
ed assenza obbligatoria per maternità.
Oneri
connessi all’adesione
Quota di
iscrizione
E’ prevista una
quota di iscrizione “ una tantum “ pari a L. 5.000 a carico
dei datori di lavoro finalizzata alla copertura delle spese di
costituzione, di avvio e di promozione del Fondo Pensione
FILCOOP.
5. REGIME
FISCALE
Contributi
I contributi
annui commplessivamente versati al fondo ( dall’associato e
dal datore di lavoro ), ad eccezione delle quote di TFR, sono
deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito
complessivo dell’associato e, comunque, non oltre i 10 milioni
di lire.
Per i redditi da
lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la
deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinato al fondo.
Fino al
31.12.2005, per i lavoratori “vecchi iscritti”, fermo restando
il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la
facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra
10 milioni di lire e l’ammontare dei contributi effettivamente
versati ad un fondo pensione nell’anno 1999. A questi
lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR.
Risultati
di gestione
I rendimenti
finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del
fondo sono tassati con aliquota dell’11% applicata al
“risultato netto di gestione” maturato per ciascun periodo
d’imposta.
Prestazioni
La pensione
complementare è soggetta a tassazione progressiva per la
parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti
finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove
presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati
limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti
(10 milioni di lire).
L’eventuali
rivalutazioni della pensione complementare nella fase di
erogazione della prestazione sono tassate con imposta
sostitutiva nella misura del 12,5%.
La
prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a
tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione
prendendo come reddito di riferimento l’importo da liquidare
in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già
tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o
frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il
risultato per dodici. Se l’importo liquidato in capitale è
superiore ad 1/3 del montante maturato dall’iscritto,
l’imposta si applica sull’importo da liquidare al netto degli
eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti
percentuali o assoluti.
Qualora gli
importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del
montante maturato dall’iscritto, l’imposta si applica
sull’importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già
tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa
stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica,
anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della
posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:
-
l’iscritto ha
optato per la liquidazione dell’intera posizione
pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all’iscritto
nel caso in cui l’importo annuo della rendita vitalizia
risulti inferiore a quello dell’assegno sociale);
-
il riscatto
avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o
per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
-
il riscatto è
esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del
lavoratore associato.
Anticipazioni
Le anticipazioni
sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati
sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari
ottenuti dal fondo [mentre rimangono comunque esclusi i
contributi non dedotti].
Riscatti per perdita dei
requisiti di partecipazione al fondo
Gli importi
riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al
fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità
del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto
di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono
soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso
rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione
finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti.
6. REGIME
DELLE SPESE
Le principali
voci di spesa inerenti la gestione amministrativa del Fondo
Pensione FILCOOP sono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, quelle relative a:
a) sede,
struttura organizzativa e beni strumentali;
b) attività
degli organi statutari;
c) gestione
amministrativa e tenuta delle posizioni pensionistiche
individuali;
d) pratiche
notarili e legali;
e) consulenze;
f) attività
promozionali.
Alla copertura
degli oneri della gestione amministrativa il Fondo Pensione
FILCOOP provvede anche mediante l’utilizzo di una quota
associativa annua, determinata dal Consiglio di
Amministrazione sulla base del preventivo di spesa.
L'importo della suddetta quota verrà comunicato annualmente
nell'informativa periodica agli aderenti.
Gli oneri
relativi all’investimento delle risorse finanziarie, compresi
gli oneri per i servizi resi dalla Banca Depositaria, sono
addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo Pensione
FILCOOP.
7. CRITERI DI
IMPIEGO DELLE RISORSE
Le risorse
finanziarie del Fondo Pensione FILCOOP sono integralmente
affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti
gestori abilitati, con le modalità ed i limiti previsti dalla
normativa vigente.
Il Fondo
Pensione FILCOOP può attuare una gestione pluricomparto.
Nella fase
di avvio il Fondo Pensione FILCOOP attua una gestione
monocomparto caratterizzata da profili di investimento, basati
su combinazioni di rendimento e rischio attesi, che saranno
determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il passaggio
alla gestione pluricomparto è deliberato, su proposta del
Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea mediante modifica
statutaria.
Il Consiglio di
Amministrazione valuterà l’opportunità di introdurre forme di
garanzia di rendimento finanziario sulle somme versate, ovvero
forme di garanzia di restituzione del contro valore del
capitale investito.
I gestori delle
risorse finanziarie devono ancora essere individuati.
La Banca
Depositaria è stata già individuata,sulla base di quanto
previsto dalla normativa vigente.
8. INFORMAZIONI
AGLI ISCRITTI
Gli aderenti al
Fondo Pensione FILCOOP vengono annualmente informati
sull’andamento della gestione complessiva del Fondo Pensione
FILCOOP e, in dettaglio, sugli aspetti relativi alla propria
posizione pensionistica individuale nel rispetto di quanto
stabilito al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione.
9. FASE INIZIALE
Nel caso in cui il Fondo
Pensione FILCOOP non raggiunga entro 18 mesi dall’iscrizione
all’albo la base associativa minima prevista pari a cinquemila
aderenti, la Commissione di Vigilanza pronuncerà la decadenza
del Fondo a meno che, in presenza di motivate esigenze, non
decida di prorogare il suddetto termine per un limitato
periodo.
Nel caso di decadenza del Fondo, per le
posizioni pensionistiche individuali maturate trovano
applicazione le lettere a), b) e c) di cui al precedente
paragrafo 3, sottotitolo “Perdita dei requisiti di
partecipazione”.
10.
RISERVATEZZA DEI DATI
Il Fondo
Pensione FILCOOP si impegna ad utilizzare ed a diffondere i
dati acquisiti, esclusivamente per lo svolgimento del suo fine
istituzionale e nei limiti previsti dalla legge n. 675 / 1996.
I dati
identificativi del titolare del trattamento dei dati personali
possono essere acquisiti presso la sede del Fondo Pensione
FILCOOP, Via Torino, 6 - 00184 Roma .
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