FILCOOP

 

Fondo per lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per i dipendenti di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lav orazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agrari

 

 

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FONDO PENSIONE FILCOOP

(Scheda informativa)

 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE  IDRAULICO – FORESTALE ED IDRAULICO – AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE  DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI.

SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE FILCOOP

Autorizzato all’esercizio con provvedimento COVIP del 04 dicembre 2001 ed iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il N. 128.

REDATTA AI SENSI DELL’ ART. 3,COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO  DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 211 DEL 14 GENNAIO 1997 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE  N. 124 /1993 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DEL 22 MAGGIO 2001.  

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto.

La presente scheda informativa fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti il  Fondo Pensione FILCOOP.

L’organo di amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L’adesione al  Fondo Pensione FILCOOP deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello Statuto del Fondo.

Sede legale:Roma,Via Torino 6 - Tel.0647825051 Fax 0647824603 E-mail: filcoop.p@mclink.it

 1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE

Data di costituzione e durata

F.I.L.COOP., il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione  prodotti alimentari e per i lavoratori dipendenti da cooperative e consorzi agricoli, è stato costituito in data 06.02.1992. In data 19.04.2001 è stato avviato il procedimento di trasformazione del vecchio F.I.L.COOP nel nuovo Fondo Pensione FILCOOP ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 211 del 14 gennaio 1997.

La durata del Fondo Pensione FILCOOP è fissata a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto.

Fonte istitutiva

Fonte istitutiva del Fondo Pensione FILCOOP è l’accordo  sottoscritto in data 7 novembre 2000 tra:  

                 FEDERAZIONE COOPERATIVE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI – CCI

                  ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE AGROALIMENTARI – LEGACOOP

                 ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA COOPERATIVE AGRICOLE - AGICA – AGCI

                     UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA’ ENTI MONTANI – UNCEM

                     FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA’ FORESTALI – FEDERFORESTE

                                                                             E

                     FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA – CGIL

                     FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE E TABACCO – CISL

                     FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI  DELL’AGRICOLTURA – CISL

                    UNIONE ITALIANA LAVORATORI AGROALIMENTARI – UIL

   Area dei destinatari

1.      L’adesione al Fondo Pensione FILCOOP è volontaria ed è riservata  ai lavoratori  dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti :

a)  CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b)  CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -  forestale ed idraulico – agraria, sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed             integrazioni;

c) CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.      In particolare destinatari del Fondo Pensione FILCOOP, nonché  beneficiari delle relative prestazioni, sono i lavoratori ai quali si applica uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui alle lettere precedenti che siano stati assunti ed abbiano superato – ove previsto – il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

q                   contratto a tempo indeterminato

q                   contratto part-time a tempo indeterminato

q                   contratto di formazione e lavoro

q                   contratto di apprendistato

 3.     Sono altresì destinatari del Fondo Pensione FILCOOP i lavoratori con contratto a tempo determinato:

q       ad occupazione piena pari o superiore a 4[1]  mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare ( 1° gennaio – 31 dicembre ) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

q       di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare ( 1° gennaio – 31 dicembre ) per i lavoratori cui si applica il CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

q       di durata pari o superiore a 4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1°gennaio – 31 dicembre ) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.       Destinatari del Fondo Pensione FILCOOP sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui ai precedenti capoversi 2. e 3. e le rispettive imprese in uno dei settori affini i cui CCNL sono sottoscritti da almeno due delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie della fonte istitutiva. 

Si considerano “affini “ il settore dei lavoratori dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura nonché il settore dei lavoratori dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

 Natura giuridica del fondo pensione

Il Fondo Pensione FILCOOP è costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 12 del Codice Civile.

 Scopo del fondo pensione

Il Fondo Pensione FILCOOP ha lo scopo  esclusivo di realizzare, a favore degli associati, trattamenti pensionistici complementari del sistema  obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

Regime del fondo

Il Fondo Pensione FILCOOP opera in regime di contribuzione definita. Le prestazioni  sono commisurate ai contributi  versati ed ai rendimenti realizzati e sono determinate secondo  criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione.

Criteri di costituzione e composizione dell’organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo

Il funzionamento del Fondo Pensione FILCOOP è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori contabili.

L’Assemblea è composta da 60 Delegati, dei quali 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e 30 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati. L’elezione dei Delegati avviene in base alle norme contenute nei Regolamenti Elettorali adottati dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva.

L’organo di amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP è il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FILCOOP, eletto dall’Assemblea dei Delegati, è costituito da 12  componenti  di cui 6 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e 6 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

Il Collegio dei Revisori contabili, eletto dall’Assemblea dei Delegati in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e dei datori di lavoro associati, è costituito  da 4  componenti effettivi  e 2  supplenti.

2. PRESTAZIONI

Il Fondo Pensione FILCOOP eroga, agli aventi diritto, prestazioni  pensionistiche di vecchiaia e di anzianità.

Il diritto alla prestazione complementare di vecchiaia si consegue  al compimento dell’età pensionabile prevista nel regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, in presenza di almeno 10 anni di associazione al Fondo Pensione FILCOOP.

Il diritto alla prestazione complementare di anzianità si consegue in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP,  nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza.

In caso di morte del lavoratore associato al Fondo Pensione FILCOOP prima del pensionamento, la posizione pensionistica individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori.

In mancanza  di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato. In mancanza  anche di diverse disposizioni del lavoratore associato la posizione pensionistica individuale resta acquisita  al Fondo Pensione FILCOOP.

Il Fondo Pensione FILCOOP provvederà all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita  attraverso stipula di apposita convenzione con una o più Imprese di Assicurazione che devono essere ancora individuate, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente, nonché i criteri da utilizzare per l’adeguamento delle rendite periodiche.

Il lavoratore che abbia maturato il diritto alla prestazione complementare, può chiedere la liquidazione in capitale per un importo massimo pari al 50 % dell’importo maturato sulla sua posizione pensionistica. Coloro che conservano la qualifica di “Vecchio Iscritto” hanno la possibilità di optare per l’intera prestazione in forma di capitale.

Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare annua a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla sua posizione pensionistica individuale risulti inferiore rispetto a quello dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n° 335/1995, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato sulla sua posizione pensionistica.

Anticipazioni

L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni a valere anche sull’intera posizione pensionistica individuale maturata, per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla normativa vigente, relativamente alla prima casa di abitazione. Per gli iscritti ai quali si applica il CCNL dei dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle cause suddette, l'anticipazione può essere chiesta anche per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla legge n° 53/2000 o nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) previsti dall'articolo 41 del CCNL.E’ prevista la facoltà dell’associato di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione  del Fondo Pensione FILCOOP.

Ai fini delle determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi delle suddette anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

3. trasferimento e riscatto della posizione

Perdita dei requisiti di partecipazione

Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP  deve optare tra:

a)    trasferimento della intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b)   trasferimento della intera posizione pensionistica presso una forma pensionistica individuale;

c)    riscatto della intera posizione pensionistica con conseguente liquidazione in forma di capitale;

d)   conservazione della posizione pensionistica  in assenza di contribuzione.

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo Pensione FILCOOP devono essere effettuati entro sei mesi decorrenti dal giorno di ricevimento della richiesta.

Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione

Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione FILCOOP, l’associato può richiedere il trasferimento presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale. Tale trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita del Fondo Pensione FILCOOP e a partire dal sesto anno di vita, non prima che l’associato abbia maturato almeno tre anni di permanenza nel Fondo Pensione FILCOOP.

Gli adempimenti relativi a carico del Fondo Pensione FILCOOP devono essere effettuati entro sei mesi decorrenti dal giorno di ricevimento della richiesta.

Riscatto

Il lavoratore associato che al momento del pensionamento non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della propria posizione pensionistica individuale maturata presso il Fondo Pensione FILCOOP con conseguente liquidazione in forma di capitale. La liquidazione dell’importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta.

4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI

Contributi

La contribuzione al Fondo Pensione FILCOOP, per ciascuno dei contratti collettivi richiamati dalla fonte istitutiva, è attualmente stabilita nelle seguenti misure:

a)    l’1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.Per gli iscritti ai quali si applica il CCNL dei dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12 Luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, l'1,1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.

b)    l’1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;

c)   una quota di TFR (*) pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del    28 aprile 1993;

d)   il 100% del TFR (*) maturato  nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo Pensione FILCOOP.

(*) Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi  agricoli e il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, l’obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l’ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.

Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto , infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.

Contribuzione volontaria

E’ fatta salva la facoltà del lavoratore  di effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.

Oneri connessi all’adesione

Quota di iscrizione

E’ prevista una quota di iscrizione “ una tantum “ pari a L. 5.000 a carico dei datori di lavoro finalizzata alla copertura delle spese di costituzione, di avvio e di promozione del Fondo Pensione FILCOOP.

5. REGIME FISCALE

Contributi

I contributi annui commplessivamente versati al fondo ( dall’associato e dal datore di lavoro ), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell’associato e, comunque, non oltre i 10 milioni di lire.

Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinato al fondo.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori “vecchi iscritti”, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 10 milioni di lire e l’ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell’anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR.

Risultati di gestione

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del fondo sono tassati con aliquota dell’11% applicata al “risultato netto di gestione” maturato per ciascun periodo d’imposta.

Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (10 milioni di lire).

L’eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l’importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l’importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall’iscritto, l’imposta si applica sull’importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall’iscritto, l’imposta si applica sull’importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

  • l’iscritto ha optato per la liquidazione dell’intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all’iscritto nel caso in cui l’importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell’assegno sociale);
  • il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
  • il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal fondo [mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti].

Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo non conseguente a pensionamento o  a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti.

6. REGIME DELLE SPESE

Le principali voci di spesa inerenti la gestione amministrativa del Fondo Pensione FILCOOP sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a:

a)   sede, struttura organizzativa e beni strumentali;

b)   attività degli organi statutari;

c)   gestione amministrativa e tenuta delle posizioni pensionistiche individuali;

d)   pratiche notarili e legali;

e)   consulenze;

f)    attività promozionali.

Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa il Fondo Pensione FILCOOP provvede anche mediante l’utilizzo di  una quota associativa annua, determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa. L'importo della suddetta quota verrà comunicato annualmente nell'informativa periodica agli aderenti.

Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, compresi gli oneri per i servizi resi dalla Banca Depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo Pensione FILCOOP.

7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie del Fondo Pensione FILCOOP sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Fondo Pensione FILCOOP  può attuare una gestione pluricomparto.

Nella fase di avvio il Fondo Pensione FILCOOP  attua una gestione monocomparto caratterizzata da profili di investimento, basati su combinazioni di rendimento e rischio attesi, che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il passaggio alla gestione pluricomparto è deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea mediante modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà l’opportunità di introdurre forme di garanzia di rendimento finanziario sulle somme versate, ovvero forme di garanzia di restituzione del contro valore del capitale investito.

I gestori delle risorse finanziarie devono ancora essere individuati.

La Banca Depositaria è stata già individuata,sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

8. INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI

Gli aderenti al Fondo Pensione FILCOOP vengono annualmente informati sull’andamento della gestione complessiva del Fondo Pensione FILCOOP e, in dettaglio, sugli aspetti relativi alla propria posizione pensionistica individuale nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

9. FASE INIZIALE

Nel caso in cui il Fondo Pensione FILCOOP non raggiunga entro 18 mesi dall’iscrizione all’albo la base associativa minima prevista pari a cinquemila aderenti, la Commissione di Vigilanza pronuncerà la decadenza del Fondo a meno che, in presenza di motivate esigenze, non decida di prorogare il suddetto termine per un limitato periodo.
Nel caso di decadenza del Fondo, per le posizioni pensionistiche individuali maturate trovano applicazione le lettere a), b) e c) di cui al precedente paragrafo 3, sottotitolo “Perdita dei requisiti di partecipazione”.

10. RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fondo Pensione FILCOOP si impegna ad utilizzare ed a diffondere i dati acquisiti, esclusivamente per lo svolgimento del suo fine istituzionale e nei limiti previsti dalla legge n. 675 / 1996.

I dati identificativi del titolare del trattamento dei dati personali possono essere acquisiti presso la sede del Fondo Pensione FILCOOP, Via Torino, 6  -  00184 Roma .