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Orientamenti di Confindustria, Confcommercio,
Confartigianato, Confapi, CGIL, CISL, UIL e UGL per
l’emanazione del
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decreto legislativo attuativo della legge 243/04 in
materia di previdenza complementare
Quale previdenza
complementare
Ricordando
che la delega, oltre all’incremento delle forme pensionistiche
complementari, mira alla contestuale incentivazione di nuova
occupazione con carattere di stabilità, le parti sociali
ritengono che l’attuazione dei principi direttivi posti dalla
legge delega di riforma del sistema previdenziale dovrà essere
realizzata in coerenza con l’attuale assetto dei fondi
pensione (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124) e dovrà rispettare
prioritariamente due principi cardine:
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la centralità della
contrattazione collettiva nazionale nella individuazione
delle forme pensionistiche complementari più adeguate per i
diversi comparti produttivi e nella determinazione dei
relativi flussi di finanziamento;
-
la distinzione tra forme di
previdenza complementare collettiva e forme di previdenza
complementare individuale.
TFR e
silenzio - assenso
Le parti
sociali ritengono che lo sviluppo della previdenza
complementare comporti inevitabilmente la destinazione del TFR
ai fondi pensione. A tale fine ribadiscono la necessità che in
materia siano emanate norme applicative chiare e definite,
onde evitare confusione ed incertezze nelle scelte dei
lavoratori ed il conseguente fallimento della previdenza
complementare.
In
particolare, nei casi di conferimento tacito (silenzio –
assenso), l’approdo naturale dei flussi di TFR non può che
essere verso le forme pensionistiche di natura negoziale, nel
rispetto quindi dell’autonomia contrattuale collettiva, e –
ove non sia individuabile una unica forma previdenziale
prevista dalla contrattazione collettiva - verso la forma
preventivamente definita mediante intese fra le imprese e le
rappresentanze sindacali dei lavoratori.
In
ragione della natura previdenziale degli investimenti dei
fondi pensione ed al fine di favorire la diffusione della
previdenza integrativa e l’utilizzo del TFR anche da parte dei
lavoratori con una più contenuta propensione al rischio, è
inoltre importante promuovere l’attivazione da parte delle
forme complementari di adeguati strumenti di garanzia.
Fra
i criteri direttivi presenti nella delega viene prefigurata la
“portabilità” del contributo contrattuale da una forma
pensionistica all’altra. In linea con quanto precede, si
ritiene che la definizione degli ambiti e dei limiti
(istituzionali o temporali) della portabilità debba essere
effettuata dalla contrattazione collettiva.
E’ in ogni
caso necessario fare chiarezza circa la insussistenza del
vincolo al versamento dei contributi contrattuali in caso di
conferimento tacito del TFR.
La
contrattazione collettiva può ammettere l’esercizio della
portabilità a favore di forme pensionistiche anche diverse da
quelle istituite dalla medesima contrattazione, purché aventi
natura collettiva e negoziata, ricomprendendo in tale
accezione le forme pensionistiche che adottino adeguate regole
di trasparenza e modalità di gestione coerenti con i criteri
di governance definiti d’intesa con le parti sociali.
L’informazione come elemento prioritario per lo sviluppo della
previdenza complementare
Al
lavoratore dovrà inoltre essere garantita la necessaria
informazione, senza la quale, peraltro, non ha senso lo
strumento del silenzio - assenso, così da permettere al
singolo di operare una scelta che sia veramente libera,
consapevole ed autonoma. In tale senso le parti sociali
ritengono indispensabile che l’adozione del decreto
legislativo attuativo della legge delega venga preceduto da
una vasta campagna informativa, realizzata mediante la forma
della Pubblicità Progresso, concordata con le parti sociali e
con il coinvolgimento attivo di ASSOFONDIPENSIONE, e che
avvenga con congruo anticipo rispetto all’applicazione del
silenzio – assenso.
Solo una
corretta informazione sarà infatti in grado di rendere più
chiara a tutti l’esigenza di dotarsi di un’effettiva copertura
previdenziale integrativa della pensione di base, rafforzata
da livelli congrui di contribuzione e dalla conseguente messa
a disposizione del TFR, per conseguire prestazioni
pensionistiche capaci di garantire il futuro degli stessi
lavoratori.
Fondo residuale
INPS
Le parti
sociali ritengono che il Fondo da istituire presso l’INPS - o
presso altri enti di previdenza obbligatoria - ai fini della
devoluzione del TFR non altrimenti destinato, debba avere
carattere residuale e debba essere istituito sulla base di
regole gestionali identiche a quelle esistenti nella
previdenza complementare di natura negoziale, che vedano
coinvolte le parti sociali. Tale Fondo dovrà essere anch’esso
sottoposto al controllo e alla vigilanza della COVIP, come
stabilito dalla disciplina del decreto legislativo 124/93.
Regole di
governance e trasparenza
In un
sistema basato sulla libera scelta del lavoratore fra diverse
opzioni è fondamentale definire regole comuni per tutti i
soggetti in campo, così da non alterare la concorrenza e da
garantire allo stesso tempo i lavoratori.
Al
fine di rendere effettivo il diritto alla libera circolazione
dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza
complementare è necessario garantire l’assoluta trasparenza e
comparabilità dei costi amministrativi e di gestione fra le
forme pensionistiche collettive ed individuali, specie per
quanto riguarda le forme pensionistiche attuate mediante
contratti di assicurazione sulla vita. In particolare per
queste ultime occorre rendere effettivamente possibile e
trasparente il trasferimento della posizione maturata verso
forme pensionistiche diverse, evitando eccessivi caricamenti
sui premi iniziali.
Si ritiene
inoltre che i principi di “governance” debbano essere attuati
con la stessa decorrenza delle altre materie delegate dal
legislatore e che, come peraltro tutte le materie delegate,
non possano essere a loro volta delegati ad altre autorità. Il
ricorso a persone particolarmente qualificate ed indipendenti
per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi
pensione può essere inquadrato, per quanto riguarda la
qualificazione, nelle fattispecie previste dall’art. 4 del
D.M. 14/1/1997, n. 211, rafforzate con la necessità per il
responsabile di essere iscritto ad un albo o registro
professionale e, per quanto riguarda l’indipendenza,
dall’assenza di rapporti di lavoro subordinato, di consulenza
e simili con l’ente che ha istituito il fondo pensione.
L’incentivazione dell’attività degli organismi di sorveglianza
previsti nell’ambito di adesioni collettive ai fondi pensione
aperti, va attuata rendendo obbligatorio prevedere, nella
contrattazione collettiva dell’adesione stessa, l’esistenza e
la composizione di tali organismi.
Disciplina
fiscale della previdenza complementare
La
disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari
deve essere modificata sulla base dei principi contenuti nella
delega prevista dalla legge 243/04, in particolare per quanto
concerne:
-
una revisione del regime di
deducibilità dei contributi previdenziali, prevedendo
l’applicazione del regime più favorevole tra l’importo
massimo deducibile in misura fissa (€ 5164,65) e quello in
misura percentuale (12% del reddito complessivo);
-
l’abrogazione dell’imposta
sostitutiva sui rendimenti delle forme pensionistiche
complementari in ragione della finalità previdenziale, in
analogia alla gran parte dei regimi fiscali della previdenza
complementare esistenti nell’UE;
-
l’assoggettamento delle
prestazioni pensionistiche complementari ad un sistema di
aliquote privilegiate che tenga conto della progressività
fiscale, senza distinzione rispetto al periodo di permanenza
nella forma pensionistica medesima, al fine di realizzare un
effettivo sistema fiscale incentivante, razionalizzando il
quadro normativo.
Vanno
inoltre semplificati gli adempimenti amministrativi e
burocratici, sia per i fondi che per i lavoratori e per le
imprese.
Sistemi di
compensazione per le imprese
Le parti
sociali ritengono che il principio di delega relativo alle
misure compensative per le imprese, alle quali è subordinato
il conferimento del TFR, debba trovare attuazione e decorrenza
contemporanea con l’applicazione degli altri principi e
criteri direttivi concernenti la previdenza complementare.
Le misure
compensative vanno quindi individuate attraverso:
-
facilitazione in tema di
accesso al credito, con particolare riguardo alle piccole e
medie imprese;
-
equivalente riduzione del
costo del lavoro, ad esempio mediante la fiscalizzazione
degli oneri sociali per l’impresa;
-
rimodulazione del contributo
destinato al finanziamento del fondo di garanzia del TFR.
Tutto ciò
comporta che siano individuate, da subito, le necessarie
coperture finanziarie nel bilancio pubblico.
Contratti a
progetto e contratti di somministrazione
La legge
243/04 non individua misure specifiche per le categorie dei
lavoratori con contratto a progetto e per i lavoratori con
contratto di somministrazione. Dai dati forniti dall’INPS,
risulta l’entità del problema che deriva dal basso tasso di
sostituzione per queste categorie di lavoratori, con la
prospettiva di una necessaria integrazione di tipo
assistenziale a carico del sistema pubblico.
La
complessità dei rapporti di lavoro sopra individuati rende
complicato prefigurare l’utilizzo della strumentazione
normativa attualmente esistente in materia di previdenza
complementare che richiede, al fine di costituire un montante
adeguato alla finalità previdenziale, flussi congrui di
finanziamento e periodi minimi stabili di permanenza
nell’attività lavorativa.
A parere
di CGIL, CISL, UIL e UGL, si rendono indispensabili ed urgenti
disposizioni specifiche, essendo non disponibili o
insufficienti il trattamento di fine rapporto o le indennità
equipollenti.
Occorre,
pertanto, definire una specifica normativa di sostegno in
grado di rispondere efficacemente alle esigenze previdenziali
complementari per i suddetti rapporti di lavoro.
A tale
fine si ritiene necessario uno specifico approfondimento fra
il Governo e le parti sociali più rappresentative e
interessate al problema.
Lavoro
autonomo
Confcommercio e Confartigianato ritengono indispensabile la
tempestiva definizione degli specifici incentivi previsti
dalla delega per promuovere lo sviluppo della previdenza
complementare per i lavoratori autonomi, atteso che l'entrata
a regime del metodo contributivo di calcolo delle pensioni
obbligatorie comporterà una drastica riduzione delle
prestazioni pubbliche per questi lavoratori.
Vigilanza e
controllo delle forme pensionistiche collettive ed individuali
Le parti sociali sollecitano con forza il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ad emanare, contestualmente agli
altri provvedimenti delegati, specifici provvedimenti affinché
l’insieme del sistema di previdenza complementare sia
riportato sotto il controllo della COVIP, Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione.
Tutte le
forme pensionistiche complementari, comprese quelle
individuali (attivate mediante adesione ai fondi aperti o
mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita con
finalità previdenziale) dovranno ottenere un’autorizzazione
specifica, da parte della COVIP, al fine di acquisire quote di
TFR, sia individualmente che collettivamente.
Per
consentire che la devoluzione del TFR avvenga secondo criteri
di trasparenza omogenei, con la necessaria comparabilità di
costi fra le forme pensionistiche collettive ed individuali,
le regole di acquisizione dei flussi di TFR e trasferimento
delle posizioni maturate presso altri fondi dovranno essere
definite prima che si dia luogo all’applicazione del silenzio
– assenso.
Inoltre,
la COVIP, sulla base delle direttive generali che emanerà il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrà indicare
il modello di governance da attivare nei fondi pensione aperti
in caso di adesione collettiva, tenendo conto anche delle
proposte e delle valutazioni delle parti sociali.
Andranno definite modalità di finanziamento adeguate (con la
compartecipazione pubblica e del sistema privato della
previdenza complementare collettiva ed individuale) al fine di
consentire la piena funzionalità della Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione, per l’efficiente svolgimento dei
nuovi compiti assegnati.
Allo scopo, infine, di potenziare i presidi di garanzia per i
flussi di TFR che vengano conferiti a forme di natura
assicurativa, è indispensabile rafforzare, con apposite
disposizioni di legge, i vincoli di separatezza ed autonomia
patrimoniale delle risorse gestite dalle imprese di
assicurazione ovvero costituire un fondo di garanzia per le
medesime imprese di assicurazione in relazione agli eventuali
flussi di TFR trasferiti.
Previdenza
complementare del pubblico impiego
CGIL,
CISL, UIL e UGL ribadiscono che occorre istituire per tutti
lavoratori del pubblico impiego la previdenza complementare,
costituendo i fondi pensione nei settori scoperti.
Si
tratta di un argomento non più rinviabile perché anche i
lavoratori pubblici sono stati coinvolti dalle riforme degli
anni 90.
I problemi prioritari da
affrontare riguardano la virtualità del TFR e le modalità di
applicazione del silenzio assenso, tenendo conto delle
specificità del pubblico impiego. Questi problemi debbono con
urgenza trovare una sede di approfondimento negoziale fra il
Governo, l’ARAN, e le Organizzazioni sindacali.
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