PRIMA DEL
PENSIONAMENTO
Anticipazione
Riscatto
Trasferimento
AL MOMENTO
DEL PENSIONAMENTO
Prestazioni di vecchiaia
Prestazioni di anzianità
Prestazione in forma capitale
Prestazione in forma di rendita
PRIMA DEL
PENSIONAMENTO
Anticipazione
Dopo otto
anni di iscrizione, è possibile chiedere un’anticipazione
presso il Fondo fino all’intera posizione individuale maturata
al momento della richiesta.
La
posizione individuale è costituita dai contributi del datore
di lavoro, contributi del lavoratore, TFR e i rendimenti
realizzati dalla gestione.
L’anticipazione può essere richiesta a causa di:
- spese
sanitarie, per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
-
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31,
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente
alla prima casa di abitazione.
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Riscatto
Il
lavoratore può richiedere il riscatto dell’intera posizione
individuale maturata fino al momento della richiesta in caso
di:
-
cambiamento dell’attività;
-
licenziamento;
- mobilità
cd. 'involontaria';
-
premorienza;
-
pensionamento;
- in tutti
i casi di perdita dei requisiti di partecipazione.
In caso di
decesso del lavoratore iscritto a Cooperlavoro prima del
pensionamento per vecchiaia, il riscatto può essere richiesto
(nell’ordine) da:
- coniuge;
- figli;
-
genitori, se già viventi a carico dell'iscritto;
- diverso
soggetto indicato dal lavoratore.
Se non vi è
alcun beneficiario, la posizione individuale resta acquisita
dal fondo pensione
Trasferimento
È prevista la possibilità di
trasferire la posizione individuale ad altra forma di
previdenza complementare:
- a
seguito di perdita dei requisiti di partecipazione;
- in
costanza dei requisiti di partecipazione, dopo 3 anni di
permanenza nel Fondo.
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AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
Prestazioni di vecchiaia
Le
prestazioni pensionistiche di vecchiaia sono consentite al
compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime
obbligatorio di appartenenza con un minimo di dieci anni di
partecipazione.
Prestazioni di anzianità
Le
prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo
in caso di cessazione dell’attività lavorativa, con almeno
quindici anni di partecipazione e un’età non più di dieci anni
inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia
nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza
Entrambe le
prestazioni possono essere erogate in forma di capitale o in
forma di rendita.
Prestazione in forma capitale
Al
pensionamento è possibile ottenere sotto forma di capitale
fino al 50% del montante.
Tuttavia,
se il 100% del montante convertito in rendita risulta
inferiore al 100% dell’assegno sociale (per il 2003 l’importo
annuo è pari a € 4,666.87), è possibile ottenere tutta la
propria posizione sotto forma di capitale.
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Prestazione in forma di rendita
Al momento
del pensionamento il montante che non viene liquidato in
capitale viene convertito in rendita vitalizia. Il Fondo
Pensione stipulerà una convenzione di rendita con una
compagnia di assicurazione.
Alcuni
esempi di conversione del montante in rendita
Rendita
vitalizia calcolata per un individuo nato nel 1943,
frazionamento annuale, tasso tecnico 2,5%, caricamenti 2,6%
sul premio.
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Montante |
Età |
Uomo |
Donna |
|
€ 100.000 |
60 |
€ 5.686,87 |
€ 5.075,32 |
|
€ 100.000 |
65 |
€ 6.677,25 |
€ 5.848,57 |
Rendita vitalizia calcolata per un individuo nato nel 1943,
frazionamento annuale, tasso tecnico 2,5%, caricamenti 2,6%
sul premio; si considera una reversibilità del 50% su soggetto
di sesso opposto nato nel 1946.
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Montante |
Età |
Uomo |
Donna |
|
€ 100.000 |
60 |
€ 4.982,08 |
€ 4.810,68 |
|
€ 100.000 |
65 |
€ 5.686,45 |
€ 5.475,61 |
Avvertenze: Questi risultati sono solo a scopo di esempio.
Le condizioni applicate alla rendita erogata da Cooperlavoro
saranno determinate successivamente alla stipula di una
convenzione con una Compagnia di Assicurazione.
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