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L. 23 ottobre 1960, n.
1369
Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di
mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
Art. 1
E' vietato all'imprenditore di
affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società
cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di
manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque
sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
E' altresì vietato
all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o
società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di
opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
E' considerato appalto di mere
prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione
di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed
attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga
corrisposto un compenso all'appaltante.
Le disposizioni dei precedenti
commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche
se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8.
I prestatori di lavoro, occupati
in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti
gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia
utilizzato le loro prestazioni
Art. 2
In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e
all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 10.000 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando
l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29
aprile 1949, n. 264 e delle altre leggi in materia.
Art. 3
Gli imprenditori che appaltano
opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione
ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con
organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con
quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento
minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non
inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.
La stessa disciplina si applica
agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le
attività di esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti
di distribuzione e di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti,
impianti di apparecchi, reti a bassa tensione e attività similari.
Gli imprenditori sono altresì
tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi
dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di
previdenza ed assistenza.
Art. 4
I diritti spettanti ai prestatori
di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei
confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino
ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.
Art. 5
5. Le disposizioni di cui
all'art. 3 della presente legge non si applicano:
a) agli appalti per
costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;
b) agli appalti per
installazione o montaggio di impianti e macchinari;
c) ai lavori di manutenzione
straordinaria;
d) ai trasporti esterni da e
per lo stabilimento;
e) agli appalti che si
riferiscono a particolari attività produttive, le quali richiedano in più
fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa, sempre che
tale impiego non abbia carattere continuativo;
f) agli appalti per
prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti
abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per
tali appalti l'esclusione dalla disciplina di cui all'art. 3 dovrà essere
preventivamente autorizzata, di volta in volta, dall'Ispettorato del lavoro
competente;
g) agli appalti per
l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione
ordinaria degli impianti - esclusi per questi ultimi gli appalti di cui al
secondo comma dell'art. 3 - conclusi con imprese che impiegano il personale
dipendente presso più aziende contemporaneamente. Per tali appalti
l'esclusione dalla disciplina di cui all'art. 3, salva la disposizione
dell'art. 1676 del codice civile, dovrà essere autorizzata preventivamente
dall'Ispettorato del lavoro competente del luogo dove i lavori devono
eseguirsi. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n.
407;
h) agli appalti per la
gestione dei posti telefonici pubblici, di cui all'art. 55 del regolamento
di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e
delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n.
1198, soltanto nei casi in cui la prestazione del lavoratore per
l'espletamento del servizio telefonico non sia prevalente rispetto a quella
da lui normalmente svolta.
Art. 6
Nei casi di inosservanza delle
disposizioni di cui all'art. 3, è comminata all'appaltatore l'ammenda di lire
5.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di
sua occupazione.
L'imprenditore è civilmente
responsabile per il pagamento della ammenda di cui al comma precedente.
Art. 7
La vigilanza sull'applicazione
della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.
Art. 8
Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri per le finanze, per i trasporti,
per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le
norme per la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti concessi dalle
Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei monopoli di Stato e
delle poste e telecomunicazioni, in conformità con le disposizioni di cui ai
precedenti articoli, tenendo conto delle esigenze tecniche delle Amministrazioni
stesse e salvaguardando gli interessi del personale dipendente dalle imprese
fornitrici di manodopera.
Qualora non vengano emanate le
norme di cui al precedente comma nel termine ivi previsto, la presente legge
troverà applicazione anche nei confronti delle predette Amministrazioni autonome
dello Stato.
Art. 9
La presente legge entra in vigore
180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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