[omissis]
Art. 47. Trasferimenti di azienda.
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112
del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di
quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per
iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze
sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il
tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono
mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi
ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente
sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta
richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio,
non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte
dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel
presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:
"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro
continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne
derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per
tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il
lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data
del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente".
4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il
recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento
d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità
produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a
norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei
beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la
continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso
della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo
2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior
favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non
riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in
tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza
nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del
trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti
dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al
trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice
civile.