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LAVORO INTERINALE

(A CURA UFFICIO VERTENZE CGIL REGIONALE)

 

Per alcune specificità dei contratti dell'agro-alimentare vai a :

 

CCNL agroalimentari
 

Questa tipologia di lavoro, che è da tempo diffusa negli altri Paesi dell'Europa Comunitaria, oltre che nei Paesi oltreoceano,  nasce in Italia in seguito all'accordo Governo/Parti Sociali del 23.7.1993 che lo istituiva, fissandone i tratti generali, in attesa di essere poi recepito da apposita normativa. Si è arrivati, così,  al luglio 1997, quando il Parlamento, con l'approvazione della legge 196 (cd. Pacchetto TREU), ha dato il via libera al lavoro interinale. La regolamentazione dei rapporti fra le parti è quindi affidata alla legge 196/97 e, per espressa previsione di quest'ultima, ai  contratti collettivi nazionali di lavoro delle singole categorie di attività, al contratto collettivo nazionale per i lavoratori interinali e agli accordi interconfederali  che, in via transitoria, in attesa che vengano rinnovati i CCNL,   regolamentano questo particolare rapporto di lavoro.

La recente legge finanziaria per l'anno 2000 ha apportato modifiche alla legge 196/97 e precisamente:

All'art. 1, comma 3, legge 196/97, che prevede per i settori dell'edilizia  e dell'agricoltura la sperimentazione del lavoro interinale, previo accordo fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro: la legge Finanziaria dispone ora la possibilità di assumere con il contratto di lavoro interinale le categorie impiegatizie al di fuori della sperimentazione di cui sopra.

All'art. 1, comma 4, in tema di divieto di fornitura di lavoro temporaneo, era previsto, alla lettera a), il divieto per le qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate nei contratti nazionali: la legge Finanziaria ha sostituito il contenuto della lettera a), demandando ai Contratti Collettivi nazionali di lavoro delle imprese utilizzatrici  l'individuazione delle mansioni vietate, con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi.

E stato modificato l'art. 5 della legge 196/97 riguardante la formazione dei lavoratori interinali;  il contributo per la formazione, a carico delle imprese fornitrici, è stato ridotto dal 5%  al 4% .

 

Delle modifiche in questione troverete nota nel seguito della scheda.

 

 

 

Cos'è il lavoro interinale o temporaneo?

 

Per lavoro in affitto o, come definito dalla recente legislazione, "lavoro interinale" si intende una forma di collocamento privato dei lavoratori con il quale una "agenzia privata di intermediazione", assume e retribuisce il lavoratore, in cambio del lavoro che questi svolgerà a favore di una certa azienda. Si stipula, pertanto, un contratto con il quale l'impresa (denominata fornitrice) pone uno o più lavoratori (prestatori di lavoro temporaneo) da essa assunti, a disposizione di un'altra azienda (denominata utilizzatrice), che ne utilizza la prestazione lavorativa per soddisfare esigenze produttive di carattere temporaneo. Il ricorso al lavoro temporaneo non può avvenire, quindi,  per soddisfare esigenze di copertura del "normale organico" aziendale.

L'assunzione può essere effettuata  a tempo determinato (per il tempo della missione), oppure a tempo indeterminato (in questo caso il lavoratore resta, fra una missione e l'altra, a disposizione dell'azienda fornitrice).

 

 

 

Quando si può ricorrere al lavoro interinale?

 

1.         L'azienda utilizzatrice può ricorrere al lavoro interinale quando:

 

Deve sostituire dei lavoratori assenti;

Ha bisogno di professionalità che generalmente non sono presenti all'interno dell'azienda stessa;

Si verificano particolari situazioni nell’attività produttiva aziendale: tali situazioni sono disciplinate e previste dai contratti collettivi nazionali, che devono fissare  anche la percentuale massima di lavoratori che è possibile   assumere con il contratto di lavoro interinale.

 

L'azienda utilizzatrice NON può avvalersi di lavoro interinale per:

 

Sostituire lavoratori in sciopero;

Sostituire lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti (se svolgono le stesse mansioni);

Sostituire lavoratori in cassa integrazione (se svolgono le stesse mansioni);

Qualifiche individuate dai contratti collettivi nazionali del lavoro delle imprese utilizzatrici con particolare riguardo a quelle il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del lavoratore o di soggetti terzi;

Lavorazioni che sono individuate come pericolose dal Ministero del Lavoro, o dove non vi è stata la valutazione del rischio. Con il Decreto del 31 maggio 1999, il Ministero del Lavoro, ha individuato una serie di lavorazioni particolarmente pericolose o che richiedono una speciale sorveglianza sanitaria, per le quali è fatto divieto di utilizzare il lavoro interinale .

 

Nei settori dell'agricoltura, in particolare quella biologica, e dell'edilizia, è possibile avviare una sperimentazione per l'utilizzo del lavoro temporaneo, concordata fra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Da detta sperimentazione sono escluse le categorie impiegatizie che possono essere, viceversa, utilizzate da subito.

 

 

RIASSUMENDO:

 

·           L'impresa Fornitrice (Agenzia di Lavoro interinale) assume direttamente dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono forniti temporaneamente (prestati)  ad un'altra impresa (utilizzatrice).

·           E obbligatorio sottoscrivere un contratto di lavoro contenente il comando temporaneo del lavoratore/trice ora presso uno, ora presso un altro soggetto (impresa utilizzatrice), che ne utilizza le prestazioni.

·           Fra l'impresa Fornitrice e l'impresa Utilizzatrice si sottoscrive un contratto di tipo commerciale, che ha per oggetto la fornitura di prestazioni lavorative di un terzo soggetto (il prestatore di lavoro interinale).

·           La legge limita la possibilità per le aziende di servirsi del lavoro interinale ai soli casi indicati tassativamente nella legge 196/97 o nel Contratto collettivo che si applica alle imprese utilizzatrici. Rimane pertanto in vigore come norma di chiusura per tutte le assunzioni fatte al di fuori della casistica sopra riportata, la legge 1369/1960 sul divieto di intermediazione di manodopera.

·           I limiti posti all’utilizzo di questa tipologia di contratto di lavoro, dovrebbero far diventare il lavoro interinale uno strumento complementare e non alternativo  alla normale assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato e, nello spirito dell’accordo del luglio 1993, evitare che il ricorso a tale forma di assunzione della manodopera, possa rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili.

 

Obbligo di informazione

 

L'art. 7 della legge 196/97 contiene disposizioni dirette a consentire un controllo sindacale dello strumento del lavoro interinale.

 

Infatti è previsto che le imprese utilizzatrici comunichino preventivamente alla RSU o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali: Le  motivazioni del ricorso al lavoro temporaneo ed il numero dei lavoratori interessati. In caso di motivate ragioni di urgenza, tale comunicazione può essere fatta nei 5 giorni successivi all'assunzione.

Inoltre, ogni 12 mesi, le aziende utilizzatrici devono comunicare, sempre alle RSU  o, in mancanza, alle  Organizzazioni territoriali, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo, conclusi nei 12 mesi precedenti la comunicazione, la durata dei contratti stessi, il numero dei lavoratori interessati, la qualifica e le mansioni attribuite, le modalità di utilizzo.

E' molto importante verificare che tali comunicazioni siano effettuate, per cui è consigliabile che il lavoratore inserito in una azienda con un contratto interinale, prenda immediatamente contatto con i delegati delle RSU, ovvero si rivolga al Sindacato territoriale,  per segnalare la propria presenza in quella realtà aziendale.  Occorre tenere presente che la C.G.I.L. ha costituito una struttura sindacale di riferimento per i lavoratori interinali che è il NIDIL (cioè Nuove Identità di Lavoro), che è a disposizione per fornire le informazioni e le tutele necessarie.

Questo consente alle RSU e al Sindacato di controllare che le assunzioni avvengano nell'ambito delle qualifiche e delle percentuali previste dai CCNL e che i livelli di inquadramento siano corretti.

Osserviamo anche che un utilizzo costante e ripetitivo di lavoratori interinali potrebbe consentire alle RSU di contrattare con le aziende utilizzatrici l'assunzione definitiva di questi lavoratori, come è già previsto in alcuni CCNL e contratti aziendali nei casi di reiterazione di contratti a tempo determinato.

Le RSU  possono inoltre, attraverso la contrattazione aziendale, estendere ai lavoratori interinali alcuni diritti elementari quali: utilizzo dei permessi retribuiti e per le missioni medio lunghe, godimento almeno di una parte delle ferie, riconoscimento del salario variabile contrattato in azienda, eventuali diritti di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo indeterminato ecc. ecc..

 

 

Disciplina del rapporto fra l'azienda fornitrice e l'utilizzatrice

 

Le imprese che intendono avvalersi del lavoro temporaneo (imprese utilizzatrici)  debbono stipulare un contratto con le Agenzie fornitrici, le quali per poter svolgere l'attività debbono essere preventivamente autorizzate dal  Ministero del Lavoro.

Chi opera senza tale autorizzazione svolge un'attività illegittima perché viola la legge 1369/60 che vieta l'intermediazione di manodopera.

 

 

Contenuti del Contratto fra le due aziende "fornitrice ed utilizzatrice"

 

Per poter attivare il rapporto di lavoro temporaneo, le due imprese (agenzia interinale e impresa utilizzatrice) devono stipulare un contratto in forma scritta da cui deve risultare:

 

Il numero dei lavoratori da utilizzare, le mansioni per le quali saranno utilizzati ed il loro inquadramento;

Luogo ed orario di lavoro;

Trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative di riferimento;

Data di inizio e termine delle prestazioni;

Obbligo, da parte dell'impresa interinale, del pagamento diretto del lavoratore e del versamento dei contributi previdenziali;

L'obbligo dell'impresa che utilizza i lavoratori interinali a rimborsare i costi retributivi e previdenziali all'agenzia interinale;

L'obbligo, da parte dell'azienda utilizzatrice a comunicare all'Agenzia interinale i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili alle prestazioni oggetto del contratto, nonché tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso di prestazione;

L'obbligo dell'azienda utilizzatrice a farsi carico del pagamento diretto ai lavoratori, sia del salario che dei contributi, in caso di inadempienza dell'agenzia interinale;

Estremi della autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciata all'agenzia interinale  dal Ministero del lavoro;

 

Copia di tale contratto deve essere inviata all'Ispettorato del lavoro, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

 

NB : se il contratto tra le due aziende non è stato stipulato in forma scritta il lavoratore che viene avviato al lavoro presso l'impresa utilizzatrice può pretendere di essere assunto a tempo indeterminato dalla stessa.

 

Il contratto che interviene fra l’azienda fornitrice e quella utilizzatrice, e piuttosto articolato. Deve essere stipulato, PENA LA NULLITA’DELLO STESSO, per iscritto e deve contenere una serie di elementi indispensabili quali il numero dei lavoratori richiesti, l’indicazione delle mansioni e delle qualifiche, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa rispetto al luogo ed all’orario di lavoro nonché il trattamento economico e normativo che non deve essere inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice.

 

 

Il contratto fra l’Agenzia fornitrice ed il lavoratore temporaneo

 

I lavoratori possono essere assunti dall’Agenzia interinale

 

A tempo determinato: per un periodo corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice;

A tempo indeterminato

 

Non è incompatibile l'assunzione a tempo parziale, se il CCNL della impresa utilizzatrice lo prevede nei casi di assunzione a termine, nel rispetto, ovviamente di tutti gli adempimenti previsti dalle norme di legge sul part-time (per es. comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, fissazione e distribuzione dell'orario giornaliero, settimanale e mensile ecc. ecc. ).

 

 

Assunzione di lavoratori in mobilità:

 sgravi e benefici per le aziende fornitrici

 

L'Agenzia interinale può assumere anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, usufruendo, in questo caso, dei benefici previsti dalla legge 223/91 (v. anche la recente circolare INPS n. 157 del 27 luglio 1999), che sono:

In caso di assunzione  a termine ( che è la modalità di assunzione più diffusa), l'Azienda fornitrice paga i contributi previsti per gli apprendisti per un periodo massimo di 12 mesi (anche frazionati in più contratti).

In caso di assunzione a tempo indeterminato l'azienda fornitrice paga il contributo ridotto previsto per gli apprendisti per un massimo di 18 mesi ed inoltre riceverà il 50% della indennità di mobilità che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assunto.

Il lavoratore in mobilità assunto per lavoro temporaneo se percepisce una retribuzione (per il periodo della missione) o l'indennità di disponibilità, inferiori all'indennità di mobilità,  ha diritto a percepire la differenza fra la indennità di mobilità e la retribuzione o l'indennità di disponibilità percepita, e fino alla fine del periodo di indennità di mobilità che gli  sarebbe spettato.

Il lavoratore assunto dalla mobilità conserva la  iscrizione nelle liste di mobilità.

 

Possono essere stipulate Convenzioni fra l'Agenzia Regionale per l'Impiego e le Agenzie Fornitrici che prevedono lo svolgimento di attività mirate a promuovere il reinserimento al lavoro di lavoratori in mobilità.   Cosa deve fare il lavoratore in mobilità se chiamato a svolgere queste attività?

Se rifiuta di essere assunto dall'agenzia interinale convenzionata, e senza giustificato motivo, la Direzione Provinciale del Lavoro, su segnalazione dei Centri per l'Impiego, può sospendergli l'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto di lavoro che era stato offerto e comunque per un periodo non inferiore ad un mese.

 

 

Documenti necessari al momento dell'assunzione

 

Al momento dell'assunzione possono essere richiesti:

-    Libretto del lavoro

-           Codice fiscale

-           Certificato di residenza

-           Eventuali certificati di idoneità necessari per il lavoro da svolgere

 

L'assunzione deve essere fatta per iscritto, sottoscrivendo un contratto di lavoro.  La mancanza della forma scritta, come già detto, comporta la nullità del contratto, con la conseguenza che il lavoratore può pretendere di essere assunto a tempo indeterminato dall'agenzia interinale.

Una copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio dell’attività.

 

Fino ad ora la quasi totalità delle assunzioni è  avvenuta a tempo determinato, per cui  affronteremo questa tipologia di assunzione, vedendo, nello specifico, quali diritti e quali doveri hanno i lavoratori temporanei in base alla legge ed al contratto di lavoro. Ricordiamo che la legge 196/97 espressamente stabilisce che il lavoratore temporaneo deve eseguire la propria prestazione lavorativa sotto il controllo e la direzione della impresa utilizzatrice per tutto il periodo previsto nel contratto a tempo determinato, sottoscritto con l’Agenzia interinale.

 

 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

 

 

Quale deve essere il contenuto del contratto A TEMPO DETERMINATO?

 

Il contratto deve contenere:

 

I motivi del ricorso alla fornitura di prestazione di lavoro temporaneo;

L'indicazione dell'impresa fornitrice (agenzia interinale), della sua iscrizione all'albo nonché del versamento della cauzione o della fideiussione prevista dall’art. 2 della legge 196/97,  a garanzia dei crediti dei lavoratori;

L'indicazione dell'impresa utilizzatrice e il nome del referente in azienda;

L'indicazione della mansione che coprirà il lavoratore presso l'azienda che lo utilizzerà ed il relativo inquadramento;

La data di inizio e termine della prestazione lavorativa presso la impresa utilizzatrice;

L'indicazione dell'eventuale  periodo di prova e la durata dello stesso;

Il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;

L'orario di lavoro;

L'indicazione del salario spettante e le singole voci che lo compongono, con riferimento sia al contratto collettivo dell’azienda utilizzatrice che al CCNL dell’Agenzia fornitrice per gli aspetti specifici del lavoro temporaneo;

Il riferimento al contratto integrativo di secondo livello ove esistente;

Le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività e l’indicazione della persona incaricata dell'attività di informazione e formazione su tali misure;

L'autorizzazione da parte del lavoratore temporaneo all'impresa fornitrice a utilizzare i propri dati personali.

 

L'azienda utilizzatrice è tenuta ad osservare, nel rapporto con il lavoratore temporaneo,  tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai suoi dipendenti.

 

 

 

Codice di comportamento e sanzioni disciplinari

 

Il lavoratore interinale deve rispettare le disposizioni previste dal CCNL e dal regolamento dell'impresa utilizzatrice, e deve svolgere la prestazione secondo le istruzioni che saranno impartite dalla azienda utilizzatrice e sotto la direzione e controllo di quest’ultima.

La legge 196/97, all'art. 6, attribuisce l'esercizio del  potere disciplinare nei confronti del lavoratore temporaneo alla società fornitrice, nel caso il lavoratore non osservi le disposizioni impartitegli dalla utilizzatrice. A questo fine l'azienda utilizzatrice dovrà comunicare tempestivamente alla  fornitrice gli elementi che formano l'oggetto della contestazione.

Il lavoratore deve però essere messo a conoscenza delle norme disciplinari e del codice di comportamento a cui attenersi. Pertanto l'azienda fornitrice ha l'obbligo di affiggere il CCNL dei lavoratori temporanei presso i suoi locali, ed egualmente presso l'utilizzatrice dovrà essere affisso in luogo visibile a tutti il codice disciplinare  del CCNL di categoria, applicato nell'azienda utilizzatrice.

 

A seconda della gravità della infrazione l'impresa fornitrice potrà adottare i seguenti provvedimenti nei confronti del lavoratore:

 

L'ammonizione verbale

L'ammonizione scritta

Multa non superiore all'importo di 4 ore di lavoro

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni.

 

La contestazione di addebito viene effettuata dall'azienda fornitrice sulla base degli elementi forniti dalla utilizzatrice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), e cioè:

 

La comunicazione deve essere fatta per iscritto

Il lavoratore ha tempo 5 giorni per produrre le proprie giustificazioni

L'azienda trascorso tale termine può erogare la sanzione

Il lavoratore può impugnare la sanzione o presso la Commissione di conciliazione presso la DPL ovvero presso il Collegio di conciliazione ed Arbitrato di cui all'art. 7 legge 300/70, facendosi assistere dal Sindacato al quale aderisce o conferisce mandato.

 

 

Il periodo di prova

 

Nel contratto di lavoro può essere previsto lo svolgimento di un periodo di prova. Se si effettuano più  missioni nella stessa azienda e con le stesse mansioni il periodo di prova è ridotto al 50%.

La previsione e la durata del periodo di prova, dovranno essere indicate sul contratto di lavoro. Ricordiamo infatti che il periodo di prova, perché possa considerarsi validamente apposto, deve apparire nel contratto di lavoro sottoscritto: in mancanza il rapporto iniziale fra le parti non è sottoposto a condizioni.

La durata del periodo di prova è stabilità dal Contratto collettivo dei lavoratori temporanei nei termini seguenti:

 

fino al 31.12.99                   1gg.di lavoro ogni 7  giorni di calendario;

dall'  1.1.2000                       1 gg. di lavoro ogni 10 giorni di calendario;

 

In ogni caso non meno di 2 giorni e non più di 10 giorni.

 

 

Proroghe del contratto tempo determinato

 

La legge 196/97 ha previsto la possibilità di prorogare il contratto a termine, con il consenso del lavoratore e con un atto scritto, nei casi e per la durata prevista nei contratti collettivi di categoria. Non viene specificato se per contratto di categoria debba intendersi quello riferito ai lavoratori temporanei ovvero i singoli CCNL di categoria riferiti alle aziende utilizzatrici. La disposizione  potrebbe far nascere situazioni controverse in quanto da un lato le proroghe sono state regolamentate nel CCNL dei lavoratori temporanei, che ne prevede 4  per un massimo di 24 mesi, dall'altra alcuni CCNL rinnovati di recente ne prevedono una (v. per es. i CCNL Carta, Gomma/Plastica e Grafica/ Editoriali), mentre altri ancora,  pur rinnovati di recente, non hanno regolamentato le proroghe. Quale è quindi la normativa applicabile, in tema di proroghe? A nostro avviso valgono i termini previsti nei CCNL di categoria rinnovati.

Consigliamo, in ogni caso, ai lavoratori quando vengano loro proposte delle proroghe del contratto, di verificarne la legittimità e la rispondenza a quanto previsto dai vari CCNL, recandosi presso il NIDIL-CGIL.

Il CCNL per i Lavoratori Temporanei prevede che se l’assunzione è avvenuta per sostituire un lavoratore assente ovvero per qualifiche non presenti nel normale assetto produttivo , il  contratto potrà essere prorogato fino alla fine dei motivi che hanno indotto l'azienda a stipularlo.

La proroga dovrà essere comunicata normalmente 5 giorni prima della scadenza del primo contratto o almeno con un anticipo di due giorni. Per la sua validità occorre il consenso per iscritto del lavoratore.

 

 

Revoca del contratto

 

Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per tutto il periodo di tempo riportato sul contratto salvo il mancato superamento del periodo di prova, se previsto,  o l’aver commesso azioni tali da rendere legittimo il licenziamento per giusta causa.

Il recesso che avvenga al di fuori dei casi previsti non deve avere conseguenze in capo al lavoratore interinale che manterrà il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi a carico dell’Agenzia interinale per tutto il periodo di assegnazione residua.

L'agenzia può richiedere al lavoratore, che rimane libero di accettare senza perdere alcun diritto, di:

-           Essere impiegato in altra missione presso una nuova impresa utilizzatrice;

-           Partecipare ad interventi formativi;

-           Essere impiegato presso l'agenzia interinale stessa

 

N.B. Occorre che il lavoratore non  firmi lettere di dimissioni con date che precedono la scadenza del contratto, oppure lettere di dimissioni in bianco.

 

 

Risoluzione anticipata  del rapporto di lavoro per scelta del lavoratore 

 

I lavoratori assunti a tempo determinato, che intendano interrompere il rapporto di lavoro prima del termine fissato, dovrebbero comunicare con congruo anticipo tale intenzione all'azienda fornitrice: ciò per dare modo alla stessa di provvedere alla eventuale sostituzione presso l'azienda utilizzatrice ed evitare allo stesso tempo al lavoratore dimissionario, di dovere corrispondere somme per gli eventuali danni causati dall'anticipata risoluzione del rapporto.

 

 

I DIRITTI PER I LAVORATORI INTERINALI

 

 

La formazione professionale

 

Le agenzie interinali devono versare in un Fondo Bilaterale, appositamente costituito dalle parti che hanno stipulato il contratto collettivo delle imprese fornitrici, un contributo pari al 4% della retribuzione che è corrisposta ai lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato.

Le somme versate sono destinate alla formazione delle lavoratrici/ori temporanei ed in particolare per:

 

Promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale anche finalizzate a garantire continuità di occasioni di impiego ed inoltre a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;

Promuovere iniziative comuni finalizzate ad utilizzare il lavoro temporaneo  anche per fare emergere situazioni di lavoro irregolare.

 

Il Fondo per la formazione è La legge 196 del 1997 prevede inoltre che una Commissione Nazionale stabilisca le modalità per accedere alle attività formative, sancendo un preciso diritto alla formazione per i lavoratori interinali. Mai come per questo rapporto di lavoro, la formazione è una condizione indispensabile per dare una continuità e stabilizzazione al lavoro.

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

 

La retribuzione

 

Il lavoratore  inviato presso l'impresa utilizzatrice ha diritto alle stesse condizioni economiche e normative garantite ai dipendenti di pari livello occupati nell'azienda stessa, compreso il salario aziendale calcolato sulla base dei criteri e modalità previsti nel CCNL dell'impresa utilizzatrice. La retribuzione viene corrisposta mensilmente sulla base delle ore lavorate  e di quelle contrattualmente dovute (es. per malattia , infortunio ecc.), entro il 15 del mese successivo alla prestazione. Contestualmente al pagamento della retribuzione al lavoratore deve essere consegnata la busta paga contenente i dati anagrafici dell'Azienda fornitrice, del lavoratore stesso, il mese di riferimento e le voci che la compongono.

I contributi previdenziali ed assistenziali, così come gli obblighi per l'assicurazione infortuni e malattie professionali sono a carico dell'Agenzia fornitrice, che provvede a versarli ai rispettivi enti di gestione (INPS  e INAIL).

 

Orario di lavoro

 

Durante la missione occorre fare riferimento all'orario di lavoro previsto per i dipendenti della impresa utilizzatrice e che deve risultare dalla lettera di assunzione.

 

Lavoro straordinario: Diurno, Notturno, Festivo

 

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro previsto dal CCNL della impresa utilizzatrice.

Per il lavoro straordinario diurno,  notturno e festivo sono corrisposte delle maggiorazioni sulla retribuzione oraria, che variano a seconda del CCNL  applicato.

Nella generalità dei Contratti collettivi si va da un minimo del 20% per ogni ora di straordinario diurno  fino al 50% per ogni ora di straordinario festivo e per lo straordinario notturno. Per le informazioni dettagliate sul lavoro straordinario e sulle maggiorazioni contattare il rappresentante sindacale.

 

Mensilità aggiuntive

 

Per ognuna delle ore retribuite viene calcolata una maggiorazione pari  all'8,33% della retribuzione oraria ordinaria, a titolo di 13ma. Nel caso il CCNL prevedesse  la 14ma o altre mensilità  aggiuntive occorre calcolare per ogni mensilità aggiuntiva dovuta l'8,33% per ogni ora retribuita. Il pagamento (la corresponsione) dei ratei di mensilità aggiuntiva deve avvenire alle normali scadenze contrattuali ( dicembre per 13ma, a giugno la 14ª), OVVERO alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente alle scadenze citate.

 

 

Festività abolite

 

Sono dovute per legge ogni anno, alla generalità dei lavoratori,  32 ore di permesso in sostituzione delle festività abolite. Ai lavoratori interinali  spettano in proporzione alle ore lavorate.

 

Permessi retribuiti, riduzione orario di lavoro e ferie

 

La maturazione degli istituti, nella misura prevista dai CCNL delle imprese utilizzatrici, avverrà in proporzione alle ore ordinarie lavorate ed a quelle eventualmente dovute contrattualmente (per es.  in caso di assenza per malattia, maternità, infortunio ecc.).

Per quantificare le ore spettanti occorre usare la seguente formula per ciascuno dei tre istituti:

 

              Ore annue spettanti

--------------------------------------------  =quota oraria      X           totale ore lavorate + 

coeff. previsto dai CCNL  x  12                                        event. ore dovute

 

Per esempio: il Ccnl metalmeccanico prevede 160 ore all'anno di ferie, il divisore orario contrattuale è  173.

Il nostro lavoratore interinale ha lavorato per 60 ore ed inoltre è stato in malattia per 8 ore. Quante ore di ferie ha maturato?

            160

-------------------------  =   0,077  X  ore 68               ( cioè ore lavorate  + ore dovute)                   173X  12                                                                              =ore  5,24 spettanti

 

 

Nella generalità dei casi, trattandosi spesse volte di contratti di breve durata, le ore di ferie spettanti verranno "monetizzate" e cioè verrà corrisposta al lavoratore l'indennità sostitutiva per ferie non godute: per i contratti di lunga durata, viceversa, considerata anche la funzione di recupero delle energie psico/fisiche - costituzionalmente garantita - delle ferie, il lavoratore potrebbe chiederne il godimento effettivo. 

 

 

Malattia e infortunio non sul lavoro

 

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare (consigliamo telegramma, fax ecc.) all'azienda lo stato di malattia nella stessa giornata in cui si verifica l'evento. Inoltre entro 2 giorni dall'inizio della malattia deve inviare il certificato medico, con raccomandata ricevuta di ritorno, sia all'azienda che all'INPS. Il lavoratore è anche tenuto a rispettare le fasce orarie per il controllo di malattia e quindi, durante la stessa,  deve rimanere nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i festivi, pena la perdita dell'indennità di malattia e la irrogazione di sanzioni disciplinari.

Conservazione del posto: Per assenze dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore NON IN PROVA ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale il datore può procedere al licenziamento.

Su richiesta  del lavoratore e dietro presentazione dei regolari certificati medici, la conservazione del posto di lavoro fissata in 180 giorni, può essere prolungata con un'aspettativa non retribuita pari a 120 giorni.  Per i lavoratori assunti a tempo determinato i periodi di conservazione del posto valgono nell'ambito dei limiti di scadenza del contratto.

 

Trattamento economico di malattia:

 

Lavoratori a tempo determinato

 

100%  della normale retribuzione giornaliera netta per  primi 3 giorni

  75%           "              "            dal 4^ al 20^ giorno

100%           "              "            dal 21^ giorno

 

Lavoratori a tempo indeterminato: Valgono le stesse misure sopra riportate. Se la malattia perdura oltre i limiti di scadenza previsti per la missione, al lavoratore verrà riconosciuta l'indennità di disponibilità (ad integrazione di quanto corrisposto dall'INPS)

 

Infortunio sul lavoro

 

Il lavoratore deve immediatamente avvertire l'azienda in caso di infortunio, anche di lieve entità. Per la conservazione del posto di lavoro vale quanto stabilito in caso di malattia. Trattamento economico: Pagamento 100% della retribuzione per tutto il periodo della missione (nei limiti previsti per la conservazione del posto). 

 

Maternità

 

Diritto alle tutele e garanzie previste dalle leggi vigenti. Considerato che i benefici possono protrarsi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è utile per le aventi diritto informarsi presso le strutture del Patronato INCA-CGIL.

 

 

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

 

L'impresa fornitrice ha l'obbligo di formare ed informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute in generale, ed inoltre deve addestrarli ed informarli sull'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative, per le quali vengono assunti, in applicazione di quanto previsto dal dlgs 626/94.

Il contratto di fornitura (tra impresa fornitrice ed utilizzatrice) può prevedere che tale obbligo sia in carico all'impresa utilizzatrice: in questo caso ciò deve essere indicato nel contratto di assunzione. Inoltre, come previsto dal dlgs 626/94, il lavoratore temporaneo, riceverà con la sottoscrizione del contratto di prestazione, informazioni sul referente incaricato, presso la azienda utilizzatrice, di fornire tutte le informazioni inerenti la salute e la sicurezza connessi con l'attività che è chiamato a svolgere.

L'azienda utilizzatrice è responsabile per l'applicazione di ogni normativa di sicurezza e deve osservare per i prestatori temporanei gli stessi obblighi e le stesse cautele, in tema di protezione dei lavoratori, previsti per gli altri dipendenti.

Nel caso di mansioni che necessitano del controllo sanitario ( esposizione a sostanze chimiche, al rumore, alla movimentazione di oggetti pesanti, ai videoterminali), occorrerà effettuare  una visita medica preventiva per stabilire l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere (le visite sono a carico dell'impresa utilizzatrice stessa) e il lavoratore dovrà ricevere copia della cartella sanitaria e di rischio al termine del lavoro temporaneo.

 

 

Diritti Sindacali

 

I lavoratori interinali hanno i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori e precisamente:

 

Diritto ad avere un rappresentante sindacale unitario delle agenzie interinali che sarà nominate dalle organizzazioni sindacali, stipulanti il CCNL,  su indicazione dei lavoratori.

Diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e attività sindacale

Diritto  a partecipare ad assemblee sindacali retribuite sia presso l'Agenzia fornitrice, sia presso l'azienda utilizzatrice. Per la partecipazione alle assemblee i lavoratori hanno diritto ad un monte ore annuo di permessi retribuiti proporzionale alle ore di missione complessivamente svolte per l'impresa fornitrice, secondo la seguente formula

Ore lavorate  :  1700   x   10 =  ore di assemblea spettanti.  Ferma restando una spettanza minima di due ore/anno, indipendentemente dal numero di ore lavorate.

 

Assemblee non retribuite, fuori dall'orario di lavoro, potranno essere convocate da RSU o Organizzazioni Sindacali presso i locali messi a disposizione dall'Agenzia Fornitrice.

 

Diritto allo Studio

 

I lavoratori hanno diritto, in base a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dei Lavoratori, a:

1)        turni  di  lavoro agevolati per la frequenza di  corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale;

2)        permessi retribuiti per i giorni degli esami, compresi quelli universitari

 

Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

 

Deve essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro. Per il calcolo si applica la legge 297/82. Per il controllo del calcolo del TFR rivolgersi alle strutture NIDIL/CGIL.

 

Indennità di disoccupazione

 

In presenza dei requisiti si ha diritto alla disoccupazione ordinaria ovvero alla disoccupazione con requisiti ridotti.

A decorrere dall'1.1.1999 la indennità di disoccupazione non è più riconosciuta ai lavoratori che si dimettono volontariamente. Per potere meglio valutare le situazioni che si presentano occorre consigliare ai lavoratori di rivolgersi alle strutture che seguono il Mercato del Lavoro ed al Patronato INCA-CGIL.

 

 

Pensione

 

Vengono versati gli stessi contributi previsti per la generalità dei lavoratori. I requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento sono eguali a quelli previsti per tutti i lavoratori dipendenti.  Per maggiori delucidazioni occorre rivolgersi  al Patronato INCA -CGIL.

 

 

Cosa succede in caso di inosservanza della legge?

 Le sanzioni

 

Se il contratto tra l'Agenzia Fornitrice e l'Azienda utilizzatrice non viene stipulato per iscritto, il lavoratore può pretendere l'assunzione  a tempo indeterminato presso quest'ultima.

Se il contratto fra l'azienda Fornitrice ed il lavoratore non viene stipulato per iscritto il lavoratore può pretendere l'assunzione a tempo indeterminato presso la fornitrice.

Se il contratto iniziale è scaduto o, è scaduta la proroga e prosegue il rapporto di lavoro presso l'azienda utilizzatrice, dopo il 10° giorno, il lavoratore può pretendere di essere assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice stessa. Sino a 10 giorni dopo la scadenza viene corrisposta una maggiorazione del 20% della retribuzione giornaliera.

E fatto divieto alle Agenzie fornitrici di chiedere compensi in denaro o altro per avviare al lavoro un disoccupato. Tale divieto è sanzionato penalmente con l'arresto fino ad un anno o, in alternativa all'arresto, con la pena pecuniaria dell'ammenda da 5 a 12 milioni. Come sanzione aggiuntiva è prevista la cancellazione dall'albo delle Agenzie.

Sono nulle le clausole contrattuali con le quali si intenda, anche indirettamente, limitare la facoltà dell'azienda utilizzatrice di assumere il lavoratore direttamente alle proprie dipendenze.

 

 

 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

 

Come già accennato, la quasi totalità delle assunzioni finora sono state effettuate a tempo determinato.

Le modalità di assunzione  e i diritti e le tutele che sono state descritte per  il lavoratore assunto  a tempo determinato si applicano anche ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, ai quali, però, si applicano norme specifiche per quanto attiene l'inquadramento contrattuale, il periodo di prova,  il preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (sia per licenziamento che per dimissioni), l'indennità di disponibilità prevista in caso di assunzione a tempo indeterminato.

 

Inquadramento

 

Considerata la specificità delle professionalità da utilizzare nella fornitura di lavoro temporaneo, i lavoratori vengono raggruppati in tre grandi gruppi omogenei come di seguito descritti:

 

Gruppo A                   lavoratori con elevato contenuto professionale: dirigenti, quadri, impiegati direttivi

Gruppo B                   lavoratori di concetto, operai specializzati e/o categorie intermedie

Gruppo C                   lavoratori qualificati e d'ordine che lavorano sotto la guida e il controllo di altri

 

L'attribuzione del livello di inquadramento contrattuale, per ogni singolo rapporto di lavoro, dovrà tenere conto, in coerenza con la suesposta classificazione in gruppi, dei livelli e categorie di inquadramento previste, dai  CCNL delle imprese utilizzatrici, per le specifiche mansioni espletate dai lavoratori.

 

Periodo di prova

 

A seconda dell'appartenenza al gruppo di inquadramento il periodo di prova è il seguente:

 

Gruppo A: 5 mesi di calendario

Gruppo B: 50 giorni di lavoro effettivo

Gruppo C: 30 giorni di lavoro effettivo

 

I giorni trascorsi in disponibilità non  si considerano giorni lavorativi

 

N.B. IL PERIODO DI PROVA  DEVE RISULTARE DA ATTO SCRITTO

 

Indennità di disponibilità

 

Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, ha diritto  per il periodo in cui non presta attività presso imprese utilizzatrici, rimanendo a disposizione della Agenzia interinale, ad una indennità di disponibilità pari a L. 700.000 lorde mensili. Per periodi inferiori al mese la cifra verrà riproporzionata.

I periodi di mancata prestazione lavorativa, trascorsi a disposizione della Agenzia, non saranno utili per la maturazione di ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità.

 

Preavviso in caso di risoluzione del rapporto

 

Anni di Servizio compiuti

 

                                   Fino a 5 anni      da    6 a 10 anni       oltre i 10 anni

Gruppo A)    30 giorni                   45 giorni                   60 giorni

Gruppo B)    60 giorni                   90 giorni               120 giorni

Gruppo C)    20 giorni                   20 giorni                   45 giorni             

 

 

 

 

Tutela sindacale e legale del lavoratore interinale

 

La tutela sindacale, come noi la intendiamo, consiste nell’assistere il lavoratore nel recupero delle retribuzioni, delle mensilità aggiuntive, del Trattamento di Fine Rapporto, nel prestargli assistenza in caso di licenziamento,  oppure nel difenderlo da contestazioni e provvedimenti disciplinari, nell'assisterlo ogni qualvolta non venga rispettato il contratto di lavoro sottoscritto, oppure vengano violate norme di legge o del contratto collettivo nazionale o aziendale. Normalmente  si avanza all’azienda la richiesta relativa al diritto che si intende tutelare e, solo dopo avere verificato la indisponibilità della controparte, si valuta l’attivazione del  percorso legale.  Recentemente, in seguito alla Decreto Legislativo n. 80 del 1998, per potere proporre la causa al Giudice  è necessario   esperire un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro:  questo tentativo è obbligatorio per tutte le controversie di lavoro ed è necessario al fine della procedibilità della domanda nella successiva sede giudiziaria.

Di seguito brevemente descriviamo le fasi della procedura, ricordando comunque che è consigliabile chiedere l'assistenza degli operatori  del sindacato di categoria NIDIL-CGIL.

 

Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 c.p.c.)

 

Se non si riesce a sanare la vertenza in sede aziendale è necessario promuovere direttamente o attraverso l’associazione sindacale alla quale si aderisce o si conferisce mandato (nel caso dei lavoratori interinali, attraverso le strutture del NIDIL-CGIL), il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione di conciliazione, istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero dove si trova l’azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento della estinzione del rapporto di lavoro.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere promosso, in via alternativa, seguendo le  procedure previste dai contratti o accordi collettivi, ed in questo caso il tentativo andrà esperito presso la Commissione di Conciliazione che sia stata costituita con accordo collettivo. Al momento la Commissione di conciliazione contrattuale, che pure è citata nel CCNL del  28 maggio 1998, non risulta costituita  né risulta essere operativa in nessuna parte del territorio nazionale:  pertanto le vertenze andranno trattate nelle sedi istituzionali e cioè presso la Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

 La Commissione di conciliazione abilitata dovrà  convocare le parti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Il tentativo è obbligatorio per tutte le controversie di lavoro descritte in premessa

 

Termine per l'espletamento delle procedure (Art. 410 bis c.p.c.)

 

E previsto un termine  di 60 giorni dalla presentazione della richiesta per espletare il tentativo di conciliazione, sia che lo si effettui presso la Commissione Provinciale del Lavoro che presso le Commissioni alternative previste dagli accordi collettivi. Trascorso tale termine di 60 giorni il tentativo si considererà effettuato agli effetti della procedibilità della domanda nella sede giudiziaria.

 

Conciliazione in sede sindacale (art. 411 c.p.c.)

 

Questo articolo  non ha subito modifiche, pertanto qualora dopo la prima richiesta avanzata all’azienda, si evidenziasse la possibilità di arrivare ad una transazione in sede sindacale, si potrà stipulare un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c.

 

 

Verbale di mancata conciliazione (Art. 412 c.p.c.)

 

In caso di mancata conciliazione (e quindi nel caso le parti non trovino l'accordo), si deve fare un verbale di mancato accordo indicandone le ragioni. Consigliamo di valutare quando sia preferibile indicare asetticamente, nel verbale di mancato accordo, la propria posizione ovvero quando sia meglio circostanziarla, sempre tenendo presente che delle dichiarazioni espresse si potrà tenere conto nella successiva fase del giudizio.

 

 

Verbale di accordo

 

Il raggiungimento dell’accordo, sia in sede sindacale che nella sede della Commissione di Conciliazione, si concretizza in un verbale che è inoppugnabile (anche ai sensi del 4^ comma dell’art. 2113 c.c.),  in quanto è evidente che il lavoratore non opera in uno stato di soggezione rispetto al datore, ma si presume sia conscio dei suoi diritti  ed esprima liberamente il suo consenso alla presenza dei conciliatori ai quali può rivolgere richieste di chiarimenti, spiegazioni ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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