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Legge 3 aprile 2001, n. 142
"Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94
del 23 aprile 2001)
Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa).
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative
nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di
attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni
di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e
conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei
processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano
al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro
destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali
anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché
alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa
stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione
o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore
e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi
altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale,
con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione
dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano
i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri
effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché,
in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi
o da qualsiasi altra fonte.
Art. 2.
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato
si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo
18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello
associativo. Si applicano altresí tutte le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori
si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del
1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le
modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità
del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali
possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative.
Art. 3.
(Trattamento economico del socio lavoratore).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere
al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non
inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per
i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti
o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea
e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità
stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno,
in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi
di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni
medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e
versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni,
ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 4.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento
alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di
lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei
limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è
instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti
dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali,
reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina
recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,
e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princípi
direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale
dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da
impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze
settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in
un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.
(Altre normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori
di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile,
si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro
nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle
disposizioni medesime.
2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma
di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale
del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In
caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le
cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale
previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni,
e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario
le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.
Art. 6.
(Regolamento interno).
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato
dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare,
in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere
depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in
ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò
che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da
parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa
e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti
di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare,
all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati,
per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti:
la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici
integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto,
per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare,
nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme
di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione
della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative
di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa
di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento
cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento
non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai
trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti
collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione
di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Art. 7.
(Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli
sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento
agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti princípi
e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società
cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997,
n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa,
e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante
la revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare
la democrazia cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative,
con particolare riferimento alla effettività della base sociale
e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto
delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza
dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo
d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti
adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati
con i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti
dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli
uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i princípi e i criteri
direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela
e autogoverno del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla
lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società
cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità
di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che puó affidarne l'esecuzione, sulla
base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute,
nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione
generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni
medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie,
per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento
derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità,
finalizzate ad accertare principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie
e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali
per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività
e delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio
in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo
di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della
società cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative,
nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione
dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni
cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio,
evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie
tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista
da altre norme per la generalità delle imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della
Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli
e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne
lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed
efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di
quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono
essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative,
articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del
lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale,
raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze
specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto
mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società
cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative,
e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative
che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano
le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo
2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento
di cui all'articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili
con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente
comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni
prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della
trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della
nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative
e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princípi
e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità
di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
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