"Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 2000
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di
lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante: a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai
genitori di soggetti portatori di handicap; b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione
dei congedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2. (Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni
della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a
predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio destinati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3. (Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo
il terzo comma è inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha
diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2
dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle
predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma
2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il
primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi; b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal
lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b)
del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni
dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a
undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí, di
astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto
anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel
limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro
presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in
godimento da parte del genitore. 5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione
del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero
di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo
15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia. 2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma
1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta: a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di
sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da
contribuzione figurativa; b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di
astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per
cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di
riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con
riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della
prosecuzione volontaria. 3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui
all'articolo 7, comma 4, è dovuta: a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
contribuzione figurativa; b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste
dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo. 5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il
quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e
dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle
addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado
o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare
con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo
o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può
procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di
partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende
l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la
fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle
patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei
criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di
grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 5. (Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto
allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque
anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione,
possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende
quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con
le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia
data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del
congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di
congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di
comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità
di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di
diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che
comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di
cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6. (Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di
proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere
conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario,
integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati,
certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed
europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal
citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e
decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente
articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario
e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali
o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo
interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di
attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei
lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione
dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente
dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari
a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a
ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 7. (Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo
comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato
ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente
alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le
medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi
di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale,
sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8. (Prolungamento dell'età pensionabile).
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti
dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro
di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età
di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di
lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per
il pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilità di orario).
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione
della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per
cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità,
ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero
quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro,
tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario
flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni,
orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il
periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari
opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Art. 10. (Sostituzione di lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente
legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di
inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a
tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli
articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla
presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un
anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per
un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui
alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o
nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di
dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11. (Parti prematuri).
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i
giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al
periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto".
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Ferma restando la durata complessiva
dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini
della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le
parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non
si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026.
Art. 13. (Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. – 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma
1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi
previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli
6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni. 4. Al padre lavoratore si applicano altresí le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del
presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. – 1. I periodi di riposo di cui
all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre
lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Art. 14. (Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri
appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Art. 15. (Testo unico).
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle
norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi
e criteri direttivi: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore; e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo
unico; f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le
disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione
cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princípi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al
comma 2, disposizioni correttive del testo unico.
Art. 16. (Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un
flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della
popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le
informazioni per sesso e per età.
Art. 17. (Disposizioni diverse).
1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla
presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione
del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella
stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di
astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresí
diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4
della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresí
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili
con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
Art. 18. (Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione
del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o
dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal
Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19. (Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite
le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa"; b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono
soppresse; c) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è inserita la
seguente: "alternativamente".
Art. 20. (Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si
applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai
genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Art. 21. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge,
valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede,
quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997,
n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTÀ
Art. 22. (Compiti delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei
comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del
presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni,
anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai
fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari
di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui
all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da
esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione
sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al
coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle
comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e
riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani
territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano: a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica
amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività
culturali e dello spettacolo, dei trasporti; b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari; c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per
l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche
dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23. (Compiti dei comuni).
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo
le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi
regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1,
il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti
possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
Art. 24. (Piano territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato
"piano", realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in
progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi
orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono
tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia
di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti
possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine
attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali,
nonché le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti
sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli
orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei
servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli
articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle
istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta
del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare
l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è
attuato con ordinanze del sindaco.
Art. 25. (Tavolo di concertazione).
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel
piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione,
cui partecipano: a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui
all'articolo 24, comma 2; b) il prefetto o un suo rappresentante; c) il presidente della provincia o un suo rappresentante; d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti; e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano; f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e
piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e
dell'agricoltura; g) rappresentanti sindacali dei lavoratori; h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università
presenti nel territorio; i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché
i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il
sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità
dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il
sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono
tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui
al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare
con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la
riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un
rappresentante del presidente della provincia.
Art. 26. (Orari della pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al
pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle
esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di
riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere
modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso
l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di
informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e,
attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti
tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Art. 27. (Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per
facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche
amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità
locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini,
associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio
tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali
possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate
"banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei
tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e
organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresí
aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi
di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini
o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli
scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di
esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28. (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).
1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che
contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione
delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione
da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li
trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un
Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette
risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un
apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresí eventuali risorse
proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei
progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui
all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi
prioritariamente per: a) associazioni di comuni; b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di
coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici
piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza; c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di
febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle
risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di
intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società
Ferrovie dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla
base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una
relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al
comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.