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Il
Libro Bianco UE sulla Sicurezza Alimentare |
CAPITOLO 1: INTRODUZIONE
CAPITOLO 2: PRINCIPI DI SICUREZZA ALIMENTARE
CAPITOLO 3: ELEMENTI ESSENZIALI DI UNA POLITICA DI SICUREZZA ALIMENTARE: RACCOLTA DI
INFORMAZIONI E LORO ANALISI - PARERE
CAPITOLO 4: VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA
CAPITOLO 5: ASPETTI NORMATIVI
CAPITOLO 6: CONTROLLI
CAPITOLO 7: INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI
CAPITOLO 8: DIMENSIONE INTERNAZIONALE
CAPITOLO 9: CONCLUSIONI
SOMMARIO
Assicurare che l'UE disponga degli standard più elevati possibili di sicurezza
alimentare costituisce per la Commissione una priorità strategica fondamentale. Il
presente Libro bianco rispecchia tale priorità. Si propone una strategia affatto nuova
ispirata all'esigenza di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare.
Autorità alimentare europea
L'istituzione di un'Autorità alimentare europea indipendente costituisce, secondo la
Commissione, la risposta più appropriata all'esigenza di garantire un elevato di
sicurezza alimentare. A questa Autorità verrebbero affidati numerosi compiti fondamentali
che vanno dal parere scientifico indipendente su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza
alimentare, alla gestione di sistemi di allarme rapido, alla comunicazione e al dialogo
con i consumatori in materia di sicurezza alimentare e di questioni sanitarie e alla
realizzazione di reti con le Agenzie nazionali e gli organismi scientifici. L'Autorità
alimentare europea fornirà alla Commissione le necessarie analisi, ma toccherà alla
Commissione decidere sulle azioni appropriate da adottare a seguito di tali analisi.
L'Autorità alimentare europea potrebbe essere istituita entro il 2002 una volta varata la
legislazione necessaria. Prima di perfezionare le nostre proposte invitiamo tutte le parti
interessate a farci conoscere i loro punti di vista entro la fine di aprile, dopodiché la
Commissione avanzerà una proposta legislativa definitiva.
Legislazione in materia di sicurezza alimentare
L'istituzione di un'Autorità indipendente dovrà esser accompagnata da tutta una serie
di altre misure per migliorare e rendere coerente il corpus della legislazione concernente
tutti gli aspetti dei prodotti alimentari "dai campi alla tavola".
La Commissione ha già identificato numerose misure necessarie per migliorare gli
standard di sicurezza alimentare. Il Libro bianco delinea più di 80 diverse azioni
contemplate per i prossimi anni.
Negli ultimi decenni si sono registrati enormi sviluppi sia per quanto concerne i
metodi di produzione e lavorazione degli alimenti che i controlli necessari per assicurare
il rispetto di standard accettabili di sicurezza. È chiaro che, in diversi ambiti,
l'attuale normativa europea deve essere aggiornata.
Dando seguito al Libro verde della Commissione sui principi generali della legislazione
in materia alimentare nell'Unione europea e alle successive consultazioni, si proporrà un
nuovo quadro giuridico che coprirà l'intera catena alimentare, compresa la produzione di
mangimi per gli animali, stabilirà un elevato livello di protezione della salute dei
consumatori e attribuirà in modo chiaro la responsabilità primaria di una produzione
alimentare sicura alle industrie, ai produttori e ai fornitori. Si istituiranno
appropriati controlli ufficiali sia a livello nazionale che europeo. Una questione
importante sarà costituita dalla possibilità di rintracciare i prodotti lungo tutta la
catena alimentare. L'uso di pareri scientifici corroborerà la politica di sicurezza
alimentare e si farà ricorso, se del caso, al principio di precauzione. Un elemento
importante sarà dato dalla capacità di prendere misure di salvaguardia rapide ed
efficaci onde rispondere ad emergenze sanitarie che si manifestino in qualsiasi punto
della catena alimentare.
Proposte relative al settore dei mangimi assicureranno che per la loro produzione
vengano usati soltanto materiali idonei e che l'uso degli additivi venga controllato in
modo più efficace. Si affronteranno certe questioni relative alla qualità degli
alimenti, compresi gli additivi alimentari e le sostanze aromatizzanti nonché le
dichiarazioni relative alla salute poste sugli alimenti e si miglioreranno anche i
controlli sui nuovi alimenti. I rischi legati alla contaminazione degli alimenti sono
stati drammaticamente evidenziati dalla recente crisi della diossina. Si prenderanno
misure per ovviare alle carenze della normativa attuale in questi settori onde fornire
un'adeguata protezione.
Controlli di sicurezza alimentare
L'esperienza del servizio ispettivo della Commissione, che compie visite agli Stati
membri su base regolare, ha indicato che vi sono notevoli divergenze nel modo in cui la
normativa comunitaria è applicata e fatta rispettare. Ciò significa che i consumatori
non possono essere sicuri di ricevere lo stesso livello di protezione su tutto il
territorio della Comunità e ciò rende difficile valutare l'efficacia delle misure
attuate dalle autorità nazionali. Si propone che, in cooperazione con gli Stati membri,
si elabori un quadro comunitario per lo sviluppo e la gestione di sistemi di controllo
nazionali. In tale ambito si terrebbe conto delle attuali buone prassi e dell'esperienza
dei servizi ispettivi della Commissione. Questo quadro comunitario si baserebbe su criteri
concordati quanto all'efficacia di tali sistemi e sfocerebbe in orientamenti chiari per
quanto concerne il loro funzionamento. A sostegno dei controlli a livello comunitario si
svilupperanno procedure di attuazione più rapide e di più facile uso al di là delle
attuali azioni di infrazione. I controlli sulle importazioni che si effettuano ai confini
della Comunità verranno estesi a tutti i mangimi e alimenti e s'intraprenderanno azioni
per migliorare il coordinamento tra i diversi posti d'ispezione.
Informazione dei consumatori
Se si vuole che i consumatori siano convinti del fatto che le azioni proposte nel Libro
bianco sfociano in un effettivo miglioramento degli standard di sicurezza alimentare, essi
devono essere tenuti adeguatamente informati. La Commissione, assieme alla nuova Autorità
alimentare europea, promuoverà il dialogo con i consumatori onde incoraggiare il loro
coinvolgimento nella nuova politica di sicurezza alimentare. Nello stesso tempo, i
consumatori devono essere tenuti meglio informati delle nuove preoccupazioni in materia di
sicurezza alimentare e dei rischi che certi alimenti particolari presentano per
determinati gruppi di persone.
I consumatori hanno il diritto di attendersi informazioni sulla qualità degli alimenti
e sui loro ingredienti e tale informazione deve essere utile e presentata in modo chiaro
in modo da consentire scelte consapevoli. A partire dalle norme esistenti si presenteranno
proposte in merito all'etichettatura degli alimenti. Si sensibilizzeranno inoltre i
consumatori sull'importanza di una dieta equilibrata e sulle sue ripercussioni a livello
sanitario.
Dimensione internazionale
La Comunità è il più grande importatore/esportatore di prodotti alimentari al mondo.
Le azioni proposte nel Libro bianco dovranno essere presentate e spiegate efficacemente ai
nostri partner commerciali. Un ruolo attivo della Comunità in seno agli organismi
internazionali sarà un importante strumento per spiegare gli sviluppi europei in materia
di sicurezza alimentare.
Conclusioni
L'attuazione di tutte le misure proposte nel Libro bianco consentirà di organizzare la
sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato onde raggiungere il livello più
alto possibile di protezione della salute. La normativa verrà riveduta e modificata, se
del caso, per renderla più coerente, completa e aggiornata. Si promuoverà l'applicazione
di tale normativa a tutti i livelli. La Commissione ritiene che l'istituzione di una nuova
Autorità, che diventerà il punto di riferimento scientifico per l'intera Unione,
contribuirà ad un livello elevato di protezione della salute dei consumatori e,
conseguentemente, contribuirà a ripristinare e a mantenere la fiducia dei consumatori.
Il successo delle misure proposte in questo Libro bianco è legato intrinsecamente al
sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio. La loro attuazione dipenderà
dall'impegno degli Stati membri. Questo Libro bianco sollecita inoltre un forte
coinvolgimento degli operatori del settore su cui ricade la responsabilità primaria
dell'applicazione, nel quotidiano, delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare.
Una maggiore trasparenza a tutti i livelli della politica di sicurezza alimentare è il
filo conduttore dell'intero Libro bianco e contribuirà in modo fondamentale ad accrescere
la fiducia dei consumatori nella politica di sicurezza alimentare dell'UE.
CAPITOLO 1: INTRODUZIONE
1. La politica europea degli alimenti deve essere fondata su standard elevati di
sicurezza alimentare onde tutelare e a promuovere la salute dei consumatori. La produzione
e il consumo di alimenti è un fatto centrale di ogni società e ha ripercussioni
economiche, sociali e, in molti casi, ambientali. Anche se la protezione della salute deve
sempre avere carattere prioritario, si deve tenere conto anche di tali aspetti nello
sviluppo di una politica degli alimenti. Inoltre, le condizioni e la qualità
dell'ambiente, in particolare dell'ecosistema, possono influire sui diversi anelli della
catena alimentare. La politica ambientale svolge quindi un ruolo importante al fine di
assicurare alimenti sicuri ai consumatori.
2. Il settore agro-alimentare è di grande importanza per l'economia europea nel suo
complesso. L'industria degli alimenti e delle bevande è uno dei principali settori
industriali nell'UE con una produzione annuale pari a quasi 600 miliardi di euro, vale a
dire a circa 15% dell'output manifatturiero complessivo. Da un raffronto internazionale
emerge che l'UE è il maggior produttore al mondo di prodotti alimentari e bevande.
L'industria degli alimenti e delle bevande è il terzo datore di lavoro industriale
dell'UE con più di 2,6 milioni di lavoratori, 30% dei quali si situano in piccole e medie
imprese. D'altro canto, il settore agricolo ha una produzione annuale di circa 220
miliardi di euro e fornisce l'equivalente di 7,5 milioni di posti di lavoro a tempo pieno.
L'esportazione di prodotti agricoli, di prodotti alimentari e di bevande ammonta a circa
50 miliardi di euro all'anno. L'importanza economica e l'onnipresenza dei prodotti
alimentari nella nostra vita fanno capire che vi deve essere un forte interesse per la
sicurezza alimentare nella società nel suo complesso e in particolare tra le autorità
pubbliche e i produttori.
3. Ai consumatori si dovrebbe offrire un'ampia gamma di prodotti sicuri e di alta
qualità provenienti da tutti gli Stati membri. Questo è il ruolo essenziale del mercato
interno. La catena della produzione alimentare sta diventando sempre più complessa. Ogni
singolo anello di tale catena deve essere altrettanto forte degli altri se si vuole che la
salute dei consumatori sia adeguatamente protetta. Tale principio deve valere
indipendentemente dal fatto che gli alimenti vengano prodotti nella Comunità europea o
importati da paesi terzi. Una politica efficace di sicurezza alimentare deve riconoscere
la natura interrelata della produzione alimentare. Essa richiede la valutazione e il
monitoraggio dei rischi che possono derivare alla salute dei consumatori dalle materie
prime, dalle prassi agricole e dalla lavorazione degli alimenti; essa richiede un'efficace
azione normativa per gestire tali rischi nonché la messa in atto e la gestione di sistemi
di controllo onde sorvegliare e assicurare l'attuazione di tali norme. Ciascun elemento è
parte di un ciclo: in tal modo, gli sviluppi della lavorazione degli alimenti possono
richiedere cambiamenti delle normative vigenti, mentre il feed back fornito dai sistemi di
controllo può contribuire ad identificare e a gestire i rischi esistenti e quelli
emergenti. Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si vogliono
realizzare gli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare.
4. Tali fattori richiedono quindi un approccio completo e integrato alla sicurezza
alimentare. Ciò non significa che l'UE debba essere l'unica responsabile di tutti gli
aspetti della sicurezza alimentare. Resta il fatto però che tutti gli aspetti della
sicurezza alimentare devono essere affrontati a livello di UE. Ad esempio, la normativa
dell'UE deve poter essere fatta efficacemente rispettare negli Stati membri in linea con
il principio di sussidiarietà. La responsabilità di fare applicare la legislazione deve
rimanere precipuamente di competenza nazionale, regionale e locale. Tuttavia, il mercato
interno implica che queste non siano esclusivamente responsabilità nazionali: ciascuno
Stato membro è responsabile non solo nei confronti dei propri cittadini, ma di tutti i
cittadini dell'UE e dei paesi terzi per quanto concerne gli alimenti prodotti sul suo
territorio.
5. È necessario ribadire che la catena alimentare europea è una delle più sicure al
mondo e che il sistema attuale funziona generalmente bene. Misure per la sicurezza
alimentare sono state inserite nel corpus della legislazione europea sin dai primordi
della Comunità. Storicamente, tali misure sono state essenzialmente sviluppate su una
base settoriale. Tuttavia, la crescente integrazione delle economie nazionali con il
mercato unico, gli sviluppi dell'agricoltura e della lavorazione degli alimenti e i nuovi
sistemi di manipolazione e di distribuzione richiedono la nuova strategia delineata nel
presente Libro bianco.
I sistemi di sicurezza alimentare della Comunità e degli Stati membri si sono trovati
sottoposti a pressioni senza precedenti in occasione delle recenti emergenze che hanno
interessato gli alimenti e i mangimi. Tali emergenze hanno messo in luce punti deboli che
richiedono un'azione da parte delle autorità responsabili (Commissione, Stati membri e
Parlamento) onde rafforzare, migliorare e sviluppare ulteriormente i sistemi esistenti.
6. La sicurezza alimentare deve essere organizzata in modo più coordinato e integrato.
Ciò consentirà di ovviare agli attuali punti deboli creando nel contempo un quadro per
la sicurezza alimentare tra i migliori al mondo in grado di garantire un elevato livello
di sanità pubblica e di protezione dei consumatori conformemente a quanto prescritto dal
Trattato CE. Tuttavia, anche il sistema più completo non può funzionare senza la piena
collaborazione di tutti gli interessati. L'adeguato funzionamento di qualsiasi sistema
dipende in modo decisivo dall'impegno degli Stati membri e degli operatori nonché dei
paesi terzi.
7. L'Unione europea deve ristabilire la fiducia del pubblico nei suoi
approvvigionamenti alimentari, nella sua scienza degli alimenti, nella sua normativa in
materia alimentare e nei suoi controlli degli alimenti. Il presente Libro bianco sulla
sicurezza alimentare delinea tutta una serie di azioni necessarie per integrare e
ammodernare l'attuale normativa dell'UE in materia di prodotti alimentari, per renderla
più coerente, comprensibile e flessibile, per far meglio rispettare tale normativa e
garantire una maggiore trasparenza ai consumatori. Ciò costituirà la risposta alle
conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999.
La Commissione è determinata ad attuare le azioni delineate nel presente Libro bianco
con carattere di priorità. Un piano d'azione dettagliato sulla sicurezza alimentare con
un calendario preciso di azioni da condursi nel prossimo triennio è riportato
nell'allegato. In base a tale calendario, le proposte più importanti dovrebbero essere
presentate dalla Commissione entro la fine del 2000 in modo da far sì che un corpus
coerente e aggiornato di norme in campo alimentare, supportato da una nuova Autorità
alimentare europea, sia in vigore entro la fine del 2002. La Commissione si attende una
piena cooperazione da parte del Parlamento e del Consiglio nell'attuazione di questo
programma ambizioso. Vi sono già state ampie consultazioni e discussioni in merito ai
miglioramenti da apportare alla normativa dell'UE in campo alimentare a seguito del Libro
verde sui principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea.
Il presente Libro bianco illustra i cambiamenti che la Commissione propone di
introdurre in questo ambito. Tuttavia la Commissione contempla anche la creazione di
un'Autorità alimentare europea quale ulteriore misura. Per quanto concerne questa
proposta, la Commissione intende stimolare un dibattito pubblico, commenti informati e
ampie consultazioni. Tutte le parti interessate sono quindi invitate a presentare i loro
commenti in merito al capitolo 4 del presente Libro bianco entro la fine di aprile 2000.
CAPITOLO 2: PRINCIPI DI
SICUREZZA ALIMENTARE
Il presente Libro bianco formula proposte atte a trasformare la politica alimentare
dell'UE in uno strumento proattivo, dinamico, coerente e completo per assicurare un elevato
livello di salute umana e di tutela dei consumatori.
8. Il principio ispiratore del presente Libro bianco è che la politica della sicurezza
alimentare deve basarsi su un approccio completo e integrato. Ciò significa che
esso deve considerare l'intera catena alimentare 1 ("dai campi alla tavola");
tutti i settori dell'alimentare; tutti gli Stati membri, la frontiera esterna dell'UE come
anche il suo interno; le tribune decisionali a livello internazionale e di UE nonché
tutte le fasi del ciclo decisionale a livello politico. I pilastri della sicurezza
alimentare contenuti nel presente Libro bianco (consulenza scientifica, raccolta ed
analisi di dati, aspetti normativi e di controllo nonché informazione dei consumatori)
devono costituire un insieme continuo al fine di consentire quest'approccio integrato.
9. I ruoli di tutti i partecipanti alla catena alimentare (produttori di mangimi,
agricoltori e produttori/operatori del settore alimentare; le autorità competenti negli
Stati membri e nei paesi terzi; la Commissione; i consumatori) devono essere chiaramente
definiti: i produttori di mangimi, gli agricoltori e gli operatori dell'alimentare hanno la
responsabilità primaria per quanto concerne la sicurezza degli alimenti; le autorità
competenti hanno compiti di monitoraggio e devono far rispettare tali responsabilità
ponendo in atto sistemi nazionali di controllo e di sorveglianza; la Commissione si
concentra sulla valutazione della capacità che hanno le autorità competenti di porre in
atto tali sistemi per il tramite di audit e ispezioni a livello nazionale. Anche i
consumatori devono rendersi conto che sono responsabili dell'adeguata conservazione,
manipolazione e cottura degli alimenti. In tal modo la politica "dai campi alla
tavola" che copre tutti i settori della catena alimentare, compresa la produzione
dei mangimi, la produzione primaria, la lavorazione degli alimenti, l'immagazzinamento, il
trasporto e la vendita al dettaglio verrà attuata sistematicamente e in modo coerente.
10. Una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi
dei mangimi e degli alimenti nonché dei loro ingredienti. Si devono introdurre procedure
adeguate per agevolare tale rintracciabilità. Tra di esse vi è l'obbligo per le imprese
del settore dei mangimi e degli alimenti di assicurare che vi siano procedure adeguate per
ritirare i mangimi o gli alimenti dal mercato là dove si presenti un rischio per la
salute dei consumatori. Gli operatori dovrebbero tenere inoltre adeguati registri dei
fornitori di materie prime e di ingredienti in modo da consentire di identificare la fonte
di un problema. Va ribadito tuttavia che l'identificazione chiara dei percorsi dei mangimi
e degli alimenti e dei loro ingredienti è una questione complessa che deve tenere conto
della specificità di diversi settori e prodotti.
11. Questo approccio completo e integrato porterà a una politica alimentare più coerente,
efficace e dinamica. Esso deve affrontare le carenze derivanti dall'attuale sistema
settoriale, rigido, che hanno limitato la sua capacità di affrontare in modo rapido ed
efficace i rischi per la salute umana. La politica deve perciò essere sottoposta a
costante revisione e, se del caso, deve esser adattata per ovviare alle carenze, per
affrontare le emergenze e per riconoscere i nuovi sviluppi intervenuti nella catena della
produzione. Nel contempo, lo sviluppo di quest'approccio deve avvenire in modo trasparente
coinvolgendo tutti gli interessati e consentendo loro di recare un contributo efficace
ai nuovi sviluppi. Il livello di trasparenza già raggiunto con la pubblicazione dei
pareri scientifici e delle relazioni ispettive dovrebbe essere esteso ad altri ambiti
legati alla sicurezza alimentare.
12. L'analisi del rischio deve costituire il fondamento su cui si basa la
politica di sicurezza degli alimenti. L'UE deve prendere le mosse, nella sua politica
alimentare, dall'applicazione delle tre componenti dell'analisi del rischio: valutazione
del rischio (consulenza scientifica e analisi dell'informazione), gestione del rischio
(norme e controlli) e comunicazione del rischio.
13. La Commissione continuerà ad avvalersi delle migliori conoscenze scientifiche
disponibili nello sviluppo delle sue misure di sicurezza alimentare. L'organizzazione del
parere scientifico indipendente e il ruolo di una nuova Autorità alimentare europea nella
fornitura di tale parere verranno trattati nel capitolo 4. La Commissione riconosce che i
consumatori e l'industria alimentare devono poter aver fiducia che tale parere sia
espresso sulla base degli standard più elevati di indipendenza, eccellenza e trasparenza.
14. Ove appropriato, si applicherà il principio di precauzione nelle decisioni
di gestione del rischio. La Commissione intende presentare una Comunicazione
sull'argomento.
15. Nel processo decisionale all'interno dell'UE si potrà inoltre tenere conto di
altri fattori legittimamente pertinenti per la protezione della salute dei consumatori
e per la promozione di prassi eque nella commercializzazione dei prodotti alimentari. La
definizione e la portata di tali fattori legittimamente pertinenti è attualmente allo
studio a livello internazionale, in particolare nell'ambito del Codex Alimentarius. Esempi
di questi altri fattori legittimamente pertinenti sono considerazioni ambientali, il
benessere degli animali, l'agricoltura sostenibile, le aspettative dei consumatori quanto
alla qualità dei prodotti, un'adeguata informazione e definizione delle caratteristiche
essenziali dei prodotti nonché dei loro metodi di lavorazione e produzione.
CAPITOLO
3: ELEMENTI ESSENZIALI DI UNA POLITICA DI SICUREZZA ALIMENTARE: RACCOLTA DI INFORMAZIONI E
LORO ANALISI -PARERE SCIENTIFICO
La raccolta e l'analisi di informazioni sono elementi essenziali in una politica di
sicurezza alimentare e sono particolarmente importanti per l'identificazione dei rischi
potenziali in materia di mangimi e alimenti.
16. I metodi e gli indicatori per identificare i problemi sono molteplici. Essi possono
comprendere dati ricavati da controlli effettuati lungo la catena degli alimenti e dei
mangimi, reti di sorveglianza delle malattie, indagini epidemiologiche e analisi di
laboratorio. Una corretta analisi dei dati agevolerebbe lo studio dell'evoluzione di
rischi alimentari noti e l'identificazione di nuovi rischi; in tal modo sarebbe possibile
meglio definire e adattare se del caso la politica di sicurezza alimentare. Il ruolo degli
Stati membri nella raccolta di informazioni è cruciale e deve essere ben definito.
Monitoraggio e sorveglianza
17. La Commissione raccoglie un grande quantitativo di informazioni su questioni legate
alla sicurezza alimentare. Le principali fonti di informazione sono reti per il
monitoraggio e la sorveglianza della sanità pubblica (in particolare i sistemi di
relazioni sulle malattie trasmissibili in virtù della direttiva 2119/98), piani di
sorveglianza delle zoonosi e dei residui, sistemi di allarme rapido, sistemi di
informazione nel settore agricolo, sorveglianza della radioattività ambientale e
attività di ricerca nonché reti di ricerca associate. Tuttavia, i sistemi esistenti sono
stati sviluppati ciascuno per conto proprio e non sempre vi è un coordinamento delle
diverse fonti di informazione. Inoltre, una grande quantità delle informazioni
disponibili non è valorizzata appieno. L'integrazione dei sistemi di raccolta di dati e
quella dei sistemi di analisi dei dati dovrebbero essere i due principi ispiratori in
quest'ambito onde trarre i massimi benefici dagli attuali sistemi di raccolta dati. La
Comunità ha bisogno di un sistema efficace di monitoraggio e sorveglianza della sicurezza
alimentare che integri tutte le summenzionate fonti di informazione. Le esperienze del
Centro Comune di Ricerca della Commissione potrebbero rappresentare un valido aiuto nel
merito.
Il primo obiettivo dovrebbe essere quello di una gestione continuativa e giornaliera
delle informazioni in modo da poter dare una risposta in tempo reale ai rischi potenziali.
In secondo luogo, tale sistema consentirebbe alla Commissione di avere un ruolo
maggiormente proattivo e lungimirante. Esso dovrebbe essere finalizzato
all'identificazione precoce dei rischi potenziali onde prevenire il manifestarsi di crisi
piuttosto che costituire un sistema per reagire alle crisi stesse. Esso dovrebbe inoltre
facilitare la pianificazione politica di lungo periodo e la definizione di priorità.
Sistemi di allarme
18. In generale, il sistema di allarme rapido per gli alimenti funziona bene per i
prodotti alimentari destinati al consumatore finale. Esistono vari altri tipi di sistemi
di notifica in diversi ambiti, come quello delle malattie trasmissibili degli esseri umani
e degli animali, i prodotti di origine animale bloccati alle frontiere esterne dell'UE, i
movimenti di animali vivi, il sistema ECURIE [1] in caso di emergenza
radiologica. Ma ancora una volta un uso integrato delle informazioni è difficile a causa
della diversità degli obiettivi e della portata di tali sistemi. Inoltre, certi ambiti
non sono affatto coperti, ad esempio quello dei mangimi per gli animali.
Occorre creare un quadro giuridico completo e armonizzato che estenda la portata
dell'attuale sistema di allarme rapido in modo da comprendere tutti gli alimenti e i
mangimi. Esso dovrebbe estendere gli obblighi degli operatori economici di notificare le
emergenze in materia di salute alimentare e assicurare appropriate informazioni ai
consumatori e alle organizzazioni di settore. Inoltre, si dovrebbe istituire
un'appropriata correlazione con altri sistemi di informazione rapida. Questo sistema
dovrebbe anche essere esteso ai paesi terzi per le informazioni in entrata e in uscita.
Ricerca
19. L'eccellenza scientifica richiede investimenti nella
R&S onde ampliare la
base di conoscenza scientifica in materia di sicurezza alimentare. Nell'ambito del Quinto
programma quadro di ricerca, i progetti comunitari di R&S sulla sicurezza alimentare
sono condotti sulla base di programmi di lavoro pluriennali. Tali programmi comprendono
azioni indirette (azioni a costi condivisi) e azioni dirette condotte dal Centro Comune di
Ricerca della Commissione. I loro obiettivi sono essenzialmente finalizzati a migliorare
le conoscenze scientifiche e a contribuire a costituire una solida base scientifica su cui
impostare le politiche e i regolamenti. Il Quinto programma quadro è impostato su un
approccio di soluzione dei problemi al centro del quale vi sono i cittadini e i loro
bisogni. Si effettueranno azioni di ricerca particolarmente nel campo delle tecnologie
alimentari avanzate, di metodi sicuri di produzioni e distribuzione degli alimenti, di
nuovi metodi per valutare la contaminazione, i rischi chimici e l'esposizione ad essi, il
ruolo dell'alimentazione nella promozione della salute, sistemi armonizzati di analisi
degli alimenti.
Tuttavia, in casi specifici là dove si sia identificato un problema potenziale per la
salute umana, è spesso necessario l'avvio di una ricerca immediata ad hoc. Attualmente,
tali esigenze possono essere coperte parzialmente dal Centro Comune di Ricerca, ma al
sistema attuale si dovrà conferire una flessibilità di insieme e si dovranno assegnare
adeguate risorse finanziarie affinché esso sia in grado di finanziare i progetti di
R&S volti a dare una risposta diretta alle emergenze alimentari. Per tale motivo si
devono creare procedure finanziarie e amministrative, compresa una revisione regolare del
programma di lavoro nel campo della ricerca e inviti mirati a presentare proposte, al fine
di rispondere alle sfide più urgenti.
Cooperazione scientifica
20. Informazioni scientifiche sono compilate ad opera delle organizzazioni e
istituzioni nazionali nella Comunità su tutta una serie di questioni legate alla
sicurezza alimentare nell'ambito del sistema di cooperazione scientifica SCOOP. Soltanto
in un numero limitato di ambiti si è intrapreso un coordinamento delle informazioni
scientifiche per creare un quadro europeo, ma in molti casi è proprio l'assenza di questa
dimensione europea che si avverte allorché si cercano le informazioni necessarie per una
valutazione del rischio a livello di UE. Si deve promuovere la prioritizzazione nella
raccolta delle informazioni scientifiche ed essa deve essere coordinata con il programma
di lavoro del Comitato scientifico /dei Comitati scientifici. Una cooperazione scientifica
deve essere anche avviata nei paesi terzi se del caso.
Sostegno analitico
21. È stato istituito un sistema di laboratori di riferimento comunitari per i
prodotti di origine animale onde fornire un sostegno analitico specializzato alla
Commissione e ai laboratori negli Stati membri. Essi sviluppano sistemi di diagnosi e
assistono i laboratori negli Stati membri nell'applicazione di tali metodi. Si deve
assicurare un'efficace gestione centrale per far sì che tali laboratori diventino una
vera e propria rete di laboratori comunitari al servizio della politica dell'UE.
Considerate le sue capacità e infrastrutture scientifiche, il Centro comune di ricerca
potrebbe farsi carico di tale compito. Inoltre, si dovrebbe contemplare l'opportunità di
istituire laboratori di riferimento comunitari in nuovi ambiti. È l'informazione
scientifica a supportare la politica di sicurezza alimentare. È chiaro che il parere
scientifico sulla sicurezza degli alimenti deve essere della massima qualità. Esso deve
essere erogato in modo tempestivo e affidabile a coloro che hanno la responsabilità di
prendere decisioni a tutela della salute dei consumatori.
Il sistema attuale di consulenza scientifica
22. Il sistema per l'erogazione di pareri scientifici alla Commissione è stato
completamente riorganizzato nel 1997 ponendo l'accento sui principi fondamentali
dell'eccellenza, trasparenza e indipendenza. Pareri scientifici sono attualmente formulati
da 8 Comitati scientifici e settoriali 2 , 5 dei quali coprono direttamente o
indirettamente gli ambiti dei mangimi e degli alimenti. Inoltre, è stato istituito un
Comitato scientifico direttivo che fornisce consulenze su questioni interdisciplinari,
BSE , procedure armonizzate
di valutazione del rischio e coordinamento di questioni che riguardano trasversalmente i
mandati di più di uno dei Comitati settoriali (ad es. resistenza antimicrobica). Questo
compito di coordinamento è particolarmente importante perché le questioni della
sicurezza alimentare sono affrontate in misura crescente nella loro dimensione di
continuità dai campi alla tavola. I servizi della Commissione curano i segretariati dei
Comitati.
I membri di questi Comitati sono scelti previa valutazione rigorosa della loro
eccellenza scientifica nel loro ambito di competenza. La loro indipendenza è garantita da
una rigorosa applicazione delle dichiarazioni di interessi. Nel campo della contaminazione
radioattiva dei mangimi e degli alimenti sono stati istituiti gruppi specifici di esperti
scientifici in virtù dell'art.31 del Trattato EURATOM.
Natura delle questioni sottoposte ai Comitati
23. Molte delle questioni riguardano la valutazione di dossier presentati
dall'industria ai fini di un'autorizzazione comunitaria (pesticidi, nuovi alimenti,
additivi degli alimenti e dei mangimi). Altre questioni riguardano problemi sanitari
specifici, ad esempio i contaminanti o il rischio microbiologico Una terza categoria
riguarda più ampie valutazioni del rischio come ad esempio la resistenza antimicrobica.
Consultazione obbligatoria dei Comitati
24. Certe norme di sicurezza alimentare impongono alla Commissione di consultare un
comitato scientifico prima di formulare proposte che possano avere ripercussioni sulla
salute del pubblico. Questa situazione non si rispecchia sistematicamente in altre norme
attinenti al settore della sicurezza degli alimenti. A ciò si dovrà porre rimedio per
assicurare che tutta la normativa sulla sicurezza degli alimenti sia opportunamente basata
su un parere scientifico indipendente.
Limiti del sistema attuale
25. Successivamente alla riforma i Comitati hanno formulato circa 256 pareri, molti dei
quali comprendono valutazioni di numerose sostanze singole. È risultato evidente che il
sistema esistente ha un potenziale ridotto e fatica a far fronte al crescente numero di
richieste sottopostegli. Si pensi inoltre che la recente crisi della diossina ha potuto
essere gestita soltanto procrastinando i lavori in altri ambiti, di qui la necessità di
disporre di un sistema in grado di rispondere in modo rapido e flessibile. Questo
potenziale ridotto ha determinato ritardi con conseguenze sia per i programmi legislativi
della Commissione, e quindi per la sua capacità di rispondere ai problemi sanitari dei
consumatori, sia per l'industria là dove si tratta di dossier commerciali. Questa
situazione verrà esasperata dal crescere delle incombenze affidate ai Comitati
scientifici a seguito, ad esempio, del proposto programma per la riforma della
legislazione alimentare enunciato più avanti nel presente Libro bianco.
Necessità di una messa a disposizione sistematica di dati per la valutazione del
rischio
26. La valutazione del rischio è subordinata alla disponibilità di dati scientifici
accurati e aggiornati. Tra questi vi possono essere ad esempio informazioni
epidemiologiche, cifre sulla prevalenza e dati sull'esposizione. Non vi sono quasi
meccanismi di sostegno per l'erogazione di tali informazioni e perciò si dovrà
istituirli. Con l'allargamento dell'Unione europea si dovranno anche prendere in
considerazione i dati riguardanti i nuovi Stati membri. La necessità di sviluppare
sistemi efficaci di raccolta di informazioni a livello europeo e mondiale richiede un
approccio che sappia valorizzare al massimo le risorse disponibili.
Necessità di reti scientifiche
27. In molti ambiti, si potrebbe ovviare alla carenza di risorse menzionata sopra
riducendo il quantitativo di onerosi lavori preparatori richiesti ai membri dei Comitati e
agli esperti esterni.
Le valutazioni comunitarie del rischio in materia di pesticidi, biocidi e sostanze
chimiche sono già corroborate da reti di istituti degli Stati membri istituite in virtù
di una legislazione settoriale. Ciò ha altamente potenziato i lavori e l'efficacia dei
pertinenti Comitati scientifici, dà spazio ad un effettivo sistema di valutazione tra
pari e rappresenta quindi uno strumento per massimizzare l'uso dell'esperienza disponibile
negli Stati membri senza pregiudizio per l'indipendenza dei Comitati. Le reti hanno anche
grandi potenzialità per quanto concerne la raccolta di dati. Questo approccio deve essere
esteso e si dovrà esaminare il modo per meglio valorizzare le reti esistenti.
Osservazioni conclusive
28. Considerate le carenze enunciate in questo capitolo è chiaro che occorrono sistemi
potenziati per poter raggiungere l'obiettivo generale di migliorare la protezione della
salute dei consumatori e ripristinare la loro fiducia nella politica di sicurezza
alimentare dell'UE Si apporteranno perciò miglioramenti negli ambiti del monitoraggio e
della sorveglianza, del sistema di allarme rapido, della ricerca in materia di sicurezza
alimentare, della cooperazione scientifica, del sostegno analitico e dell'erogazione di
pareri scientifici. Nel prossimo capitolo si esamina l'istituzione di un'Autorità
alimentare europea che sarà responsabile, tra l'altro, di tali ambiti. Si terrà conto
della relazione "Il futuro della consulenza scientifica nell'UE" dei professori
Pascal, James e Kemper all'atto di istituire l'Autorità come anche per migliorare
l'attuale sistema nella fase di transizione.
CAPITOLO 4:
VERSO L'ISTITUZIONE DI UN'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA
La Commissione propone di istituire un'Autorità alimentare europea indipendente con
responsabilità particolari sia nel campo della valutazione del rischio che della
comunicazione sulle tematiche relative alla sicurezza degli alimenti
29. Un'importante priorità per la Commissione consiste nel prendere misure efficaci
onde assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori che consenta di ripristinare
e mantenere la fiducia dei consumatori. Si tratta di un compito dai molteplici aspetti. In
primo luogo vi è la questione stessa della fiducia in che modo ricrearla? In
secondo luogo dobbiamo far sì non solo che la fiducia rinasca, ma, cosa ancora più
importante, che rimanga anche nel futuro. In altri termini, il sistema che si attuerà per
riconquistare la fiducia dei consumatori deve essere sufficientemente duraturo e
flessibile per assicurare che tale fiducia permanga nel tempo. Oltre a tutta la serie di
misure proposte nel presente Libro bianco, la Commissione ritiene inoltre che è
necessario istituire un'Autorità alimentare europea. I criteri di base per istituire tale
Autorità sono esaminati in questo capitolo. La Commissione ritiene che occorrono
importanti cambiamenti strutturali nel modo di affrontare le questioni della sicurezza
alimentare tenendo conto delle esperienze maturate negli ultimi anni e della necessità
ampiamente riconosciuta di una separazione funzionale tra la valutazione del rischio e la
gestione del rischio. L'istituzione di una nuova Autorità fornirà lo strumento più
efficace per porre in atto i cambiamenti necessari onde proteggere la salute del pubblico
e ripristinare la fiducia dei consumatori. È chiaro quindi che l'obiettivo primario di
tale Autorità sarà l'interesse del pubblico. Questo capitolo è destinato a stimolare il
dibattito pubblico e commenti informati. La Commissione auspica che vi sia un'ampia
consultazione quanto all'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Le parti
interessate sono quindi invitate a presentare i loro commenti entro la fine di aprile
2000.
Eventuale sfera di competenza dell'Autorità
30. Il ruolo di un'Autorità deve essere definito contestualmente al processo di
analisi del rischio che si articola nella valutazione del rischio, nella gestione del
rischio e nella comunicazione del rischio.
31. L'obiettivo della valutazione del rischio è di rendere disponibili pareri
scientifici. Un'ampia raccolta e analisi dinformazioni è un requisito essenziale
per un parere scientifico valido e aggiornato. Reti finalizzate al monitoraggio e alla
sorveglianza nell'ambito della salute pubblica e della salute animale, sistemi
d'informazione nel settore agricolo e sistemi di allarme rapido, come anche programmi di
R&S svolgono un ruolo importante nella generazione di conoscenze scientifiche.
32. La legislazione e il controllo sono due componenti della gestione del rischio. La
legislazione comprende la legislazione primaria adottata dal Consiglio da solo o in
codecisione con il Parlamento europeo e la legislazione di attuazione adottata dalla
Commissione nell'ambito dei poteri conferitile. La legislazione implica una decisione
politica e comporta giudizi non soltanto basati su prove scientifiche, ma su una
valutazione più ampia dei desideri e dei bisogni della società. Vi deve essere una
chiara separazione tra la gestione del rischio e la valutazione del rischio. La
Commissione, nel suo ruolo di custode del Trattato, è responsabile di assicurare che la
legislazione comunitaria sia adeguatamente recepita nel diritto nazionale e adeguatamente
attuata dalle autorità nazionali negli Stati membri. La funzione di controllo è
espletata dall'Ufficio alimentare e veterinario (Food and Veterinary Office, FVO) della
Commissione, ufficio che riferisce sui risultati delle sue ricerche e formula
raccomandazioni. Le relazioni dell'FVO sono elementi chiave per la Commissione all'atto di
decidere se adottare misure di salvaguardia nella Comunità o in relazione a importazioni
da paesi terzi ovvero se attivare procedure di infrazione contro gli Stati membri.
Inoltre, la Commissione, all'atto di stipulare con i paesi terzi accordi che riconoscono
l'equivalenza dei controlli di sicurezza alimentare in virtù dell'accordo OMC/SPS , si rivolge all'FVO per una valutazione della situazione sanitaria nei paesi
terzi, in questione.
33. L'inclusione della gestione del rischio nel mandato dell'Autorità solleverà tre
questioni estremamente serie. In primo luogo, vi è la preoccupazione che un trasferimento
di poteri normativi ad un'Autorità indipendente possa portare ad una diluzione indebita
della responsabilità democratica. L'attuale processo decisionale è caratterizzato da un
alto grado di responsabilità e trasparenza che sarebbe difficile riprodurre in una
struttura decentralizzata.
In secondo luogo, la funzione di controllo deve essere al centro del processo di
gestione del rischio della Commissione se si vuole che essa agisca in modo efficace
nell'interesse dei consumatori, segnatamente al fine di assicurare che le raccomandazioni
di azioni facenti seguito ai controlli siano oggetto di un adeguato follow-up. La
Commissione deve mantenere sia il potere normativo che quello di controllo per poter
ottemperare alle responsabilità impostele dai Trattati.
In terzo luogo, un'Autorità con poteri di regolamentazione non potrebbe essere
costituita in virtù delle disposizioni istituzionali che disciplinano l'Unione europea e
richiederebbe
quindi una modifica del Trattato CE. Per tali motivi non si propone di trasferire
all'Autorità competenze di gestione del rischio.
34. La comunicazione del rischio è un elemento chiave per assicurare che i
consumatori siano tenuti informati e per ridurre il rischio che insorgano preoccupazioni
infondate quanto alla sicurezza degli alimenti. A tale fine occorre che i parerei
scientifici vengano resi disponibili in modo ampio e tempestivo fermo restando, se del
caso, il consueto requisito del segreto commerciale. Inoltre, si devono fornire ai
consumatori informazioni comprensibili e facilmente accessibili relativamente non solo a
tali pareri, ma anche a tematiche più ampie concernenti la protezione della loro salute.
Il vantaggio di un'Autorità
Un'accettazione quanto più ampia possibile della valutazione scientifica del rischio
è essenziale per assicurare che l'azione sia efficace, appropriata e rapida.
35. Tra le responsabilità dell'Autorità vi sarebbero la preparazione e la messa a
disposizione di pareri scientifici, la raccolta e l'analisi delle informazioni necessarie
per supportare tali pareri e il processo decisionale comunitario, il monitoraggio e la
sorveglianza degli sviluppi in materia di sicurezza alimentare e la comunicazione dei
risultati a tutti gli interessati.
Nell'espletamento delle sue funzioni l'Autorità dovrebbe dimostrare il massimo livello
di indipendenza, di eccellenza scientifica e di trasparenza. In tal modo essa potrebbe
divenire in breve tempo un punto di riferimento autorevole per i consumatori, per,
l'industria alimentare, per le autorità degli Stati membri e per il mondo in generale.
36. Un'Autorità sarebbe lo strumento ideale per sviluppare la risposta flessibile e
rapida che le nuove sfide richiedono. Essa costituirebbe il punto di contatto unico ed
estremamente visibile per tutti gli interessati. Essa non solo fungerebbe da centro di
eccellenza scientifica ma sarebbe anche disponibile per i consumatori onde fornire loro
consulenze e orientamenti su importanti sviluppi nel campo della sicurezza alimentare.
Essa effettuerebbe azioni d'informazione onde assicurare che i consumatori possano fare
scelte consapevoli e siano meglio informati delle questioni legate alla sicurezza
alimentare.
37. L'Autorità dovrebbe operare in stretta cooperazione con le agenzie scientifiche
nazionali e con le istituzioni incaricate della sicurezza alimentare. La creazione di una
rete di contatti scientifici attraverso tutta l'Europa e fuori di essa, con al centro
l'Autorità, dovrebbe assicurare che tutti gli interessati siano associati al processo
analitico e abbiano una chiara conoscenza e una maggiore accettazione della base a partire
dalle quali sono generati i pareri.
La Commissione e le altre istituzioni dell'UE dovranno svolgere un ruolo vitale
sostenendo l'Autorità e assicurando che essa abbia una dotazione adeguata di risorse e di
personale nonché tenendo pienamente conto dei pareri prodotti dall'Autorità.
Obiettivi di un'Autorità alimentare europea
L'obiettivo principale di un'Autorità alimentare europea sarà di contribuire ad un
elevato livello di protezione della salute dei consumatori nel campo della sicurezza
alimentare e quindi di ripristinare e mantenere la fiducia dei consumatori.
38. L'Autorità deve soddisfare i principi fondamentali dell'indipendenza,
dell'eccellenza e della trasparenza se vuole che la sua missione sia coronata dal
successo. Contestualmente a tali principi l'Autorità deve dimostrare nelle sue azioni un
elevato livello di responsabilità nei confronti delle istituzioni europee e dei
cittadini.
Per tale motivo l'Autorità deve
- attingere alle migliori conoscenze scientifiche
- essere indipendente dagli interessi industriali e politici
- essere aperta ad un esame rigoroso da parte del pubblico
- essere scientificamente autorevole e
- operare a stretto contatto con gli organismi scientifici nazionali.
39. Il presente Libro bianco attinge all'esperienza della Commissione in materia di
pareri scientifici oltre ad aver preso in esame una rassegna dei modelli già esistenti
come ad esempio l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) dell'UE e la Food
and Drug Administration (FDA) degli Stati uniti. Si è tenuto anche conto della relazione
dei professori James, Kemper e Pascal su "Il futuro della consulenza scientifica
nell'UE". La Commissione ritiene che un'Autorità alimentare europea debba avere
un'esistenza e una personalità giuridica separata rispetto alle attuali istituzioni
dell'UE onde espletare il proprio compito indipendentemente per quanto concerne la
valutazione del rischio e la comunicazione in materia del rischio così da massimizzare
l'impatto sulla tutela della salute dei consumatori e la sua capacità di creare fiducia.
40. Come si è indicato precedentemente, le vigenti disposizioni del Trattato pongono
limiti ai compiti che possono essere assegnati all'Autorità, ma ciò non significa che
sia del tutto esclusa una eventuale futura estensione delle sue competenze. Tale
estensione dovrebbe essere solo presa in considerazione alla luce dell'esperienza ricavata
dal funzionamento dell'Autorità e del grado di autorevolezza da essa raggiunto nelle sue
operazioni, fino a contemplare l'eventualità di apportare una modifica al Trattato.
41. Indipendenza: la situazione attuale in base alla quale gli esperti
scientifici che erogano i pareri sono tenuti a rispettare disposizioni rigorose per quanto
concerne la loro indipendenza deve continuare a sussistere sotto la nuova Autorità. Se si
vuole ripristinare la fiducia dei consumatori l'Autorità dovrà non solo agire in modo
indipendente da pressioni esterne, ma questa sua indipendenza dovrà essere visibile a
tutti gli interessati.
Tuttavia, l'Autorità dovrà essere rappresentativa e responsabile. La Commissione
esaminerà la gamma di opzioni possibili onde assicurare che l'Autorità si situi nel
giusto equilibrio tra indipendenza e responsabilità, tenendo conto dei pareri delle altre
istituzioni e degli altri interessati. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata
alla selezione del presidente dell'Autorità.
42. Eccellenza: Per consentire all'Autorità di fungere da cento di eccellenza
scientifica e di riferimento e di risolvere le controversie su questioni scientifiche,
essa dovrà affermare rapidamente il proprio ruolo di leader a livello internazionale.
Oltre ad assicurare l'eccellenza degli scienziati indipendenti, ciò richiederà anche
l'identificazione e il reclutamento di personale di altissima qualità e il miglior uso
dei sistemi disponibili d'informazione. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata
alla dotazione di personale dell'Autorità onde assicurare che essa impieghi specialisti
adeguatamente qualificati in grado di fornire il necessario sostegno agli scienziati
indipendenti responsabili della produzione dei pareri scientifici oltre a raccogliere e
analizzare tutti i dati pertinenti per le sue funzioni. Inoltre, si dovranno definire
sistemi per identificare i migliori scienziati nei diversi ambiti per potersi avvalere dei
loro servizi a seconda delle esigenze.
Sarà inoltre importante che l'Autorità sia in grado di rispondere con sufficiente
celerità e flessibilità nel caso di emergenze alimentari come anche nel caso di progetti
di più lungo respiro.
43. La trasparenza comporta non solo la presentazione rapida e aperta dei
risultati e delle raccomandazioni dell'Autorità, ma implica anche che i processi
applicati per raggiungerli siano quanto più aperti possibile in modo da rispettare il
diritto fondamentale di accesso dei cittadini quale stabilito nel Trattato. Ciò richiede
procedure chiare, aperte al pubblico che disciplinino il funzionamento dell'Autorità.
Inoltre si dovrà dare ampia pubblicità al programma di lavoro dell'Autorità.
Anche se le discussioni a seguito delle quali vengono formulati i pareri scientifici
dovranno rispettare esigenze di riservatezza, la loro presentazione e spiegazione deve
essere quanto più aperta possibile. L'Autorità trasmetterà tali pareri alla Commissione
e al Parlamento non appena essi saranno disponibili e, contemporaneamente, li pubblicherà
su Internet in modo da tenere pienamente informati gli interessati.
I compiti dell'Autorità
44. Si prevede che l'Autorità si occupererà dei pareri scientifici, della raccolta e
dell'analisi di informazioni e della comunicazione del rischio. Di tali tematiche si
tratta ai capitoli 3 e 7 del presente Libro bianco.
45. Parere scientifico: compito dell'Autorità dovrebbe essere di fornire pareri
scientifici e informazioni alla Commissione su tutte le questioni che hanno un impatto
diretto o indiretto sulla salute e sicurezza dei consumatori in relazione al consumo di
alimenti. Per tale motivo essa si occuperà della produzione alimentare primaria (aspetti
agricoli e veterinari), dei processi industriali, dell'immagazzinamento, della
distribuzione e della vendita al dettaglio. Il suo mandato comprenderà sia questioni
legate ai rischi che questioni legate agli effetti nutrizionali. L'Autorità si occuperà
inoltre della salute e del benessere animale e terrà conto delle valutazioni del rischio
in altri ambiti, in particolare il settore ambientale e quello chimico in cui esse hanno
anche attinenza con la valutazione del rischio legata agli alimenti.
La Commissione ritiene che i lavori scientifici portati avanti attualmente dai Comitati
scientifici in materia di sicurezza degli alimenti dovrebbero costituire il nucleo delle
attività dell'Autorità proposta. In tale contesto, la struttura e il mandato dei
Comitati scientifici saranno riesaminati onde assicurare che i pareri scientifici
corrispondano all'intera gamma di responsabilità attribuite all'Autorità. Il Comitato/i
Comitati forniranno pareri alla Commissione su sua richiesta. In forma proattiva il
Comitato/i Comitati dovrebbero anche segnalare nuovi rischi per la salute o problemi
sanitari emergenti e l'Autorità dovrà sorvegliare tali questioni.
46. L'Autorità dovrà porre in atto strumenti per l'identificazione rapida degli
esperti scientifici nell'Unione europea e altrove. In tal modo l'Autorità dovrà essere
in grado di accedere a una rete mondiale di eccellenza scientifica con la flessibilità
per rispondere rapidamente a situazioni mutevoli.
47. L'Autorità deve essere in grado di tenersi aggiornata sui più recenti sviluppi
scientifici e di identificare le lacune all'interno di ricerche in corso o di determinati
soggetti per i quali essa ritiene che si debba avviare rapidamente un lavoro mirato.
L'Autorità dovrebbe disporre di un proprio bilancio per commissionare una ricerca mirata
ad hoc e tempestiva in risposta a emergenza sanitarie impreviste, di concerto con il
Centro comune di ricerca della Commissione, le Agenzie scientifiche nazionali e le
organizzazioni internazionali. Si dovrebbe anche tenere conto dei lavori delle reti
istituite per il tramite dei programmi di ricerca comunitari; si dovranno instaurare
meccanismi per promuovere un'interazione nei due sensi tra questi programmi di ricerca
comunitari e l'Autorità.
48. Il Comitato scientifico/i Comitati scientifici devono essere in grado di
concentrarsi sul compito chiave di preparare i pareri scientifici. Il Comitato /i Comitati
saranno supportati da un segretariato scientifico che curerà l'interfaccia tra essi e i
responsabili della gestione del rischio. Inoltre, bisognerà istituire un sostegno
scientifico interno che si farà carico di gran parte del lavoro preparatorio per il
Comitato/ i Comitati.
49. Raccolta e analisi di informazioni: si avverte con urgenza l'esigenza di
identificare e usare le informazioni attualmente disponibili sia nella Comunità che a
livello mondiale in materia di sicurezza degli alimenti. Questo sarà un compito
fondamentale dell'Autorità ed è inoltre un ambito in cui vi sono grandi possibilità di
miglioramento. Se adeguatamente valorizzate queste informazioni possono costituire un
importante elemento per assicurare l'identificazione quanto più tempestiva possibile dei
problemi potenziali e per far sì che i pareri scientifici tengano conto del più ampio
quadro sanitario.
50. L'Autorità dovrà svolgere un ruolo proattivo nello sviluppo e nel funzionamento
di programmi di monitoraggio e sorveglianza della sicurezza alimentare. Essa dovrà
istituire una rete di contatti con agenzie affini, laboratori e gruppi di consumatori in
tutta l'Unione europea e in paesi terzi.
L'Autorità deve essere in grado di garantire una valutazione e una risposta in tempo
reale sui risultati di tali programmi assicurando una rapida identificazione dei rischi
reali o potenziali. Inoltre, l'Autorità dovrà sviluppare un sistema preditivo che
consenta l'identificazione precoce dei rischi emergenti in modo da evitare crisi là dove
è possibile.
51. Comunicazione: la prerogativa di comunicare direttamente e apertamente con i
consumatori sulle questioni concernenti gli alimenti conferirà all'Autorità un elevato
profilo pubblico. L'Autorità dovrà predisporre misure specifiche per informare tutte le
parti interessate sulle sue conclusioni, non solo per quanto concerne i pareri
scientifici, ma anche in relazione ai risultati dei suoi programmi di monitoraggio e
sorveglianza.
L'Autorità deve diventare automaticamente la prima istanza a cui rivolgersi allorché
si cercano informazioni scientifiche sulla sicurezza alimentare e le questioni di
interesse nutrizionale o qualora si siano identificati problemi. Essa dovrà inoltre
assicurare che appropriate informazioni su tali questioni vengano pubblicate
contestualmente al suo impegno a ripristinare la fiducia dei consumatori. Chiaramente la
Commissione continuerà ad essere responsabile della comunicazione delle decisioni in
materia di gestione del rischio.
Reagire alle crisi
52. Là dove si verifichi un'emergenza nel campo della sicurezza alimentare,
l'Autorità raccoglierà, analizzerà e distribuirà informazioni pertinenti alla
Commissione e agli Stati membri nonché mobiliterà le necessarie risorse scientifiche per
formulare il miglior parere scientifico possibile. L'Autorità dovrà rispondere in modo
rapido ed efficace alle crisi e assumerà un ruolo chiave per aiutare a formulare la
risposta dell'UE. Ciò determinerà una migliore pianificazione e gestione delle
situazioni di crisi a livello europeo e dimostrerà ai consumatori che si sta assumendo un
approccio proattivo nell'affrontare tali problemi.
53. L'Autorità gestirà il sistema di allarme rapido che consente l'identificazione e
la notifica rapida di problemi urgenti in materia di sicurezza alimentare. La Commissione
farà parte della rete e sarà quindi informata in tempo reale. A seconda della natura di
una crisi l'Autorità potrebbe essere invitata a espletare compiti di follow up, compresi
il monitoraggio e la sorveglianza epidemiologica.
Connessione in rete con le Agenzie nazionali e gli organismi scientifici
54. L'Autorità alimentare europea deve essere una struttura a valore aggiunto: essa
dovrebbe operare in stretta cooperazione con le Agenzie scientifiche nazionali e con le
istituzioni incaricate della sicurezza degli alimenti avvantaggiandosi delle loro
esperienze. Ne conseguirebbe la creazione di una rete volta ad assicurare un uso ottimale
ed efficace delle strutture e risorse esistenti. Uno dei compiti dell'Autorità europea
per gli alimenti sarà quindi di interconnettere centri di eccellenza in modo da
consentire al suo personale scientifico interno di attingere ad esperienze scientifiche
avanzate in tutte le discipline pertinenti sia nell'Unione europea che a livello
internazionale. Analogamente, gli organismi nazionali potranno accedere ad una base
scientifica di altissima qualità. Grazie a questo interscambio dinamico il ruolo
dell'Autorità verrà progressivamente potenziato e ciò porterà, col tempo, a far sì
che si veda nell'Autorità la fonte più autorevole di conoscenze sulle questioni legate
alla sicurezza degli alimenti nell'UE.
55. Nell'ambito della rete si dovrà assicurare un uso ottimale delle capacità e
infrastrutture tecnico-scientifiche esistenti in seno del Centro comune di ricerca (CCR)
della Commissione.
Interfaccia con i servizi della Commissione
56. L'Autorità e i servizi della Commissione dovranno operare a stretto contatto sin
dal momento in cui l'Autorità assumerà le sue funzioni. Ciò riguarderà in particolare
le persone incaricate di preparare la legislazione, di far rispettare la normativa e di
effettuare i controlli e le ispezioni (FVO), come anche il Centro comune di ricerca e i
responsabili della R&S comunitaria. Ciò assicurerà che delle conclusioni
dell'Autorità si faccia il miglior uso possibile e che questa sia tenuta informata delle
conseguenze dirette delle sue attività. Nel contempo, ciò consentirà all'Autorità di
rispondere alle esigenze dei servizi della Commissione. Questa interfaccia non dovrebbe
ovviamente rendere sfumato il ruolo distintivo assegnato all'Autorità.
Risorse
57. Le implicazioni sul piano delle risorse derivanti dall'istituzione e gestione dei
sistemi di consulenza scientifica, di raccolta e analisi di informazioni e di reti
efficaci con organismi scientifici negli Stati membri non dovrebbero essere sottovalute.
Oltre ai suoi compiti scientifici e di comunicazione, l'Autorità dovrà espletare un
oneroso carico di lavoro in termine di gest ione amministrativa e finanziaria. L'Autorità
farà ampio uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e promuoverà il
loro uso da pare delle Agenzie nazionali e delle istituzioni responsabili della sicurezza
alimentare. L'efficacia dell'Autorità dipenderà in ultima analisi dall'adeguatezza, sia
in termini quantitativi che qualitativi, delle risorse umane, finanziarie e fisiche
destinatele. Sarà possibile definire le risorse necessarie soltanto alla luce delle
decisioni prese al termine del processo di consultazione e a seguito di studi dettagliati
di fattibilità. Le cifre dettagliate saranno presentate unitamente alla proposta
definitiva della Commissione per l'istituzione dell'Autorità e terranno conto degli
imminenti dibattiti in seno alla Commissione concernenti le priorità politiche e
l'attinente stanziamento di risorse operative e umane.
Ubicazione dell'Autorità
58. L'Autorità dovrà sviluppare contatti di lavoro molto stretti con i servizi della
Commissione che si occupano delle questioni della sicurezza alimentare e con le altre
istituzione dell'UE per svolgere le sue funzioni in modo efficace ed essere disponibile
per una consultazione rapida in situazioni di crisi. L'Autorità dovrà essere anche
accessibile non solo agli scienziati invitati ad elaborare i pareri scientifici, ma anche
a tutti gli interessati che hanno bisogno di avvalersi dei pareri dell'Autorità. Ciò non
è soltanto importante per un'utilizzazione ottimale delle risorse, ma anche per
dimostrare l'apertura e la disponibilità dell'Autorità soprattutto nel suo ruolo di
comunicazione. Alla luce di queste considerazioni la Commissione ritiene che l'Autorità
deve essere insediata in un'ubicazione facilmente accessibile.
Paesi candidati
59. I paesi candidati all'adesione saranno associati ai lavori dell'Autorità in linea
con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo che ha ribadito l'importanza del
fatto che tali paesi acquistino familiarità con i metodi di lavoro e le politiche
dell'Unione. Si svilupperanno soluzioni specifiche nell'ambito degli imminenti lavori per
l'istituzione dell'Autorità.
Calendario di attuazione
La Commissione ritiene essenziale che vi sia un calendario molto ravvicinato per
l'istituzione dell'Autorità.
60. Il seguente calendario è previsto per l'istituzione formale della nuova Autorità:
· Pubblicazione del Libro bianco: gennaio 2000
· Periodo di consultazione: fine aprile 2000
· Proposta della Commissione: settembre 2000
· Legislazione che autorizza la creazione dell'Autorità: dicembre 2001
· Inizio della fase operativa dell'Autorità: 2002
61. Anche se questo calendario è ambizioso, soprattutto se si considerano le
dimensioni del compito, la Commissione lo ritiene fattibile alla luce delle esperienze
legate alla creazione dell'EMEA. Non solo occorrerà disporre di uno scadenzario
ravvicinato per l'inizio dei lavori sulla nuova Autorità, ma occorrerà, parallelamente,
migliorare il funzionamento del sistema esistente. La Commissione costituirà un gruppo
apposito per assicurare che si agisca rapidamente onde affrontare l'intera gamma delle
questioni identificate in questo capitolo del Libro bianco.
62. Il rafforzamento dell'attuale sistema di valutazione e comunicazione del rischio
sarà parte fondamentale della serie di misure necessarie per assicurare che l'Autorità
possa diventare effettivamente operativa entro 2 anni. Per quanto concerne la
disponibilità di risorse nel prossimo biennio la Commissione contemplerà la possibilità
di rafforzare le attuali strutture di consulenza e sostegno scientifico in attesa
dell'istituzione dell'Autorità.
CAPITOLO 5: ASPETTI NORMATIVI
63. Nel capitolo 4 la Commissione ha ribadito i motivi per cui la gestione del rischio
deve essere affidata ad un quadro istituzionale dotato di piena responsabilità politica.
Nonostante la proposta creazione di un'Autorità alimentare europea, l'elaborazione e il
varo degli strumenti legislativi rimarranno di responsabilità della Commissione, del
Parlamento e del Consiglio.
64. L'Unione europea dispone di un ampio corpus legislativo che copre la produzione
primaria dei prodotti agricoli e la produzione industriale degli alimenti lavorati. La
legislazione si è evoluta nell'ultimo trentennio in modo da rispecchiare un mix di
elementi scientifici, societari, politici ed economici, in particolare nel quadro della
creazione del mercato interno, ma tale sviluppo non è stato guidato da un'azione coerente
complessiva. Per tale motivo, il Libro verde sui principi generali della legislazione in
materia alimentare nell'Unione europea aveva già previsto la necessità di una grande
revisione della legislazione in campo alimentare.
65. La produzione degli alimenti è estremamente complessa. I prodotti di origine
animale e vegetale presentano rischi intrinseci dovuti alla contaminazione microbiologia e
chimica. Tuttavia, l'attuale quadro giuridico e il sistema operativo hanno in generale
conferito ai consumatori dell'UE un elevato livello di protezione della salute. Il
problema reale non è necessariamente dato dalla mancanza di strumenti giuridici, bensì
dalla grande disparità degli strumenti per rispondere a certe situazioni in settori
specifici, o dalla molteplicità delle azioni da intraprendere là dove un problema
tracimi da un settore ad un altro. Uno degli anelli più deboli del sistema è dato dalla
mancanza di un chiaro impegno da parte di tutti gli interessati a dare un allarme
preventivo in caso di un rischio potenziale onde consentire di intraprendere
tempestivamente la necessaria valutazione scientifica e le misure protettive e da
affrontare il problema a livello europeo a monte piuttosto che a valle.
L'insieme delle misure proposte è presentato in allegato con un'indicazione delle
misure prioritarie e con il possibile calendario tenendo presente però che limitazioni
sul piano delle risorse possono ripercuotersi sul completamento di certe iniziative.
Nuovo quadro giuridico per la sicurezza alimentare
Occorre creare un insieme coerente e trasparente di norme in materia di sicurezza
alimentare
66. La Commissione intende formulare proposte per un nuovo quadro giuridico su cui
basare una strategia coerente e fissare i principi, gli obblighi e le definizioni da
applicare in questo ambito. L'obiettivo di tali proposte sarà di rispecchiare i risultati
delle ampie consultazioni che la Commissione ha iniziato nel 1997 con la pubblicazione del
suo Libro verde sulla legislazione in materia alimentare, di fissare i principi comuni che
sottendono la legislazione in campo alimentare e di fare della sicurezza degli alimenti
l'obiettivo primario della normativa dell'UE in campo alimentare.
67. La Commissione formulerà proposte tra cui una relativa ad una normativa generale
sugli alimenti, che incorporerà i principi di sicurezza alimentare menzionati al capitolo
2. Tali proposte saranno oggetto di ampie consultazioni con tutti gli interessati sin
dalle primissime fasi dello sviluppo e si effettuerà, se del caso, un'analisi
dell'impatto delle proposte legislative. Le singole norme devono essere chiare, semplici e
comprensibili per tutti gli operatori se si vuole che esse vengano applicate. Vi deve
essere anche una stretta cooperazione con le autorità competenti ai livelli appropriati
negli Stati membri onde assicurare un'adeguata e coerente ottemperanza e applicazione e
evitare le procedure amministrative non necessarie.
68. Queste proposte costituiranno anche il quadro generale per gli ambiti non coperti
dalle norme specifiche armonizzate, ma in relazione ai quali il funzionamento del mercato
interno è assicurato mediante il riconoscimento reciproco, come statuito dalla Corte di
Giustizia europea nella sentenza "Cassis de Dijon". In base a tale principio,
nell'assenza di un'armonizzazione comunitaria gli Stati membri possono limitare la
commercializzazione di prodotti legittimamente commercializzati in un altro Stato membro
soltanto là dove e nella misura in cui ciò possa essere giustificato da un interesse
legittimo come ad esempio la protezion edella salute pubblica e a condizione che le misure
adottate siano proporzionate. In tale contesto, la Commissione continuerà ad usare tutti
gli strumenti a sua disposizione, formali (procedure d'infrazione) o informali (reti di
rappresentanti degli Stati membri e riunioni, ecc.) per risolvere le dispute in materia di
ostacoli al commercio. Si contempleranno azioni finalizzate a misure comunitarie là dove
un ostacolo agli scambi sia ritenuto giustificato per ragioni di sicurezza alimentare.
Nuovo quadro giuridico per i mangimi
La sicurezza degli alimenti di origine animale inizia con la sicurezza dei mangimi
69. Sebbene la legislazione non possa prevenire del tutto gli incidenti lungo la catena
degli alimenti e dei mangimi, essa può però fissare prescrizioni e controlli appropriati
per la rilevazione precoce dei problemi e il tempestivo avvio di interventi correttivi.
Sotto tale aspetto le azioni necessarie nel campo dei mangimi sono illuminanti. I
principi della sicurezza alimentare menzionati al capitolo 2 dovrebbero essere applicabili
al settore dei mangimi, in particolare per chiarire le responsabilità dei produttori dei
mangimi e costituire un'ampia clausola di salvaguardia. Più specificamente, si devono
definire chiaramente i materiali che possono essere usati o meno nella produzione di
mangimi, compresi i sottoprodotti di origine animale. Un elenco positivo di ingredienti di
mangimi sarebbe la risposta più chiara all'attuale assenza di definizione degli
ingredienti dei mangimi, ma tale compito è complesso e richiede tempo. Nel breve termine
si deve provvedere ad ampliare rapidamente l'attuale elenco negativo. Tuttavia, la
Commissione è impegnata a procedere verso l'elaborazione di un elenco positivo nel medio
termine. Inoltre, si proporrà una revisione della legislazione comunitaria onde escludere
animali morti (carcasse) e materiali di scarto dalla catena dei mangimi. Gli unici
materiali ammessi a essere usati nei mangimi sarebbero quindi i materiali derivati da
animali dichiarati adatti al consumo umano.
Si presenterà una proposta legislativa per la valutazione, l'autorizzazione e
l'etichettatura dei nuovi alimenti, in particolare degli organismi geneticamente
modificati e dei mangimi da essi derivati. Occorre chiarire quali sono le diverse
categorie di prodotti usati nell'alimentazione animale (additivi, prodotti medicinali,
integratori) per evitare zone grigie e si devono definire i requisiti che si applicano in
ciascun caso. La Commissione porterà inoltre avanti il divieto o il progressivo ritiro
nell'UE degli antibiotici usati quali fattori che favoriscono la crescita, tenendo conto
del loro possibile uso nella medicina umana e in quella veterinaria, contestualmente alla
sua ampia strategia di controllo e di contenimento della resistenza agli antibiotici.
Ora che sono diventate più chiare le origini e le conseguenze della crisi della
diossina è ovvio che l'industria dei mangimi dovrebbe essere sottoposta alle stesse
prescrizioni e agli stessi controlli rigorosi che si applicano al settore degli alimenti
umani. La mancanza di controlli interni (buone prassi produttive, autocontrolli, piani di
emergenza) e la mancanza di meccanismi per la rintracciabilità hanno consentito che la
crisi della diossina si sviluppasse e espandesse lungo l'intera catena alimentare. Per
correggere queste anomalie si proporrà una normativa che comprenda l'approvazione
ufficiale di tutti gli impianti di produzione dei mangimi come anche controlli ufficiali a
livello nazionale e di UE. Per allineare il quadro relativo al settore dei mangimi con
quello del settore degli alimenti umani si inserirà nel sistema di allarme rapido per gli
alimenti un sistema di allarme rapido per i mangimi.
Salute e benessere degli animali
La salute e il benessere degli animali da cui derivano prodotti alimentari è
essenziale per la salute pubblica e la protezione dei consumatori.
70. La salute animale è anch'essa un fattore importante per la sicurezza
alimentare. Alcune malattie, le cosiddette zoonosi, come la tubercolosi, la
salmonellosi e la listeriosi possono essere trasmesse agli esseri umani attraverso
alimenti contaminati. Queste malattie possono essere particolarmente gravi per certe
categorie della popolazione. La listeriosi può provocare l'encefalite e aborti spontanei;
la salmonellosi costituisce un problema emergente nel campo della salute pubblica. Per
poter agire occorre però avere un quadro corretto della situazione. Occorre quindi un
monitoraggio comunitario delle malattie veicolate dagli alimenti e delle zoonosi e si
devono introdurre prescrizioni armonizzate in materia di notifica. Le informazioni così
ricavate aiuteranno la Commissione a fissare obiettivi e prendere misure più efficaci per
ridurre la prevalenza delle malattie zoonotiche.
Gli attuali programmi di eradicazione e di controllo delle malattie come quello per la
tubercolosi e la brucellosi dovrebbero essere portati avanti e se possibile rafforzati,
soprattutto in quegli Stati membri il cui status, per quanto concerne queste malattie,
rimane problematico. Un'attenzione particolare dovrebbe essere consacrata al controllo
dell'idrarosi e della Brucella melitensis nelle regioni mediterranee. Si devono meglio
valorizzare le informazioni sul monitoraggio delle zoonosi per meglio definire programmi a
livello di UE.
Il presente Libro bianco formula proposte volte specificamente a promuovere la salute e
il benessere degli animali soltanto nella misura in cui la politica di sicurezza
alimentare è direttamente interessata. La Commissione riconosce l'importanza che le
questioni legate alla salute e al benessere degli animali rivestono in un contesto più
ampio. Nell'ambito del presente Libro bianco si riconosce che le questioni del benessere
degli animali devono essere maggiormente integrate nella politica alimentare. In
particolare, nella legislazione si deve tenere conto dell'impatto sulla qualità e
sicurezza dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
71. Gran parte della normativa in materia di
BSE/TSE è stata adottata nella forma di
misure di salvaguardia adottate su una base ad hoc. Per definizione, l'adozione di tali
misure non coinvolge tutte le istituzioni comunitarie. Viene a mancare quindi un approccio
del tutto coerente. La Commissione ha affrontato il problema proponendo al Consiglio e al
Parlamento europeo una proposta completa, basata sull'art.152 del Trattato, che copre
tutte le misure di controllo della BSE e delle altre encefalopatie spongiformi
trasmissibili (TSE). Fino all'adozione della proposta si prenderanno misure d'emergenza
per assicurare un elevato livello di protezione durante il periodo intermedio. Le misure
più importanti consisteranno in norme sull'eliminazione di determinati materiali a
rischio in combinazione con una classificazione provvisoria a seconda dello status di BSE,
col rafforzamento del sistema di epidemiosorveglianza sottoponendo a test certi animali ad
alto rischio (animali morti, animali oggetto di macellazione d'emergenza), con
l'aggiornamento degli embarghi e del divieto di mangimi alla luce di pareri scientifici
aggiornati.
Inoltre, la Commissione ritiene opportuno che si proceda a ulteriori test per accertare
l'incidenza della BSE nell'Unione. Ciò è ovviamente funzionale alla disponibilità di
adeguati test post mortem. La Commissione seguirà attivamente la questione e formulerà
proposte per un adeguato programma di test alla luce degli sviluppi riscontrati.
Igiene
Elemento essenziale per la sicurezza degli alimenti è un
approccio coordinato e olistico in relazione all'igiene.
72. Col tempo, la Comunità ha sviluppato ampie prescrizioni in materia d'igiene degli
alimenti tra cui rientrano più di 20 testi giuridici volti a garantire la sicurezza degli
alimenti prodotti e immessi sul mercato. Tuttavia, tali prescrizioni sono state adottate
quale risposta puntuale alle esigenze del mercato interno, tenendo conto di un elevato
livello di protezione. Ciò ha prodotto una serie di regimi diversi in materia d'igiene a
seconda che gli alimenti siano di origine animale o vegetale, differenza che può essere
giustificata soltanto per ragioni storiche. Certi ambiti sono tra l'altro rimasti al di
fuori della portata di tali prescrizioni, come ad esempio la produzione di alimenti di
origine vegetale a livello delle aziende agricole (produzione primaria). Si proporrà un
nuovo ampio regolamento che rimaneggerà le attuali norme per introdurre coerenza e
chiarezza lungo tutta la catena della produzione alimentare. Il principio ispiratore
costantemente seguito sarà che gli operatori del settore alimentare sono pienamente
responsabili della sicurezza degli alimenti da essi prodotti. La realizzazione di analisi
del rischio e di principi di controllo nonché il rispetto di regole igieniche, da
applicarsi a tutti i livelli della catena degli alimenti, devono garantire questa
sicurezza. La Commissione esaminerà il modo per meglio assistere le piccole e medie
imprese nell'applicazione di tali prescrizioni, in particolare patrocinando lo sviluppo di
documenti orientativi. Inoltre, si introdurrà una procedura per fissare criteri
microbiologici e, se del caso, obiettivi in materia di sicurezza alimentare.
Contaminanti e residui
Si devono fissare e verificare i limiti dei contaminanti e dei residui
73. Il termine "contaminanti" riguarda tradizionalmente sostanze che
non vengono intenzionalmente aggiunte agli alimenti. Essi possono provenire da una
contaminazione ambientale o da prassi agricole, dalla produzione, dalla lavorazione,
dall'immagazzinamento, dal confezionamento, dal trasporto o anche da pratiche fraudolente.
Esistono prescrizioni UE specifiche soltanto per un certo numero di contaminanti, anche se
vi sono molte misure a livello nazionale. Ciò porta di fatto ad una disparità nella
tutela dei consumatori attraverso l'UE, ma anche a difficoltà pratiche per le autorità
di controllo e l'industria. La serietà di tale divario è emersa durante la crisi della
diossina allorché limiti ad hoc, validi soltanto per prodotti di origine belga, sono
stati fissati nel quadro di una misura di salvaguardia. Si avverte perciò l'ovvia
necessità di definire standard per i contaminanti lungo l'intera catena che va dai
mangimi agli alimenti. Ci si dovrà occupare prioritariamente della base scientifica per
fissare tali limiti.
74. Alcune sostanze compaiono negli alimenti a seguito di un uso intenzionale. Ciò
riguarda i residui di pesticidi negli alimenti di origine animale e vegetale e i medicinali
veterinari negli alimenti di origine animale. La legislazione comunitaria ha fissato
norme per la definizione di limiti massimi di residui di tali sostanze negli alimenti e
nei prodotti agricoli. Gli Stati membri hanno l'obbligo di verificare il rispetto di tali
limiti, ma non vi sono prescrizioni armonizzate e le attività di controllo sono diverse
tra Stato e Stato. Inoltre, vi è un numero limitato di laboratori accreditati in grado di
eseguire il monitoraggio negli Stati membri. Per quanto concerne i pesticidi, la
Commissione intende fissare progressivamente limiti per tutte le combinazioni
pesticida/prodotto. Si intraprenderanno azioni per ovviare alle carenze in materia di
monitoraggio e di test di laboratorio.
Attualmente, sul mercato si trova un gran numero di pesticidi che non sono
ancora stati valutati a livello comunitario. Nel frattempo si chiede l'autorizzazione alla
commercializzazione di nuovi pesticidi. La procedura di approvazione dei nuovi pesticidi
deve essere accelerata. Parallelamente, si deve snellire il riesame dell'autorizzazione
dei pesticidi esistenti onde eliminare rapidamente i prodotti sulla cui sicurezza non vi
sono dati o la cui sicurezza è risultata opinabile. Ciò porterà all'uso di pesticidi
più sicuri.
Tuttavia, la realizzazione delle valutazioni del rischio per l'autorizzazione dei
pesticidi e la fissazione di limiti massimi di residui sono ostacolate dall'assenza di
dati sufficientemente accurati sulle abitudini dietetiche. Onde colmare questa lacuna si
realizzerà uno studio importante finalizzato alla realizzazione di una base di dati sulle
abitudini dietetiche; tale base di dati sarà inoltre uno strumento essenziale per la
valutazione del rischio di tutti gli altri contaminanti, additivi, ecc.
75. La legislazione sulla contaminazione radioattiva degli alimenti e dei
mangimi si basa sull'art.13 del Trattato Euratom e, nel caso di importazioni, sull'art.133
del Trattato. In tale contesto, si terrà sotto costante revisione la legislazione post
Cernobyl.
Nuovi alimenti
Le disposizioni comunitarie in materia di nuovi alimenti devono essere
razionalizzate e rese più rigorose.
76. La procedura che autorizza l'immissione sul mercato di nuovi alimenti (ad esempio
alimenti ed ingredienti di alimenti che non sono ancora stati usati per il consumo umano,
in particolare quelli contenenti o derivanti da organismi geneticamente modificati)
dovrebbe essere chiarita e resa più trasparente. Si devono sottoporre a riesame le
esenzioni a tali disposizioni. Per tale motivo la Commissione adotterà un regolamento di
attuazione onde chiarire le procedure fissate nel regolamento sui nuovi alimenti (CE)
n.258/97 e presenterà a tempo debito una proposta per migliorare tale regolamento
conformemente al quadro normativo riveduto per quanto concerne l'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati in virtù della direttiva 90/220/CEE.
Si devono inoltre completare e armonizzare le disposizioni in materia di etichettatura.
Additivi, sostanze aromatizzanti, condizionamento e irradiazione
È necessario aggiornare e completare la normativa comunitaria esistente in materia di
additivi, sostanze aromatizzanti, condizionamento e irradiazione.
77. Le disposizioni relative agli additivi alimentari e alle sostanze
aromatizzanti devono essere modificate sotto diversi punti di vista. In primo luogo,
si dovrebbero conferire alla Commissione poteri di attuazione per consentirle di mantenere
gli elenchi comunitari di additivi autorizzati e si dovrebbe chiarire lo status degli
enzimi. In secondo luogo, gli elenchi comunitari dei coloranti, degli edulcoranti e di
altri additivi devono essere aggiornati. In terzo luogo, si devono modificare i criteri di
purezza degli edulcoranti, dei coloranti e di altri additivi e si devono fissare
appropriati criteri di purezza per gli additivi alimentari ricavati da nuove fonti. La
Commissione pubblicherà una relazione sull'assunzione degli additivi con gli alimenti.
Sinora le azioni specifiche in materia di sostanze aromatizzanti si sono concentrate su
sostanze definite chimicamente. Occorrono ulteriori lavori in modo da tenere conto delle
innovazioni in questo ambito e nuove conoscenze sugli effetti tossicologici delle sostanze
naturalmente presenti nella sostanze aromatizzanti. La Commissione aggiornerà il registro
delle sostanze aromatizzanti, fisserà un programma per la loro valutazione e stabilirà
un elenco di additivi autorizzati all'uso nelle sostanze aromatizzanti.
78. La Commissione contemplerà inoltre una modifica del quadro comunitario relativo ai
materiali che vengono in contatto con gli alimenti onde migliorare la gestione di
tale settore e perfezionare i requisiti in materia di etichettatura. La struttura e la
trasparenza delle direttive sulle materie plastiche verranno migliorate e si contemplerà
un'estensione di tali disposizioni ai trattamenti delle superfici. Per quanto concerne i
materiali non ancora soggetti ad armonizzazione (carta, gomma, metalli, legno,
sughero) la Commissione continuerà a collaborare con altri organismi europei
attivi in questo ambito (CEN Consiglio d'Europa).
79. La Commissione proporrà una direttiva onde completare l'elenco di prodotti
alimentari autorizzati ad un trattamento mediante irradiazione e pubblicherà i
dati degli impianti di irradiazione attivi negli Stati membri nonché un elenco degli
impianti dei paesi terzi approvati in quanto equivalenti. Essa elaborerà inoltre una
direttiva sui componenti delle acque minerali naturali e sulle condizioni d'uso nel
trattamento di certe acque minerali naturali mediante aria arricchita di ozono.
Misure d'emergenza
La possibilità di adottare misure di salvaguardia è uno strumento essenziale per
gestire le emergenze in materia di sicurezza alimentare.
80. La crisi della diossina ha messo in luce la mancanza di coerenza dell'attuale
quadro per l'adozione di misure di salvaguardia in risposta a un rischio
identificato per la salute dei consumatori. La Commissione non dispone attualmente di uno
strumento giuridico onde adottare misure di salvaguardia di propria iniziativa per i
mangimi ovvero per un prodotto alimentare lavorato di origine non animale proveniente da
uno degli Stati membri. A seconda del settore, i meccanismi di adozione di misure di
salvaguardia sono diversi.
L'adozione di un'unica procedura di emergenza applicabile a tutti i tipi di alimenti e
di mangimi, indipendentemente dalla loro origine geografica, è l'unico modo per ovviare
alle disparità e eliminare le possibili scappatoie. La Commissione formulerà nel merito
una proposta legislativa completa.
Processo decisionale
Il processo decisione deve essere snellito e semplificato per assicurare efficacia,
trasparenza e rapidità.
81. La normativa europea sugli alimenti può essere basata su diverse disposizioni del
Trattato CE: art.95 nel caso di misure per il completamento o il funzionamento del mercato
interno (prendendo quale base un elevato livello di protezione dei consumatori e della
salute), art.152 per le misure negli ambiti veterinario e fitosanitario che hanno quale
obiettivo diretto la protezione della salute del pubblico, l'art.153 relativo alla
protezione dei consumatori e l'art.37 in cui sono preponderanti gli aspetti agricoli. A
seconda del fondamento giuridico, le misure sono adottate dal Consiglio in codecisione col
Parlamento europeo o previa consultazione con il Parlamento europeo su proposta della
Commissione.
L'art.202 del Trattato CE prevede che, negli atti che esso adotta, il Consiglio
conferisce alla Commissione le competenze di esecuzione delle norme che esso stabilisce,
fatti salvi casi specifici in cui esso può riservarsi il diritto di esercitare
direttamente competenze di esecuzione. Tale trasferimento di competenze dovrebbe
consentire di norma alla Commissione di utilizzare rapidamente il parere scientifico da
essa ricevuto modificando la normativa appropriata o adottando decisioni appropriate. In
alcuni casi tuttavia (in particolare per quanto concerne gli additivi alimentari)
competenze di esecuzione non sono state ancora conferite alla Commissione con lo
spiacevole risultato che l'aggiornamento di elenchi positivi di sostanze autorizzate
(indipendentemente dal fatto che ciò sia necessario per autorizzare una nuova sostanza,
per interdire l'uso di una sostanza autorizzata o per modificare le condizioni di uso di
una sostanza autorizzata) può richiedere diversi anni successivamente alla formulazione
del parere scientifico.
82. Là dove sono state conferite competenze di esecuzione alla Commissione (ad esempio
per le sostanze aromatizzanti, i solventi di estrazione, i contaminanti, i residui di
pesticidi, e i materiali a contatto con gli alimenti, gli alimenti dietetici, gli alimenti
irradiati o gli alimenti surgelati) l'attuale processo decisionale per trasformare i
pareri scientifici in legislazione o in decisioni è in alcuni casi insoddisfacente: le
procedure applicabili sono disparate e farraginose, vi sono coinvolti diversi servizi e
diversi Comitati, si applicano modalità diverse e le risorse sono limitate e
sparpagliate.
83. Tutte le procedure fissate dalla normativa dell'UE in materia di alimenti ai fini
della sua attuazione e del suo adattamento al progresso tecnico e scientifico devono
essere rivedute. Sotto questo aspetto si dovrebbe ridurre e snellire il numero di Comitati
che si occupano delle norme delegate e dell'adozione di singole decisioni. Si dovrebbe
introdurre un migliore coordinamento per assicurare che le questioni della sicurezza
alimentare siano affrontate nella loro continuità dai campi alla tavola mediante
l'applicazione di una procedura regolamentare unica per la legislazione delegata, una
procedura gestionale unica per l'adozione delle singole decisioni e una procedura
d'emergenza per tutte le questioni urgenti di sicurezza alimentare. Le nuove procedure
dovrebbero essere in linea con la recente decisione sulla comitatologia.
84. Si dovrebbero fissare scadenze chiare e rigorose allorché la Commissione prepara
un emendamento o una decisione, il Comitato permanente formula un parere e la Commissione
finalizza una modifica o una decisione. Una maggiore trasparenza andrebbe introdotta in
tutte le fasi del processo normativo. Le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione andrebbero usate in modo ampio per automatizzare la produzione e il
reperimento degli emendamenti e delle decisioni e per accelerarne la circolazione tra
tutte le parti interessate.
CAPITOLO 6: CONTROLLI
Si proporrà uno strumento legislativo completo per rimodellare i diversi requisiti in
materia di controllo. In tal modo si terrà conto del principio generale che tutte le
parti della catena di produzione degli alimenti devono essere soggette a controlli
ufficiali.
Sviluppo della legislazione dell'UE
85. Nell'arco di più di 30 anni sono state fissate, nel contesto di diversi strumenti
normativi comunitari, prescrizioni legislative che definiscono i controlli ufficiali a
livello sia nazionale che dell'UE. Sebbene questi atti legislativi perseguano lo stesso
obiettivo, il loro approccio all'attuazione di tali controlli è diverso. Essi contengono
anche anomalie risultanti da un fondamento giuridico incompleto per l'esecuzione di
controlli ufficiali sia negli Stati membri che in paesi terzi. Occorre chiarire e
aggiornare l'attuale legislazione in materia di controllo degli alimenti e assicurare che
essa copra tutte le varie fasi della loro produzione. Inoltre, si devono rivedere certe
prescrizioni dettagliate di ispezione delle carni perché non sono più in linea con le
moderne prassi di gestione della sicurezza alimentare.
86. La legislazione attuale comprende un sistema in base al quale gli Stati membri
possono percepire una tassa a copertura dei costi dei controlli dei prodotti di origine
animale. Gli Stati membri possono imporre pagamenti agli importatori per i controlli di un
certo numero di prodotti di origine animale e non animale onde accertarne la conformità
alla legislazione post Cernobyl. Vi sono differenze sui livelli di tali imposte tra e
negli Stati membri. Inoltre non vi è una base giuridica per un sistema analogo da
applicarsi ai controlli dei mangimi e degli alimenti di origine non animale.
87. La mancanza di uniformità nella definizione e nell'imposizione di tasse per i
controlli e l'estensione di tale principio agli ambiti attualmente non coperti saranno
aspetti di cui si terrà conto in questo riesame della legislazione. Si dovrebbero fissare
a livello di UE obiettivi comuni per quanto concerne i requisiti di personale e di
attrezzature e si dovrebbero introdurre garanzie per assicurare che le tasse siano usate
soltanto per finanziare i controlli.
Controlli sul lapplicazione della normativa dell'UE
88. La responsabilità per una produzione di alimenti sicuri è condivisa dagli
operatori, dalle autorità nazionali e dalla Commissione europea. Gli operatori del
settore alimentare sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e sono
tenuti, di loro iniziativa, a ridurre al minimo i rischi. Le autorità nazionali hanno la
responsabilità di assicurare il rispetto degli standard di sicurezza alimentare da parte
degli operatori. Esse devono istituire sistemi di controllo onde assicurare che le norme
comunitarie siano rispettate e, se del caso, fatte rispettare. Tali sistemi devono essere
sviluppati a livello comunitario onde assicurare una strategia armonizzata.
89. Per assicurare l'efficacia di questi sistemi di controllo la Commissione, per il
tramite dell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO), porta avanti un programma di audit e
ispezioni. Questi controlli valutano l'efficacia delle autorità nazionali per quanto
concerne la loro capacità di mettere in atto e gestire sistemi di controllo validi e sono
coadiuvati da ispezioni a singoli impianti per verificare che vengano soddisfatti standard
accettabili.
90. Le recenti crisi in materia di sicurezza alimentare hanno posto in luce le carenze
dei sistemi nazionali di controllo. Al centro del problema vi è l'assenza di un approccio
comunitario armonizzato nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di controllo
nazionali.
91. Vi è quindi la chiara esigenza di un quadro comunitario di sistemi di controllo
nazionali che migliori la qualità dei controlli a livello comunitario e elevi quindi
gli standard di sicurezza alimentari in tutta l'Unione europea. La gestione di tali
sistemi di controllo rimarrà di responsabilità dei singoli Stati membri. Questo quadro
comunitario sarà caratterizzato da tre elementi chiave.
- Il primo elemento sarà dato da criteri operativi fissati a livello comunitario che
le autorità nazionali saranno tenute a rispettare. Tali criteri costituiranno i
riferimenti essenziali alla luce dei quali l'FVO valuterà le autorità competenti così
da sviluppare un approccio coerente e completo per quanto concerne l'audit dei sistemi
nazionali.
- Il secondo elemento sarà dato dallo sviluppo di orientamenti comunitari per i
controlli. Essi promuoveranno strategie nazionali coerenti e identificheranno le
priorità a seconda dei rischi nonché le procedure di controllo più efficaci. Una
strategia comunitaria dovrà applicare un approccio completo e integrato ai sistemi di
controllo. Tali orientamenti forniranno inoltre indicazioni sullo sviluppo di sistemi per
registrare l'efficacia e i risultati delle azioni di controllo come anche per fissare
indicatori comunitari di efficacia.
- Il terzo elemento del quadro comunitario consisterà nel miglioramento della cooperazione
amministrativa nello sviluppo e nella gestione dei sistemi di controllo. Vi sarà una
dimensione comunitaria rafforzata per lo scambio di buone prassi tra le autorità
nazionali. In ciò rientrerà anche l'assistenza reciproca tra gli Stati membri grazie
all'integrazione e al completamento del quadro giuridico attuale. Inoltre si tratteranno
questioni quali la formazione, lo scambio di informazioni e la concezione strategica di
più lungo periodo a livello comunitario.
92. Lo sviluppo di questo quadro comunitario complessivo per i sistemi di controllo
nazionali dovrà chiaramente essere effettuato in cooperazione tra la Commissione e gli
Stati membri. L'esperienza dell'FVO sarà un elemento essenziale nel suo sviluppo.
93. Dalla realizzazione del Mercato unico è diventata palese l'importanza di disporre
di controlli sanitari efficaci e armonizzati alle frontiere esterne dell'Unione europea.
Il sistema attuale, basato sui posti di ispezione frontalieri (PIF) che ricadono sotto le
responsabilità delle autorità dei singoli Stati membri, copre soltanto i prodotti di
origine animale. Esso inoltre non fornisce una strategia sufficientemente coordinata per
quanto concerne i controlli alle frontiere. Il fondamento giuridico per i controlli alle
frontiere deve coprire tutti i prodotti e si dovrà identificare un sistema di controllo a
livello comunitario più efficace.
94. Si dovrà esaminare se si debbano conferire alla Commissione poteri addizionali al
di là delle attuali procedure di infrazione, là dove i controlli rivelino importanti
violazioni delle norme dell'UE. Ciò dovrebbe consentire, in particolare, un intervento
rapido qualora vi siano rischi immediati per la salute dei consumatori e ci si dovrebbe
basare su un follow up efficace e trasparente delle relazioni ispettive dell'FVO. Se del
caso, dovrebbe essere anche possibile negare finanziamenti comunitari o esigere il
rimborso dei fondi già stanziati.
CAPITOLO 7: INFORMAZIONE DEI
CONSUMATORI
Comunicazione del rischio
La comunicazione del rischio non dovrebbe essere una trasmissione passiva di
informazioni, ma dovrebbe avere una dimensione interattiva caratterizzata da un dialogo e
da un feed back con tutti gli interessati.
95. La comunicazione del rischio consiste nello scambio di informazioni tra le parti
interessate sulla natura del rischio e sulle misure per controllarlo. Ciò rientra
essenzialmente tra le responsabilità delle autorità pubbliche allorché si occupano
della gestione dei rischi per la salute pubblica. Tale meccanismo può funzionare
correttamente soltanto se le valutazioni del rischio e le decisioni in materia di gestione
del rischio sono trasparenti e pubbliche. A partire dal 1997 la Commissione ha posto in
atto una nuova strategia per assicurare la trasparenza rendendo disponibile al pubblico
tutte le informazioni sui pareri scientifici e sulle ispezioni e i controlli. Tale
strategia è un elemento chiave nella comunicazione del rischio e serve a ripristinare la
fiducia del pubblico; essa dev'essere perciò proseguita attivamente.
96. Per tutti gli aspetti legati alla sicurezza degli alimenti è essenziale che il
consumatore venga riconosciuto come una parte interessata a tutti gli effetti e che si
tenga conto delle sue preoccupazioni
- consultando il pubblico su tutti gli aspetti della sicurezza alimentare
- predisponendo un quadro per discussioni (dibattitici pubblici) tra esperti
scientifici e consumatori
- agevolando il dialogo transnazionale dei consumatori sia a livello europeo che a
livello globale.
97. È importante che tutte le fasi del processo decisionale siano trasparenti. Per
quanto buono possa essere un nuovo sistema, se non vi è trasparenza i consumatori non
saranno in grado di seguire lo sviluppo delle nuove misure e di cogliere appieno i
miglioramenti che esse recano con sé. La trasparenza implica che vi sia la necessaria
apertura al pubblico e che si assicurino il controllo democratico e la responsabilità.
98. Inoltre, si deve introdurre un approccio più proattivo per quanto concerne la
comunicazione di rischi inevitabili per certe parti della popolazione. Ad esempio, le
donne in età riproduttiva, le donne incinte, i bambini in tenera età, gli anziani e le
persone affette da immunodeficienza dovrebbero essere avvertite in modo più attivo sui
possibili rischi determinati da certi alimenti.
Etichettature e pubblicità
Si devono dare ai consumatori informazioni essenziali e accurate per consentire loro di
fare scelte consapevoli.
99. Norme vincolanti in materia di etichettatura dovranno quindi assicurare che i
consumatori dispongano delle informazioni sulle caratteristiche del prodotto che
consentano di effettuare una scelta, vale a dire la sua composizione, la sua conservazione
e il suo uso. Gli operatori dovrebbero essere liberi di fornire ulteriori informazioni
sull'etichetta, a patto che tali informazioni siano corrette e non fuorvianti.
Nel contesto dell'OMC, quella dell'etichettatura è diventata una questione di politica
commerciale in molti ambiti diversi, tra cui quello della sicurezza alimentare, in
relazione sia agli accordi sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) che alle misure
sanitarie e fitosanitarie (SPS). La Comunità ha quindi indicato che seguirà orientamenti
multilaterali in materia di etichettatura. Tali orientamenti dovrebbero servire per
evitare dispute inutili. Ciò è di particolare interesse per la Comunità considerata la
nostra posizione sul diritto dei consumatori all'informazione.
100.Al di là della codificazione della direttiva sull'etichettatura ora in
corso, la Commissione intende proporre un nuovo emendamento che eliminerà l'attuale
possibilità di non indicare i componenti o gli ingredienti dei componenti là dove essi
costituiscano meno del 25% del prodotto finale. Una etichettatura completa degli
ingredienti non solo assicurerà un'informazione ottimale dei consumatori quanto alla
composizione di un prodotto alimentare, ma assicurerà nel contempo la necessaria
informazione di quei consumatori che, per ragioni sanitarie o etiche, devono o intendono
evitare certi ingredienti. In tale contesto si dovrà ancora considerare il problema del
trasferimento degli additivi lungo la catena alimentare. Inoltre, per gli ingredienti che
sono allergeni riconosciuti, ma per i quali si deve indicare soltanto il nome della
categoria, si contemplerà la possibilità di indicare la presenza di tali allergeni onde
consentire ai consumatori, che presentano sensibilità a tali prodotti, di evitarli.
101.La direttiva sull'etichettatura proibisce che si attribuiscano agli alimenti
proprietà di prevenire, trattare o curare una malattia umana o il riferimento a tali
proprietà. La Commissione continua a ritenere che l'etichetta e la pubblicità degli
alimenti non debbano contenere tali dichiarazioni relative alla salute. È vero che una
dieta equilibrata è un requisito essenziale per una buona salute, ma dichiarazioni sul
fatto che l'assunzione di un alimento possa prevenire, trattare o curare una malattia
potrebbero in effetti indurre i consumatori a fare scelte dietetiche non equilibrate. La
Commissione esaminerà tuttavia se nella normativa dell'UE si possano introdurre
disposizioni specifiche a disciplina delle "indicazioni funzionali" (ad esempio
affermazioni relative agli effetti benefici di una sostanza nutritiva su determinate
funzioni fisiche normali) e delle "indicazioni nutrizionali" (come quelle che
descrivono, a seconda dei casi, la presenza, l'assenza o il livello di una sostanza
nutritiva contenuta in un prodotto alimentare o il suo valore rispetto a un prodotto
analogo). Inoltre, la Commissione esaminerà la necessità di mettere le disposizioni
della direttiva sull'etichettatura nutrizionale in linea con i bisogni e le aspettative
dei consumatori.
102.Complementarmente alla strategia in materia di etichettatura degli alimenti, si
dovrebbero estendere gli strumenti di cui i consumatori e i concorrenti possono avvalersi
per ottenere riparazione in caso di messaggi pubblicitari fuorvianti in modo da
coprire le affermazioni legate ai summenzionati tipi di informazioni. La Commissione
formulerà a tal fine una proposta di modifica della direttiva sulla pubblicità
fuorviante e farà in modo che le disposizioni in materia di pubblicità e di
etichettatura relative a tali affermazioni costituiscano un quadro legislativo coerente.
103.La Commissione esaminerà ulteriormente l'opportunità di rivedere o di introdurre
disposizioni specifiche in materia di etichettatura per certe categorie di alimenti.
Regole specifiche, come l'obbligo di indicare il luogo di origine per la frutta fresca,
tali da fornire migliori informazioni ai consumatori su tali prodotti, non contrastano con
le norme generali. La Commissione chiarirà inoltre le disposizioni che disciplinano
l'etichettatura dei nuovi alimenti e, in particolare, i prodotti derivati da organismi
geneticamente modificati e prenderà un'iniziativa per quanto concerne l'etichettatura
degli additivi prodotti ricorrendo agli strumenti dell'ingegneria genetica e
l'etichettatura degli alimenti e degli ingredienti di alimenti prodotti senza ricorrere
alle tecniche dell'ingegneria genetica (i cosiddetti "alimenti esenti da OGM
).
Nutrizione
I consumatori manifestano una crescente attenzione per il valore nutrizionale degli
alimenti che acquistano e si avverte sempre di più la necessità di fornire informazioni
corrette sugli alimenti che consumano.
104.Il fatto di assicurare la protezione della salute pubblica non significa limitarsi
alla sola sicurezza chimica, biologica e fisica degli alimenti. Si dovrebbe anche fare in
modo di assicurare l'assunzione delle sostanze nutritive essenziali limitando nel contempo
l'assunzione di altri elementi onde evitare effetti nocivi per salute, tra cui anche
effetti antinutritivi. Da ricerche scientifiche è emerso che una dieta adeguata e variata
è un fattore importante per la salute e il benessere in generale. Ciò vale in
particolare adesso che appaiono sul mercato nuovi tipi di prodotti dal valore nutritivo
modificato che possono influenzare il comportamento e il benessere dei consumatori in modo
positivo o negativo. Inoltre, non sono sistematicamente disponibili in forma chiara e
accessibile le informazioni suscettibili di consentire ai consumatori di operare una
giusta scelta.
105.Per quanto concerne gli alimenti dietetici (vale a dire gli alimenti
destinati a soddisfare le particolari esigenze nutritive di gruppi specifici della
popolazione), la Commissione elaborerà una direttiva specifica sugli alimenti volti a
soddisfare i bisogni derivanti da un intenso sforzo muscolare. Essa preparerà inoltre una
relazione sugli alimenti destinati ai diabetici e definirà le condizioni che danno titolo
ad apporre sugli alimenti le indicazioni "a basso tenore di sodio" o
"esente da sodio" e "esente da glutine". La Commissione presenterà
inoltre al Consiglio e al Parlamento due proposte di direttive sugli integratori
alimentari (vale a dire fonti concentrate di sostanze nutritive quali vitamine e
minerali) e sugli alimenti arricchiti (vale a dire alimenti cui sono state aggiunte
sostanze nutritive). Inoltre si dovranno fissare criteri di purezza per le sostanze
nutritive aggiunte agli alimenti destinati ad un uso particolare o che sono presenti negli
integratori alimentari e negli alimenti arricchiti.
106.Sono state organizzate diverse azioni a livello comunitario nel contesto del
"Quarto" e del "Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo". Tali
azioni presentano delle componenti che hanno attinenza con una politica nutrizionale. La
Commissione contempla l'opportunità di sviluppare una politica nutrizionale completa
e coerente e presenterà a tal fine un piano d'azione.
107.Diversi aspetti che sono già stati evocati nel presente Libro bianco valgono anche
per l'istituzione di una politica in questo ambito. Un'efficace attuazione di una politica
nutrizionale richiede in particolare un monitoraggio, una raccolta e un'analisi efficace
di dati. Informazioni sull'assunzione di alimenti, sulle abitudini dietetiche e sullo
stato nutrizionale dovrebbero essere quindi incluse nei sistemi nazionali e comunitari di
raccolta di dati. Inoltre, si dovrebbero promuovere ricerche e studi sulla nutrizione, si
dovrebbero perseguire attivamente pareri scientifici e i loro risultati dovrebbero essere
pubblicizzati appieno. Un altro aspetto importante di una politica nutrizionale è dato da
un'informazione efficace e corretta dei consumatori; sotto questo aspetto la direttiva
sull'etichettatura nutrizionale ha un ruolo da svolgere. Si dovrebbe compiere uno sforzo
specifico per mettere in atto appropriati strumenti di informazione, come l'etichettatura
nutrizionale, ma anche campagne di informazione. Si proporranno raccomandazioni del
Consiglio relative a orientamenti in campo dietetico. Si dovrà assicurare un'adeguata
comunicazione ai consumatori.
CAPITOLO 8: DIMENSIONE INTERNAZIONALE
Il principio fondamentale per quanto concerne gli alimenti e i mangimi importati è che
essi devono soddisfare requisiti sanitari almeno equivalenti a quelli fissati dalla
Comunità per gli alimenti e i mangimi di sua produzione.
108.La Comunità è il più grande importatore/esportatore di prodotti alimentari al
mondo e commercia con paesi di tutto il mondo una gamma sempre più ampia di prodotti
alimentari. Con questi ampi scambi di prodotti alimentari la sicurezza alimentare non può
essere considerata esclusivamente una questione di politica interna. Ai prodotti
alimentari oggetto di commercio internazionale si applicano esattamente le stesse
preoccupazioni in materia di zoonosi, contaminanti, ecc., indipendentemente dal fatto che
essi siano importati verso la Comunità o da essa esportati. Per assicurare che si
soddisfino questi requisiti, i nostri obblighi innanzi all'OMC ci impongono di fondare
tali misure su standard internazionali o, là dove esse non siano basate su standard
internazionali, esse devono avere un avallo scientifico. Qualora manchino prove
scientifiche, si possono adottare misure provvisorie sulla base di informazioni pertinenti
disponibili.
109.Il quadro internazionale per quanto concerne la sicurezza degli alimenti si è
sviluppato in modo significativo a seguito del maggior ruolo assunto da certe
organizzazioni internazionali come ad esempio il Codex Alimentarius e l'Ufficio
internazionale dell'epizoozia (UIE) nell'ambito dell'accordo dell'Organizzazione mondiale
del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (l'accordo SPS),
l'organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'organizzazione per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO).
110.La Comunità svolge un ruolo attivo nel Comitato SPS e in altri comitati dell'OMS
onde assicurare che il quadro internazionale incoraggi e tuteli i diritti dei paesi a
mantenere elevati standard sanitari per quanto concerne la sicurezza alimentare. In tale
contesto, la Comunità ha l'obiettivo di chiarire e rafforzare l'esistente quadro
nell'ambito dell'OMC per l'uso del principio di precauzione in relazione alla sicurezza
alimentare, in particolare al fine di trovare una metodologia concordata quanto al raggio
di azione in virtù di tale principio. L'adozione di una strategia globale per la
sicurezza alimentare, quale delineata nel presente Libro bianco, contribuirà a rafforzare
il ruolo della Comunità nell'OMC.
Certi paesi terzi usano argomenti di ordine sanitario e fitosanitario privi di
giustificazione scientifica per rifiutare l'accesso di prodotti alimentari d'origine
comunitaria sui loro mercati. L'accordo SPS prevede il diritto di ottenere la valutazione
del rischio su cui si basa la misura adottata da un paese terzo. Tale valutazione del
rischio dovrebbe essere analizzata attentamente a tempo debito onde individuarne le
eventuali carenze e i punti deboli e avviare la procedura di consultazione prevista
dall'accordo SPS.
111.Si proseguiranno celermente i lavori per l'adesione della Comunità europea al
Codex Alimentarius e all'Ufficio internazionale delle epizoozie.
112.I consumatori del mondo intero hanno il diritto di attendersi che i prodotti
esportati dalla Comunità soddisfino gli stessi standard elevati che si applicano
all'interno della Comunità. Il livello di sicurezza alimentare richiesto per i prodotti
esportati dalla Comunità dovrebbe essere quindi lo stesso richiesto per i prodotti
commercializzati nella Comunità. Si contemplerà la necessità di istituire a tal fine un
sistema di certificazione comunitaria all'esportazione.
113.La Comunità ha già negoziato diversi accordi internazionali bilaterali in materia
di misure sanitarie che comprendono il riconoscimento dell'equivalenza delle misure
sanitarie applicate da paesi terzi. Si esaminerà la possibilità di negoziare ulteriori
accordi. In questo contesto si situa la necessità di una collaborazione tecnica come
anche di una cooperazione in materia di R&S tecnologico con i paesi terzi. Per
ottemperare agli obblighi fissati dall'accordo SPS la Comunità deve assicurare che tutte
le norme concernenti misure di SPS prevedano la possibilità di riconoscere l'equivalenza
anche caso per caso.
114.Si continuerà il processo di negoziazione di accordi con i paesi e i territori
vicini, ad esempio la Norvegia, la Svizzera, Andorra, nel cui ambito essi fanno proprio
l'acquis comunitario per quanto concerne la sicurezza alimentare e altri requisiti
sanitari e fitosanitari.
115.Per quanto concerne il futuro ampliamento della Comunità, è essenziale che i
paesi candidati all'adesione attuino i principi fondamentali del Trattato, pongano in atto
una legislazione in materia di sicurezza alimentare e sistemi di controllo equivalenti a
quelli vigenti nella Comunità. Ciò rappresenta un'importante sfida per questi paesi, sia
per quanto concerne il miglioramento della loro produzione e dei loro impianti di
lavorazione sia per quanto concerne l'attuazione della necessaria legislazione e dei
sistemi di controllo. L'attuale impalcatura comunitaria di assistenza aiuterà, se del
caso, i paesi candidati ad adottare la legislazione necessaria, compresa anche la messa in
atto delle istituzioni competenti per attuare e far rispettare tale legislazione,
conformemente alle priorità identificate nei partenariati per l'adesione.
CAPITOLO 9: CONCLUSIONI
116.L'attuazione di tutte le misure proposte nel presente Libro bianco consentirà di
organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato e integrato al fine di
raggiungere il livello più elevato possibile di protezione della salute.
La normativa sarà riesaminata e modificata a seconda delle necessità onde renderla
più coerente, completa e aggiornata. Si promuoverà un'applicazione di tale normativa a
tutti i livelli.
La Commissione ritiene che l'istituzione di una nuova Autorità, che diventerà il
punto di riferimento scientifico per l'intera Unione, contribuirà a realizzare un elevato
livello di protezione della salute dei consumatori e quindi a ripristinare la fiducia
degli stessi.
117.Il successo delle misure proposte nel presente Libro bianco è intrinsecamente
legato al sostegno del Parlamento europeo e del Consiglio. La loro attuazione dipenderà
dall'impegno degli Stati membri. Il Libro bianco sollecita inoltre un forte coinvolgimento
degli operatori del settore che hanno la responsabilità primaria dell'applicazione, nel
quotidiano, delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare.
Una maggiore trasparenza a tutti i livelli della politica di sicurezza alimentare è il
filo conduttore dell'intero Libro bianco e contribuirà in modo fondamentale ad accrescere
la fiducia dei consumatori nella politica di sicurezza alimentare dell'UE.
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