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Oggetto:
Lavoro a tempo parziale
La normativa sul lavoro a tempo parziale è
stata modificata, come è noto, dall’art. 46 del decreto
legislativo 276/2003.
Fin dai primi commenti, e ora nell’articolato
commento critico al suddetto decreto pubblicato dalla case
editrice Ediesse (Il lavoro tra progresso e mercificazione),
abbiamo rilevato i vizi di costituzionalità dell’art. 46 cit. per
violazione dei criteri di delega e della normativa comunitaria.
La materia del part-time viene in questi
giorni illustrata in maniera peggiorativa da una disinvolta
circolare del Ministero del lavoro (n. 9 del 18.3.2004).
Vi trasmettiamo sul merito la nota del prof.
Amos Andreoni della nostra Consulta giuridica, che evidenzia
criticamente le innovazioni introdotte dalla circolare.
Le suddette innovazioni –oltre che non
condivisibili sul piano interpretativo- non hanno né valore né
efficacia di diritto oggettivo, in quanto introdotte con una mera
circolare e dunque potranno essere contestate in sede giudiziaria
senza bisogno di impugnazione di costituzionalità, ma solo
prospettando interpretazioni alternative del testo di legge e allo
stesso modo il giudice potrà non tenerne conto.
Si tratta in sostanza dell’espressione di una
interpretazione governativa politicamente orientata ed è davvero
inutile precisare in questo senso, certo non favorevole ai
lavoratori
Giovanni Naccari

Part-time
Circ.
Ministero del Lavoro n. 9
del 18/3/2004
1. Si ritiene utile evidenziare nelle
presenti note gli aspetti peggiorativi della circolare rispetto
all’art. 46 del d.lgs n. 276/03, o comunque le innovazioni che,
per essere state introdotte in circolare, sono evidentemente
inammissibili.
Se ne può quindi richiedere la
disapplicazione in via giudiziale.
Restano ovviamente ferme le nostre
indicazioni sulle necessità di sollevare le questioni di
costituzionalità dell’art. 46 cit. per violazione dei criteri di
delega e della normativa comunitaria; indicazioni espresse a suo
tempo in sede di primo commento al d.lgs. n. 276/03.
2. Lavoro
supplementare
a). La Circolare del Ministero del lavoro sulla parte del
d.lgs 276/2003 relativa al tempo parziale ammette il ricorso al
lavoro supplementare «anche nel lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto, tutte le volte che la prestazione….. sia
inferiore all’orario normale settimanale».
Viceversa la legge (art. 46 cit.) consente lo svolgimento di
prestazioni supplementari solo «nelle ipotesi si lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale» circostanza questa che ha indotto la
dottrina a negare la legittimità del ricorso a lavoro
supplementare nelle altre ipotesi.
b). La circostanza che l’art. 46 abbia
eliminato il riferimento al contratto collettivo effettivamente
applicato consentirebbe -per il Ministero del lavoro- al «datore
di lavoro che applichi un contratto che non regolamenta il lavoro
supplementare» di «mutare la regolamentazione contenuta in un
contratto diverso da quello applicato».
L’interpretazione non è conforme alla
sistematica dell’art. 46. Detta norma rinvia aspetti non secondari
del part-time alla regolamentazione prevista dal contratto
collettivo, che resta dunque delegato dalla legge quanto ai
contenuti applicativi, dalla legge medesima lasciati in bianco.
Ciò significa che il contratto collettivo ha efficacia
generalizzata, prescindendo dalla affiliazione sindacale del
datore di lavoro. Non è quindi necessario che il contratto
collettivo sia concretamente applicato dall’imprenditore. È
sufficiente che sia applicabile, in ragione del comparto
produttivo cui detto contratto collettivo si riferisce.
Il che significa affermare l’opposto da quanto espresso dal
Ministero: il datore di lavoro non potrà scegliere a suo
piacimento il contratto da applicare, bensì dovrà applicare quel
contratto collettivo che sia oggettivamente applicabile in
relazione all’area produttiva che esso stesso avrà indicato.
Con l’effetto ad es. che, se il contratto
collettivo del settore metalmeccanico non prevede il lavoro
supplementare, tale possibilità non è surrogata dalla opzione del
datore di lavoro per un diverso contratto collettivo. Tra l’altro
detta opzione facoltizzerebbe il datore di lavoro ad applicare il
contratto collettivo più largheggiante in materia, con effetti
paradossali ed inammissibili.
Insomma la volontà dell’art. 46 di demandare al solo contratto
collettivo di settore (o di azienda) la valutazione del se, come e
quanto lavoro supplementare introdurre, si convertirebbe in una
opzione del datore di lavoro.
c). Secondo il Ministero «il venir
meno del riferimento all’illecito disciplinare, contemplato dalla
normativa previgente, deve essere interpretato nel senso che
l’illegittimo rifiuto a rendere la prestazione supplementare
può acquisire rilevanza disciplinare». Il che significa
subordinare l’esercizio del potere disciplinare ai principi
codocistici di correttezza e buona fede: in concreto il potere
disciplinare dovrà arrendersi di fronte ad una giustificazione del
lavoratore obbiettivamente e socialmente rilevante.
d). «In considerazione della espressa
abrogazione della disciplina transitoria introdotta dall’art. 3,
comma 15, del d.lgs n. 61 del 2000, decadono tutte le clausole dei
contratti collettivi ….. vigenti all’entrata in vigore del d.lgs
n. 276 del 2003 incompatibili con la nuova disciplina di legge ».
L’opinione sopra esposta –espressa dalla
circolare- non è conforme all’art. 39 Cost. che valorizzando
l’autonomia sindacale e l’ordinamento intersindacale facoltizza il
contratto collettivo alla stessa stregua della legge. A meno che
la legge non limiti il raggio d’azione del contratto collettivo
con espresse deroghe; deroghe che, oltre ad essere
espresse, devono essere altresì giustificate per esigenze di
“ordine pubblico” e temporalmente limitate come ripetutamente
sottolineato dalla Corte Costituzionale. Nella specie, viceversa,
l’art. 46 cit. facoltizza i contratti collettivi (vecchio e nuovi)
a «determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa»
part-time senza limiti di sorta; e ciò a differenza delle
specifiche figure o livelli professionali le cui «modalità
particolari di attuazione delle discipline» part-time in tanto
sono legittime in quanto siano «rimesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del presente decreto».
3. Lavoro
straordinario
La circolare ribadisce la possibilità di
svolgere lavoro supplementare per il part-time verticale fino al
limite dell’orario contrattualmente previsto per il full time;
solo oltre tale soglia è consentito il lavoro straordinario nei
limiti generalmente valevoli.
L’art. 46, per la verità, facoltizza il solo
lavoro straordinario per il part-time verticale (e dunque solo per
quello stagionale); non consente invece, come già detto, il lavoro
supplementare. Salvo che non sia esplicitamente convenuta una
clausola elastica il tal senso (v. infra).
4. Clausole
flessibili
Anche qui si ripropone la legittimità della
opzione, espressa dal datore di lavoro, in favore della
applicazione del contratto collettivo ritenuto più opportuno, ove
il contratto collettivo di pertinenza del datore di lavoro (ratione
materiae) nulla preveda in proposito.
All’opposto va ribadito che, se il contratto
collettivo di settore non introduca tali clausole, l’operatività
delle stesse, così come di altre analoghe previste da altri
contratti collettivi, risulta paralizzata nel settore produttivo
in questione.
D’altra parte l’accordo individuale sulle
clausole elastiche, raggiunto in assenza di contratto collettivo,
appare revocabile –malgrado il silenzio della legge- su richiesta
del lavoratore, per difetto sopravvenuto delle cause
giustificative che legittimarono la stipula del patto medesimo
secondo le regole civilistiche sulla presupposizione.
D’altra parte il rifiuto della variazione, a valle del patto non
ancora revocato, non è sanzionabile se sorretto da una valida
giustificazione socialmente (e costituzionalmente) meritevole.
5. Clausole elastiche,
trasformazione del rapporto Criteri di computo-Sanzioni
La circolare non introduce modifiche
dell’art. 46
Prof. Amos Andreoni
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