Dipartimento Politiche
Attive del
Lavoro
Roma, 18
maggio 2004
Oggetto:
invio decreto legislativo sugli ispettori e commento
Care compagne
e cari compagni,
è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto 124/04 in
merito all’attuazione della delega prevista dall’art. 8 della
legge 30/03 (riforma dei servizi ispettivi) che vi inviamo in
allegato.
Permangono
tutte le criticità a suo tempo segnalate che qui riassumiamo:
Articoli
1- 5: si è in presenza
di una funzione tutta centralistica e gerarchica messa in
capo al Ministero del Lavoro e alle Direzioni regionali e
provinciali che riduce al minimo l’autonomia ispettiva (e
di autotutela nel caso di ricorso) degli enti previdenziali, in
particolare INPS e INAIL, nonostante le prese di posizioni
contrarie emanate dai rispettivi CIV. Solo le ASL rimangono
infatti fuori dal campo di applicazione (e non poteva essere
altrimenti).
In questa
riorganizzazione il ruolo delle commissioni nazionali, regionali e
provinciali di coordinamento (composte ora anche da 4
rappresentanti dei sindacati) è rimesso alla discrezionalità
(di convocazione e di recepimento delle eventuali indicazioni) del
dirigente del Ministero, che avrà il solo obbligo di sentire
i direttori di INPS e INAIL nel definire le attività e gli
interventi di tutti i soggetti ispettivi.
Art. 6:
si attua una distinzione tra ispettori delle DPL (la cui
attività di vigilanza permane omnicomprensiva ed è coperta dallo
status di ufficiale di polizia giudiziaria) e ispettori degli enti
previdenziali e assicurativi la cui azione di vigilanza non gode
dell’identica “protezione”.
Art.8:
permangono tutti i limiti a suo tempo denunciati nella definizione
delle attività di prevenzione e promozione degli ispettori. In
particolare la possibilità per gli ispettori delle DPL di svolgere
funzioni di consulenza a pagamento delle imprese in merito
alla materia lavoristica nonché alle novità legislative (nel qual
caso la norma specifica che durante tale consulenza l’ispettore
non esercita le proprie funzioni di ufficiale giudiziario,
scelta comunque contraddittoria con il principio per cui, in
quanto pubblico ufficiale, se a conoscenza di reati o irregolarità
è obbligato alla denuncia o comunque all’intervento).
Tali
consulenze saranno svolte all’interno di apposite convenzioni i
cui criteri saranno definiti con un decreto (entro 60 giorni) del
Ministro del lavoro.
Inoltre (art.
8 comma2) la norma stabilisce che, qualora nel corso dell’attività
ispettiva di tipo istituzionale (a ribadire quindi un’ipotetica
funzione non istituzionale?) emergano profili di inosservanza da
cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative
(per esempio uno scorretto utilizzo di contratti a progetto), il
personale ispettivo fornisce indicazioni operative per la
corretta attuazione delle norme.
Art.9:
per le materie previdenziali le possibili interrogazioni (diritto
di interpello) saranno inoltrate tutte alle DPL (anche
tramite l’Inps o l’Inail) che quindi risponderà anche per materie
di competenza degli enti previdenziali.
Art. 10:
non è chiaro ancora il rapporto tra la costituzione di una banca
dati di tutti i soggetti ispezionati al fine di evitare
duplicazioni e gli effetti pratici delle eventuali sospensioni
connesse a conciliazione, ecc. In quanto l’immissione di tali dati
avverrà in contemporanea con l’ispezione e non con l’esito della
stessa.
Importante
sarà capire la definizione del modello unificato di verbale e di
rilevazione degli illeciti (che a questo punto dovranno poter
essere registrati tutti, proprio per rendere efficace l’ispezione
unica). La nuova norma stabilisce comunque che i verbali di
accertamento saranno utilizzabili come possibile prova, pertanto
non sarà più necessaria la ripetizione degli accertamenti
(utile nel caso di una prima testimonianza “sotto pressione” del
lavoratore irregolare scoperto).
Art.11:
tutte le peggiori criticità già segnalate sono rimaste. In primo
luogo si parla di una possibile conciliazione, a discrezione
dell’ispettore, senza visita in loco “nelle ipotesi di
richieste di intervento dalle quali emergano elementi per una
soluzione conciliativa della controversia”. Come emergono tali
elementi senza un’acquisizione durante l’ispezione? Da chi
provengono tali richieste? Si è quindi in presenza di un atto
senza che sia stato precedentemente quantificato il diritto di cui
si tratta.
In più stiamo
parlando di una sede di conciliazione diversa dal quella
prevista dall’art. 410 del Codice Civile dove sono invece
presenti 4 rappresentanti sindacali (tanto è che il comma 3
dell’art. 11, specifica che non trovano applicazione i primi tre
commi dell’art. 2113 del C.C.). Una nuova conciliazione che è
detta monocratica proprio in quanto la presenza di un
rappresentante sindacale è solo eventuale (e su richiesta del
lavoratore, il cui potere negoziale è noto). Ricordiamo che in
sede di conciliazione monocratica si potrà derogare da
disposizioni di legge e di contratto e che solamente nel caso di
non riuscita conciliazione avverrà l’ispezione in azienda !
Da
sottolineare inoltre come il combinato disposto dell’art. 11 e
dell’art. 12 (dove si parla invece di crediti patrimoniali
connessi alla disciplina meramente contrattuale) fa di questa sede
il luogo per eccellenza per le conciliazioni e le transazioni
degli omessi contributi previdenziali e assicurativi, anche
perché a tale forma di conciliazione si può arrivare anche in
sede di ispezione, con l’ispettore che acquisisce la volontà
di conciliare nel momento stesso della visita (e senza
assistenza sindacale alcuna per il lavoratore irregolare
scoperto).
L’interpretazione letterale del comma 6 dell’art. 11 però
(scindendo comunque il momento dell’acquisizione della volontà,
con la convocazione presso la DPL) permetterà teoricamente al
lavoratore sempre e comunque di rifiutare l’esito della
conciliazione (ma anche qui pesa l’assenza delle parti sociali in
sede di conciliazione monocratica);
Art. 12,
comma 1-3: “qualora
emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui
scaturiscono crediti patrimoniali” il personale delle DPL
diffiderà il datore a corrispondere gli importi dovuti. Importi su
cui, entro 30 giorni, il datore potrà comunque promuovere
un’istanza di conciliazione presso la DPL, anche se non è
chiaro (anche rispetto allo stesso comma 6 dell’art. 11, che
parla di generici elementi per una soluzione conciliativa)
di quale conciliazione si tratti.
Se quella
prevista dal 410 (come è augurabile) o la nuova “monocratica”. Del
tutto da chiarire inoltre se l’art. 12 stesso abbia una valenza
superiore e obbligatoria rispetto alla discrezionalità sancita
dallo stesso art. 11 comma 6. Anche perché, per assurdo, sono più
facilmente oggetto di conciliazione alcuni omessi pagamenti
(straordinari, ecc.) che non versamenti obbligatori di carattere
previdenziale (e quindi di derivazione legislativa e non
contrattuale).
Sembrerebbe
quasi che la norma garantire di più i lavoratori in grigio che non
quelli a nero!
Art. 12,
comma 4: qualora, a
fronte della diffida prevista dallo stesso articolo 12 e trascorsi
i 30 giorni (o non riuscita la conciliazione), si intenda
ricorrere presso il nuovo Comitato regionale per i rapporti di
lavoro (vedi anche art.17 che lo istituisce) questo potrà essere
integrato entro 30 giorni da un rappresentante dei datori di
lavoro e da un rappresentante dei sindacati comparativamente più
rappresentativi. Da capire però le modalità per individuare
tale rappresentante, anche in considerazione della possibile
diversa iscrizione del lavoratore che “gode” dei frutti della
diffida contro cui ci si oppone.
Ricordiamo
che il nuovo Comitato sostituisce i comitati regionali dell’INPS
in cui invece erano presenti i rappresentanti di tutte le
principali sigle sindacali!
Art. 13:
qualora l’ispettore della DPL non eserciti la sua possibilità di
effettuare una conciliazione monocratica, la diffida potrà
riguardare qualsivoglia inosservanza delle norme in materia di
lavoro e legislazione sociale (dalle quali discendano però
sanzioni amministrative). Tale potere di diffida è esteso,
limitatamente alla materia della previdenza e dell’assistenza
sociale anche agli ispettori degli enti per le inadempienze da
loro rilevate.
Art. 17:
vengono istituiti i Comitati regionali per i rapporti di lavoro,
per i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le
ordinanze-ingiunzioni che siano inerenti alla natura del rapporto
di lavoro.
I comitati
saranno composti dai direttori delle DRL, Inps e Inail senza la
presenza della parti sociali. Vengono così svuotate le
Commissioni regionali dell’INPS (composte anche dalle parti
sociali) a cui competeva la valutazione nei casi di ricorso
inerenti a una contestazione sulla reale natura dei rapporti di
lavoro (e relative omissioni contributive), con l’impossibilità
dell’INPS di autotutelarsi, reperire le risorse sottratte
illegalmente alle sue casse, mantenere una funzione centrale
nell’erogazione dei trattamenti pensionistici.
Confermiamo
quindi il giudizio di assoluta negatività della normativa (già
espresso anche in una nota unitaria con CISL e UIL), la cui
gravità va letta anche all’interno di un quadro in cui le Dpl
potranno essere soggetti che certificheranno i rapporti di lavoro
ai sensi dell’art. 76 del 276/03 e in cui le nuove norme
sull’appalto (in combinata con l’abolizione della legge
1369/60) e più in generale le numerose tipologie contrattuali
introdotte rendono meno stringenti le responsabilità contrattuali
e normative del datore di lavoro.
E’ evidente
infatti il nesso pericoloso tra subordinazione gerarchica di tutti
gli enti alle Dpl, certificazione ex ante fatta dalle stesse,
consulenza a pagamento del singolo ispettore, conciliazione
monocratica senza le parti sociali e possibilità specifiche di
ricorso per la qualificazione del rapporto in sedi prive di
assistenza sindacale (se non per le competenze salariali, ma non
previdenziali).
In merito al
provvedimento e alle sue ripercussioni, come Dipartimento,
riteniamo utile promuovere uno specifico momento di
approfondimento da tenersi nelle prossime settimane.
Cordialmente
p. Dipartimento Politiche Attive
del Lavoro
Claudio
Treves- Alessandro Genovesi
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