MERCATO DEL LAVORO

 

 
 

 


 

Dipartimento Politiche

Attive del Lavoro

 

Roma, 18 maggio 2004

           

 

Oggetto: invio decreto legislativo sugli ispettori e commento

 

Care compagne e cari compagni,

 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto 124/04 in merito all’attuazione della delega prevista dall’art. 8 della legge 30/03 (riforma dei servizi ispettivi) che vi inviamo in allegato.

 

Permangono tutte le criticità a suo tempo segnalate che qui riassumiamo:

 

Articoli 1- 5: si è in presenza di una funzione tutta centralistica e gerarchica messa in capo al Ministero del Lavoro e alle Direzioni regionali e provinciali che riduce al minimo l’autonomia ispettiva (e di autotutela nel caso di ricorso) degli enti previdenziali, in particolare INPS e INAIL, nonostante le prese di posizioni contrarie emanate dai rispettivi CIV. Solo le ASL rimangono infatti fuori dal campo di applicazione (e non poteva essere altrimenti).

In questa riorganizzazione il ruolo delle commissioni nazionali, regionali e provinciali di coordinamento (composte ora anche da 4 rappresentanti dei sindacati) è rimesso alla discrezionalità (di convocazione e di recepimento delle eventuali indicazioni) del dirigente del Ministero, che avrà il solo obbligo di sentire i direttori di INPS e INAIL nel definire le attività e gli interventi di tutti i soggetti ispettivi.

 

Art. 6: si attua una distinzione tra ispettori delle DPL (la cui attività di vigilanza permane omnicomprensiva ed è coperta dallo status di ufficiale di polizia giudiziaria) e ispettori degli enti previdenziali e assicurativi la cui azione di vigilanza non gode dell’identica “protezione”.

 

Art.8: permangono tutti i limiti a suo tempo denunciati nella definizione delle attività di prevenzione e promozione degli ispettori. In particolare la possibilità per gli ispettori delle DPL di svolgere funzioni di consulenza a pagamento delle imprese in merito alla materia lavoristica nonché alle novità legislative (nel qual caso la norma specifica che durante tale consulenza l’ispettore non esercita le proprie funzioni di ufficiale giudiziario, scelta comunque contraddittoria con il principio per cui, in quanto pubblico ufficiale, se a conoscenza di reati o irregolarità è obbligato alla denuncia o comunque all’intervento).

Tali consulenze saranno svolte all’interno di apposite convenzioni i cui criteri saranno definiti con un decreto (entro 60 giorni) del Ministro del lavoro.

Inoltre (art. 8 comma2) la norma stabilisce che, qualora nel corso dell’attività ispettiva di tipo istituzionale (a ribadire quindi un’ipotetica funzione non istituzionale?) emergano profili di inosservanza da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative (per esempio uno scorretto utilizzo di contratti a progetto), il personale ispettivo fornisce indicazioni operative per la corretta attuazione delle norme.

 

Art.9: per le materie previdenziali le possibili interrogazioni (diritto di interpello) saranno inoltrate tutte alle DPL (anche tramite l’Inps o l’Inail) che quindi risponderà anche per materie di competenza degli enti previdenziali.

 

Art. 10: non è chiaro ancora il rapporto tra la costituzione di una banca dati di tutti i soggetti ispezionati al fine di evitare duplicazioni e gli effetti pratici delle eventuali sospensioni connesse a conciliazione, ecc. In quanto l’immissione di tali dati avverrà in contemporanea con l’ispezione e non con l’esito della stessa.

Importante sarà capire la definizione del modello unificato di verbale e di rilevazione degli illeciti (che a questo punto dovranno poter essere registrati tutti, proprio per rendere efficace l’ispezione unica). La nuova norma stabilisce comunque che i verbali di accertamento saranno utilizzabili come possibile prova, pertanto non sarà più necessaria la ripetizione degli accertamenti (utile nel caso di una prima testimonianza “sotto pressione” del lavoratore irregolare scoperto).

 

Art.11: tutte le peggiori criticità già segnalate sono rimaste. In primo luogo si parla di una possibile conciliazione, a discrezione dell’ispettore,  senza visita in loco “nelle ipotesi di richieste di intervento dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia”. Come emergono tali elementi senza un’acquisizione durante l’ispezione? Da chi provengono tali richieste? Si è quindi in presenza di un atto senza che sia stato precedentemente quantificato il diritto di cui si tratta.

In più stiamo parlando di una sede di conciliazione diversa dal quella prevista dall’art. 410 del Codice Civile dove sono invece presenti 4 rappresentanti sindacali (tanto è che il comma 3 dell’art. 11, specifica che non trovano applicazione i primi tre commi dell’art. 2113 del C.C.). Una nuova conciliazione che è detta monocratica proprio in quanto la presenza di un rappresentante sindacale è solo eventuale (e su richiesta del lavoratore, il cui potere negoziale è noto). Ricordiamo che in sede di conciliazione monocratica si potrà derogare da  disposizioni di legge e di contratto e che solamente nel caso di non riuscita conciliazione avverrà l’ispezione in azienda !

Da sottolineare inoltre come il combinato disposto dell’art. 11 e dell’art. 12 (dove si parla invece di crediti patrimoniali connessi alla disciplina meramente contrattuale) fa di questa sede il luogo per eccellenza per le conciliazioni e le transazioni degli omessi contributi previdenziali e assicurativi, anche perché a tale forma di conciliazione si può arrivare anche in sede di ispezione, con l’ispettore che acquisisce la volontà di conciliare nel momento stesso della visita (e senza assistenza sindacale alcuna per il lavoratore irregolare scoperto).

L’interpretazione letterale del comma 6 dell’art. 11 però (scindendo comunque il momento dell’acquisizione della volontà, con la convocazione presso la DPL) permetterà teoricamente al lavoratore sempre e comunque di rifiutare l’esito della conciliazione (ma anche qui pesa l’assenza delle parti sociali in sede di conciliazione monocratica);

 

Art. 12, comma 1-3: “qualora emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali” il personale delle DPL diffiderà il datore a corrispondere gli importi dovuti. Importi su cui, entro 30 giorni, il datore potrà comunque promuovere un’istanza di conciliazione presso la DPL, anche se non è chiaro (anche rispetto allo stesso comma 6 dell’art. 11, che parla di generici elementi per una soluzione conciliativa) di quale conciliazione si tratti.

Se quella prevista dal 410 (come è augurabile) o la nuova “monocratica”. Del tutto da chiarire inoltre se l’art. 12 stesso abbia una valenza superiore e obbligatoria rispetto alla discrezionalità sancita dallo stesso art. 11 comma 6. Anche perché, per assurdo, sono più facilmente oggetto di conciliazione alcuni omessi pagamenti (straordinari, ecc.) che non versamenti obbligatori di carattere previdenziale (e quindi di derivazione legislativa e non contrattuale).

Sembrerebbe quasi che la norma garantire di più i lavoratori in grigio che non quelli a nero!

 

Art. 12, comma 4: qualora, a fronte della diffida prevista dallo stesso articolo 12 e trascorsi i 30 giorni (o non riuscita la conciliazione), si intenda ricorrere presso il nuovo Comitato regionale per i rapporti di lavoro (vedi anche art.17 che lo istituisce)  questo potrà essere integrato entro 30 giorni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei sindacati comparativamente più rappresentativi. Da capire però le modalità per individuare tale rappresentante, anche in considerazione della possibile diversa iscrizione del lavoratore che “gode” dei frutti della diffida contro cui ci si oppone.

Ricordiamo che il nuovo Comitato sostituisce i comitati regionali dell’INPS in cui invece erano presenti i rappresentanti di tutte le principali sigle sindacali!

 

Art. 13: qualora l’ispettore della DPL non eserciti la sua possibilità di effettuare una conciliazione monocratica, la diffida potrà riguardare qualsivoglia inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale (dalle quali discendano però sanzioni amministrative). Tale potere di diffida è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell’assistenza sociale anche agli ispettori degli enti per le inadempienze da loro rilevate.

 

Art. 17: vengono istituiti i Comitati regionali per i rapporti di lavoro, per i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni che siano inerenti alla natura del rapporto di lavoro.

I comitati saranno composti dai direttori delle DRL, Inps e Inail senza la presenza della parti sociali. Vengono così svuotate le Commissioni regionali dell’INPS (composte anche dalle parti sociali) a cui competeva la valutazione nei casi di ricorso inerenti a una contestazione sulla reale natura dei rapporti di lavoro (e relative omissioni contributive), con l’impossibilità dell’INPS di autotutelarsi, reperire le risorse sottratte illegalmente alle sue casse, mantenere una funzione centrale nell’erogazione dei trattamenti pensionistici.

 

Confermiamo quindi il giudizio di assoluta negatività della normativa (già espresso anche in una nota unitaria con CISL e UIL), la cui gravità va letta anche all’interno di un quadro in cui le Dpl potranno essere soggetti che certificheranno i rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 76 del 276/03 e in cui le nuove norme sull’appalto (in combinata con l’abolizione della legge 1369/60) e più in generale le numerose tipologie contrattuali introdotte rendono meno stringenti le responsabilità contrattuali e normative del datore di lavoro.

 

E’ evidente infatti il nesso pericoloso tra subordinazione gerarchica di tutti gli enti alle Dpl,  certificazione ex ante fatta dalle stesse, consulenza a pagamento del singolo ispettore, conciliazione monocratica senza le parti sociali e possibilità specifiche di ricorso per la qualificazione del rapporto in sedi prive di assistenza sindacale (se non per le competenze salariali, ma non previdenziali).

 

In merito al provvedimento e alle sue ripercussioni, come Dipartimento, riteniamo utile promuovere uno specifico momento di approfondimento da tenersi nelle prossime settimane.

 

Cordialmente

 

p. Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

                                                                             Claudio Treves- Alessandro Genovesi