|
1
|
- Resistere, resistere, resistere…
|
|
2
|
- Giudizio resta:
- Serve tutela della persona
|
|
3
|
- Lavoro a progetto
- Contratto inserimento
- Part time
- Agenzie per il lavoro
- Certificazione
- Servizi ispettivi
- Modifiche alla l.276
|
|
4
|
|
|
5
|
- non si supera il Co.Co.Co. che diventa progetto, programma di lavoro o
fase di esso
- esclusione dalla pubblica amministrazione
- il committente fissa i termini, e all’interno di questi il collaboratore
a progetto è libero di organizzarsi (sic!)
- Anche per funzione tipica dell’impresa
- non subordinato perché progetto funzione del risultato da conseguire
entro il tempo prefissato e non
“essere a disposizione del datore di lavoro”
|
|
6
|
- Progetto:attività produttiva identificabile e collegata ad un preciso
risultato finale
- Programma: tipo di attività…non direttamente riconducibile [ad] un
risultato finale
- “l’individuazione del progetto…compete al committente” ; “le scelte
tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono
insindacabili” e“la determinabilità della durata [del progetto] può
dipendere dalla persistenza dell’interesse del committente
all’esecuzione del progetto”
|
|
7
|
- Rinnovi: nessun limite, né a rapporti con contenuti diversi con lo
stesso collaboratore
- Corrispettivo: “non retribuzioni stabilite in CCNL per i lavoratori
subordinati” compensi esaustivi di ogni obbligo (ferie, ecc)
- Sicurezza e 626: limitare le disposizioni della 626 ai soli lavoratori
subordinati, diminuendo quindi quelle per i lavoratori “autonomi ed
assimilati”;
- Rinunzie e transazioni: “in sede di certificazione”
- Malattia, infortunio, maternità: come testo di legge
|
|
8
|
- “[il controllo giudiziario] concerne…l’esistenza nei fatti di un
progetto e non la sua mera deduzione nel contratto”
- il giudice dovrà esaminare in concreto l’organizzazione dell’impresa
- “un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad
un determinato risultato finale”
- attribuzione della natura di lavoro autonomo a questi rapporti
- “sindacati interni” per accordi di prolungamento per i co.co.co.
esistenti, e non “rappresentanze sindacali aziendali”
|
|
9
|
- Per confindustria lavoratori a progetto ormai qualificati come autonomi
|
|
10
|
- Obbligatoria la forma scritta e verifica a livello aziendale
- Individuate le figure professionali per le quali, esclusivamente, sono
consentiti rapporti di collaborazione
- Ampia autonomia ai collaboratori
- Definiti i minimi di compenso
- Se infortunio sospensione fino a guarigione clinica
- Sospensione rapporto per maternità
- Possibilità sospensione per malattia sino ad ¼ rapporto
- Premio fine mandato del 3%
- Cassa mutualistica interaziendale per copertura economica eventi
sanitari
|
|
11
|
- Indicazioni del Ministero del Lavoro sul Distacco di manodopera previsto
dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 276/03
- L'istituto del distacco trova applicazione, per la prima volta, nel
campo dei rapporti di lavoro privatistico
- Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione è solo
l'interesse del distaccante
|
|
12
|
- Il mancato versamento dei contributi agli Enti Bilaterali non fa venir
meno il diritto delle imprese a agevolazioni e benefici (subordina, ma
con formulazione meno stringente e dettagliata, l'applicazione di
incentivi e benefici pubblici al rispetto dei contratti collettivi di
lavoro della categoria o della zona)
|
|
13
|
- successivo al varo del D. Lgs. 276/03
La sentenza ci consente di valutare come, nel ragionamento dei
giudici di legittimità, la norma nuova non abbia cancellato totalmente
la vecchia, almeno riguardo al divieto di interporre manodopera se non
attraverso soggetti abilitati e riguardo alla necessaria presenza di
elementi di imprenditorialità nell’impresa appaltatrice
|
|
14
|
- Problemi aperti:
- che fare nei rinvii CCNL e CC.AA.
- come evolveranno i tavoli ad es.
apprendistato
|
|
15
|
- Cgil, Cisl, Uil e le associazioni dei datori di lavoro hanno stipulato
l'accordo sui criteri cui dovranno attenersi le imprese per l'uso del
contratto di inserimento (rapporto contratti/legge)
|
|
16
|
- la contrattazione collettiva definisce: durata, inquadramento e
prospettiva di stabilizzazione occupazionale
- livelli e titolarità vengono ribaditi
- la contrattazione collettiva, anche aziendale, può stabilizzazione i
lavoratori assunti con contratto di inserimento -e soprattutto di
reinserimento- forzando così i limiti del 60% di conferme previsto dalla
legge.
- quantità minima di ore di formazione: le 16 ore sancite sono
insufficienti
|
|
17
|
- l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore
al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa
di
assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per
la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare e' 173.2.
L'indennità é aggiornata, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata
dall'ISTAT.
|
|
18
|
- Le agevolazioni contributive previste dal decreto 276/03 sono equiparate
a quelle dei vecchi contratti di formazione/lavoro. Rimandati invece gli
incentivi per le donne al di sotto dei 50 anni: saranno fissati da uno
specifico decreto ministeriale che indicherà in quali territori dovranno
applicarsi.
|
|
19
|
- La circolare ministeriale n.10 conferma le modifiche alla disciplina del
lavoro cooperativo apportate dalla legge 30/03
- 1 (Soci lavoratori di cooperativa), 2 (Diritti individuali e collettivi
del socio lavoratore di cooperativa), 3 (Trattamento economico del socio
lavoratore), 4 (Altre normative applicabili al socio lavoratore) e 5 (Regolamento
interno) della legge n. 142/01
- viene ulteriormente confermata la preminenza del rapporto associativo su
quello di lavoro
|
|
20
|
- La circolare del Ministero del lavoro n.9/04 peggiora, se possibile, le
normative di legge, rappresentando a volte 'più l’espressione di un odio
politico nei confronti delle leggi del governo precedente che
un’interpretazione delle leggi di quello attuale.
- Precisa possibile P.T. nell’apprendistato e nei contratti di inserimento
|
|
21
|
- (v.lavoro supplementare: si vuole far venir meno delle clausole
contrattuali, attenzione delle RSU delle imprese le cui direzioni
volessero sostenere la fine dell’efficacia e della validità di intese
precedentemente sottoscritte)
- E’ essenziale non consentire alcuna lesione all’autonomia collettiva; a
salvaguardia del valore e dell’efficacia di intese precedentemente
sottoscritte, che quindi devono avere efficacia fino a quando esse non
siano modificate o da un’espressa disposizione di legge, oppure da un
altrettanto espresso atto delle parti a suo tempo contraenti.
|
|
22
|
- Se la normativa del part-time non esiste nel CCNL di settore
corrispondente, l’impresa può riferirsi “ad un contratto diverso da
quello applicato”, a insindacabile scelta dell’impresa!
- l’accordo aziendale si può stipulare “non più con la necessaria
assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto
nazionale applicato”
- Può esserci una regolamentazione differenziata riguardo ai contenuti
applicativi degli aspetti demandati alla contrattazione (v.lavoro
supplementare, clausole flessibili ed elastiche)
|
|
23
|
- la peggiore interpretazione delle nuove norme: obbligatorietà della
prestazione supplementare nei limiti del tetto eventualmente stabilito
dalla contrattazione, sia per quanto riguarda la sanzionabilità
disciplinare per “rifiuti ingiustificati” con risoluzione del rapporto,
motivata dalla reiterazione del provvedimento disciplinare…
- La contrattazione deve ribadire la volontarietà di ogni lavoro
supplementare, v. es. CCNL grafici, o affermare l’impossibilità di
sanzioni disciplinari per la mancata prestazione.
|
|
24
|
- cancellata la maggiorazione del 50% per ogni ora di supplementare
prestata oltre il tetto convenuto contrattualmente (possono
diventare“riposi”)
|
|
25
|
- Clausole elastiche o flessibili: non più solo contrattazione collettiva
anche pattuizione individuale. Possibile assistenza RSA all’atto
dell’assunzione(!)
- Trasformazione dei rapporti: dal diritto all’informazione sul diritto
precedenza a clausole individuali
- Computo: anche monte ore dei diritti sindacali.
- Estensione all’agricoltura
|
|
26
|
- Le agevolazioni contributive previste dal decreto 276/03 sono equiparate
a quelle dei vecchi contratti di formazione/lavoro. Rimandati invece gli
incentivi per le donne al di sotto dei 50 anni: saranno fissati da uno
specifico decreto ministeriale che indicherà in quali territori dovranno
applicarsi
|
|
27
|
|
|
28
|
|
|
29
|
|
|
30
|
|
|
31
|
|
|
32
|
|
|
33
|
|
|
34
|
|
|
35
|
|
|
36
|
|
|
37
|
|
|
38
|
|
|
39
|
|
|
40
|
|
|
41
|
|
|
42
|
- Il decreto ministeriale consente alle nuove agenzie di operare nel
mercato del lavoro come società di servizi a 360 gradi
- prevede i requisiti minimi di idoneità dei locali, le competenze
professionali del personale, alcuni criteri di pubblicità e trasparenza,
le autorizzazioni regionali
- Con una circolare (24 giugno 2004)il ministero del lavoro
"chiarisce" quali sono le procedure per richiedere
l'autorizzazione, le competenze del personale e consente ai nuovi
soggetti privati di svolgere anche altre attività oltre a quelle già stabilite
dal decreto legislativo 276 del 2003
|
|
43
|
- Chiarisce che il lavoro intermittente è immediatamente utilizzabile
anche per il lavoro week-end o in periodi predeterminati (ferie estive,
vacanze pasquali e natalizie)
|
|
44
|
- Il 21 luglio è stata emanata l'ennesima circolare sulle agenzie per il
lavoro. Si tratta di una rettifica peggiorativa - norme meno cogenti
riguardo a personale, requisiti di professionalità e
tecnico-organizzativi - della precedente, la n.25/2004(manca decreto
trattamento dati individuali)
|
|
45
|
- la circolare interpretativa contrasta con l'accordo interconfederale
dell'11 febbraio 2004, nel quale si ristabilisce la gerarchia delle
fonti contrattuali collettive e si fissa un minimo di ore di formazione
indispensabile per qualificare il contratto stesso
- viene meno % mantenimento in servizio dei vecchi CFL in corso (e quindi
dei nuovi 16 mila contratti così come riconosciuti dal decreto
correttivo del 276/03) presso un datore che al termine degli stessi CFL
“inizi” con i nuovi contratti di inserimento, non riconoscendo
continuità tra i due contratti
|
|
46
|
|
|
47
|
|
|
48
|
|
|
49
|
|
|
50
|
|
|
51
|
|
|
52
|
|
|
53
|
|
|
54
|
- Il ministero del Lavoro "illustra" con una circolare i
tirocini estivi previsti dall'articolo 60 del D.lgs. 276/03 (Tirocini
estivi di orientamento, destinati ad “adolescenti e giovani”,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università o un
Istituto scolastico di ogni ordine e grado)
- durata massima di tre mesi
- prevista l’eventualità – ma non l’obbligatorietà - di erogare a favore
del Tirocinante una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600
Euro
|
|
55
|
- Art.2 Nella versione originale si abilitavano le strutture territoriali
delle OO.SS. e datoriali all’intermediazione di manodopera
- Art.3 facoltà, per le imprese edili, di versare il contributo del 4%
anziché a Forma.Temp al sistema delle casse edili
- Art.5 quasi impossibile impugnare i contratti di somministrazione, salvo
la assenza di forma scritta
- Art.6 e 9 aggiunti, norme più severe riguardo all’appalto, ripristinando
la vecchia norma della legge 1369. Inoltre la costituzione di un
rapporto d’appalto in violazione delle norme di legge riguardanti la
natura “imprenditoriale” dell’appaltatore determina la facoltà di
richiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al
committente
- Art.7 aggiunta, norme più garantiste in caso di distacco
- Art.10 modificato lavoro intermittente: non causali dai CCNL ma
assunzione anche per “predeterminati periodi della settimana, del mese o
dell’anno” . Effetti:
- sono illegittimi tutti i contratti stipulati prima della data di
pubblicazione in G. U.;
- attrezzarsi per impugnare i futuri contratti a chiamata per periodo
predeterminati (tipicamente i contratti week-end)
|
|
56
|
- Artt.11 e 12 sanzione per mancata formazione nell’apprendistato e nel
contratto d’inserimento (salario del lavoratore qualificato)
- Art.13 riferimento al Regolamento comunitario per la fruizione delle
agevolazioni connesse ai contratti d’inserimento (occupazione aggiuntiva
e durata di almeno 12 mesi)
- Art.14 contratti di formazione/lavoro, agevolazioni solo entro il 31
ottobre 2004 per progetti “autorizzati” (e non “presentati”) massimo per
16mila unità
- Art.15 novità grave: si prevede la possibilità di transare sui diritti
derivanti da un rapporto di collaborazione preesistente nel momento in
cui si “riconduce ad un progetto.
- Art. 16-17 modifica lavoro
accessorio: si eleva il tetto economico a 5mila Euro l’anno; e gli
importi previsti dal 276 (5,80 euro di valore del buono, di cui 1 euro
di contributo Inps.0,5 Inail e 0,20 aggio per il concessionario) sono
tutti cancellati e rinviati nella loro determinazione ad un futuro
decreto ministeriale
- Art.18 La certificazione è estesa a tutti i rapporti di lavoro.
- Art.19 L’apprendistato è possibile anche per lavori di manovalanza e di
produzioni in serie (catene di montaggio)
- Art.20 comunicazione di costituzione del rapporto di lavoro da farsi il
giorno prima dell’inizio della prestazione effettiva, corresponsabilità
in solido delle imprese nel cantiere, ecc. (accordo Parti edilizia).
|
|
57
|
- RER fatto ricorso alla corte costituzionale:
- l’articolo 1 (liberalizzazione del collocamento e servizi incontro
domanda e offerta di lavoro),
- l’articolo 2 (riforma dei
contratti a causa mista, ovvero apprendistato e tirocini formativi),
- l’articolo 8 (riforma dei servizi
ispettivi).
|
|
58
|
- può ridurre gli effetti della L.276:
- SpI: può accreditare chi collabora con pubblico e individuare i soggetti
che possono concorrere nei bandi ai fondi
- Svantaggiati (art.13 e 14 della 297)
- Incentivi regionali alla stabilità (ridurre la permanenza nella fascia
flessibilità in ingresso)
- Confini bilateralità
- Apprendistato: formazione e ruolo Parti Sociali per fissare la durata
|
|
59
|
- In passato
- Per legge, le regole essenziali
- Per contratto, la loro estensione
- Nel futuro
- Per legge, la deregolamentazione
- Per contratto, contenimento e controllo
|
|
60
|
- Contrastare le norme più negative
- Contenere la precarizzazione
- Controllare flessibilità e diritti
- Consolidare e qualificare il lavoro
|
|
61
|
- Appalto di manodopera: non ricorso ad appalti di sola manodopera;
l’appaltatore deve possedere propri strumenti e macchinari
- Trasferimento di ramo d’impresa: mantenere per via contrattuale il
requisito di autonomia funzionale previsto dall’attuale art.2112 del
C.C.
- Somministrazione a tempo indeterminato: escludere il ricorso a tale
tipologia di lavoro
|
|
62
|
- Contratti formazione e lavoro
- Somministrazione a tempo determinato
- Tempo determinato
- Apprendistato
- Contratto d’inserimento
- Lavoro a progetto
- Percentuale max lavoro atipico
- Restringere le causali
- Escludere mansioni e figure professionali
- Informazione e contrattazione sulle assunzioni
|
|
63
|
- Le esigenze di flessibilità dell’ impresa:
- rafforzare il diritto d’informazione
- selezionare tra i lavori atipici; es. escludere intermittenza
- agire sugli orari e sull’organizzazione del lavoro
|
|
64
|
- I percorsi di stabilizzazione del lavoro:
- diritto di precedenza per le lavoratrici ed i lavoratori atipici
- limitare la durata complessiva e la ripetitività dei lavori atipici
|