Legge 14 Maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di
processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2005 - Supplemento ordinario n. 91
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Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
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Legge di conversione
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Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante modificazioni al codice di
procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza
con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi ed
ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a
realizzare il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, nonchè sottoposto al parere della Assemblea
generale della Corte suprema di cassazione ai sensi
dell’articolo 93 dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al
Parlamento, perchè sia espresso il parere delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni
dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è
emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la
scadenza di quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive
e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al
presente comma. 3. Nell’attuazione della delega di cui al
comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) disciplinare il processo di cassazione in funzione
nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso
ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111,
settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio
di motivazione debba riguardare un fatto controverso;
l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di
inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di
un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto
della Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei
contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando
la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del codice di
procedura civile; la non ricorribilità immediata delle
sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il
giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che
decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione
della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione
della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione
fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle
sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione
sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui
all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa
invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni
semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate
le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al
precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la
sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba
reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata;
l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito,
possibile anche nel caso di violazione di norme processuali;
l’enunciazione del principio di diritto, sia in caso di
accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con
riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi
idonei, modellati sull’attuale articolo 363 del codice di
procedura civile, a garantire l’esercitabilità della
funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei
casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi
dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione.
Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di
terzo contro le sentenze di merito della Corte di
cassazione, disciplinandone la competenza;
b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina
dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità dell’oggetto
come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva
diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di
compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico
criterio di capacità, riferito al potere di disporre in
relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa
all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella
nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o
successiva delle parti, nonchè relativa alla successione nel
diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al
processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali
dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a
garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una
disciplina unitaria e completa della responsabilità degli
arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una
disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di
adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri
possano conoscere in via incidentale delle questioni
pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia
necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo;
una razionalizzazione della disciplina dei termini per la
pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di
proroga degli stessi; una semplificazione e una
razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia
del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli
effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi
attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i
seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità del
lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del codice
di procedura civile alla esplicita previsione delle parti,
salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i
princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico, 2)
disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di
pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione
per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra
arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto
compromissorio; una disciplina dell’arbitrato amministrato,
assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale
nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto
dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni
compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione
del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con
tendenziale estensione della relativa disciplina
all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con
esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice
di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato
trovino sempre applicazione in presenza di patto
compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed
espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina
legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del
contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di
eccezione della decisione per vizi del procedimento e la
possibilità di fruire della tutela cautelare.
4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il
Governo può revisionare la formulazione letterale e la
collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre
norme processuali civili vigenti non direttamente investiti
dai princìpi di delega in modo da accordarli con le
modifiche apportate dal decreto legislativo adottato
nell’esercizio della predetta delega.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel
rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al
comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, nonchè la riconduzione della
disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza
o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato
preventivo come disciplinato in attuazione della presente
legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri
da parte delle Commissioni competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
primo periodo del presente comma o successivamente, la
scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i
seguenti princìpi: 1) semplificare la disciplina attraverso
l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità
dell’istituto e l’accelerazione delle procedure applicabili
alle controversie in materia;
2) ampliare le competenze del comitato dei creditori,
consentendo una maggiore partecipazione dell’organo alla
gestione della crisi dell’impresa; coordinare i poteri degli
altri organi della procedura; 3) modificare la disciplina
dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i
soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi
professionali associati, le società tra professionisti,
nonchè coloro che abbiano comprovate capacità di gestione
imprenditoriale; 4) modificare la disciplina delle
conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni
personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di
residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse
alle sole esigenze della procedura; 5) modificare la
disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che
essi si rivolgano nei confronti dell’effettivo destinatario
della prestazione; 6) ridurre il termine di decadenza per
l’esercizio dell’azione revocatoria; 7) modificare la
disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti
giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il
curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo
scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una
disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare
e per i contratti di locazione finanziaria; 8) modificare la
disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori
e del curatore ed introducendo l’obbligo di informativa
periodica da parte del curatore al comitato dei creditori
sulla gestione provvisoria; 9) modificare la disciplina
dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della
procedura, semplificando le modalità di presentazione delle
relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di
adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori
possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o
effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del
comitato dei creditori, nonchè confermare il curatore ovvero
richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un
nuovo nominativo; 10) prevedere che, entro sessanta giorni
dalla redazione dell’inventario, il curatore predisponga un
programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione
del comitato dei creditori, all’autorizzazione del giudice
delegato contenente le modalità e i termini previsti per la
realizzazione dell’attivo, specificando:
10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite
l’affitto a terzi;
10.2) la sussistenza di proposte di concordato; 10.3) le
azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da
esercitare; 10.4) le possibilità di cessione unitaria
dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti
giuridici individuabili in blocco; 10.5) le condizioni della
vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori
possa proporre al curatore modifiche al programma
presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che
l’approvazione del programma sia subordinata all’esito
favorevole della votazione, da parte del comitato dei
creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione
dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e
semplificando gli adempimenti connessi;
12) modificare la disciplina del concordato fallimentare,
accelerando i tempi della procedura e prevedendo l’eventuale
suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della
posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie
categorie di creditori, nonchè trattamenti differenziati per
i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le
modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano
diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed
ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio;
disciplinare le modalità di approvazione del concordato,
modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine
di garantire una maggiore celerità dei relativi
procedimenti; 13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione
e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa
consista nella liberazione del debitore persona fisica dai
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti qualora:
13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura
fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile
all’accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle
operazioni;
13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a
ritardare la procedura; 13.3) non abbia violato le
disposizioni di cui alla gestione della propria
corrispondenza; 13.4) non abbia beneficiato di altra
esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 13.5)
non abbia distratto l’attivo o esposto passività
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo
gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al
credito; 13.6) non sia stato condannato per bancarotta
fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica,
l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in
connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo
che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
14) abrogare la disciplina del procedimento sommario; b)
prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata;
c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il
cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul
valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili,
abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore
con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli
articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è
posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2005- Supplemento ordinario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
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Capo I SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI
MERCATI
Art. 1. (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo).
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con
l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci
dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici
adeguati alle esigenze dei traffici, nonche' per
l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di
rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi
di polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di
coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei
termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti
che si riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento
delle procedure alle tecnologie informatiche, del piu' ampio
ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle
disposizioni vigenti in materia. E' fatta salva la
disciplina in materia di circolazione in ambito
internazionale dei beni culturali di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a
rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque
consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono
inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle
dogane installate nei maggiori porti ed interporti del
territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali
corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonche'
assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici
connessi al terrorismo ed alla criminalita' internazionale,
l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta
milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio
precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per
effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo
3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per
l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonche'
finalizzate al potenziamento delle attivita' di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000
euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di
38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse
all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8
giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al presente comma
si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede: a) quanto a euro
4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli
anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per
il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e
2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; b) a euro 22.566.000 per
il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3; c) quanto a euro
29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad
euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' elevato
al 49 per cento per gli investimenti all'estero che
riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che
garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive
interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con
proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro
l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la
legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per
la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per
l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state
violate le norme in materia di origine e provenienza dei
prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale. La
sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro
che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi
titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima
accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede
alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente
comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli,
anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive e del Ministero degli
affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di
provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: "due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater opera in stretto coordinamento
con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della
legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo
all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio
nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita
produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria
attivita' all'estero in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e che intendono
reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere
sulla base delle previsioni in materia di contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e
innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne
l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le
partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono
superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo
sociale della societa' nel caso in cui le imprese italiane
intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione
nel periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare
trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro
favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e
servizi nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Uffici
all'estero" dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati,
sono comunicati al competente centro di responsabilita',
all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al
fine della rendicontazione, del controllo e delle
conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto
del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle norme di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai
relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi,
progetti o programmi, corredati dei relativi documenti
analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli
organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di
competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo
61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, ove cio' sia indispensabile alla prosecuzione o al
completamento dell'intervento, progetto o programma,
debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale
sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte
del capo missione sullo stato di realizzazione degli
interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale
e' altresi' corredata da una relazione del capo missione,
attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento,
progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei
procedimenti amministrativi di rendicontazione e di
controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla
gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia alla
gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di
bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4
della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di
emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo
missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni
non governative che operano localmente. La congruita' dei
tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non
governative per la realizzazione di programmi di
microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica.
Art. 1-bis. (Modifiche al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, il
comma 6 e' abrogato; b) all'articolo 34, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Il contratto di lavoro
intermittente puo' in ogni caso essere concluso con
riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di
venticinque anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di
quarantacinque anni di eta', anche pensionati"; c)
all'articolo 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.
Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non puo' essere inferiore, per
piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro,
ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista
diversa previsione da parte dei contratti collettivi
nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale"; d) all'articolo
70, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: "e-bis)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi"; e) all'articolo 70, il comma 2 e' sostituito dai
seguenti: "2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1,
anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attivita' che non danno
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di
un anno solare; 2-bis. Le imprese familiari possono
utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo
complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno
fiscale, a 10.000 euro"; f) all'articolo 72, il comma 4 e'
sostituito dai seguenti: "4. Fermo restando quanto disposto
dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento
delle spettanze alla persona che presenta i buoni,
registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale,
effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini
previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in misura pari al 13 per cento del valore nominale del
buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale
del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di
cui al comma 1, a titolo di rimborso spese; 4-bis. Con
riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70,
comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale
disciplina contributiva e assicurativa del lavoro
subordinato".
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane"
e' soppressa.
Art. 1-ter. (Quote massime di lavoratori stranieri per
esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, possono essere stabilite, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale
per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente.
Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
Art. 1-quater. (Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle
funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei
diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b)
monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione
dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio
funzionamento degli uffici delle competenti direzioni
generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' di composizione e di
funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2. (Disposizioni in materia fallimentare, civile e
processuale civile nonche' in materia di libere professioni,
di cartolarizzazione dei crediti e relative alla Consob).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) l'articolo 67 e' sostituito
dal seguente: "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi
che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli
atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite
o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un
quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti
estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non
effettuati con danaro o con altri mezzi normali di
pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le
ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non
scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti
entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti
di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita'
d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un
conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in
maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca; c) le vendite a giusto
prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le
garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in
essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua
situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata
ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice
civile; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis; f) i pagamenti dei
corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati,
del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali."; b) l'articolo 70 del regio decreto
n. 267 del 1942, e' sostituito dal seguente: "Art. 70.
(Effetti della revocazione)". - La revocatoria dei pagamenti
avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di
compensazione multilaterale o dalle societa' previste
dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si
esercita e produce effetti nei confronti del destinatario
della prestazione. Colui che, per effetto della revoca
prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto
aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti
estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo
deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo
per il quale e' provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data
in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo
corrispondente a quanto restituito."; c) nella rubrica del
Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte,
in fine, le parole: "e degli accordi di ristrutturazione";
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e'
sostituito dal seguente: "Art. 160 (Condizioni per
l'ammissione alla procedura). - L'imprenditore che si trova
in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato
preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere: a) la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei
beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi
compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni,
anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e
titoli di debito; b) l'attribuzione delle attivita' delle
imprese interessate dalla proposta di concordato ad un
assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i
creditori o societa' da questi partecipate o da costituire
nel corso della procedura, le azioni delle quali siano
destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi
secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse."; e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267
del 1942 e' sostituito dal seguente: "Art. 161 (Domanda di
concordato). - La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto
dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso
non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il
debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata
relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed
estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti
reali o personali su beni di proprieta' o in possesso del
debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari
degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano
e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all'articolo 28 che attesti la veridicita' dei dati
aziendali e la fattibilita' del piano medesimo. Per la
societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a
norma dell'articolo 152."; f) l'articolo 163 del regio
decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente: "Art.
163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, verificata
la completezza e la regolarita' della documentazione, con
decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura
di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi
di creditori, il tribunale provvede analogamente previa
valutazione della correttezza dei criteri di formazione
delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo
comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di
concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non
oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e
stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il
termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale
la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173,
quarto comma."; g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267
del 1942, e' sostituito dal seguente: "Art. 177 (Maggioranza
per l'approvazione del concordato). - Il concordato e'
approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti
ammessi al voto nella classe medesima. Il tribunale,
riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo
comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso
di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle
classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in
misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili. I creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, non hanno
diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione.
La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non
inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale
ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla
prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Sono
esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado,
i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un
anno prima della proposta di concordato."; h) l'articolo 180
del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito al
seguente: "Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio
di omologazione). - Il tribunale fissa un'udienza in camera
de consiglio per la comparizione del debitore e del
commissario giudiziale. Dispone che il provvedimento venga
affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del
debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti. Il debitore, il commissario
giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi
interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione dei mezzi
istruttori e dei documenti prodotti. Nel medesimo termine il
commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato
parere. Il tribunale, nel contraddittorio delle parti,
assume anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove
necessarie, eventualmente delegando uno dei componenti del
collegio per l'espletamento dell'istruttoria. Il tribunale,
se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 e'
raggiunta, approva il concordato con decreto motivato.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il
tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al
primo comma dell'articolo 177, puo' approvare il concordato
nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se
la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili. Il decreto e' comunicato al
debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne
notizia ai creditori, ed e' pubblicato e affisso a norma
dell'articolo 17. Le somme spettanti ai creditori
contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei
modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le
condizioni e le modalita' per lo svincolo."; i) l'articolo
181 del regio decreto n. 267 del 1942, e' sostituito dal
seguente: "Art. 181 (Chiusura della procedura). - La
procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto
di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione
deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione
del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo'
essere prorogato per una sola volta dal tribunale di
sessanta giorni,"; l) dopo l'articolo 182 del regio decreto
n. 267 del 1942 e' inserito il seguente: "Art. 182-bis
(Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore puo'
depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui
all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con
particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo e'
pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni
altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le
opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio
con decreto motivato. Il decreto del tribunale e'
reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo
183, in quanto applicabile, entro quindici giomi dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista
efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro
delle imprese.".
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si
applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di
procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e),
f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di
concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 133 e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: "L'avviso di cui al secondo comma
puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di
posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l'avviso"; b) all'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "L'avviso di cui al secondo comma puo'
essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A
tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso"; b-bis)
all'articolo 164, ultimo comma, la parola: "ultimo"" e'
sostituita dalla seguente: "secondo". b-ter) all'articolo
167, secondo comma, dopo le parole: "le eventuali domande
riconvenzionali" sono inserite le seguenti: "e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio";
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo di
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
comunicazione.; c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal
seguente: "Art. 180 (Forma di trattazione). -- La
trattazione della causa e' orale. Della trattazione della
causa si redige processo verbale."; c-ter) gli articoli 183
e 184 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 183 (Prima
comparizione delle parti e trattazione della causa). -
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e
la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la
regolarita' del contraddittorio e, quando occorre,
pronuncia. i provvedimenti previsti dall'articolo 102,
secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto
comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma,
dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. Quando
pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice
fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice
istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza
per la comparizione personale delle parti, al fine di
interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza
giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai
sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando e'
disposta la comparizione personale, le parti hanno facolta'
di farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della
causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata, e deve attribuire al
procuratore il potere di conciliare o transigere la
controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni,
dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutabile
ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Nell'udienza
di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai
sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla
base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le
questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna
la trattazione. Nella stessa udienza l'attore puo' proporre
le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le parti
possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni gia' formulate. Se richiesto, il giudice concede
alle parti un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni gia' proposte, e per produrre documenti e
indicare nuovi mezzi di prova, nonche' un successivo termine
perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle
domande ed eccezioni nuove o modaicate dall'altra parte, per
proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova
contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il
giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie
con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un
termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di
cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova
ritenuti ammissibili e rilevanti. L'ordinanza di cui al
sesto comma e' comunicata a cura del cancelliere entro i tre
giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella
sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti
difensivi, nonche' a mezzo di posta elettronica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica
nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di
voler ricevere gli atti. Art. 184 (Udienza di assunzione dei
mezzi di prova). -- Nell'udienza fissata con l'ordinanza
prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice
istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova
ammessi. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di
prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine
perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al
comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari
in relazione ai primi."; d) all'articolo 250 sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi: "L'intimazione al testimone
ammesso su richiesta delle parti private a comparire in
udienza puo' essere effettuata dal difensore attraverso
l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l'atto da
notificare con lettera raccomandata deposita nella
cancelleria del giudice copia dell'atto inviato,
attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di
ricevimento."; e) al libro III sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata non
puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un
diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la
legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le
cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai
quali la legge attribuisce espressamente la stessa
efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le
scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver
luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1)
e 3) del secondo comma."; 2) all'articolo 476, quarto comma,
le parole: "non superiore a 5 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro 1.000 a 5.000"; 3) all'articolo 479,
secondo comma, le parole da: "ma se esso" fino a: "a norma
dell'articolo 170" sono soppresse; 4) all'articolo 490 sono
apportate le seguenti modificazioni: 4.1) il secondo comma
e' sostituito dal seguente: "In caso di espropriazione di
beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000
euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a
copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima
redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di
attuazione del presente codice, e' altresi' inserito in
appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto."; 4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia
inserito" sono inserite le seguenti: "almeno quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte
o della data dell'incanto."; 5) l'articolo 492 e' sostituito
dal seguente: "Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le
forme particolari previste nei capi seguenti, il
pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i
frutti di essi. Il pignoramento deve altresi' contenere
l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la
cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione con
l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la
cancelleria dello stesso giudice. L'ufficiale giudiziario,
quando constata che i beni assoggettati a pignoramento
appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore
procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente
pignorabili e i luoghi in cui si trovano. Della
dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che
lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore,
questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati
pignorati anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma,
del codice penale. Qualora, a seguito di intervento di altri
creditori, il compendio pignorato sia divenuto
insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere
all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei
precedenti commi e, successivamente, esercitare la facolta'
di cui all'articolo 499, terzo comma. In ogni caso
l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da
sottoporre ad esecuzione, puo', su richiesta del creditore e
previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere
richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di
altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante
piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento,
deve indicare distintamente le complete generalita' di
ciascuno, nonche' quelle dei creditori istanti e gli estremi
dei provvedimenti di autorizzazione. L'ufficiale giudiziario
ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza
pubblica, ove da lui ritenuto necessario. Quando la legge
richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente
del tribunale competente per l'esecuzione puo' concedere al
creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488,
secondo comma."; 6) all'articolo 495 sono apportate le
seguenti modificazioni: 6.1) al primo comma, le parole: "In
qualsiasi momento anteriore alla vendita" sono sostituite
dalle seguenti: "Prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569"; 6.2)
al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "diciotto mesi"; 7) all'articolo 499 sono
apportate le seguenti modificazioni: 7.1) il primo comma e'
sostituito dal seguente: "Possono intervenire
nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i
creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito
un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di
pegno."; 7.2) e' aggiunto, infine, il seguente comma: "Ai
creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il
creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto
notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della
vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del
debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere
il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o,
altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto
motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai
sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni,
il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito
in sede di distribuzione."; 8) all'articolo 510, secondo
comma, sono aggiunte, infine, le parole: "e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori
sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo
esecutivo"; 9) l'articolo 512 e' sostituito dal seguente: "Art.
512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di
distribuzione, sorge controversia tra i creditori
concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di
uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di
prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e
compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza,
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo
617, secondo comma. Il giudice puo', anche con l'ordinanza
di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la
distribuzione della somma ricavata."; 10) all'articolo 524,
secondo comma, le parole: "nell'articolo 525, secondo comma"
e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo
525, primo comma" e: "nel secondo comma dell'articolo 525";
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti
modificazioni: 11.1) il primo comma e' abrogato; 11.2) il
terzo comma e' sostituito dal seguente: "Qualora il valore
dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518,
non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma
precedente deve aver luogo non oltre la data di
presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529."; 12)
all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma e
del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "a norma dell'articolo 525"; 13) l'articolo
527 e' abrogato; 14) all'articolo 528, il primo comma e'
sostituito dal seguente: "I creditori chirografari che
intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo
525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono
alla distribuzione della parte della somma ricavata che
sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore
pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli
intervenuti in precedenza."; 15) all'articolo 530, quinto
comma, le parole: "terzo comma", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "secondo comma"; 16) all'articolo
532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti: "Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la
vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate
devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie,
ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto
specializzato nel settore di competenza, affinche' proceda
alla vendita in qualita' di commissionario. Nello stesso
provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere
sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla
peculiarita' del bene stesso, fissa il prezzo minimo della
vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale
la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al
commissionario una cauzione."; 17) l'articolo 534-bis e'
sostituito dal seguente: "Art. 534-bis (Delega delle
operazioni di vendita). - Il giudice, con il provvedimento
di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati,
delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo
534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede
preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un
dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei
relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del presente codice, il
compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero
senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle
disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto
compatibili con le previsioni della presente sezione."; 18)
all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le
seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato
aumentato della meta"; 18.2) e' aggiunto, infine, il
seguente comma: "Nel caso di pignoramento eseguito presso
piu' terzi, il debitore puo' chiedere la riduzione
proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo
496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di
essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti,
provvede con ordinanza non oltre venti giorni
dall'istanza."; 19) all'articolo 557, secondo comma, le
parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"dieci giorni"; 20) all'articolo 559 sono apportate le
seguenti modificazioni: 20.1) al secondo comma e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: "Il giudice provvede a nominare
una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal
debitore."; 20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso
di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il
giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e
salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che
la sostituzione non abbia utilita', dispone, al momento in
cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita
o disposta la delega delle relative operazioni, che custode
dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette
operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo
534. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba
essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto."; 21)
all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Modalita'
di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)"; 21.2)
al primo comma e' anteposto il seguente: "I provvedimenti di
nomina e di revoca del custode, nonche' l'autorizzazione di
cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza
non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza
costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo
l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai
sensi dell'articolo 485."; 21.3) sono aggiunti, infine, i
seguenti commi: "Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo
comma, stabilisce le modalita' con cui il custode deve
adoperarsi perche' gli interessati a presentare offerta di
acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede
all'amministrazione e alla gestione dell 'immobile pignorato
ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per
conseguirne la disponibilita'."; 22) l'articolo 563 e'
abrogato; 23) l'articolo 564 e' sostituito dal seguente: "Art.
564 (Facolta' dei creditori intervenuti). I creditori
intervenuti non oltre la prima udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita partecipano
all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di
titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti."; 24)
agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole:
"nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle
seguenti: "nell'articolo 564"; 25) l'articolo 567 e'
sostituito dal seguente: "Art. 567 (Istanza di vendita). -
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore
pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile
pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve
provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del
ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e
delle mappe censuarie, il certificato di destinazione
urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data
non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i
certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere
sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari. Il termine di cui al secondo comma puo' essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato,
per giusti motivi e per una durata non superiore ad
ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non e' richiesta
o non e' concessa, il giudice dell'esecuzione, anche
d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento
relativamente all'immobile per il quale non e' stata
depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e'
dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con
l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del
pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il
giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo
esecutivo se non vi sono altri beni pignorati."; 26)
l'articolo 569 e' sostituito dal seguente: "Art. 569
(Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). - A
seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della
documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567,
nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per prestare il
giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti
e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata
per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle. Se non vi
sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo
delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la
vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni,
e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere
proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il
giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno
successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la
deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti
di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo
576, per il caso in cui non siano proposte offerte
d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in
cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571,
ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze
previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso,
infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per
qualsiasi altra ragione. Se vi sono opposizioni il tribunale
le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione
dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza
il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere
notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o
di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo
498 che non sono comparsi."; 27) gli articoli 571, 572 e 573
sono sostituiti dai seguenti: "Art. 571 (Offerte
d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso a
offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente
o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo
579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella
cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento
utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine piu'
lungo non e' fissato dall'offerente, l'offerta non puo'
essere revocata prima di venti giorni. L'offerta non e'
efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, se e' inferiore al prezzo
determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non
presta cauzione, con le modalita' stabilite nell'ordinanza
di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da
lui proposto. L'offerta deve essere depositata in busta
chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del
cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di
chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi
dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per
l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione e' da
versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere
inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza
fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli
offerenti. Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). -
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i
creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta e'
superiore al valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e'
senz'altro accolta. Se l'offerta e' inferiore a tale valore,
il giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il
dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice
ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con
il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha
senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con
l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569. Si
applicano anche in questi casi le disposizioni degli
articoli 573, 574 e 577. Art. 573 (Gara tra gli offerenti).
- Se vi sono piu' offerte, il giudice dell'esecuzione invita
gli offerenti a una gara sull'offerta piu' alta. Se la gara
non puo' avere luogo per mancanza di adesioni degli
offerenti, il giudice puo' disporre la vendita a favore del
maggiore offerente oppure ordinare l'incanto."; 28)
l'articolo 575 e' abrogato; 29) all'articolo 576, primo
comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5)
l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo
del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale
ammontare deve essere prestato dagli offerenti"; 30)
l'articolo 580 e' sostituito dal seguente: "Art. 580
(Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto e'
necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza
di cui all'articolo 576. Se l'offerente non diviene
aggiudicatario, la cauzione e' immediatamente restituita
dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia
omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, senza documentato e giustificato
motivo. In tale caso la cauzione e' restituita solo nella
misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte e'
trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti
dall'esecuzione."; 31) gli articoli 584 e 585 sono
sostituiti dai seguenti: "Art. 584 (Offerte dopo l'incanto).
- Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di
acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma
esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un
quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte di cui al
primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle
forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi
dell'articolo 580. Il giudice, verificata la regolarita'
delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere
da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e
comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine
perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori
offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono
partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi
precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al
precedente incanto che, entro il termine fissato dal
giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui
al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta
a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa
definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti
di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui
importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall'esecuzione. Art. 585 (Versamento del prezzo). -
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel
modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma
dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento
comprovante l'avvenuto versamento. Se l'immobile e' stato
aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario e'
stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da
ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo
decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per
le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che
potranno risultare capienti. Se il versamento del prezzo
avviene con l'erogazione a seguito di contratto di
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme
erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria
di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel
decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed
il conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire
la trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione
dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata."; 32)
all'articolo 586, al primo comma, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: "Il giudice con il decreto ordina anche la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del
pignoramento."; 33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis
e 591-ter sono sostituiti dai seguenti: "Art. 588 (Termine
per l'istanza di assegnazione). - Ogni creditore, nel
termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, puo'
presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589
per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo
per mancanza di offerte. Art. 589 (Istanza di assegnazione).
- L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di
pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568. Fermo quanto previsto al primo comma, se
nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori
di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri
creditori oltre al procedente, questi puo' presentare
offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra
il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende
offrire, oltre le spese. Art. 590 (Provvedimento di
assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per
mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il
giudice provvede su di esse fissando il termine entro il
quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di
trasferimento a norma dell'articolo 586. Art. 591
(Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo
incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non
crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone
l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e
seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi
dell'articolo 576 perche' si proceda a nuovo incanto. In
quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse
condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita',
fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello
precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di
vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo
termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a
novanta, entro il quale possono essere proposte offerte
d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Si applica il terzo
comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
1/2 3-bis. DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale
provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569,
terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un
notaio avente preferibilmente sede nel circondano o a un
avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto
contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo
179-ter delle disposizioni di attuazione del presente
codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le
modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569.
Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine
per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita'
della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte
ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede
all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove
si svolge l'incanto. Il professionista delegato provvede: 1)
alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio
dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo
569, primo comma; 2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti
da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma
dell'articolo 508; 3) sulle offerte dopo l'incanto a norma
dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi
di cui all'articolo 585, secondo comma; 4) alla fissazione
degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai
sensi degli articoli 587, 590 e 591; 5) alla esecuzione
delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione
dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi
previsti per le comunicazioni di atti volontari di
trasferimento, nonche' all'espletamento delle formalita' di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai
sensi dell'articolo 586; 6) a ricevere o autenticare la
dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 7) alla
formazione del progetto di distribuzione ed alla sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi
apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell
'articolo 596. In caso di delega al professionista delle
operazioni di vendita con incanto, il professionista
provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di
cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai
creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonche'
a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e
seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita',
che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione
o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono
effettuate dal professionista incaricato presso il suo
studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si
applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di
attuazione del presente codice. Il professionista delegato
provvede altresi' alla redazione del verbale d'incanto, che
deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle
quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone
ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte,
la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con
l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale e'
sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed
allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di
cui all'articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non e'
stato versato nel termine, il professionista delegato ne da'
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli
585 e 590, secondo comma, il professionista delegato
predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza
indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto,
se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato
di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante
dal fascicolo processuale. Il professionista delegato
provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice
dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi
dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente
comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso
una banca indicata dal giudice. I provvedimenti di cui
all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista
delle operazioni di vendita con incanto. Art. 591-ter
(Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso
delle operazioni di vendita, insorgono difficolta', il
professionista delegato puo' rivolgersi al giudice
dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e
gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto
decreto nonche' avverso gli atti del professionista delegato
con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con
ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita
salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 617."; 34) all'articolo 596, primo comma, dopo
le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o
il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis";
35) all'articolo 598, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono
inserite le seguenti: "o professionista delegato a norma
dell'articolo 591-bis"; 36) all'articolo 600, il secondo
comma e' sostituito dal seguente: "Se la separazione in
natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone
che si proceda alla divisione a norma del codice civile,
salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa
ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa,
determinato a norma dell'articolo 568."; 37) all'articolo
608, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il
quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni
prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il
giorno e l'ora in cui procedera'."; 38) dopo l'articolo 608
e' inserito il seguente: "Art. 608-bis (Estinzione
dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). -
L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte
istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con
atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi
all'ufficiale giudiziario procedente."; 39) all'articolo
611, secondo comma, dopo le parole: "giudice
dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma degli
articoli 91 e seguenti"; 40) all'articolo 615, primo comma,
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Il giudice,
concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte
l'efficacia esecutiva del titolo."; 41) all'articolo 617
sono apportate le seguenti modificazioni: 41.1) al primo
comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "venti giorni"; 41.2) al secondo comma, le parole:
"cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti
giorni"; 42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti: "Art.
624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e'
proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli
615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione,
concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il
processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che
provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai
sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui
all'articolo 512, secondo comma. Art. 624-bis (Sospensione
su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione, su
istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo,
puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a
ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per una sola
volta. L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche
su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il
debitore. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la
parte interessata deve presentare istanza per la fissazione
dell'udienza in cui il processo deve proseguire."; 43)
all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "e'
ammesso reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del
debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri
creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni
dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e"; dopo
la lettera e), sono aggiunte le seguenti: "e-bis) al capo
III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) all'articolo 669-quinquies, dopo le
parole: "in arbitri" sono inserite le seguenti: "anche non
rituali"; 2) all'articolo 669-octies sono apportate le
seguenti modificazioni: 2.1) al primo comma, le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta
giorni"; 2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 2.3) dopo
il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Le disposizioni
di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo
669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza
emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali,
nonche' ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di
nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche
quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di
causa. L'autorita' del provvedimento cautelare non e'
invocabile in un diverso processo"; 3) all'articolo
669-decies, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice
istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si
verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti
anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente
al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve
fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a
conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o
sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica
dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase
del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies,
possono essere richieste al giudice che ha provveduto
sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e'
acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del
momento in cui ne e' venuto a conoscenza."; 4) all'articolo
669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni: 4.1)
il primo comma e' sostituito dal seguente: "Contro
l'ordinanza con la quale e' stato concesso o negato il
provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nel termine
perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza
ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se
anteriore."; 4.2) dopo il terzo comma e' inserito il
seguente: "Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento
della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere informazioni
e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita la rimessione
al primo giudice."; 5) all'articolo 696 sono apportate le
seguenti modificazioni: 5.1) al primo comma e' aggiunto,
infine, il seguente periodo: "L'accertamento tecnico e
l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono
essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se
questa vi consente, sulla persona nei cui confronti
l'istanza e' proposta."; 5.2) dopo il primo comma e'
inserito il seguente: "L'accertamento tecnico di cui al
primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine
alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.";
6) dopo l'articolo 696 e' inserito il seguente: "Art.
696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza
tecnica, in via preventiva, puo' essere richiesto anche al
di fuori delle condizioni di cui al primo comma
dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della
relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata
o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da
fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma
del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di
provvedere al deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono
conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo
esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e
dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale. Il processo verbale e' esente
dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce,
ciascuna parte puo' chiedere che la relazione depositata dal
consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio
di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto
compatibili."; 7) all'articolo 703 sono apportate le
seguenti modificazioni: 7.1) il secondo comma e' sostituito
dal seguente. "Il giudice provvede ai sensi degli articoli
669-bis e seguenti, in quanto compatibili."; 7.2) sono
aggiunti, infine, i seguenti commi: "L'ordinanza che
accoglie o respinge la domanda e' reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies. Se richiesto da una delle
parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha
deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di
cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza
per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica
l'articolo 669-novies, terzo comma."; 8) all'articolo 704,
il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La
reintegrazione nel possesso puo' essere tuttavia domandata
al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale
da' i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna
delle parti puo' proseguire il giudizio dinanzi al giudice
del petitorio, ai sensi dell'articolo 703."; e-ter) al capo
I del titolo 11 del libro IV gli articoli 706, 707, 708 e
709 sono sostituiti dai seguenti: "Art. 706 (Forma della
domanda). - La domanda di separazione personale si propone
al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve
contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e'
fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente
all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a
qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei
cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa
con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi
davanti a se', che deve essere tenuta entro novanta giorni
dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione
del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il
coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e
documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate
le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso
deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi,
legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio. Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I
coniugi debbono comparire personalmente davanti al
presidente con l'assistenza del difensore. Se il ricorrente
non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se
non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo'
fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che
la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. Art. 708 (Tentativo di conciliazione e
provvedimenti del presidente). - All'udienza di comparizione
il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e
poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i
coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo
verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce,
il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i
rispettivi difensori, da' con ordinanza i provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse
della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e
fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il
coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il
suo difensore. Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e
fissazione dell'udienza). - L'ordinanza con la quale il
presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al
giudice istruttore e' notificata a cura dell'attore al
convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito
nell'ordinanza stessa, ed e' comunicata al pubblico
ministero. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data
entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non
comparso, e quella dell'udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui
all'articolo 163-bis ridotti a meta'. Con l'ordinanza il
presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve
avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma,
numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la
costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167,
primo e secondo comma, nonche' per la proposizione delle
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il
termine stesso non potranno piu' essere proposte le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente
con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708
possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti
al giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice
istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli
180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e
settimo. Si applica altresi' l'articolo 184."; 3-bis.
L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e'
sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. La domanda per
ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo
dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in
mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza
o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente
all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a
qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta
puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o
di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 2. La domanda si
propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso e' fondata. 3. Del ricorso il
cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato
civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l'annotazione in calce all'atto. 4. Nel ricorso deve essere
indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. 5. Il
presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di
comparizione dei coniugi davanti a se', che deve avvenire
entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine
per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine
entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria
difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore
speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace. 6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono
allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente
presentate. 7. I coniugi devono comparire davanti al
presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e
comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il
ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha
effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il
presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli
sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente
deve sentire i coniugi prima separatamente poi
congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si
conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione. 8. Se la conciliazione non riesce, il
presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori
nonche', qualora lo ritenga strettamente necessario anche in
considerazione della loro eta', i figli minori, da', anche
d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e
della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza
di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso
modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentito il ricorrente e il suo difensore.
L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata
dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui
la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso,
e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono
intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del
codice di procedura civile ridotti a meta'. 10. Con
l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna
altresi' termine al ricorrente per il deposito in
cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il
contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2),
3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli
articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura
civile e che oltre il termine stesso non potranno piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio. 11. All'udienza davanti al giudice
istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli
180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e
settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi'
l'articolo 184 del medesimo codice. 12. Nel caso in cui il
processo debba continuare per la determinazione
dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva
relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo
appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica
la previsione di cui all'articolo 10. 13. Quando vi sia
stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la
sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti
fin dal momento della domanda. 14. Per la parte relativa ai
provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado
e' provvisoriamente esecutiva. 15. L'appello e' deciso in
camera di consiglio. 16. La domanda congiunta dei coniugi di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni
inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con
ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale,
sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di
legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il
tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono
in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la
procedura di cui al comma 8". 3-ter. Alle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 70-bis e'
inserito il seguente: "Art. 70-ter (Notificazione della
comparsa di risposta). - La citazione puo' anche contenere,
oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma,
numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti,
in caso di pluralita' degli stessi, a notificare al
difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla
notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci
giorni al termine indicato ai sensi del primo comma
dell'articolo 163-bis del codice. Se tutti i convenuti
notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente
comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5."; b) l'articolo 169-bis e' sostituito dal seguente: "Art.
169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di
cui all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi
dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti
per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei
pubblici registri."; c) l'articolo 169-ter e' sostituito dal
seguente: "Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita). - Nelle
comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati
anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori
commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere
alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei
pubblici registri."; d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i
seguenti: "Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima
e compiti dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione
della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1)
l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei
dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo
stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato
da terzi, del titolo in base al quale e' occupato, con
particolare riferimento alla esistenza di contratti
registrati in data antecedente al pignoramento; 4)
l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere
storico-artistico; 5) l'esistenza di formalita', vincoli e
oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati
o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica del
bene nonche' l'esistenza della dichiarazione di agibilita'
dello stesso. L'esperto, prima di ogni attivita', controlla
la completezza dei documenti di cui all'articolo 567,
secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al
giudice quelli mancanti o inidonei. L'esperto, terminata la
relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o
intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno
quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi
dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o
posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Le parti possono depositare all'udienza note
alla relazione purche' abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo
le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto
interviene all'udienza per rendere i chiarimenti. Art.
173-ter (Pubblicita' degli avvisi tramite internet). - Il
Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i
siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui
all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalita' con
cui gli stessi sono formati e resi disponibili. Art.
173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto
da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al
terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere
l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno
risultante dal certificato di destinazione urbanistica di
cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e
di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali
notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'articolo
46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui
all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28
febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con
avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui
all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui
all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio
1985, n. 47."; e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono
sostituiti dai seguenti: "Art. 179-bis. - (Determinazione e
liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il
Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il
Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, e' stabilita ogni triennio la
misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori
commercialisti e esperti contabili per le operazioni di
vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al
professionista e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con
specifica determinazione della parte riguardante le
operazioni di vendita e le successive che sono poste a
carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione
del compenso costituisce titolo esecutivo. Art. 179-ter
(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio
dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei
dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni
triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti
per ciascun circondano, rispettivamente dei notai, degli
avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti
l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili sono allegate le schede formate e
sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con
cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello
svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di
vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente
a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di
essi. Al termine di ciascun semestre, il presidente del
tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai
quali in una o piu' procedure esecutive sia stata revocata
la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e
delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a
norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice. I
professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di
delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e
nel triennio successivo."; f) l'articolo 181 e' sostituito
dal seguente: "Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il
giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a
divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della
causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se
gli interessati sono tutti presenti. Se gli interessati non
sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del
codice, fissa l'udienza davanti a se' per la comparizione
delle parti, concedendo termine alla parte piu' diligente
fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del
contraddittorio mediante la notifica del l'ordinanza".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis),
b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter
entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 4. Alla legge 20 novembre
1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 3, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario
si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la
sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo
dell'ufficiale giudiziario stesso."; b) all'articolo 4,
secondo comma, dopo le parole: "per telegrafo" sono inserite
le seguenti: "o in via telematica"; c) all'articolo 8 sono
apportate le seguenti modificazioni: 1) il secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Se le persone abilitate a ricevere
il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo,
ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego e' depositato lo stesso giorno presso l'ufficio
postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito
presso l'ufficio postale o una sua dipendenza e' data
notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto
alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso
di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.
L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha
richiesto la notifica e del suo eventuale difensore,
dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata
richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il
deposito e' stato effettuato, nonche' l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione
si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla
data del deposito e che, decorso inutilmente anche il
predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al
mittente."; 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
l'avviso di ricevimento e' immediatamente restituito al
mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di
dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei
mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato
nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il
destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro,
il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale,
della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno
determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine
di centottanta giorni" e della data di restituzione."; 3) il
quarto comma e' sostituito dal seguente: "La notificazione
si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di
spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo
comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se
anteriore."; 4) al quinto comma, dopo le parole: "presso
l'ufficio postale" sono inserite le seguenti: "o una sua
dipendenza"; 5) il sesto comma e' abrogato. 4-bis. I costi
derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo
avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo
8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato
nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni
tarffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle
spese di notifica previsti dalle leggi vigenti. 4-ter. Nella
legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono
aggiunti i seguenti: "Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie
garantite). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si
applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del
presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le
cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle
medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli
emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi
ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da
banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto ditali crediti e titoli, mediante l'assunzione di
finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di cui
al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono
destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi
dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei
finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4,
comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di
titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di
cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Aifinanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo 67,
terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto
di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di tali
attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio,
utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonche' le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli
ceduti e le relative modalita' di integrazione, nonche' i
controlli che le banche effettuano per il rispetto degli
obblighi previsti dal presente articolo, anche per il
tramite di societa' di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti
e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come
iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente.
Art. 7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di
patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli
di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei
relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo
2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei
portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6".
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, e sostituito dal seguente:
"L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve
essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza
del Consiglio in carica. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti
gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di
posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E
posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.".
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il primo comma e'
sostituito dal seguente: "L'assemblea per l'elezione del
Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni
precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si
effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di
posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale.
E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.".
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, il quinto
comma e' sostituito dal seguente: "I componenti del
Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la
loro elezione deve essere convocata entro il mese di
novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno
dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi
dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per
telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della
convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante
annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet
dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere
di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni".
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo
4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il numero e la
residenza dei notai per ciascun distretto e' determinato con
decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i
Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della
popolazione, della quantita' degli affari, della estensione
del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando
che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una
popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo,
determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno
50.000 euro di onorari professionali repertoriali. 2. La
tabella che determina il numero e la residenza dei notai
dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili,
essere rivista ogni sette anni, e potra' essere modificata
parzialmente anche entro un termine piu' breve, quando ne
sia dimostrata l'opportunita'.".
4-octies. In via transitoria e in sede di prima
applicazione: a) la prima revisione della tabella di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 16febbraio 1913, n. 89,
come sostituito dal comma 4-septies del presente articolo,
ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; b) e' a
carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento
alle disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1,
della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure
che assicurano l'equilibrio economico e finanziario ella
gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni
immobili gia' oggetto d atti di disposizione a titolo
gratuito, nonche' di ribadire la corretta interpretazione
della normativa in materia di esecuzione forzata: a) al
codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1)
all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano
efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla
trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo
del donatario di compensare in denaro i legittimari in
ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la
domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura
della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i
mobili iscritti in pubblici registri."; 2) all'articolo 563,
primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali
e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli
immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono
trascorsi venti anni dalla donazione"; 3) all'articolo 563,
secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti
puo' anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ",
entro il termine di cui al primo comma,"; 4) all'articolo
563 e' aggiunto, infine, il seguente comma: "Salvo il
disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del
termine di cui al primo comma e di quello di cui
all'articolo 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del
coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano
notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un
atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il
diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile.
L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che
siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione."; b) alle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente: "Art.
187-bis (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli
effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di
estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo
avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o
1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi
aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632,
secondo comma, del codice, gli effetti ditali atti. Dopo il
compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo
495 del codice non e' piu' procedibile".
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, si intende riferito anche ai beni
immobili degli enti previdenziali pubblici.
4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza
derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante
nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo
determinato, non piu' di quindici persone che, per i titoli
professionali o di servizio posseduti, risultino idonee
all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La
ripartizione del personale cosi' assunto e' stabilita con
deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza
prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7giugno 1974, n.
216, e successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e
stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i
dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto siano in servizio,possono essere
inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella
presa a riferimento nel contratto, mediante apposito
esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da
due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio e'
svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei
dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono
coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse
previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724"; 5 - 8. (Soppressi).
Art. 2-bis. (Misure relative all'attuazione della
programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il
periodo 2005-2006).
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle
risorse comunitarie relative al Programma operativo
nazionale "Azioni di sistema" 2000-2006 a titolarita' del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto
dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, di
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su
richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale per le politiche per l'orientamento e
la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali
previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai
sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria,
con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea
a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e,
per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito
delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.
Capo II SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3. (Semplificazione amministrativa)
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio
attivita). 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attivita'
oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione all'amministrazione competente. 3.
L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza
delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita'
ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. E` fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione
di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi,
fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di
trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo'
adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le
disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi
da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita'
e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa
all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico (P.R.A.) puo' anche essere
effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo
Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con
le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n
358, sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione
sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies
del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del citato
regolamento, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro
o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e'
necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione,
essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai
funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli
telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia
competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con il Ministero della
giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le
concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui al
comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini
della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della
possibilita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e'
demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono
altresi' disciplinati i requisiti necessari, le modalita' di
esercizio dell'attivita' medesima da espletarsi nell'ambito
dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico
della finanza pubblica.
6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art.
2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso. 2. Con uno o piu' regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali devono concludersi,
ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti
pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i
procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati
tenendo conto della loro sostenibilita', sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora non si
provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di novanta
giorni. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai
commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle
valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non
superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3
possono essere altresi' sospesi, per una sola volta, per
l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 5.
Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui
ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche
senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui
ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo'
conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la
riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove
ne ricorrano i presupposti".
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art.
20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione
dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per
il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2,
commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede
ai sensi del comma 2. 2. L'amministrazione competente puo'
indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del
capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche
soggettive dei controinteressati. 3. Nei casi in cui il
silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della
domanda, l'amministrazione competente puo' assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli atti e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi
in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5.
Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis".
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, emanate ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate
dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter
del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ferma la facolta' degli
interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto si intendono accolte, senza necessita'
di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non
comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel
termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della
normativa vigente, sia previsto un termine piu' lungo per la
conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai
commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente
articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "2. I
documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento,
sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei
documenti".
6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte
di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti,
anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli
articoli 19 e 20".
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo".
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, le parole: "una sola volta" sono
sostituite dalle seguenti: "due sole volte".
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di
propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si
avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal
Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice
presidente, e da un numero massimo di venti componenti
scelti fra professori universitari, magistrati
amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato,
funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno
quindici anni di iscrizione all'albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di
elevata professionalita' . Se appartenenti ai ruoli delle
pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere
collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed
i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione e'
assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di
personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente
comma non puo' superare le dieci unita'.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e
della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies e'
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello
stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai
predetti componenti. 6-quaterdecies. Per l'attuazione dei
commi 6-duodecies e 6-terdecies e' autorizzata la spesa
massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro
per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le
parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" sono
inserite le seguenti: ", entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica,
anche per il tramite delle associazioni di categoria e di
soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di
erogazione dei servizi sanitari".
Art. 4. (Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n.
311 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 82 e'
abrogato; a-bis) al comma 180, dopo le parole: "commi 174 e
176", sono inserite le seguenti: "nonche' in caso di mancato
adempimento per gli anni 2004 e precedenti"; a-ter) al comma
209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle attivita'
produttive" sono inserite le seguenti: "e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie"; a-quater) al primo periodo
del comma 262 le parole: "22 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "36 milioni di euro" e le parole:
"36 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "22
milioni di euro"; b) al comma 344 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le predette disposizioni, e quelle
contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data
indicata nel decreto di approvazione del modello per la
comunicazione previsto dal presente comma"; c) al comma 362,
dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le
seguenti: "e quelle relative a residui passivi perenti";
c-bis) al comma 374, lettera d), e' aggiunto il seguente
periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalita'
telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato
devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello di riscossione"; c-ter) al comma 426,
secondo periodo, le parole da: "irregolarita" a: "20
novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita'
amministrative derivanti dall'attivita' svolta fino al 20
novembre 2004"; c-quater) dopo il comma 426 e' inserito il
seguente: "426-bis. Per effetto dell'esercizio della
facolta' prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute
nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non determinano
il diniego del diritto al rimborso o del discarico per
inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o delle
definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli
effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di
inesigibilita' relative ai ruoli consegnati entro il 30
ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre
2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali
comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal
1o novembre 2006."; c-quinquies) il comma 471 e' sostituito
dal seguente: "471. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i
contribuenti individuati con regolamenti di cui ai decreti
del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24
ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno
versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare
superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e'
pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media
dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto
essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in
corso"; c-sexies) al comma 534, dopo le parole:
"amministrazioni regionali" sono inserite le seguenti:
"della Federazione Italiana Gioco Calcio"; d) il comma 540
e' abrogato.
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola:
"Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto
previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo
2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25".
Art. 4-bis. (Trasferimenti erariali alle regioni)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio
2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1°
gennaio 2006".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal seguente: "2. Le
aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo
5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio
2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura
degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a
statuto ordinario di cui al comma 1".
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
marzo 2005, n. 26, le parole: "Entro il 30 aprile 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2005".
Art. 4-ter. (Indicazione del codice fiscale nelle
distinte di versamento in Tesoreria)
1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle
vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei
tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative
distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice
fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non
possono accettare il versamento presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
versamenti affluiti sui conti correnti postali delle
Tesorerie.
Capo III POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Art. 5. (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto
capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma
130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE,
utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto
delle modifiche dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente
gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE
n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che,
in coerenza con le priorita' strategiche e i criteri di
selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le
aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle
citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al
comma 2 e' effettuata, valorizzando la capacita' propositiva
dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni
interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato
istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come
previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265
dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita'
di project financing possono essere destinate anche le
risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti
previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, possono essere dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni
del presente articolo, le opere ed i lavori previsti
nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite,
anche se non inclusi nel primo programma delle
infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la
delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21
marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le
stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando
la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori
pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure
approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle
medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente piu'
opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti ed i provvedimenti gia' formati o assunti,
ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo
parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano
eventualmente piu' opportuno, ai fini della celere
realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo
dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla
nomina di un Commissario straordinario al quale vengono
conferiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I
Commissari straordinari sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente
della regione interessata, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di
specifica professionalita', competenza ed esperienza
maturata nel settore specifico della realizzazione di opere
pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla
sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente gia'
nominati.
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle
opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di
cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le
procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o
impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si
verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti,
ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o
nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma
4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive
modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o
al potenziamento dei terminali di rigassificazione in
possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme
vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita'
produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e
con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza
necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta
per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi
attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari
straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato
per l'opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli
118, 119 e 120 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri
gia' allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla
stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La
stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le
modalita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di
agire per il risarcimento dei danni.
12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in
caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento del medesimo, possono
interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario
aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
economiche gia' proposte in sede di offerta dal soggetto
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore
offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilita' di
tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e
12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento del completamento dei lavori mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga
alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10,
commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata
avviene mediante gara informale, sulla base del progetto
originario eventualmente modificato o integrato per effetto
di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie,
alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la
risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo intervenga allorche' i lavori siano gia' stati
realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per
cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre
milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento del completamento dei lavori direttamente
mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando
di cui al comma 12-quater.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla
corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi
stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica
dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in
coerenza con quanto previsto dall'art. 53 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' autorizzata la concessione di
contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del
Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo
di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno
2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche
disposti in attuazione del piano regolatore generale degli
acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti
disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello
stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994,
n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui
all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, puo' essere utilizzato anche per la realizzazione di
incubatori per imprese produttive.
16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello
Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative
concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3,
primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n.
808, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le
specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, e' aggiunto il
seguente: "24-bis. La SACE S.p.a. puo' destinare propri beni
e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18
e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE
S.p.a. ai sensi del presente comma, non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni".
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30
dicembre 2004, n. 312, e' abrogato.
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3
dell'articolo 7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, e' soppresso.
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Ai
giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonche' l'obbligo
di applicazione da parte del collegio arbitrale delle
tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento. 2-bis.
All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli
arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore
della relativa controversia. 2-ter. In caso di mancato
accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della
parte piu' diligente, provvede la Camera arbitrale,
scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si
applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398".
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali
definite o anche solo introdotte alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
purche' risultino rispettate le disposizioni relative
all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile o
nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 16-sexies del presente articolo.
Art. 5-bis. (Incentivazione della logistica)
1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione,
il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per
garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi
intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle
infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e
di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema
logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della
incentivazione di un sistema nazionale della logistica,
anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui
all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato
art. 1, e' prevista prioritariamente la realizzazione di
piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della
piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per
lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle
aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del
comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la
rivalutazione del sistema portuale delle aree
sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e
all'intermodalita', con l'adeguata offerta dei servizi
necessari per la realizzazione di una rete logistica ed
intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti
amministrativi in grado di rendere piu' efficiente lo
stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci,
in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di
logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure
amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli
obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed
efficienza, nonche' utilizzo di tecnologie informatiche.
Capo IV AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN
RICERCA E SVILUPPO
Art. 6. (Destinazione di quota parte del Fondo rotativo
per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese
e universita' o enti pubblici di ricerca e per altre
finalita' di pubblico interesse)
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo
nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere
un'economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad
almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata
al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di
ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche
congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi
compresi l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati, nonche' gli IRCCS trasformati in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1
sono parte della proposta di Programma nazionale della
ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva
annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, nei limiti delle finalita' di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 354,
dopo le parole: "sostegno alle imprese" sono inserite le
seguenti: "e gli investimenti in ricerca", e, al secondo
periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le
seguenti: ", anche associate in appositi organismi, anche
cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni
imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura,"; b) al comma 355, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'individuazione
degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento: a)
interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le
tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive; b) programmi di innovazione ecocompatibile
finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche
previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive; c) realizzazione dei corridoi multimodali
transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonche' delle reti infrastrutturali marittime,
logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate".
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono
destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi: a)
favorire la realizzazione di programmi strategici di
ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese,
universita' ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia
della produttivita' dei settori industriali a maggiore
capacita' di esportazione o ad alto contenuto tecnologico,
sia della attrazione di investimenti dall'estero e che
comprendano attivita' di formazione per almeno il dieci per
cento delle risorse; b) favorire la realizzazione o il
potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere
congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e
territoriali; c) stimolare gli investimenti in ricerca delle
imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola
e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca
industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese
stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, puo' riservare una
quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove
iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico
nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima
delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle
iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti
soggettivi dei soci delle imprese proponenti, anche al fine
di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese,
nonche' le modalita' di accesso preferenziale ai benefici di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi di cui al presente articolo, le convenzioni
stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, nonche' quelle stipulate dal Ministero delle attivita'
produttive con gli istituti bancari per la gestione degli
interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni, possono essere
prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse,
per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata
contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione
del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni
disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in materia di incentivi alle imprese
costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi
corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni. 7. Il
fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di
garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonche' alla
corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di
contributi in conto interessi sui prestiti stessi, e'
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per
rafforzare l'innovazione e la produttivita' dei distretti e
dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in
Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del
proprio decreto, le modalita' semplificate di funzionamento
del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente
regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63
del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle
tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi
anche a livello territoriale, individua, previa
consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri
delle attivita' produttive, per lo sviluppo e la coesione
territoriale, delle politiche agricole e forestali,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per
l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
comunicazioni, le priorita' e la tempistica degli interventi
settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia
attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale
riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia
attraverso interventi in infrastrutture materiali e
immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle
modalita' previste dall'articolo 2, comma 206, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il
trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la
produttivita' delle imprese che, anche in collaborazione con
le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, si associano con
universita', centri di ricerca, e istituti di istruzione e
formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la
predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo
innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo
ricorso alle modalita' previste dall'articolo 2, comma 206,
della citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi
9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse
finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e
per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa
ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti
delle finalita' del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per
accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta
qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree
sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per
l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie
strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
stabilisce con proprio decreto le modalita' semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3
del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con
delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto
Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi
generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che
svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in
particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui
alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003
e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. Per l'attrazione di
professionalita' di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a.
puo' operare in convenzione con le universita', le
associazioni imprenditoriali e le camere di commercio.
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61
della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del
contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di
Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.
14-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle
decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente articolo e
sul loro stato di attuazione.
Art. 6-bis. (Disposizioni per l'incentivazione e lo
sviluppo dell'industria per la difesa)
1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unita' navali della classe FREMM (fregata
europea multimissione) e delle relative dotazioni operative,
e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno
2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di
euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive. Per gli
anni successivi, ai fini del completamento del programma, si
potra' provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Capo V SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE
TECNOLOGIE
Art. 7. (Interventi per la diffusione delle tecnologie
digitali)
1. Gli interventi per la realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda di cui al programma
approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio
2004, possono essere realizzati in tutte le aree
sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse
del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
del citato programma attuato dal Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e
telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del
gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie per il tramite della societa' Innovazione Italia
S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni
previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e' rinnovato, per il triennio 2005 2007 per
l'importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione invia,
entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e
alle competenti Commissioni parlamentari nella quale da'
conto delle attivita' svolte nell'anno precedente.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il comma 502 e' sostituito dal seguente: "502. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi
elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi
da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco,
intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e
software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il
rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la
controllabilita' a distanza, indipendentemente dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si
frappone fra chi e' preposto alla lettura dei dati e
l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire
l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad
ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un sistema
elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei
richiedenti".
3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e' aggiunto il seguente periodo: "La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da'
pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da
chiunque accettate all'estero".
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di
acquisto di personal computer di nuova fabbricazione
acquistati nello stesso esercizio della cessione,
eventualmente con annessi relativi programmi di
funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti
all'imposta sul reddito delle societa', in favore di
lavoratori dipendenti, non da' luogo, ai fini delle imposte
sul reddito, a presupposto di imponibilita' per reddito in
natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei
rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a
ricevere, nonche' inviare se richiesto, anche in via
telematica, nel rispetto della normativa vigente, la
corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad
ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le
risorse finanziarie gia' disponibili per le esigenze
informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre,
per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data
stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Capo VI RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA
Art. 8. (Riforma degli incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del
credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto
degli incentivi sulla competitivita' del sistema produttivo,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti
in attivita' produttive disposta ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma
203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' attribuita secondo i seguenti principi: a) il
contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al
finanziamento con capitale di credito, composto, per pari
importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un
finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato; b) il
CIPE, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 356,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri
generali e le modalita' di erogazione e di rimborso del
finanziamento pubblico agevolato; c) il tasso di interesse
da applicare al finanziamento pubblico agevolato non e'
inferiore allo 0,50 per cento annuo; d) e' previsto
l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente
le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso
unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo
quanto disposto dal comma 4; e) gli indicatori per la
formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel
numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo
misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da
premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le
attivita' della filiera agricola, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in conformita' alla vigente normativa di
riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma
1, individuando, tra l'altro: a) le attivita' e le
iniziative ammissibili; b) i limiti minimi e massimi degli
investimenti ammissibili; c) i meccanismi di valutazione
delle domande, con le modalita' della procedura valutativa a
graduatoria, ad eccezione della misura di cui all'articolo
2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.
662; d) gli indicatori per la formazione di graduatorie
settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al
comma 1, lettera e); e) la misura dell'intervento
agevolativo, assicurando che l'intensita' di aiuto
corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensita'
massime consentite dalla normativa dell'Unione europea; f)
il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e
finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di
cui al comma 1, lettera a); g) le modalita' e i contenuti
dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di
apposite convenzioni, anche con la eventuale modifica di
quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla
concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi
gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il
Ministro delle attivita' produttive, alla stessa data, abbia
presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della
delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai
soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste
di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi
del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1
possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il
sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le
delibere CIPE di cui al medesimo art. 1, comma 355. Si
applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle
disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si
conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del
contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti
di cui al comma 1, una quantita' di risorse in grado di
attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e
revoche, un volume di investimenti privati equivalente a
quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004.
Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale
indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a
investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle
assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non
inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una
disponibilita', non inferiore a 225 milioni di euro nel
2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel
2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui
all'articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo
il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. Alle
agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali
previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti
operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative
nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha
una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni "; b) all'articolo 5, comma 1,
all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le
parole: " composte esclusivamente da soggetti di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
29 anni " sono sostituite dalle seguenti: " composte
prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni "; c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma
2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1,
dopo le parole: " alla data del 1° gennaio 2000 " sono
inserite le seguenti: " ovvero da almeno sei mesi, all'atto
della presentazione della domanda, "; d) all'articolo 9,
comma 1, le parole: " gli agricoltori di eta' compresa tra i
18 ed i 35 anni " sono sostituite dalle seguenti: " i
giovani imprenditori agricoli "; e) nel titolo I, e'
aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-bis (Ampliamenti
aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del
presente titolo possono essere concessi anche per finanziare
ampliamenti aziendali effettuati da societa' in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni
prima della presentazione della domanda, le quali siano
economicamente e finanziariamente sane ed abbiano
effettivamente avviato l'attivita' di impresa da almeno tre
anni prima della predetta data. Nel caso in cui le societa'
richiedenti abbiano gia' beneficiato di incentivi di cui al
presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver
completato l'originario programma di investimenti ammesso
alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di
presentazione della domanda e di essere in regola con il
pagamento delle rate di mutuo"; f) all'articolo 17, comma 1,
le parole: " nei sei mesi antecedenti la " sono sostituite
dalla seguente: "alla"; g) all'articolo 23, dopo il comma 4,
e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. I limiti di
investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del
presente decreto legislativo possono essere modificati con
delibera del CIPE".
Art. 8-bis. (Ulteriori interventi per i Giochi olimpici
invernali "Torino 2006")
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma
1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e'
incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni
di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La societa' di cui al comma 1 destina agli oneri di
funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma
1 e successivi incrementi "; b) al comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, " sono
inserite le seguenti: " nonche' per la realizzazione di
interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo
3 della citata legge n. 285 del 2000,"; c) al comma 3, sono
soppressi il terzo e il quarto periodo; d) al comma 6, dopo
le parole: "relativi agli interventi di cui alla legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni," sono
inserite le seguenti: " nonche' a quelli di cui al comma 2
del presente articolo, "; e) al comma 6, dopo l'ultimo
periodo, e' aggiunto il seguente: " In relazione alla
eccezionale necessita' ed urgenza di attuare i compiti di
cui al comma 2, la societa' di cui al comma 1 nonche' i
soggetti di cui la stessa si puo' avvalere possono altresi'
procedere in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita
ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri,
adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge
30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno
2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di
euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005 il
limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotto
di 10 milioni di euro.
Art. 9. (Dimensione europea per la piccola impresa e
premio di concentrazione)
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria
di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione
e' attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel
regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari
al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e
consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e
comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione,
secondo le condizioni che seguono: a) il processo di
concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli
effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi
successivi; b) l'impresa risultante dal processo di
concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra
singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola
e media impresa di cui alla raccomandazione della
Commissione europea del 6 maggio 2003; c) tutte le imprese
che partecipano al processo di concentrazione devono aver
esercitato attivita' omogenee nel periodo d'imposta
precedente alla data in cui e' ultimato il processo di
concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati
membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico
europeo.
1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione
si intende: a) la costituzione di un'unica impresa per
effetto dell'aggregazione di piu' imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o piu' imprese da parte di altra
impresa; c) la costituzione di aggregazioni su base
contrattuale fra imprese che organizzano in comune attivita'
imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi
mediante i quali piu' imprenditori istituiscono una
organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti
delle rispettive imprese; e) ulteriori forme che favoriscano
la crescita dimensionale delle imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non puo'
avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis
iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta
concentrazione ai sensi del presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il
processo di concentrazione interessa imprese tra le quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile ovvero che sono direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona fisica,
tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai
familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo
di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al
Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che
ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di
avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le
istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e
comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo
ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei
presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento
dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno
2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di
euro per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e' approvato il modello da utilizzare per la
redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso
contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze
medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e'
data notizia con successivo provvedimento del direttore
della medesima Agenzia.
5. Per le modalita' di presentazione telematica si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto
riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e'
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte
sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
Art. 10. (Disposizioni in materia di agricoltura)
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: "c)
le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le
associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai
sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di
beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o
partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione
o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge,
anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci. "; b) il comma 3
e' abrogato; c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", sempre che il cedente, il donante o il
conferente, sia soggetto al regime ordinario"; d) il comma
10 e' abrogato; e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano,
salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti
di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 442 .
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,97 per
ettolitro e per grado-Plato"; b) le parole: "Prodotti
alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro " sono
sostituite dalle seguenti: " Prodotti alcolici intermedi:
euro 62,33 per ettolitro"; c) le parole: " Alcole etilico:
euro 730,87 per ettolitro anidro " sono sostituite dalle
seguenti: " Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro
anidro".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005,
ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le
percentuali di compensazione applicabili ai prodotti
agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20
milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al
comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da
assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006 rispettando in ogni caso per
ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri
di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma
2.
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "contratti di filiera", sono
inserite le seguenti: "e di distretto".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5,
prevedendo anche la possibilita' di partecipazione attiva ai
predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28
ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, e' soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel
comma 5 dopo le parole: "dal presente articolo ", sono
inserite le seguenti: ", nonche' di quelle previste in
attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311"; b) dopo il comma 5 e' inserito il
seguente: " 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del
presente articolo possono essere assistite dalla garanzia
dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione
della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge
n. 468 del 1978 ".
9. Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre
2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie
accertate alla data di entrata in vigore del presente
decreto sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910,
gia' destinate al Fondo per il risparmio idrico ed
energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le
finalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei
prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero
delle politiche agricole e forestali promuove un programma
di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai
mercati internazionali con particolare riferimento a quelli
extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui
al presente comma, della societa' " Buonitalia " S.p.a., di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno
2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento
all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n.
90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e
le procedure per l'attuazione del presente comma, ivi
inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente
disponibili da destinare allo scopo.
Art. 10-bis. (Modifica all'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata
per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero
delle societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al
50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di
ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite dal
Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma.
Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa'
finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad
almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di
formazione e consulenza alle cooperative nonche' di
promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse
alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare
annualmente, in misura non superiore all'1 per cento,
risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo
12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati
nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto
dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce
le modalita' di attuazione del presente comma".
Art. 10-ter. (Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE,
il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o
piu' decreti, puo' affidare all'Istituto per lo Sviluppo
Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla
valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29
settembre 2003. All'ISA S.p.a. e' riconosciuto, a valere
sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso
delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette
attivita', da stabilire con atto convenzionale stipulato tra
la stessa societa' ed il Ministero delle politiche agricole
e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE,
il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o
piu' decreti, puo' trasferire alla societa' ISA S.p.a. le
funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane,
finanziarie e strumentali relative alla valutazione,
ammissione e gestione dei contratti di programma che
prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di
contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88,
costituisce criterio di preferenza, secondo le modalita'
stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire
contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione
delle imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorita' nell'accesso ai regimi di aiuti
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, la conclusione di
contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorita'
nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono
contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione
degli appalti pubblici e' esteso anche alle produzioni
agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita
conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge
16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che
concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli
accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988,
n. 88, e' riconosciuta priorita' nell'erogazione degli aiuti
supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato
membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i
contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro
associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e
vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e'
autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia
S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a.,
nonche' ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista.
All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero
delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito
degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del
Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Art. 11. (Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva)
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementato per l'anno
2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le
risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare,
esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di
imprese produttive che presentino nuovi programmi di
investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di
processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali,
ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che
investono in tali imprese, secondo le modalita' indicate dal
CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi
da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35
milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui al comma
5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli
interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito
comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi
formulati dalle amministrazioni competenti. Le
amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia
S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati
interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono dettati i criteri e le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 28 e' abrogato; b) dopo il comma
61-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: "61-quater. Le
caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e
cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a
quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni
&mi;dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione"; b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le
parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21," e'
inserita la seguente: "23,"; b-ter) ai commi 22 e 23, le
parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono
sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse
nell'anno a fronte di finanziamenti erogati"; b-quater) dopo
il comma 23 e' inserito il seguente: "23-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dall'anno 2004".
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi
industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di
promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse
di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di
crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche al
territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi
intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti
economiche e sociali, secondo le procedure di cui
all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 e' concesso un
contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il
2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per
il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati
prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e
dagli enti locali, anche per il tramite di societa' o enti
strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.
10. ( Abrogato).
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la
ristrutturazione produttiva delle imprese interessate,
l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,
n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni
tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova
applicazione con riferimento al regime, gia' senza limiti
temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle
condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi
eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento
convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, alle
forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e
lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al
ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per
forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli
impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, situati nel territorio della regione
Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione.
Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono
riconosciute a fronte della definizione di un protocollo
d'intesa contenente impegni per il lungo periodo
sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione
Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono
aggiornate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che incrementa su base annuale i valori nominali delle
tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo
valore risulti piu' elevato, dell'incremento percentuale del
prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato
nelle principali borse dell'energia elettrica europee,
segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura
dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti
finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis,
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e
le priorita' del sistema energetico regionale, assegna una
concessione integrata per la gestione della miniera di
carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. Al
concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia
elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalita' previste
dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilita'
delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la
concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato
di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994
esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino
all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di
energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da
prendere in considerazione per la valutazione delle offerte
previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e
finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della
concessione sono: a) massimizzazione del rendimento
energetico complessivo degli impianti; b) minimizzazione
delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al
contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in
forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro
equivalente; c) contenimento dei tempi di esecuzione del
progetto; d) presentazione di un piano industriale per lo
sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio
della centrale di produzione di energia elettrica, che
preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico
dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della
disponibilita' di energia elettrica a costo ridotto per le
imprese localizzate nell'Isola; e) definizione e promozione
di un programma di attivita' finalizzato alle tecnologie di
impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge
27 giugno 1985, n. 351.
14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera
del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogata fino alla
presa in consegna delle strutture da parte del
concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il
31 dicembre 2006. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9
e 14-bis pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come rideterminata dalle tabelle D e F allegate alla
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno
2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma
15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
ridotto di 65 milioni di euro.
14-quater. Le attivita' di produzione e di
commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonche' quelle di
trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle
attivita' di commercializzazione al minuto si intendono non
piu' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti
puo' essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati
dalla predetta amministrazione.
Art. 11-bis. (Sanzioni irrogate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas)
1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si
applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' destinato
ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio
dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento
forfetario dei danni subiti. Le modalita' di organizzazione
e funzionamento del fondo nonche' di erogazione delle
relative risorse sono stabilite con regolamento a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
Art. 11-ter. (Potenziamento delle aree sottoutilizzate)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 4-quater, i primi due
periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che
incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero
di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con
il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo
d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro
per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite
dell'incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione
decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti
risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi
lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la
deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo
d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello
in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga il
medesimo rapporto di impiego"; b) il comma 4-quinquies e'
sostituito dal seguente: "4-quinquies. Per i quattro periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004,
fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a
finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che
verra' approvata per il successivo periodo".
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma
1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno
2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di
euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008,
si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per
gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili gia'
preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e
n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254
del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per
l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni
di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima
autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle
tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco
degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n.
289 del 2002, e' esteso agli interventi di intensificazione
dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono
soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6
settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di
livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli
previsti, lo scostamento e' recuperato a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE
conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione
degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche
con la modificazione di delibere gia' adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da
parte della Comunita' europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' sostituito dal seguente: "361. Per le
finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata la
spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e
a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, e' posta a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso.
La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro,
e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle
aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e
2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed
all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro
annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 300".
Art. 11-quater. (Applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto sulle prestazioni rese in un altro Stato
dell'Unione europea)
1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40,
comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle
cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del
cedente, a nulla rilevando le modalita' di effettuazione
dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di
destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi
applicabile sul corrispettivo dell'operazione gia'
assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio
dello Stato, il contribuente puo' chiedere la restituzione
dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto
impositivo da parte della competente autorita' estera. Su
richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta puo'
essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con
provvedimento formale da parte del competente ufficio delle
entrate, di un credito di corrispondente importo
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 11-quinquies. (Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana)
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "ad eccezione
di una quota" fino al termine del comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta
nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra
disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a rilasciare,
nel rispetto della disciplina comunitaria in materia,
garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato
rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti
finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso
societa' di diritto estero a loro collegate o da loro
controllate.
3. L'attivita' di sostegno all'internazionalizzazione di
cui al comma 2 e' svolta annualmente a condizioni di mercato
in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per
cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei
confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250
milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2
beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di
durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico
di cui al presente comma e' fissato in misura pari al 20 per
cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in
merito all'operativita' di cui al presente articolo nel
proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
in riferimento all'attivita' di cui al comma 2 e alla
garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse
impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
conseguiti.
Art. 12. (Rafforzamento e rilancio del settore turistico)
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle
politiche di indirizzo del settore turistico in sede
nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il turismo
con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche
turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita'
dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno
parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel
citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo
il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
il coordinatore degli assessori regionali al turismo;
quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i
rappresentanti delle principali associazioni di categoria,
nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo
modalita' indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta
turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione,
l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato
nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
"Agenzia", sottoposta all'attivita' di indirizzo e vigilanza
del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita' giuridica
di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di
gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il
consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei
conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia
nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue
nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del
decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il
proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: a)
contributi dello Stato; b) contributi delle regioni; c)
contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e
di altri enti pubblici per la gestione di specifiche
attivita' promozionali; d) proventi derivanti dalla gestione
e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e
privati, nonche' dalle attivita' di cui al comma 8, al netto
dei costi inerenti alla gestione della piattaforma
tecnologica ivi indicata; e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo
e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di
valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo
congressuale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia
nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia' avviata
dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
provvede, attraverso opportune convenzioni, alla
realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa
piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalita' e
degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti
interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia,
con il Ministero delle attivita' produttive, con il
Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli
italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli
aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di
livello nazionale e internazionale e, con riferimento al
settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
8-bis. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale
di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle societa'
da essa controllate per le proprie attivita' di assistenza
tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei
sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle
attivita' produttive puo' assegnare direttamente ad ENIT -
Agenzia nazionale per il turismo ed alle societa' da essa
controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni,
servizi e risorse relativi a tali compiti.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8
sono destinate anche le somme gia' assegnate al progetto
Scegli Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito
delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico, di cui
all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme
private di finanziamento e dallo sfruttamento economico
della piattaforma tecnologica.
10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al
progetto Scegli Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Capo VII MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
SOCIALE E POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 13. (Disposizioni in materia di previdenza
complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi al reimpiego nonche' conferma
dell'indennizzabilita' della disoccupazione nei casi di
sospensione dell'attivita' lavorativa)
1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche
attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative
in materia di previdenza complementare previste
dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n.
243, e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42,
della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo
onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno
2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 506 milioni di
euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14
milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per
l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori
sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per
gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non
anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottati i seguenti interventi: a) per i
trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile
2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria
di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272 e successive modificazioni, e' elevata a sette
mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale
di commisurazione alla retribuzione della predetta
indennita' e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei
mesi ed e' fissata al quaranta per cento per i successivi
tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
per il periodo di percezione del trattamento nel limite
massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con
eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita'
di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e'
istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza
contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di
307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23
milioni di euro; b) all'articolo 1, comma 155, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
"310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "460
milioni di euro"; dopo le parole: "entro il 31 dicembre
2005" sono inserite le seguenti: "e per gli accordi di
settore entro il 31 dicembre 2006"; dopo le parole:
"intervenuti entro il 30 giugno 2005" sono inserite le
seguenti: "che recepiscono le intese intervenute in sede
istituzionale territoriale"; c) gli articoli 8, commi 2 e 4,
e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione,
o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di
lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 1,
comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155,
della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero,
in caso di cessazione di attivita', dell'articolo 1, comma
5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al
31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori
l'applicazione del citato art. 4, comma 3, e' effettuata
indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il
lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e senza
l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entita'
dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno
2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera
non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano
stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria
o siano stati collocati in mobilita' nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attivita' che, al momento della sospensione in
cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del
licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza,
ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento
o controllo; d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno
2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilita'
territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di
lavoro privati ed al mantenimento dell'occupazione, ai
lavoratori in mobilita' o sospesi in cassa integrazione
guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro
distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, e'
erogata una somma pari a una mensilita' dell'indennita' di
mobilita' in caso di contratto a tempo determinato di durata
superiore a dodici mesi o pari a tre mensilita' dell'indennita'
di mobilita' in caso di contratto a tempo indeterminato o
determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso
del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro
distante piu' di cento chilometri dal luogo di residenza, al
lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari
a una mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di
distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre
mensilita' dell'indennita' di mobilita' in caso di distacco
di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le relative modalita' attuative.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere b), c) e
d), il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il
predetto Fondo e' altresi' incrementato di 1,35 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e'
stabilita in 10 milioni di euro"; b) al comma 2, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale
in essere, sono indicati i criteri di priorita' per
l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree
territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i
criteri di selezione dei soggetti a cui e' attribuita la
gestione dei programmi di sviluppo locale connessi".
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55
milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro
per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro
per l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e
0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno
2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di
euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di
parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi,
mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo
7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma
2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne
gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario all'adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
7. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma,
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e' riconosciuta anche ai
lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali
dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato, e che siano in possesso
dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma,
nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi inclusi
gli oneri per il riconoscimento della contribuzione
figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri
conseguenti agli incrementi di misura di cui al comma 2,
lettera a).
8. L'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro
annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della
contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo
familiare, ai dipendenti da imprese del settore artigianato,
sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad
eventi transitori, ovvero determinate da situazioni
temporanee di mercato, che siano in possesso dei requisiti
di cui al predetto art. 7, comma 3, e subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per
cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte
degli stessi enti di attivita' di formazione e
qualificazione professionale, di durata non inferiore a
centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano
ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui
ai commi 7 e 8 non puo' superare sessantacinque giornate
annue di indennita'. Per l'indennita' ordinaria di cui al
comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo
di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte
complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il
datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita
dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competente, la sospensione dell'attivita'
lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi
dei lavoratori interessati, che devono aver reso
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro al
locale centro per l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7
e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'I.N.P.S. dei
lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7
e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del
medesimo Istituto di cui al comma 12.
12. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti degli oneri
per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.
13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, il sesto periodo e' sostituito
dai seguenti: "I piani aziendali, territoriali o settoriali
sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani
individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province
autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni;";
b) al comma 2, le parole: "da due rappresentanti delle
regioni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro
rappresentanti delle regioni".
13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente: "5-bis. Fino all'approvazione della legge
regionale prevista dal comma 5, la disciplina
dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa ai
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
Art. 13-bis. (Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al primo
comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei
seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre
disposizioni di legge"; 2) sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: "I pensionati pubblici e privati possono
contrarre con banche e intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al
quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute
fiscali e per periodi non superiori a dieci anni. Possono
essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le
indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo
Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico
di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni
di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i
capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del
rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la garanzia
dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero
del residuo credito in caso di decesso del mutuatario"; b)
all'articolo 52: 1) al primo comma, le parole: "per il
periodo di cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle
seguenti: "per un periodo non superiore ai dieci anni"; e
sono soppresse le parole: "ed abbiano compiuto, nel caso di
cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l'indennita' di anzianita"; 2) dopo il primo comma, sono
aggiunti i seguenti: "Nei confronti dei medesimi impiegati e
salariati assunti in servizio a tempo determinato, la
cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo'
eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del
contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine
rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente
comma non si applica il limite del quinto. I titolari dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni
di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo
unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere
un quinto del loro compenso, valutato al netto delle
ritenute fiscali, purche' questo abbia carattere certo e
continuativo. La cessione non puo' eccedere il periodo di
tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I
compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e
pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di
procedura civile"; c) all'articolo 55: 1) al primo comma, la
parola: "13," e' soppressa; 2) al quarto comma, nel primo
periodo, e' soppressa la parola: "Non" e le parole:
"Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli
enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le
parole: "Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle
seguenti: "Non si possono perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria
degli operatori professionali interessati, sono dettate le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
articolo.
Art. 13-ter. (Contributi agricoli)
1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto
dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per
le procedure di riscossione relative ai contributi
previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro
e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo,
con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.
Capo VIII INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE
UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI
ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI
Art. 14. (ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle
erogate in favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7,
commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in
favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore
nel limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la
tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di
gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni
di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalita' siano esposte indebite deduzioni
dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di
deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in
ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente
beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e
sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico
ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalita',
l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati
in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte
accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo'
cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera
l-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente: "l-quater) le
erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di
istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali "; b)
all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) le erogazioni liberali a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi
per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di
attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi
compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a
favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti
da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore
aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai
sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere
dall'anno 2005.
Art. 14-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
Art. 14-ter. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del
Ministero delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attivita' di raccolta e accettazione delle scommesse
ippiche e sportive puo' essere esercitata dal concessionario
con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni.
Capo IX DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5,
comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12,
comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25 milioni di euro per
l'anno 2005, 472,750 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75
milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a
decorrere dal 2008, si provvede: a) quanto a 15,75 milioni
di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per l'anno
2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
utilizzando la proiezione per i predetti anni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni
2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e
per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007; b) quanto
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio; c) quanto a 68
milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per
l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7,
comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4; d) quanto a 4,25 milioni di
euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno 2006 e
65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui
agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non
utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente
decreto, e' iscritto sul Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni
di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.