MERCATO DEL LAVORO

 

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DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO

 

 I nuovi Contratti Collettivi di Lavoro

 

e le prime applicazioni dei demandi alla contrattazione

 

previsti dal Decreto legislativo 276/2003, (Decreto applicativo della Legge 30)

 

 

(prime tabelle comparative)

 

            GIUGNO ‘04
  

Premessa: 

Con il presente lavoro abbiamo voluto costruire una prima sommaria griglia di lettura di come la contrattazione collettiva nazionale, nel rinnovo o nell’adeguamento dei contratti, ha affrontato le numerose e complicate questioni di demando alla contrattazione inserite nel D. Lgs 276/93.

L’obiettivo della CGIL era di contrastare la logica del decreto e di ridurne gli effetti pratici soprattutto verso la precarizzazione dei rapporti di lavoro.

La sintesi è chiaramente schematica ma dovrebbe riportare correttamente i contenuti dei CCNL così come abbiamo verificato con le singole categorie.

Ci ripromettiamo di completare tra qualche tempo il lavoro non appena sarà conclusa l’attuale fase dei rinnovi contrattuali.

Per una maggior chiarezza di lettura abbiamo diviso il lavoro per argomenti e in capo ad ognuno di essi abbiamo inserito il testo del decreto concernente il punto specifico

  p. il Dip. M.d.L – Bruno Roberti


 

 

Part Time

 

DLgs. 276 / 2003 Art 46

a) per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati»;  …..

 

3.  I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2.. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto»;  …….

 

 «2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi»; …….

 

«7. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono:

1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa»; …….

 

«9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento»; …….

 

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione ………..

 

In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma e al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di conciliazione e eventualmente di arbitrato  previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’ art. 1 comma 3 ……


 

 

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Informazioni

–annuali, a consuntivo su assunzioni e uso lav. supplementare

Istituto non normato nel c.c.n.l.

Informazioni

–semestrali, a consuntivo su assunzioni e uso lav. supplementare

Informazioni

–annuali, a consuntivo su assunzioni e uso lav. Supplementare

-a RSU su modalità operative e uso clausole

Informazioni

–semestrali, a consuntivo su assunzioni e uso lav. supplementare

Informazioni

–annuali, (trimestrali a richiesta) su assunzioni e uso lav. supplementare

Forma scritta

–sempre necessaria

 

Forma scritta

–sempre necessaria

Forma scritta

–sempre necessaria

Forma scritta

–sempre necessaria

Forma scritta

–sempre necessaria

Lavoro supplementare

–possibile nei tre tipi di p.t. fino all’orario del t.p.

-maggiorazione forfettaria del 24%

-accordo del lavoratore sempre necessario

 

Lavoro supplementare – possibile nei tre tipi di p.t. e fino a max +20% dell’orario annuo concordato.

-maggiorazione forfettaria del 20% fino a orario giornaliero del tempo pieno, oltre è straordinario

-accordo del lavoratore sempre necessario

Lavoro supplementare – possibile nei tre tipi di p.t. fino a:

+70% orario iniziale, in aziende fino a 50 dip,

+60% fino a 250 dip,

+50% oltre 250 dip.

-maggiorazione forfettaria del 15%

-possibile ulteriore aumento fino a +85% dell’orario pattuito con maggiorazione del 30%

-accordo del lavoratore sempre necessario

-consolidamento possibile, se c’è supplementare continuativo annuale

Lavoro supplementare – possibile nei tre tipi di p.t. fino al limite annuo di

-50% se p.t. di 4 ore

-30% se p.t. di 5 ore

-20% se p.t. di 6 ore

-10% se p.t. oltre 6 ore

-maggiorazione forfettaria del 10%

-se si superano i limiti la maggiorazione è 50%

-accordo del lavoratore sempre necessario

 

Lavoro supplementare – possibile nei tre tipi di p.t. fino al limite annuo del 30% dell’orario pattuito

-maggiorazione forfettaria del 16%

-se si superano i limiti la maggiorazione è 50%

-possibilità di non effettuare supplementare per giustificati motivi o per concomitanza di altro lavoro

-accordo del lavoratore sempre necessario

 


  

Clausole elastiche e flessibili – possibili nei tre tipi di p.t. sia la variazione in aumento sia lo spostamento dell’orario

-preavviso e maggiorazione decisi nel contratto individuale,

-per clausole elastiche può essere indicato anche l’aumento orario max.

-accordo del lavoratore sempre necessario

-sospensione di clausole elastiche e flessibili possibile per gravi motivi

-se p.t. è una trasformazione per gravi motivi non ci sono clausole elastiche e flessibili

 

Clausole elastiche e flessibili – possibile lo spostamento d’orario e, solo nel p.t. verticale e misto, la variazione in aumento.

-preavviso per spostamento di 10gg. e maggiorazione del 10%

-preavviso per aumento di 7gg. e maggiorazione del 10%

-accordo del lavoratore sempre necessario

-sospensione di clausole elastiche e flessibili possibile per gravi motivi

-se p.t. è una trasformazione per gravi motivi non ci sono clausole elastiche e flessibili

Clausole elastiche e flessibili – possibile lo spostamento d’orario e, solo nel p.t. verticale e misto, la variazione in aumento.

-preavviso di 5gg. (2gg per casi eccezionali)

-maggiorazione del 15% (20% se con preavviso di 2 gg)

-se la modifica é richiesta dal lavoratore no maggiorazione

-accordo del lavoratore sempre necessario

-sospensione di clausole elastiche e flessibili possibile per gravi motivi o per concomitanza di altro lavoro

Clausole elastiche e flessibili – possibile lo spostamento d’orario e, solo nel p.t. verticale e misto, la variazione in aumento.

-preavviso per spostamento orario 7gg. (ridotto per casi eccezionali)

-maggiorazione del 10% (20% per i soli giorni di ridotto preavviso)

-per variazione in aumento non determinata la maggiorazione.

-accordo del lavoratore sempre necessario

Clausole elastiche e flessibili – possibile lo spostamento d’orario e, solo nel p.t. verticale e misto, la variazione in aumento.

- preavviso di 7gg. (ridotto per casi eccezionali)

-maggiorazione del 10% (20% per i soli giorni di ridotto preavviso)

-per variazione in aumento tetto max del 30% annuo dell’orario pattuito

-se la modifica é richiesta dal lavoratore no maggiorazione

-accordo del lavoratore sempre necessario

-sospensione e modifica di clausole elastiche e flessibile possibile.

Periodo di prova – nel p.t. verticale e misto è calcolato sui giorni lavorativi

 

Periodo di prova – riproporzionato

Periodo di prova – riproporzionato nel p.t. verticale

Periodo di prova – riproporzionato a seconda di n° ore e categoria

 

Comporto – nel p.t. verticale ridotto in relazione all’orario pattuito

 

Comporto – riproporzionato

Comporto – riproporzionato

Comporto – da 8 a 12 mesi secondo anzianità,

-nel p.t. verticale 80% orario annuo in 36 mesi

 

Trasformazione – possibile, da t.p. a p.t. entro 8% con precedenza a casi gravi e formazione (conferma della legge)

-patologie oncologiche escluse da 8%

-ammesse clausole reversibili

 

Trasformazione – possibile, da t.p. a p.t. e viceversa.

Per trasformazioni da t.p. a p.t precedenza a casi gravi e formazione (conferma della legge)

-ammesse clausole reversibili

Trasformazione – possibile, -da p.t. a t.p. se previsto nel contratto individuale.

-da t.p. a p.t  fino a 

-max 2% fino a 100 dip

-max 3% oltre 100 dip

priorità a casi gravi, formazione, cronologia di richiesta ecc..

Trasformazione – da t.p. a p.t. e viceversa possibile con accordo tra le parti

-ammesse clausole reversibili

Trasformazione – da t.p. a p.t. e viceversa possibile (conferma della legge)

 

 

 

 

Formazione – 8 ore su sicurezza se 1° inserimento

 

 

 

  

Tempo determinato

 

DLgs. 368 / 2001 Art 3

1 L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali presso unità produttive nelle quali si sia proceduto entro i sei mesi precedenti a licenziamenti ……….

 

Art. 7. 

2) I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato  a opportunità di formazione adeguata …..

 

Art. 9. 

1) I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi definiscono le  modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili …….

2) I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo det. nelle aziende ……

 

Art. 10.

7) La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto …….è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ……

 

9) E’ affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la individuazione di un diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo det. …….


 

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Definizione – riconferma che la normalità è il t.ind. (norma europea)

Definizione – come legge

Definizione – riconferma che la normalità è il t.ind. (norma europea)

Definizione – come legge

Definizione – come legge

Definizione – non definito, --istituita commissione paritetica che relaziona entro 30/12/2004

Causali – di legge più n°4 causali aggiuntive (art. 10 c.7 legge 368)

Causali – di legge

Causali – di legge più n°5 causali aggiuntive (art. 10 c.7 legge 368)

Causali – di legge più n°13 causali aggiuntive (art. 10 c.7 legge 368)

Causali – di legge più n°3 causali aggiuntive (art. 10 c.7 legge 368)

 

Informazioni

–a rsu a consuntivo su quantità e tipi di attività

-a lavoratori (su richiesta) su posti a t.d. disponibili

Informazioni

-preventive, in sede di incontro nazionale previsto per grandi imprese e territoriale per imprese con oltre 120 dip.

-consuntive, a oo.ss. e rsu

-semestralmente a oo ss anche informazione su uso t.det. nel territorio

Informazioni

–a rsu a consuntivo annuale

Informazioni

–a lavoratori (su richiesta) su posti a t.d. e ind.disponibili

-con precedenza (70%) nelle nuove assunzioni a tdet. e tp.

Informazioni

–a oo.ss. e rsu a consuntivo semestrale

 

Causali aggiuntive – n°4 (commesse pubbliche, riassorbimenti, sperimentazioni, attività non ordinarie)

-definita fase di avvio nuove attività

 

Causali aggiuntive – n°5 (opere straordinarie, manutenzione, posti non stabilizzati, sperimentazioni tecniche ecc.., innovazioni tecnologiche)

-definita fase di avvio nuove attività

Causali aggiuntive – n°13 (produzione per commesse eccezionali, prodotti diversi, punte di mercato, nuove turistiche e orari, manutenzione, stagionalità, fasi di avvio, sostituzione assenti per ferie ecc..,

figure specialistiche se non possibile assumerle in inserimento e apprendistato,

quando non  sono reperibili lavoratori in somministrazione)

-definita fase di avvio nuove attività

Causali aggiuntive – n°3 (più commesse concomitanti, manutenzione, posti non stabilizzati)

-definita fase di avvio nuove attività

 

 

Percentuali

–su causali aggiuntive,

10% rispetto ai lavoratori a t.ind.

(5% se più di 70 dip.)

-valevole anche su contratti minori di 7 mesi

-possibile aumento con contrattaz. aziendale

Percentuali

–su (eventuali) causali aggiuntive,

il t.det. sommato alla somministrazione  non può superare il 25% dei lav. a t.ind.

Percentuali

–su causali aggiuntive,

16% medio annuo rispetto ai lav. a t.ind.

-possibile aumento al 20% con contrattaz. aziendale

Percentuali

-su causali aggiuntive,

-per 4 causali non ci sono percentuali

-per le altre causali sia il tempo det. che la somministraz. a termine sono ciascuna max 20% dell’orario annuo dei lav. a t.ind. (14% oltre i 100 dip. - 33% zone a declino industriale)

-per 3 causali la percentuale conta anche sui t.det. con meno di 7 mesi

-possibile aumento % in sede aziendale

Percentuali – su causali aggiuntive,

18% medio annuo rispetto ai lav. a t.ind. (al sud 30%)

-possibile modifica con contrattaz. aziendale

 

 

 

 

 

Durata – 6mesi rinnovabile 1 volta (per commesse “a contratto” 12 mesi + 12)

 

 

Periodo di prova – è previsto, salvo per chi ha già lavorato in azienda almeno 9 mesi in 2 anni

 

 

Periodo di prova – è previsto, salvo per chi ha già lavorato in azienda nel biennio precedente

Periodo di prova – come altri lavoratori e non oltre il 40% della durata prevista

 

Comporto – 1/3 della durata, 30gg. minimo

 

Comporto – max 1/4 della durata,

 

Comporto – da 60 a 150gg. Secondo durata contratto

 

Preavviso – ridotto al 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrattazione aziendale – possibile su tutti gli aspetti

 

Fondo Previdenziale – possibilità di iscrizione per t.d. superiore a 6 mesi

 

 

 

Fondo Previdenziale – possibilità di iscrizione

Fondo Previdenziale – possibilità di iscrizione per t.d. superiore a 6 mesi

  

 

 

Apprendistato

DLgs. 276 / 2003 Art 48

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;  b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regioni competenti;

 

Art. 49 (apprendistato professionalizzante)

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabilisco, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

 

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

 

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; …..

 

Art. 50 (Apprendistato per l’acquisizione di un diploma ….)

3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative.

 

Art. 53

2) Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici …….


 

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Definizione

–definito solo app. professionalizzante

Definizione

–definiti tutti i 3 tipi di app. come da legge

Definizione

–rinvio fino a completamento quadro normativo

Definizione

–definiti tutti i 3 tipi di app. come da legge

Definizione

–definito l’app. professionalizzante

-definite linee guida (formative) anche sugli altri tipi

Definizione

–definito solo app. professionalizzante

-rinvio alla legge per altri 2 tipi

Applicazione

–vecchia norma vale fino a completa definizione nuovo strumento

Applicazione

 

Applicazione

–vecchia norma vale fino a completa definizione nuovo strumento

Applicazione

–vecchia norma vale fino a completa definizione nuovo strumento

 

Soggetti e qualifiche

–giovani 18 / 29 anni

-dal 2° all’8° livello

Soggetti e qualifiche

–come da legge

 

Soggetti e qualifiche

–come da legge

Soggetti e qualifiche

–come da legge

Soggetti e qualifiche

–come da legge

Periodo di prova

–quello previsto per le qualifiche d’uscita, max 2 mesi

Periodo di prova

–come per altri lavoratori

 

Periodo di prova

–come per altri lavoratori nel livello superiore a quello di inserimento

Periodo di prova

–come altri lavoratori

Periodo di prova

–4 settimane fino a livello G

- 8 settimane livelli superiori

 

Durata

min 42 mesi (2°liv), max 72 (8°liv)

-riduzione di 6 mesi se già fatto stage o tirocinio in az.

Durata

variabile in base a –qualifica da conseguire –titolo di studio –crediti professionali e formativi -bilancio competenze a cura di enti pubblici e scuole edili accreditate e:

-app. per diritto / dovere  max 3 anni

-app. professionalizzante max 3 / 4 / 5 anni in relazione a livello contrattuale

app. alta formazione, rinvio a norme di legge

 

Durata

modificata “fino ad esaurimento” per contratti in corso con vecchia normativa (18 – 48 mesi)

Per nuova normativa: variabile in base a –qualifica  –titolo di studio –crediti -bilancio competenze a cura di enti pubblici e privati accreditati

-per diritto/dovere max 24 mesi (7° liv.), 36 mesi gli altri (18 / 30 se con titolo di studio)

-professionalizzante diviso per livelli e dimensione aziendale

(aziende fino a 50 dip. da 42 a 72 mesi – 36/66 mesi se con titolo)

(aziende da 51 a 250 dip. da 36 a 60 mesi – 30/54 mesi se con titolo)

(aziende oltre 250 dip. da 30 a 48 mesi – 24/42 mesi se con titolo)

-alta formazione –secondo regole regionali

-riduzione di 6 mesi se già fatto stage o tirocinio in az.

Durata

2 anni se con laurea “coerente” (3 con laurea diversa)

-3 anni con diploma quinquennale “coerente” (4 con diploma diverso)

-4 anni con scuola dell’obbligo

 

Durata

–3 anni  fino a liv. Q-A

-4 anni se liv. B o inf.

-5 anni se liv. F-E senza titolo post obbligo o qualifica

Inquadramento

–il periodo di apprendistato è diviso in 3 tranches:

-1° tranche inferiore di 2 livelli

-2° tranche inferiore di 1 livello

- 3° tranche salario pieno, (per uscita a 2° - 2° sup salario pieno da 2° tranche)

Inquadramento

–di norma inferiore di 1 livello, ma se è il primo impiego nel settore

-1 livello inferiore per qualifiche di 2° e 3° livello

-2 livelli inferiore per qualifiche di 4° e 5° livello

-per qualifiche di 4° e 5° liv. a metà percorso si sale di 1 livello

 

Inquadramento

–per app. professionalizzante e alta formazione il periodo è diviso in 3 tranches:

-1° tranche inferiore di 2 livelli

-2° tranche inferiore di 1 livello

- 3° tranche salario pieno, (per durate di 24 mesi ci sono solo due tranches)

Inquadramento

–inferiore di 1 livello ma senza riconoscimento di alcuna “posizione organizzativa”

(che possono corrispondere fino a 7 fasce salariali per livello)

Inquadramento

–inferiore di 2 livelli

-per livelli G e H passaggio al liv. H dopo 12 mesi

 

Contrattazione aziendale – applicabile parte retributiva, da discutere in az.

 

 

 

Contrattazione aziendale – possibile

 

Preavviso

–come altri lavoratori

Preavviso

–come altri lavoratori

 

 

 

 

Formazione

120 ore interne e esterne

-40 ore se in possesso di post obbligo o qualifica

-modalità e articolazione definite da ente bilaterale

Formazione

–diritto / dovere 240 ore

-professionalizzante 120 ore ridotte a 80 se in possesso di qualifica

-modalità e articolazione:

-formazione di norma effettuata presso scuola edile,

-possibile totalmente in azienda se con tutor e locali idonei

-scuola edile definisce programmi e modalità formazione, -fa consulenza ad azienda e lavoratore per inserimento lavorativo, -attesta formazione effettuata

 

Formazione

–di legge

-armonizzazione alle normative regionali con accordi territoriali di categoria

Formazione

-per app. professionalizzante definite 120 ore interne / esterne come media annua

-modalità e articolazione:

-per tutti gli apprendistati stabilite caratteristiche e tematiche della formazione “formale” interna all’azienda con programma e registrazione del tutor

-definite tematiche “demandabili” a formazione esterna

-definita “impresa formativa” con capacità di erogare all’interno anche la formazione esterna

 

Formazione – come norma di legge

Malattia e Comporto – comporto come per altri lavoratori

–retribuzione 1° e 2° tranche variabile dal 50% al 29% a seconda del periodo

-3° tranche 50%

Malattia e Comporto – come per altri lavoratori

 

Malattia e comporto

50% per 6 mesi/anno

Malattia e comporto

-4 mesi (durata fino a 2 anni)

-5 mesi oltre,

-con retribuzione  del 100% (primi 2/2,5 mesi) 50% altri mesi

Malattia e comporto

-6 mesi (durata fino a 3 anni)

-9 mesi oltre,

-con retribuzione  del 60% (primi 2/3 mesi) 30% altri mesi

 

 

 

Lavoro ripartito (Job sharing) 

DLgs. 276 / 2003 Art 41

3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati o posta in capo all’altro obbligato.

 

Art 43

1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.

2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.

  

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Definizione – è stato confermato il testo di contratto precedente ma prevedendo la stipula solo tra due lavoratori

 

 

Definizione

–di legge

-stabilito in 75gg consecutivi di calendario l’assenza giustificata di entrambi i lavoratori oltre il quale il datore può determinare il licenziamento

 

 

  

 

 

Inserimento

 

DLgs. 276 / 2003 Art 55

2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all’interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.

3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.

 

Art. 58

1) Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

 

2) I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.

 

Art. 59

2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

 

Art. 60

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l’impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.


 

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Definizione

–come da legge e accordo interconfederale

Definizione

–come da legge e accordo interconfederale

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–come da legge e accordo interconfederale

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–come da legge e accordo interconfederale

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–come da legge e accordo interconfederale

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–come da legge e accordo interconfederale

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–come da legge e accordo interconfederale

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–come da legge e accordo interconfederale

Soggetti

–come da legge e accordo interconfederale

Soggetti

–come da legge e accordo interconfederale

Soggetti

–come da legge e accordo interconfederale

Soggetti

–come da legge e accordo interconfederale

Inquadramento 

-inferiore di 2 livelli

-inf. 1 livello se in possesso di professionalità compatibile

Inquadramento 

-inferiore di 2 livelli,

(1 livello per uscita al 3°)

-inf. 1 livello se in possesso di professionalità compatibile

Inquadramento 

-inferiore di 2 livelli

-inf. 1 livello se con professionalità compatibile

-se c’è progressione automatica di carriera dopo 9 mesi va al livello superiore

 

Inquadramento 

-inferiore di 2 livelli

Inquadramento 

-nella categoria di destinazione, ma senza posizione organizzativa (che può corrispondere fino a 7 fasce salariali per livello)

Inquadramento 

-inferiore di 2 livelli

-1 livello se già svolte mansioni analoghe per 12 mesi nel comparto

Contrattazione aziendale – applicabile parte retributiva, da discutere in az.

 

 

 

Contrattazione aziendale – possibile

 

Durata

– 9 / 12 / 18 mesi, come legge

Durata

– 9 / 12 / 18 mesi, come legge, 12 mesi max se c’è professionalità coerente

Durata

–  18 mesi, 12 mesi max se c’è professionalità coerente

Durata

– 9 / 16 / 18 mesi, a secondo dei livelli

Durata

– 12 / 18 mesi, a secondo della professionalità posseduta

Durata – max 18 mesi, come legge,

-12 mesi se già svolte mansioni analoghe per 12 mesi nel comparto

 

Formazione

–piano d’inserimento definito tra le parti

-formaz. teorica interna o esterna, 16 ore minimo + addestramento

-ente bilaterale predispone programmi e moduli

-se già fatta formazione in un rapporto precedente si ripete solo salute e sicurezza

Formazione

–piano d’inserimento definito dall’azienda

-formaz. teorica 16 ore minimo presso scuola edile, + addestramento anche a distanza

-ente bilaterale predispone programmi e moduli

-se già fatta formazione in un rapporto precedente si ripete solo salute e sicurezza

Formazione

–piano d’inserimento definito dall’azienda

-formaz. teorica 16 ore minimo su modelli dell’ente bilaterale, + addestramento anche a distanza

-se già fatta formazione in un rapporto precedente si ripete solo salute e sicurezza

Formazione

–piano d’inserimento definito dall’azienda

-formaz. teorica 16 ore minimo

Formazione

–piano d’inserimento definito dall’azienda

-formaz. teorica interna o esterna, 32 ore minimo

-ente bilaterale predispone linee guida

-se già fatta formazione in un rapporto precedente si ripete solo salute e sicurezza

Formazione

–piano d’inserimento definito dall’azienda

-formaz. teorica 16 ore minimo

Registrazione competenze – effettuata in via transitoria dall’azienda

Registrazione competenze – effettuata in via transitoria dall’azienda

Registrazione competenze – effettuata in via transitoria dall’azienda

Registrazione competenze – effettuata in via transitoria dall’azienda

 

 

Malattia e infortunio non sul lavoro

–conservazione posto min. 70gg.

-80gg con contratto maggiore di 15 mesi

Malattia e infortunio non sul lavoro

–conservazione posto min. 70gg.

Malattia e infortunio non sul lavoro

–conservazione posto per  70gg. –retribuzione come altri lavoratori

Malattia e infortunio non sul lavoro

–conservazione posto per  70 / 80 / 90gg. a seconda della durata. – i primi 3 gg. pagati al 20%

Malattia e comporto

–da 2 a 5 mesi secondo durata,

-con retribuzione  del 100% (per metà durata) 50% altri mesi

Malattia e comporto

–stessa disciplina dei “vecchi” C.F.L. riproporzionata.

Stabilizzazione

– 60% come legge

 

 

Stabilizzazione

– 60% come legge

Stabilizzazione

– 65%

 

Passaggio automatico

–inserimento vale per il passaggio automatico di livello di alcune figure

 

 

 

 

 

 

Periodo di prova

– come altri lavoratori

 

Periodo di prova

– come altri lavoratori

Periodo di prova

– come altri lavoratori e non oltre il 40% della durata prevista

Periodo di prova

– come altri lavoratori

 

 

 

Somministrazione a tempo determinato

 

DLgs. 276 / 2003 Art 20

3) lettera i) (la somministrazione a tempo indeterminato è ammessa ….) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

 

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.  Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ……

 

Art. 21

1) il contratto di somministrazione di mano d’opera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi ………

2) Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1 le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi

 

Art. 22

Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

.Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto ……..

 

Art. 23

I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. …….

 

Art 24

3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

 

4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.


 

 

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Norme

Norme

riconfermate norme vecchio contratto

Norme

rinvio fino a completamento norme

-riconfermato vecchio “lavoro temporaneo”

Norme

rinvio fino a completamento norme

-riconfermato vecchio “lavoro temporaneo”

-già definita nuova norma che disciplinerà la somministrazione anche a tempo indeterminato (staff leasing)

Norme – non normato.

-dichiarazione di federchimica che sarà applicata legge.

 

Norme – rinvio fino a completamento norme

-riconfermato vecchio “lavoro temporaneo”

 

Causali – come da legge

Causali – per operai definite contrattualmente 6 causali, -per impiegati vale legge

-definiti contrattualmente divieti per attività pericolose

 

Causali – per staff leasing ulteriori causali possibili a livello territoriale solo con autorizzazione nazionale

-per somministrazione a termine definite 13 causali (sostanzialmente le stesse del termine)

 

 

Informazioni – a preventivo come da legge

 

 

 

 

 

Percentuale – max 8% medio nell’arco di 12 mesi

Percentuali – la somministrazione sommata al t.det.  non può superare il 25% del t.ind. (percentuale non vale per sostituzioni e punte eccezionali per impiegati)

-sono sempre possibili 7 somministrazioni e/o t.d. se non superano 1/3 dei lavoratori a t.ind.

 

Percentuali – per 4 causali non ci sono percentuali

-per le altre causali la somministraz. a termine è max 20% dell’orario annuo dei dipendenti a t. ind. (14% oltre i 100 dip. - 33% zone a declino industriale)

-possibile aumento % in sede aziendale

 

 

 

 

 

Lavoro intermittente

 DLgs. 276 / 2003 Art 34

1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

3. E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi …….

 

Art. 35

3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

 

Art. 36

1) Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

 

Art. 37

2) Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale

 

Art. 40

Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile in ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2.

  

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Definizione – di legge

 

 

 

 

 

Utilizzo – di legge

 

 

 

 

 

Soggetti utilizzabili –di legge

 

 

 

 

 

Informazioni –di legge

 

 

 

 

 

Indennità di disponibilità – 25% paga contrattuale

-meccanismi di sospensione e perdita indennità come legge (anche per lavoro durante il week end ecc)

 

 

 

 

 

Risarcimento danno – pari all’indennità percepita nel periodo di prestazione rifiutata

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Appalti

 

DLgs. 276 / 2003 Art 29

3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto  a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto d’appalto non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda

  

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Informazioni – annuali o semestrali a RSU a seconda dimensione impresa, anche su scorporo attività

 

Istituita commissione

 

 

 

Esclusioni – trasformazioni e imbottigliamento in azienda

-manutenzioni ordinarie continuative

-ridefinito l’osservatorio esistente

 

 

 

 

 

Garanzie – applicazione ccnl di riferimento

 

 

  

 

 

Certificazione

 

DLgs. 276 / 2003 Art 76

1) Sono organi abilitati alla certificazione  ……  gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale ….

 

DLgs. 276 / 2003 Art 84

2. ….. Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino che ….. Tali codici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

  

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Costituzione – costituita entro 30/12/04 commissione nazionale per definire regole dell’ ente bilaterale per certificare appalti genuini

 

 

 

 

  

 

 

Enti Bilaterali

 

DLgs. 276 / 2003 Art 2

h) «enti bilaterale»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

 

Art. 6

 3) sono altresì autorizzate alle attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro  comparativamente …… e gli enti bilaterali a condizione che …….   

 

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Costituzione – costituito ente bilaterale di settore

Costituzione – ridefiniti compiti dell’organismo e scuola edile

Costituzione – riconfermato ente esistente

Costituzione – riconfermato l’osservatorio esistente

Costituzione – trasformazione osservatorio esistente in ente bilaterale

Costituzione – costituito ente bilaterale di settore

Articolazione – nazionale

Articolazione – territoriale

Articolazione – territoriale

Articolazione – territoriale possibile

 

Articolazione – nazionale

Attività – indagine fabbisogni professionali

-progetti di formazione con altri enti bilaterali (anche L. 626)

-progetti per formazione nei contratti di inserimento e a causa mista

Attività – indagine settore e fabbisogni professionali

-erogazione di formazione sia iniziale che continua 

-formazione nei contratti di inserimento e a causa mista

-certificazione, assieme alle aziende dei percorsi formativi

-certificazione dell’appalto “genuino”

-banca del lavoro collegata alla Borsa Lavoro per incontro domanda – offerta

-certificazione regolarità contributiva (Durc)

-cassa edile

Attività – collaborazione con “Fondimpresa” su

-indagine fabbisogni professionali

-progetti di formazione continua

Attività – analisi dinamiche economiche e industriali di settore

-“iniziative su politica di settore

-analisi su occupazione, contrattazione, decentramento ecc..

-collaborazione con “Fondo interprofessionale”  e ente bilaterale confederale su formazione

-iniziative su salute e sicurezza ecc..

Attività – apprendistato, definisce linee guida per formazione esterna/interna e per tutors

-contratto inserimento, definisce linee guida piani individuali

Attività – indagine fabbisogni professionali

-progetti di formazione continua e su sicurezza con ente bilaterale confederale

-progetti e metodologie per formazione nei contratti di inserimento e a causa mista