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DIPARTIMENTO
MERCATO DEL LAVORO

I nuovi
Contratti Collettivi di Lavoro
e le prime
applicazioni dei demandi alla contrattazione
previsti dal
Decreto legislativo 276/2003, (Decreto applicativo della Legge 30)
(prime tabelle
comparative)
GIUGNO ‘04
Premessa:
Con
il presente lavoro abbiamo voluto costruire una prima sommaria
griglia di lettura di come la contrattazione collettiva nazionale,
nel rinnovo o nell’adeguamento dei contratti, ha affrontato le
numerose e complicate questioni di demando alla contrattazione
inserite nel D. Lgs 276/93.
L’obiettivo della CGIL era di contrastare la logica del decreto e
di ridurne gli effetti pratici soprattutto verso la
precarizzazione dei rapporti di lavoro.
La
sintesi è chiaramente schematica ma dovrebbe riportare
correttamente i contenuti dei CCNL così come abbiamo verificato
con le singole categorie.
Ci
ripromettiamo di completare tra qualche tempo il lavoro non appena
sarà conclusa l’attuale fase dei rinnovi contrattuali.
Per
una maggior chiarezza di lettura abbiamo diviso il lavoro per
argomenti e in capo ad ognuno di essi abbiamo inserito il testo
del decreto concernente il punto specifico
p. il Dip. M.d.L – Bruno Roberti
|
Part
Time
DLgs. 276 / 2003 Art 46
a) per "tempo
pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati»; …..
3.
I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare
condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di
lavoro di cui al comma 2.. I contratti collettivi nazionali possono,
altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto»; …….
«2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente
di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro
supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi»; …….
«7.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto
previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi, stipulati
dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può
modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può
variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi
di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa»;
…….
«9. La disponibilità
allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del
comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso,
su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento»; …….
In caso di assunzione
di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei
locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a
tempo pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,
possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a
tale disposizione ………..
In luogo del
ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente
comma e al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione e eventualmente di arbitrato
previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’ art. 1 comma 3
……
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Informazioni
–annuali, a
consuntivo su assunzioni e uso lav. supplementare |
Istituto non
normato nel c.c.n.l. |
Informazioni
–semestrali, a
consuntivo su assunzioni e uso lav. supplementare |
Informazioni
–annuali, a
consuntivo su assunzioni e uso lav. Supplementare
-a RSU su
modalità operative e uso clausole |
Informazioni
–semestrali, a
consuntivo su assunzioni e uso lav. supplementare |
Informazioni
–annuali,
(trimestrali a richiesta) su assunzioni e uso lav. supplementare |
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Forma scritta
–sempre necessaria |
|
Forma scritta
–sempre necessaria |
Forma scritta
–sempre necessaria |
Forma scritta
–sempre necessaria |
Forma scritta
–sempre necessaria |
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Lavoro supplementare
–possibile nei tre tipi di p.t. fino
all’orario del t.p.
-maggiorazione forfettaria
del 24%
-accordo del lavoratore
sempre necessario |
|
Lavoro supplementare
– possibile nei tre tipi di p.t. e fino a max
+20% dell’orario annuo concordato.
-maggiorazione forfettaria
del 20% fino a orario giornaliero del tempo pieno, oltre è
straordinario
-accordo del lavoratore
sempre necessario |
Lavoro supplementare
– possibile nei tre tipi di p.t. fino a:
+70% orario iniziale, in aziende
fino a 50 dip,
+60% fino a 250 dip,
+50% oltre 250 dip.
-maggiorazione forfettaria
del 15%
-possibile ulteriore aumento fino a
+85% dell’orario pattuito con maggiorazione del 30%
-accordo del lavoratore
sempre necessario
-consolidamento possibile, se
c’è supplementare continuativo annuale |
Lavoro supplementare
– possibile nei tre tipi di p.t. fino al limite
annuo di
-50% se p.t. di 4 ore
-30% se p.t. di 5 ore
-20% se p.t. di 6 ore
-10% se p.t. oltre 6 ore
-maggiorazione forfettaria
del 10%
-se si superano i limiti la
maggiorazione è 50%
-accordo del lavoratore
sempre necessario
|
Lavoro supplementare
– possibile nei tre tipi di p.t. fino al limite
annuo del 30% dell’orario pattuito
-maggiorazione
forfettaria del 16%
-se si superano i limiti la
maggiorazione è 50%
-possibilità di non effettuare
supplementare per giustificati motivi o per concomitanza di altro
lavoro
-accordo del lavoratore
sempre necessario
|
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Clausole elastiche e
flessibili – possibili nei tre tipi di
p.t. sia la variazione in aumento sia lo spostamento dell’orario
-preavviso e maggiorazione
decisi nel contratto individuale,
-per clausole elastiche può essere
indicato anche l’aumento orario max.
-accordo del lavoratore
sempre necessario
-sospensione di clausole
elastiche e flessibili possibile per gravi motivi
-se p.t. è una trasformazione per
gravi motivi non ci sono clausole elastiche e flessibili |
|
Clausole elastiche e
flessibili – possibile lo spostamento
d’orario e, solo nel p.t. verticale e misto, la variazione in
aumento.
-preavviso per spostamento di
10gg. e maggiorazione del 10%
-preavviso per aumento di 7gg. e
maggiorazione del 10%
-accordo del lavoratore
sempre necessario
-sospensione di clausole
elastiche e flessibili possibile per gravi motivi
-se p.t. è una trasformazione per
gravi motivi non ci sono clausole elastiche e flessibili |
Clausole elastiche e
flessibili – possibile lo spostamento
d’orario e, solo nel p.t. verticale e misto, la variazione in
aumento.
-preavviso
di 5gg. (2gg per casi eccezionali)
-maggiorazione del 15% (20%
se con preavviso di 2 gg)
-se la modifica é richiesta dal
lavoratore no maggiorazione
-accordo del lavoratore
sempre necessario
-sospensione di clausole
elastiche e flessibili possibile per gravi motivi o per
concomitanza di altro lavoro |
Clausole elastiche e
flessibili – possibile lo spostamento
d’orario e, solo nel p.t. verticale e misto, la variazione in
aumento.
-preavviso per spostamento
orario 7gg. (ridotto per casi eccezionali)
-maggiorazione del 10% (20%
per i soli giorni di ridotto preavviso)
-per variazione in aumento non
determinata la maggiorazione.
-accordo del lavoratore
sempre necessario |
Clausole elastiche e
flessibili – possibile lo spostamento
d’orario e, solo nel p.t. verticale e misto, la variazione in
aumento.
- preavviso di 7gg. (ridotto
per casi eccezionali)
-maggiorazione del 10% (20%
per i soli giorni di ridotto preavviso)
-per variazione in aumento tetto max
del 30% annuo dell’orario pattuito
-se la modifica é richiesta dal
lavoratore no maggiorazione
-accordo del lavoratore
sempre necessario
-sospensione e modifica di
clausole elastiche e flessibile possibile. |
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Periodo di prova
– nel p.t. verticale e misto è calcolato sui giorni lavorativi |
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Periodo di prova
– riproporzionato |
Periodo di prova
– riproporzionato nel p.t. verticale |
Periodo di prova
– riproporzionato a seconda di n° ore e categoria |
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Comporto
– nel p.t. verticale ridotto in relazione all’orario pattuito |
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Comporto –
riproporzionato |
Comporto –
riproporzionato |
Comporto
– da 8 a 12 mesi secondo anzianità,
-nel p.t. verticale 80% orario annuo in 36 mesi |
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Trasformazione
– possibile, da t.p. a p.t. entro 8% con precedenza a casi gravi e
formazione (conferma della legge)
-patologie oncologiche escluse da 8%
-ammesse clausole reversibili |
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Trasformazione
– possibile, da t.p. a p.t. e viceversa.
Per trasformazioni da t.p. a p.t
precedenza a casi gravi e formazione (conferma della legge)
-ammesse
clausole reversibili |
Trasformazione
– possibile, -da p.t. a t.p. se previsto nel contratto
individuale.
-da t.p. a p.t fino a
-max 2% fino a 100 dip
-max 3% oltre 100 dip
priorità a casi gravi, formazione,
cronologia di richiesta ecc.. |
Trasformazione
– da t.p. a p.t. e viceversa possibile con accordo tra le parti
-ammesse clausole reversibili |
Trasformazione
– da t.p. a p.t. e viceversa possibile (conferma della legge) |
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Formazione –
8 ore su
sicurezza se 1° inserimento |
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Tempo determinato
DLgs. 368 / 2001 Art 3
1 L’apposizione di un
termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali presso
unità produttive nelle quali si sia proceduto entro i sei mesi
precedenti a licenziamenti ……….
Art. 7.
2) I contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad
agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di
formazione adeguata …..
Art. 9.
1) I
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le
informazioni da rendere ai lavoratori a tempo
determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili …….
2) I medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei
lavoratori in merito al lavoro a tempo det. nelle aziende ……
Art. 10.
7) La
individuazione, anche in misura non uniforme,
di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto …….è
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi ……
9) E’ affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi la individuazione di un diritto di
precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda e con la
medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa con contratto a tempo det. …….
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Definizione – riconferma che la
normalità è il t.ind. (norma europea) |
Definizione – come legge |
Definizione – riconferma che la
normalità è il t.ind. (norma europea) |
Definizione – come legge |
Definizione – come legge |
Definizione – non definito, --istituita
commissione paritetica che relaziona entro 30/12/2004 |
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Causali – di legge più n°4 causali
aggiuntive (art. 10 c.7 legge 368) |
Causali – di legge |
Causali – di legge più n°5 causali
aggiuntive (art. 10 c.7 legge 368) |
Causali – di legge più n°13 causali
aggiuntive (art. 10 c.7 legge 368) |
Causali – di legge più n°3 causali
aggiuntive (art. 10 c.7 legge 368) |
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Informazioni
–a rsu a
consuntivo su quantità e tipi di attività
-a lavoratori
(su richiesta) su posti a t.d. disponibili |
Informazioni
-preventive, in
sede di incontro nazionale previsto per grandi imprese e
territoriale per imprese con oltre 120 dip.
-consuntive, a
oo.ss. e rsu
-semestralmente
a oo ss anche informazione su uso t.det. nel territorio |
Informazioni
–a rsu a
consuntivo annuale |
Informazioni
–a lavoratori
(su richiesta) su posti a t.d. e ind.disponibili
-con precedenza
(70%) nelle nuove assunzioni a tdet. e tp. |
Informazioni
–a oo.ss. e rsu
a consuntivo semestrale |
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Causali aggiuntive
– n°4 (commesse pubbliche, riassorbimenti, sperimentazioni,
attività non ordinarie)
-definita fase di avvio nuove
attività |
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Causali aggiuntive
– n°5 (opere straordinarie, manutenzione, posti non stabilizzati,
sperimentazioni tecniche ecc.., innovazioni tecnologiche)
-definita fase di avvio nuove
attività |
Causali aggiuntive
– n°13 (produzione per commesse eccezionali, prodotti diversi,
punte di mercato, nuove turistiche e orari, manutenzione,
stagionalità, fasi di avvio, sostituzione assenti per ferie ecc..,
figure specialistiche se non
possibile assumerle in inserimento e apprendistato,
quando non sono reperibili
lavoratori in somministrazione)
-definita fase di avvio nuove
attività |
Causali aggiuntive
– n°3 (più commesse concomitanti, manutenzione, posti non
stabilizzati)
-definita fase di avvio nuove
attività |
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Percentuali
–su causali aggiuntive,
10% rispetto ai lavoratori a t.ind.
(5% se più di 70 dip.)
-valevole anche su contratti minori
di 7 mesi
-possibile aumento con
contrattaz. aziendale |
Percentuali
–su (eventuali) causali aggiuntive,
il t.det. sommato alla
somministrazione non può superare il 25% dei lav. a t.ind. |
Percentuali
–su causali aggiuntive,
16% medio annuo rispetto ai lav. a
t.ind.
-possibile aumento al 20% con
contrattaz. aziendale |
Percentuali
-su causali aggiuntive,
-per 4 causali non ci sono
percentuali
-per le altre causali sia il tempo
det. che la somministraz. a termine sono ciascuna max 20%
dell’orario annuo dei lav. a t.ind. (14% oltre i 100 dip. - 33%
zone a declino industriale)
-per 3 causali la percentuale conta
anche sui t.det. con meno di 7 mesi
-possibile aumento %
in sede aziendale |
Percentuali
– su causali aggiuntive,
18% medio annuo rispetto ai lav. a
t.ind. (al sud 30%)
-possibile modifica con
contrattaz. aziendale
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Durata
– 6mesi rinnovabile 1 volta (per commesse “a contratto” 12 mesi +
12) |
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Periodo di prova
– è previsto, salvo per chi ha già lavorato in azienda almeno 9
mesi in 2 anni |
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Periodo di prova
– è previsto, salvo per chi ha già lavorato in azienda nel biennio
precedente |
Periodo di prova
– come altri lavoratori e non oltre il 40% della durata prevista |
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Comporto –
1/3 della durata, 30gg. minimo |
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Comporto – max
1/4 della durata, |
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Comporto –
da 60 a 150gg. Secondo durata contratto |
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Preavviso
– ridotto al 50% |
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Contrattazione aziendale –
possibile su tutti gli aspetti |
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Fondo Previdenziale
– possibilità di iscrizione per t.d. superiore a 6 mesi |
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Fondo Previdenziale
– possibilità di iscrizione |
Fondo Previdenziale
– possibilità di iscrizione per t.d. superiore a 6 mesi |
Apprendistato
DLgs. 276 / 2003 Art 48
4. La regolamentazione dei profili
formativi dell'apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, della Università e
della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna
od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53;
b) rinvio ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard generali fissati dalla Regioni competenti;
Art. 49
(apprendistato professionalizzante)
3. I contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o regionale stabilisco, in ragione
del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o
esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di
competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la
determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità
di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna
alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa
interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; …..
Art. 50
(Apprendistato per l’acquisizione di un diploma ….)
3. Ferme restando le intese vigenti, la
regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta è rimessa alle Regioni, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le
Università e le altre istituzioni formative.
Art. 53
2) Fatte salve specifiche disposizioni di
legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
…….
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Definizione
–definito solo
app. professionalizzante |
Definizione
–definiti tutti
i 3 tipi di app. come da legge |
Definizione
–rinvio fino a
completamento quadro normativo |
Definizione
–definiti tutti
i 3 tipi di app. come da legge |
Definizione
–definito
l’app. professionalizzante
-definite linee
guida (formative) anche sugli altri tipi |
Definizione
–definito solo
app. professionalizzante
-rinvio alla
legge per altri 2 tipi |
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Applicazione
–vecchia norma
vale fino a completa definizione nuovo strumento |
Applicazione |
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Applicazione
–vecchia norma
vale fino a completa definizione nuovo strumento |
Applicazione
–vecchia norma
vale fino a completa definizione nuovo strumento |
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Soggetti e
qualifiche
–giovani 18 /
29 anni
-dal 2° all’8°
livello |
Soggetti e qualifiche
–come da legge |
|
Soggetti e qualifiche
–come da legge |
Soggetti e qualifiche
–come da legge |
Soggetti e qualifiche
–come da legge |
|
Periodo di prova
–quello previsto per le qualifiche
d’uscita, max 2 mesi |
Periodo di prova
–come per altri lavoratori |
|
Periodo di prova
–come per altri lavoratori nel
livello superiore a quello di inserimento |
Periodo di prova
–come altri lavoratori |
Periodo di prova
–4 settimane fino a livello G
- 8 settimane livelli superiori |
|
Durata
–min
42 mesi (2°liv), max 72 (8°liv)
-riduzione di 6 mesi se già fatto
stage o tirocinio in az. |
Durata
–variabile
in base a –qualifica da conseguire –titolo di studio –crediti
professionali e formativi -bilancio competenze a cura di enti
pubblici e scuole edili accreditate e:
-app. per diritto / dovere
max 3 anni
-app. professionalizzante max
3 / 4 / 5 anni in relazione a livello contrattuale
–app. alta formazione, rinvio
a norme di legge |
|
Durata
–modificata
“fino ad esaurimento” per contratti in corso con vecchia normativa
(18 – 48 mesi)
Per nuova normativa: variabile in
base a –qualifica –titolo di studio –crediti -bilancio competenze
a cura di enti pubblici e privati accreditati
-per diritto/dovere max 24
mesi (7° liv.), 36 mesi gli altri (18 / 30 se con titolo di
studio)
-professionalizzante diviso
per livelli e dimensione aziendale
(aziende fino a 50 dip. da 42 a 72
mesi – 36/66 mesi se con titolo)
(aziende da 51 a 250 dip. da 36 a 60
mesi – 30/54 mesi se con titolo)
(aziende oltre 250 dip. da 30 a 48
mesi – 24/42 mesi se con titolo)
-alta formazione –secondo
regole regionali
-riduzione di 6 mesi se già
fatto stage o tirocinio in az. |
Durata
–2
anni se con laurea “coerente” (3 con laurea diversa)
-3 anni con diploma quinquennale
“coerente” (4 con diploma diverso)
-4 anni con scuola dell’obbligo
|
Durata
–3 anni fino a liv. Q-A
-4 anni se liv. B o inf.
-5 anni se liv. F-E senza titolo
post obbligo o qualifica |
|
Inquadramento
–il periodo di apprendistato è
diviso in 3 tranches:
-1° tranche inferiore di 2 livelli
-2° tranche inferiore di 1 livello
- 3° tranche salario pieno, (per
uscita a 2° - 2° sup salario pieno da 2° tranche) |
Inquadramento
–di norma inferiore di 1 livello, ma
se è il primo impiego nel settore
-1 livello inferiore per qualifiche
di 2° e 3° livello
-2 livelli inferiore per qualifiche
di 4° e 5° livello
-per qualifiche di 4° e 5° liv. a metà percorso si sale di 1
livello |
|
Inquadramento
–per app. professionalizzante e alta
formazione il periodo è diviso in 3 tranches:
-1° tranche inferiore di 2 livelli
-2° tranche inferiore di 1 livello
- 3° tranche salario pieno, (per
durate di 24 mesi ci sono solo due tranches) |
Inquadramento
–inferiore di 1 livello ma senza riconoscimento di alcuna
“posizione organizzativa”
(che possono corrispondere fino a 7 fasce salariali per livello) |
Inquadramento
–inferiore di 2 livelli
-per livelli G e H passaggio al liv.
H dopo 12 mesi |
|
Contrattazione aziendale –
applicabile parte retributiva, da
discutere in az. |
|
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Contrattazione aziendale –
possibile |
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Preavviso
–come altri lavoratori |
Preavviso
–come altri lavoratori |
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Formazione
–120 ore interne e
esterne
-40 ore se in possesso di
post obbligo o qualifica
-modalità e articolazione
definite da ente bilaterale |
Formazione
–diritto / dovere 240 ore
-professionalizzante 120 ore
ridotte a 80 se in possesso di qualifica
-modalità e articolazione:
-formazione di norma effettuata
presso scuola edile,
-possibile totalmente in azienda se
con tutor e locali idonei
-scuola edile definisce programmi e
modalità formazione, -fa consulenza ad azienda e lavoratore per
inserimento lavorativo, -attesta formazione effettuata |
|
Formazione
–di legge
-armonizzazione alle normative
regionali con accordi territoriali di categoria |
Formazione
-per app. professionalizzante
definite 120 ore interne / esterne come media annua
-modalità e articolazione:
-per tutti gli apprendistati
stabilite caratteristiche e tematiche della formazione “formale”
interna all’azienda con programma e registrazione del tutor
-definite tematiche “demandabili” a
formazione esterna
-definita “impresa formativa” con
capacità di erogare all’interno anche la formazione esterna
|
Formazione
– come norma di legge |
|
Malattia e Comporto –
comporto come per altri lavoratori
–retribuzione 1° e 2° tranche
variabile dal 50% al 29% a seconda del periodo
-3° tranche 50% |
Malattia e Comporto –
come per altri lavoratori |
|
Malattia e comporto
–
50% per 6 mesi/anno |
Malattia e comporto
–
-4
mesi (durata fino a 2 anni)
-5
mesi oltre,
-con retribuzione del 100% (primi 2/2,5 mesi) 50% altri mesi |
Malattia e comporto
–
-6
mesi (durata fino a 3 anni)
-9
mesi oltre,
-con retribuzione del 60% (primi 2/3 mesi) 30% altri mesi |
Lavoro ripartito (Job sharing)
DLgs. 276 / 2003 Art 41
3. Fatte salve
diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o
accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro,
nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale
dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità
della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati o posta in
capo all’altro obbligato.
Art 43
1. La
regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente
capo.
2. In assenza di
contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente
capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un
datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto
compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
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Definizione – è stato confermato il
testo di contratto precedente ma prevedendo la stipula solo tra
due lavoratori |
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Definizione
–di legge
-stabilito in
75gg consecutivi di calendario l’assenza giustificata di entrambi
i lavoratori oltre il quale il datore può determinare il
licenziamento |
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Inserimento
DLgs. 276 / 2003 Art 55
2. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche all’interno degli
enti bilaterali, le modalità di definizione dei piani individuali di
inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro
delle modalità di definizione dei piani individuali di inserimento,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso
di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo
86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle
due parti interessate, le modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento di cui al comma 2.
Art. 58
1) Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2) I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le
percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Art. 59
2. Fatte salve specifiche previsioni di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di inserimento
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e
istituti.
Art. 60
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi,
non sono previsti limiti percentuali massimi per
l’impiego di adolescenti o giovani al tirocinio
estivo di orientamento.
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Definizione
–come da legge
e accordo interconfederale |
Definizione
–come da legge
e accordo interconfederale |
Definizione
–come da legge
e accordo interconfederale |
Definizione
–come da legge
e accordo interconfederale |
Definizione
–come da legge
e accordo interconfederale |
Definizione
–come da legge
e accordo interconfederale |
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Soggetti
–come da legge
e accordo interconfederale |
Soggetti
–come da legge
e accordo interconfederale |
Soggetti
–come da legge
e accordo interconfederale |
Soggetti
–come da legge
e accordo interconfederale |
Soggetti
–come da legge
e accordo interconfederale |
Soggetti
–come da legge
e accordo interconfederale |
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Inquadramento
-inferiore
di 2 livelli
-inf. 1 livello se in possesso di
professionalità compatibile |
Inquadramento
-inferiore
di 2 livelli,
(1 livello per uscita al 3°)
-inf. 1 livello se in possesso di professionalità compatibile |
Inquadramento
-inferiore
di 2 livelli
-inf. 1 livello se con
professionalità compatibile
-se c’è progressione automatica di
carriera dopo 9 mesi va al livello superiore
|
Inquadramento
-inferiore
di 2 livelli |
Inquadramento
-nella
categoria di destinazione, ma senza posizione organizzativa (che
può corrispondere fino a 7 fasce salariali per livello) |
Inquadramento
-inferiore
di 2 livelli
-1 livello se già svolte mansioni
analoghe per 12 mesi nel comparto |
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Contrattazione aziendale –
applicabile parte retributiva, da
discutere in az. |
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Contrattazione aziendale –
possibile |
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Durata
– 9 / 12 / 18 mesi, come legge |
Durata
–
9 / 12 / 18 mesi, come legge, 12 mesi max se c’è professionalità
coerente |
Durata
–
18 mesi, 12 mesi max se c’è professionalità coerente |
Durata
–
9 / 16 / 18 mesi, a secondo dei livelli |
Durata
–
12 / 18 mesi, a secondo della professionalità posseduta |
Durata
– max 18 mesi, come legge,
-12 mesi se già svolte mansioni analoghe per 12 mesi nel comparto |
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Formazione
–piano d’inserimento definito tra le
parti
-formaz. teorica interna o
esterna, 16 ore minimo + addestramento
-ente bilaterale predispone
programmi e moduli
-se già fatta formazione in un
rapporto precedente si ripete solo salute e sicurezza |
Formazione
–piano d’inserimento definito
dall’azienda
-formaz. teorica 16 ore
minimo presso scuola edile, + addestramento anche a distanza
-ente bilaterale predispone
programmi e moduli
-se già fatta formazione in un rapporto precedente si ripete solo
salute e sicurezza |
Formazione
–piano d’inserimento definito
dall’azienda
-formaz. teorica 16 ore
minimo su modelli dell’ente bilaterale, + addestramento anche a
distanza
-se già fatta formazione in un rapporto precedente si ripete solo
salute e sicurezza |
Formazione
–piano d’inserimento definito
dall’azienda
-formaz. teorica 16 ore
minimo |
Formazione
–piano d’inserimento definito
dall’azienda
-formaz. teorica interna o
esterna, 32 ore minimo
-ente bilaterale predispone linee
guida
-se già fatta formazione in un
rapporto precedente si ripete solo salute e sicurezza |
Formazione
–piano d’inserimento definito
dall’azienda
-formaz. teorica 16 ore
minimo |
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Registrazione competenze
– effettuata in via transitoria
dall’azienda |
Registrazione competenze
– effettuata in via transitoria dall’azienda |
Registrazione competenze
– effettuata in via transitoria
dall’azienda |
Registrazione competenze
– effettuata in via transitoria
dall’azienda |
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Malattia e infortunio non sul lavoro
–conservazione posto min. 70gg.
-80gg con contratto maggiore di 15
mesi |
Malattia e infortunio non sul
lavoro
–conservazione posto min. 70gg. |
Malattia e infortunio non sul lavoro
–conservazione posto per 70gg.
–retribuzione come altri lavoratori |
Malattia e infortunio non sul lavoro
–conservazione posto per 70 / 80 /
90gg. a seconda della durata. – i primi 3 gg. pagati al 20% |
Malattia e comporto
–da 2 a 5 mesi secondo durata,
-con retribuzione del 100% (per metà durata) 50% altri mesi |
Malattia e comporto
–stessa disciplina dei “vecchi”
C.F.L. riproporzionata. |
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Stabilizzazione
– 60% come legge |
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|
Stabilizzazione
–
60% come legge |
Stabilizzazione
–
65% |
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Passaggio automatico
–inserimento vale per il passaggio
automatico di livello di alcune figure |
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Periodo di prova
– come altri lavoratori |
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Periodo di prova
–
come altri lavoratori |
Periodo di prova
– come altri lavoratori e non oltre
il 40% della durata prevista |
Periodo di prova
– come altri lavoratori |
Somministrazione a tempo
determinato
DLgs. 276 / 2003 Art 20
3) lettera i) (la
somministrazione a tempo indeterminato è ammessa ….) in tutti
gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative.
4.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati
comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
b) salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ……
Art. 21
1) il contratto di somministrazione di
mano d’opera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi
………
2) Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1
le parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi
Art. 22
Il termine
inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere
prorogato,
con il consenso del lavoratore e per atto scritto,
nei casi e per la durata prevista dal contratto
collettivo applicato dal somministratore.
.Nel caso in cui il prestatore di lavoro
sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo
è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa
di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal
contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto ……..
Art. 23
I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore
stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione
delle erogazioni economiche correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. …….
Art 24
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori
compete uno specifico diritto di riunione secondo la
normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore
comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali
di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i
motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula
del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce
le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b)
ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione
dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero
e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
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Norme |
Norme
–
riconfermate norme vecchio contratto |
Norme
–rinvio
fino a completamento norme
-riconfermato
vecchio “lavoro temporaneo” |
Norme
–rinvio
fino a completamento norme
-riconfermato
vecchio “lavoro temporaneo”
-già definita
nuova norma che disciplinerà la somministrazione anche a tempo
indeterminato (staff leasing) |
Norme
– non normato.
-dichiarazione
di federchimica che sarà applicata legge.
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Norme
– rinvio fino a completamento norme
-riconfermato
vecchio “lavoro temporaneo”
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Causali – come da legge |
Causali – per operai definite
contrattualmente 6 causali, -per impiegati vale legge
-definiti
contrattualmente divieti per attività pericolose |
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Causali – per staff leasing ulteriori
causali possibili a livello territoriale solo con autorizzazione
nazionale
-per
somministrazione a termine definite 13 causali (sostanzialmente le
stesse del termine) |
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Informazioni – a preventivo come da
legge |
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Percentuale –
max 8% medio nell’arco di 12 mesi |
Percentuali
– la somministrazione sommata al t.det. non può superare il 25%
del t.ind. (percentuale non vale per sostituzioni e punte
eccezionali per impiegati)
-sono sempre possibili 7
somministrazioni e/o t.d. se non superano 1/3 dei lavoratori a
t.ind. |
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Percentuali
– per 4 causali non ci sono percentuali
-per le altre causali la
somministraz. a termine è max 20% dell’orario annuo dei dipendenti
a t. ind. (14% oltre i 100 dip. - 33% zone a declino industriale)
-possibile aumento % in sede
aziendale |
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Lavoro intermittente
DLgs.
276 / 2003 Art 34
1. Il contratto di
lavoro intermittente può essere concluso
per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi trascorsi sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3.
E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:
b)
salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi …….
Art. 35
3.
Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il
datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le
rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del
ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36
1) Nel contratto
di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore
per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità
al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta
indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
6. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in
cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata
del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione
del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità
riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un
congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti
collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
Art. 37
2)
Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti
dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale
Art. 40
Qualora, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo
34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del
contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di
mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo
86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle
due parti interessate, i casi in cui è ammissibile in ricorso al lavoro
intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma
1, e dell’articolo 37, comma 2.
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Definizione – di legge |
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Utilizzo – di legge |
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Soggetti utilizzabili –di legge |
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Informazioni –di legge |
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Indennità di disponibilità – 25% paga
contrattuale
-meccanismi di
sospensione e perdita indennità come legge (anche per lavoro
durante il week end ecc) |
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Risarcimento danno – pari all’indennità
percepita nel periodo di prestazione rifiutata |
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Appalti
DLgs. 276 / 2003 Art 29
3.
L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di
subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo o di clausola del contratto d’appalto non costituisce
trasferimento d’azienda o di parte d’azienda
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Informazioni – annuali o semestrali a
RSU a seconda dimensione impresa, anche su scorporo attività |
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Istituita
commissione |
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Esclusioni – trasformazioni e
imbottigliamento in azienda
-manutenzioni
ordinarie continuative
-ridefinito
l’osservatorio esistente |
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Garanzie –
applicazione ccnl
di riferimento
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Certificazione
DLgs. 276 / 2003 Art 76
1) Sono
organi abilitati alla certificazione …… gli enti bilaterali costituiti
nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale ….
DLgs. 276 / 2003 Art 84
2. ….. Il Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e
appalto genuino che ….. Tali codici presuntivi
recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale
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Costituzione – costituita entro 30/12/04
commissione nazionale per definire regole dell’ ente bilaterale
per certificare appalti genuini |
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Enti Bilaterali
DLgs. 276 / 2003 Art 2
h) «enti
bilaterale»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del
mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività
formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione
e l’integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità
contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza
sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o
dai contratti collettivi di riferimento;
Art. 6
3) sono altresì autorizzate alle attività
di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente
…… e gli enti bilaterali
a condizione che …….
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Tessili |
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Costituzione – costituito ente
bilaterale di settore |
Costituzione – ridefiniti compiti
dell’organismo e scuola edile |
Costituzione – riconfermato ente
esistente |
Costituzione – riconfermato
l’osservatorio esistente |
Costituzione – trasformazione
osservatorio esistente in ente bilaterale |
Costituzione – costituito ente
bilaterale di settore |
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Articolazione – nazionale |
Articolazione – territoriale |
Articolazione – territoriale |
Articolazione – territoriale possibile |
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Articolazione – nazionale |
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Attività – indagine fabbisogni
professionali
-progetti di
formazione con altri enti bilaterali (anche L. 626)
-progetti per
formazione nei contratti di inserimento e a causa mista |
Attività – indagine settore e fabbisogni
professionali
-erogazione di
formazione sia iniziale che continua
-formazione nei
contratti di inserimento e a causa mista
-certificazione, assieme alle aziende dei percorsi formativi
-certificazione
dell’appalto “genuino”
-banca del
lavoro collegata alla Borsa Lavoro per incontro domanda – offerta
-certificazione
regolarità contributiva (Durc)
-cassa edile |
Attività – collaborazione con
“Fondimpresa” su
-indagine
fabbisogni professionali
-progetti di
formazione continua |
Attività – analisi dinamiche economiche
e industriali di settore
-“iniziative su
politica di settore
-analisi su
occupazione, contrattazione, decentramento ecc..
-collaborazione
con “Fondo interprofessionale” e ente bilaterale confederale su
formazione
-iniziative su
salute e sicurezza ecc.. |
Attività – apprendistato, definisce
linee guida per formazione esterna/interna e per tutors
-contratto
inserimento, definisce linee guida piani individuali |
Attività – indagine fabbisogni
professionali
-progetti di
formazione continua e su sicurezza con ente bilaterale confederale
-progetti e
metodologie per formazione nei contratti di inserimento e a causa
mista
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