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Roma, 26 maggio 2005
Prot. n.:
133/GR/eb
OGGETTO:
DECRETO SULLA COMPETITIVITA’. SINTESI DEGLI ARGOMENTI DI
INTERESSE DELLE FLAI.
Care compagne
e cari compagni,
sperando di
fare cosa utile, vi rimettiamo un sunto del corposo decreto legge
n. 35/2005, sulla competitività, definitivamente convertito nella
legge n. 80/2005, che contiene alcune novità in materia di lavoro.
Non si tratta qui di reiterare giudizi di valore in ordine alle
scelte del governo insite nel decreto, che permangono pessimi. Ci
limitiamo semplicemente ad illustrare, nei seguenti punti, gli
argomenti che più degli altri, a nostro parere, sono materia del
quotidiano lavoro:
-
Apprendistato professionalizzante
La legge
introdotta - art. 13, comma 13 bis – modificando l’art. 49 del D.
L.vo n. 276/2003 - dispone che “fino all’approvazione della legge
regionale prevista al comma 5, la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi di categoria
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ciò
significa, secondo la volontà del governo, che a prescindere dalle
norme regionali, e fino a quando le regioni non avranno normato la
materia, sarà possibile instaurare rapporti di apprendistato
professionalizzante purché disciplinato dal CCNL. Sull’argomento
si è già tenuta una prima riunione in Confederazione, e, in quella
sede, si sta verificando la possibilità di definire unitariamente
orientamenti e percorso, in attesa dei quali sono state fornite le
seguenti indicazioni: a) richiedere in ogni regione un incontro
con i rispettivi assessori regionali al lavoro; b) restare
vincolati alla norma vigente, e cioè che…”in attesa della
regolamentazione del contratto di apprendistato…continua ad
applicarsi la vigente normativa in materia”…per cui continuano a
valere le disposizioni contrattuali riguardanti le materie
trattate e, ove tra queste non fossero stati definiti impegni
riguardanti la formazione, si deve far riferimento a quanto
disposto dalla legge 196/97 (cosiddetta legge Treu);
- Contratto
d’inserimento
E’ stata
modificata (art 1, comma 1, lett. c), la norma disposta dall’art.
54 del D. L.vo n. 276/2003. In conseguenza di ciò le donne
potranno essere retribuite fino a due livelli inferiori a quello
contrattuale di riferimento, nel caso in cui i Contratti
collettivi nazionale o territoriale lo consentiranno. Che dire?
Ogni commento è superfluo;
- Prestazioni
di lavoro accessorio
Vengono ampliate le possibilità di instaurare prestazioni di
lavoro accessorio, intendendosi per tali (nella nuova versione
dell’art. 70, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003) “le attività che
non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo
committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un
anno solare". Valgono le osservazioni, circa l’iniquità della
norma ora peggiorata, esposte in più occasioni compresi i
seminari sulla materia tenuti nei mesi scorsi in diversi
territori;
- Nuova
disciplina sui trattamenti di disoccupazione, e incentivi per
l’impiego di lavoratori in CIGS e mobilità:
Ø
Trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006. La durata dell'indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, è elevata a 7
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni
e a 10 per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a
cinquanta anni. La percentuale di calcolo in rapporto alla
retribuzione dell’indennità è pari al 50% per i primi sei mesi, al
40% per i successivi tre mesi e al 30% per l’ulteriore periodo.
Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
in relazione al periodo indennizzato e nel limite massimo di sei
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni
e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore
a cinquanta anni. Tali incrementi, sia della misura sia della
durata, non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con
requisiti ridotti. E’ disposto inoltre che l’indennità di
disoccupazione non spetta nel caso di perdita dello stato di
disoccupazione, specificando la fattispecie: cioè solo quando
l’interessato non si presenta “senza giustificato motivo, alla
convocazione del centro per l’impiego nell’ambito delle iniziative
volte alla ricollocazione ed alla riqualificazione attraverso
offerte formative, o in caso di rifiuto ingiustificato di
un’offerta congrua a tempo indeterminato o determinato o di
somministrazione di durata rispettivamente di 8 o 4 mesi (se
giovani fino a 25 anni o 29 se laureati). E’ precisato infine che
lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di accettazione di
un’offerta lavorativa temporanea”;
Ø
L’indennità ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali spetta, nel limite di
65 giornate di indennità, anche ai lavoratori sospesi a seguito di
situazioni aziendali transitorie (esempi: calamità o “situazioni
di mercato”), non ascrivibili a responsabilità delle parti. Perciò
tali disposizioni non si applicano in caso di sospensioni
programmate o contratti part-time verticale. In tal caso il datore
di lavoro deve comunicare al centro per l’impiego e all’INPS la
sospensione dell’attività lavorativa, le motivazioni e i
nominativi dei lavoratori che debbono dichiarare la loro immediata
disponibilità al lavoro al centro per l’impiego;
Ø
L’indennità ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti è riconosciuta, sempre nel
limite di 65 giornate d’indennità, anche ai dipendenti del settore
artigiano, sospesi in conseguenza di eventi transitori, non
imputabili alle parti, a condizione che gli Enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva contribuiscano nella
misura (almeno) del 20% della quota o che gli Enti preposti
all’attività di formazione e qualificazione, contribuiscano con
almeno 120 ore. Tali disposizioni non si applicano in caso di
sospensioni programmate o contratti part-time verticale. Anche per
tale fattispecie Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al
centro per l’impiego ed all’INPS la sospensione dell’attività
lavorativa, le motivazioni ed i nominativi dei lavoratori che
debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro al
centro per l’impiego;
Ø
Gli incentivi alla ricollocazione dei
lavoratori messi in CIGS, mobilità o disoccupazione speciale,
individuati da programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, coinvolti in accordi raggiunti in sede governativa
entro il 30 giugno 2005, per i quali si applicano le norme in
materia di incentivi. In poche parole, i datori di lavoro (ma
anche, eventualmente, la società di somministrazione) che li
assumono, godono dello sgravio contributivo analogo a quello
previsto per gli apprendisti fino a 12 mesi in caso di assunzione
o utilizzazione a termine e fino a 18 mesi nell’ipotesi di
assunzione a tempo indeterminato. Qualora ricorra tale ultima
fattispecie il datore di lavoro percepisce, se corrisposta, il 50%
dell’indennità di mobilità per 12 mesi o 24 se il lavoratore ha
più di 50 anni o 36 nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.
Inoltre, i datori di lavoro, comprese le cooperative di produzione
e lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori collocati in CIGS (ai sensi dell’art. 1, comma 155,
della legge Finanziaria 2005 , dell’art. 1, comma 1, della legge
n. 291/2004 e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, in
caso di cessazione di attività) possono godere dello sgravio
contributivo triennale del 50% o del 100% nel Meridione e nelle
imprese artigiane o del 50% dell’indennità di mobilità, se
corrisposta, ridotta di 3 mesi, sulla base dell’età del lavoratore
al momento dell’assunzione o dell’ammissione a socio. Ovviamente,
i datori di lavoro non debbono aver in corso interventi di CIG e
non aver proceduto nei 12 mesi precedenti a riduzioni collettive
di personale per qualifiche identiche a quelle per le quali si
procede all’assunzione;
Ø
Le assunzioni al di fuori del luogo di residenza.
I lavoratori in mobilità o in CIGS, nel caso in cui accettino di
lavorare a più di 100 Km. dal luogo di residenza, hanno diritto ad
una indennità aggiuntiva pari a:
a) una mensilità dell’indennità di
mobilità per assunzione a termine superiore a 12 mesi;
b) tre mensilità
nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato superiore a 18 mesi.
Ciò vale (nella
stessa misura) anche in caso di distacco temporaneo finalizzato ad
evitare riduzioni di personale, nell’ambito di accordi sindacali
(art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993), e sempre con il
requisito della distanza (più di 100 Km);
- Quote
massime di lavoratori stagionali non comunitari
Nella buona sostanza è stata
affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità
di stabilire quote massime di stranieri per lavoro subordinato
stagionale nei settori del turismo e dell'agricoltura, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. In
realtà con precedente decreto ministeriale le quote medesime erano
state già aumentate. (Vedi nostre precedenti note, relative al
tavolo tecnico sui flussi stagionali);
- Sospensione
del pagamento dei contributi agricoli
Fino al mese di agosto 2005 è stato sospeso il pagamento dei
contributi dovuti in agricoltura. Anche tale punto non ha bisogno
di commenti. Non si comprende (o, meglio, si comprende benissimo)
la ragione per la quale alle aziende agricole, e solo ad esse, si
consente una dilatazione (in attesa di che?) dei contributi
previdenziali, compresa la quota parte (dovuta e) già prelevata
dai datori di lavoro ai lavoratori. Sull’argomento è già stato
pubblicato un messaggio dell’INPS (n.20120, del 24 maggio scorso)
con il quale, tra l’altro, si dispone che anche “le
procedure in corso, sia cautelari che esecutive, ai sensi
dell’art. 13-ter del decreto, dovranno essere sospese fino al 31
agosto; inoltre, tenuto conto che la norma accorda ai contribuenti
un ulteriore periodo per provvedere al pagamento delle cartelle,
la sospensione degli atti esecutivi dovrà essere prorogata fino al
20 dicembre p.v.
Si
precisa che le cartelle di pagamento che verranno notificate
successivamente al 1° settembre seguiranno la normativa in vigore
e, cioè, dovranno essere pagate entro il 60° giorno dalla data di
notifica”.
- Abolizione
dei modelli per la formazione e della norma di contrasto ad atti
illeciti
L’art. 4 della legge abolisce alcuni
commi contenuti nella legge n. 311/2004 (finanziaria 2005). Tra
questi, sparisce l’obbligo per le imprese di dotarsi entro il 31
dicembre 2005, di modelli organizzativi finalizzati a prevenire
atti illeciti in materia di esenzioni, incentivi o agevolazioni
fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione
professionale, utilizzazione di lavoratori e sgravi contributivi
per personale addetto all’unità produttiva. Sparisce così una
delle norme sorte per contrastare e prevenire rischi “di
utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici”.
Cordiali e fraterni saluti.
Il Responsabile
Dipartimento Flai ER
(Gino Rotella)
Dipartimento Mercato del
lavoro - Previdenza - Migrazione
rotella@flai.it
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