MERCATO DEL LAVORO

 

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                                                                                Roma, 26 maggio 2005

  

 

Prot. n.: 133/GR/eb

OGGETTO: DECRETO SULLA COMPETITIVITA’. SINTESI DEGLI ARGOMENTI DI

                     INTERESSE DELLE FLAI.

 

 

 

Care compagne e cari compagni,

 

sperando di fare cosa utile, vi rimettiamo un sunto del corposo decreto legge n. 35/2005, sulla competitività, definitivamente convertito nella legge n. 80/2005, che contiene alcune novità in materia di lavoro. Non si tratta qui di reiterare giudizi di valore in ordine alle scelte del governo insite nel decreto, che permangono pessimi. Ci limitiamo semplicemente ad illustrare, nei seguenti punti, gli argomenti che più degli altri, a nostro parere, sono materia del quotidiano lavoro:

 

  1. Apprendistato professionalizzante

La legge introdotta - art. 13, comma 13 bis – modificando l’art. 49 del D. L.vo n. 276/2003 - dispone che “fino all’approvazione della legge regionale prevista al comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ciò significa, secondo la volontà del governo, che a prescindere dalle norme regionali, e fino a quando le regioni non avranno normato la materia, sarà possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante purché disciplinato dal CCNL. Sull’argomento si è già tenuta una prima riunione in Confederazione, e, in quella sede, si sta verificando la possibilità di definire unitariamente orientamenti e percorso, in attesa dei quali sono state fornite le seguenti indicazioni: a) richiedere in ogni regione un incontro con i rispettivi assessori regionali al lavoro; b) restare vincolati alla norma vigente, e cioè che…”in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato…continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”…per cui continuano a valere le disposizioni contrattuali riguardanti le materie trattate e, ove tra queste non fossero stati definiti impegni riguardanti la formazione, si deve far riferimento a quanto disposto dalla legge 196/97 (cosiddetta legge Treu);

 

  1. Contratto d’inserimento

E’ stata modificata (art 1, comma 1, lett. c),  la norma disposta dall’art. 54 del D. L.vo n. 276/2003. In conseguenza di ciò le donne potranno essere retribuite fino a due livelli inferiori a quello contrattuale di riferimento, nel caso in cui i Contratti collettivi nazionale o territoriale lo consentiranno. Che dire?  Ogni commento è superfluo;

 

  1. Prestazioni di lavoro accessorio

Vengono ampliate le possibilità di instaurare prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali (nella nuova versione dell’art. 70, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003) “le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare". Valgono le osservazioni, circa l’iniquità della norma ora peggiorata,  esposte in più occasioni compresi i seminari sulla materia tenuti nei mesi scorsi in diversi territori;

 

  1. Nuova disciplina sui trattamenti di disoccupazione, e incentivi per l’impiego di lavoratori in CIGS e mobilità:

 

Ø      Trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006. La durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, è elevata a 7 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a 10 per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di calcolo in rapporto alla retribuzione dell’indennità è pari al 50% per i primi sei mesi, al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per l’ulteriore periodo. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa in relazione al periodo indennizzato e nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Tali incrementi, sia della misura sia della durata, non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti. E’ disposto inoltre che l’indennità di disoccupazione non spetta  nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, specificando la fattispecie: cioè solo quando l’interessato non si presenta “senza giustificato motivo, alla convocazione del centro per l’impiego nell’ambito delle iniziative volte alla ricollocazione ed alla riqualificazione attraverso offerte formative, o in caso di rifiuto ingiustificato di un’offerta congrua a tempo indeterminato o determinato o di somministrazione di durata rispettivamente di 8 o 4 mesi (se giovani fino a 25 anni o 29 se laureati). E’ precisato infine che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di accettazione di un’offerta lavorativa temporanea”;

 

Ø      L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali  spetta, nel limite di 65 giornate di indennità, anche ai lavoratori sospesi a seguito di situazioni aziendali transitorie (esempi: calamità o “situazioni di mercato”), non ascrivibili a responsabilità delle parti. Perciò tali disposizioni non si applicano in caso di sospensioni programmate o contratti part-time verticale. In tal caso il datore di lavoro deve comunicare al centro per l’impiego e all’INPS la sospensione dell’attività lavorativa, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori che debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro al centro per l’impiego;

 

Ø      L’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti è riconosciuta, sempre nel limite di 65 giornate d’indennità, anche ai dipendenti del settore artigiano, sospesi in conseguenza di eventi transitori, non imputabili alle parti, a condizione che gli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva contribuiscano nella misura (almeno) del 20% della quota o che gli Enti preposti all’attività di formazione e qualificazione, contribuiscano con almeno 120 ore. Tali disposizioni non si applicano in caso di sospensioni programmate o contratti part-time verticale. Anche per tale fattispecie Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al centro per l’impiego ed all’INPS la sospensione dell’attività lavorativa, le motivazioni ed i nominativi dei lavoratori che debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro al centro per l’impiego;

 

Ø      Gli incentivi alla ricollocazione dei lavoratori messi in CIGS, mobilità o disoccupazione speciale, individuati da programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, coinvolti in accordi raggiunti in sede governativa entro il 30 giugno 2005, per  i quali si applicano le norme in materia di incentivi. In poche parole, i datori di lavoro (ma anche, eventualmente, la società di somministrazione) che li assumono, godono dello sgravio contributivo analogo a quello previsto per gli apprendisti fino a 12 mesi in caso di assunzione o utilizzazione a termine e fino a 18 mesi nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato. Qualora ricorra tale ultima fattispecie il datore di lavoro percepisce, se corrisposta, il 50% dell’indennità di mobilità per 12 mesi o 24 se il lavoratore ha più di 50 anni o 36 nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. Inoltre, i datori di lavoro, comprese le cooperative di produzione e lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori collocati in CIGS (ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge Finanziaria 2005 , dell’art. 1, comma 1, della legge n. 291/2004 e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, in caso di cessazione di attività) possono godere dello sgravio contributivo triennale del 50% o del 100% nel Meridione e nelle imprese artigiane o del 50% dell’indennità di mobilità, se corrisposta, ridotta di 3 mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione o dell’ammissione a socio. Ovviamente, i datori di lavoro non debbono aver in corso interventi di CIG e non aver proceduto nei 12 mesi precedenti a riduzioni collettive di personale per qualifiche identiche a quelle per le quali si procede all’assunzione;

 

Ø      Le assunzioni al di fuori del luogo di residenza. I lavoratori in mobilità o in CIGS, nel caso in cui accettino di lavorare a più di 100 Km. dal luogo di residenza, hanno diritto ad una indennità aggiuntiva pari a:

 

a)  una mensilità dell’indennità di mobilità per assunzione a termine superiore a 12 mesi;

 b) tre mensilità nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 18 mesi.

Ciò vale (nella stessa misura) anche in caso di distacco temporaneo finalizzato ad evitare riduzioni di personale, nell’ambito di accordi sindacali (art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993), e sempre con il requisito della distanza (più di 100 Km);

 

  1. Quote massime di lavoratori stagionali non comunitari

Nella buona sostanza è stata affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di stabilire quote massime di stranieri per lavoro subordinato stagionale nei settori del turismo e dell'agricoltura, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. In realtà con precedente decreto ministeriale le quote medesime erano state già aumentate. (Vedi nostre precedenti note, relative al tavolo tecnico sui flussi stagionali);

 

  1. Sospensione del pagamento dei contributi agricoli

Fino al mese di agosto 2005 è stato sospeso il pagamento dei contributi dovuti in agricoltura. Anche tale punto non ha bisogno di commenti. Non si comprende (o, meglio, si comprende benissimo) la ragione per la quale alle aziende agricole, e solo ad esse, si consente una dilatazione (in attesa di che?) dei contributi previdenziali, compresa la quota parte (dovuta e) già prelevata dai datori di lavoro ai lavoratori. Sull’argomento è già stato pubblicato un messaggio dell’INPS (n.20120, del 24 maggio scorso) con il quale, tra l’altro, si dispone che anche “le procedure in corso, sia cautelari che esecutive, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto, dovranno essere sospese fino al 31 agosto; inoltre, tenuto conto che la norma accorda ai contribuenti un ulteriore periodo per provvedere al pagamento delle cartelle,  la sospensione degli atti esecutivi dovrà essere prorogata fino al 20 dicembre p.v.

 

        Si precisa che le cartelle di pagamento che verranno notificate successivamente al 1° settembre seguiranno la normativa in vigore e, cioè, dovranno essere pagate entro il 60° giorno dalla data di notifica”.

 

  1. Abolizione dei modelli per la formazione e della norma di contrasto ad atti illeciti

L’art. 4 della legge abolisce alcuni commi contenuti nella legge n. 311/2004 (finanziaria 2005). Tra questi, sparisce l’obbligo per le imprese di dotarsi entro il 31 dicembre 2005, di modelli organizzativi finalizzati a prevenire atti illeciti in materia di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori e sgravi contributivi per personale addetto all’unità produttiva. Sparisce così una delle norme sorte per contrastare e prevenire rischi “di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici”. 

 Cordiali e fraterni saluti.

 

                                                           Il Responsabile Dipartimento Flai ER

                                                                        (Gino Rotella)

 

  

 

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