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DECRETO
LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n.276
con le modifiche
del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251
(pubblicato
sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2004)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14
febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori
di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Titolo I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto
legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri
direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si
collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di
occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad
aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla
liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla
parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n.
903, e successive modificazioni ed
integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita'
e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a
contenuto formativo e contratti a orario modulato
compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni
dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione
per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione
per le parti in cui sono previste forme di autonomie piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 2. -
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di
cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la
fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a
termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della
raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della
preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente,
di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute
a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione di attivita'
formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita'
di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell'organizzazione committente,
attraverso l'individuazione di candidature idonee a
ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno
all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e
comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione
delle esigenze della stessa; definizione del profilo di
competenze e di capacita' della candidatura ideale;
pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle
candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati
strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita'
formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei
candidati;
d) «supporto alla ricollocazione
professionale»: l'attivita'effettuata su specifico ed
esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in
base ad accordi sindacali, finalizzata allaricollocazione nel
mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente
o collettivamente considerati, attraverso la
preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento
lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento
della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante
il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di
seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento
delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante
il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o
privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli
ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete
dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema
aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in
coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno
del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca
di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di
lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i
servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e
di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative e
la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei
soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi
per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione
dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita'
contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la
sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»:
libretto personale del lavoratore definito, ai sensi
dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni
e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le
competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la
formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della
vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non
formale e informale secondo gli indirizzi della Unione
europea in materia di apprendimento permanente, purche'
riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora
o che e' in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi
persona appartenente a una categoria che abbia difficolta' a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti
polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita' analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita';
m) «associazioni di datori e prestatori di
lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente piu' rappresentative.
Titolo II -
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3. - Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo
di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti
intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato
del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una
prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli
del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle
regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato
del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da
parte delle province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui
al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di
autorizzazione per i soggetti che svolgono attivita' di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per
la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli
operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro
nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a
supporto delle attivita' di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di
coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o
privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del
lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri
direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del
lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I -
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4. -
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per
il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di
lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui
all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da
a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del
personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo
5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione
delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempoindeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi
inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla
autorita' concedente, nonche' alle regioni e alle province
autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura
delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte
le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del
corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato
il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i
criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo
alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento
dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione
dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente
articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.
Art. 5. - Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella
forma di societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa
anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel
territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione
europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali
idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel
settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai
soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o
per delitti non colposi per i quali la legge commini la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge
31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i
dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche'
l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla
diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000
euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel
caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un
ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque
non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori
impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni,
di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o
di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le
societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per
la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi
previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione
e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione
di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come
oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita'
specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3,
dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000
euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel
caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori
impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli
enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni,
di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e
comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le
societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per
la formazione e l'integrazione del reddito di cui
all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi
previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione
e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di
intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e'
richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un
ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque
non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di
intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di
ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione
del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto
alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto
alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se
non esclusivo.
Art. 6. -
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento
della attivita' di intermediazione le universita'
pubbliche e private, comprese lefondazioni universitarie che
hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento
alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai
sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi'
autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6
del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli
istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e
paritari, a condizione che svolgano la predetta attivita'
senza finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti di
cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1,
nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo
articolo 17.
2. Sono altresì
autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione,
secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o
associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità
montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che
svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui al
comma 1, dell’art. 5, nonché l’invio di ogni informazione relativa
al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 17.
3.
Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative che
siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto
sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli
enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma
1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del
lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro
soggetto giuridico dotato di personalita' giuridica
costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale
di attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al
rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e),
f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai
consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in
altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e
agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello
territoriale, l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c),
d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle province autonome
con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una
apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni
successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto
andamento della attivita' svolta.
8. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, stabilisce d'intesa con la Conferenza
unificata le modalita' di costituzione della apposita
sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e
delle procedure ad essa connesse.
8. Le procedure di
autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle
regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e
dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente
decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento
della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al
comma 3, che non intendono richiedere l’autorizzazione a livello
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e
previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell’ambito regionale, le attività oggetto di
autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa
verifica che l’attività si sia svolta nel rispetto della normativa
all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo di cui
all’articolo 4, comma 1.
8-bis. I
soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in
ogni caso svolgere l’attività di intermediazione nella forma del
consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi
dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni.
Art. 7. - Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative, istituiscono appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che
operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi
da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e
dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini,
nell'ambito di una rete di operatori qualificati,
adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa
dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a
livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio
dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di
servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa
continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche'
l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi
dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi
pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai
sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione
di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica
del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per
l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacita'
gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione
economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell'efficienza e
della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dell'elenco e
di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II -
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai
lavoratori svantaggiati
Art. 8. - Ambito di diffusione dei dati relativi
all'incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori
pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai
lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere
comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del
pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nonche', ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati
personali, definisce le modalita' di trattamento dei dati
personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli
altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere
comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito
del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali
deve essere data al lavoratore la possibilita' di esprimere
le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei
dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di
dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano
riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per
l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo
al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali,
gli elementi contenuti nella scheda anagrafico-professionale
prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno
valore certificativo delle stesse.
Art. 9. - Comunicazioni a mezzo stampa internet,
televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo
stampa, internet, televisione o altri mezzi di
informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad
attivita' di ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da
soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per
quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai
soggetti in questione, o entita' ad essi collegate perche'
facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto
controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di
lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso
terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi
mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza
epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci
per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli
altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento
di autorizzazione o di accreditamento al fine di
consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la
corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono
effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e
periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non
recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni
attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile
in modo agevole.
Art. 10. -
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il
lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque
trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali,
alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso,
al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o
di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla
razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza,
all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di
salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori
di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalita' di svolgimento della attivita'
lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
lavorativa. E' altresi' fatto divieto di trattare dati
personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti
alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo
comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per
assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di
una occupazione.
Art. 11. -
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti
autorizzati o accreditati di esigere o comunque di
percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal
lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione
di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche
categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12. -
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui
al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a
favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
intesi, in particolare, a promuovere percorsi di
qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche
misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti e versare ai
fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a
verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la
sua efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori
svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
regioni;
d) per la promozione di percorsi di
qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi
1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel
contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono
rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura
associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita'
giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile
con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle
competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991,
n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono
attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della
congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste
ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza
sulla gestione dei fondi.
6. All'eventuale
adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due
anni dalla entrata in vigore del presente decreto.
6. Restano in ogni caso
salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1
e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di
importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al
comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i contributi
di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruita' con le
finalita' dei relativi fondi.
Art. 13. -
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati,
attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23,
ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze
e professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore,
da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con
contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo
massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata
non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente
percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di
mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale,
o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e'
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e
detraendo dai contributi dovuti per l'attivita' lavorativa
l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita'
di cui al comma 1 decade dai trattamenti di mobilita',
qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui corresponsione
e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione,
quando:
a) rifiuti di essere avviato a un
progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro
ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da
forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per
cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e
alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della
sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c)
non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i
responsabili della attivita' formativa ovvero le agenzie di
somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e
al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi dei
soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione
del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali
del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e'
comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di
norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una
convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni,
le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici
costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione
con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro,
previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono
gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli
enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e
funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie.
Art. 14. -
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni
di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo
8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale,
che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli
organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di
lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese
associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti
aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei
lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa;
l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore
complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna
impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di
calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del
computo di cui al comma 3,secondo criteri di congruita' con i
costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di
categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse
di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche
nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di
una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto delle attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di
copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento
della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle
cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2,
riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei
servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della
copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della
stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il
numero delle coperture per ciascuna impresa e' dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso
per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti
di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui
al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei
confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La
congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in
cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissione
provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento degli
obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini
della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico
determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
Capo III -
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15. - Principi e criteri generali
1. A garanzia dell'effettivo godimento del
diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della
Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120
della Costituzione stessa, viene costituita la borsa
continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su
una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente
nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati,
autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e
dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del
lavoro e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e
delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque
punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente
e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di
rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i
soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati,
accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle
indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a
quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi
della borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard
tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi
regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle
informazioni che permettano la massima efficacia e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di
lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle
competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione
delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi
pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi
al lavoro;
3) coopera alla definizione degli
standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il
livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in
ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta
degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio
delle loro competenze.
Art. 16. -
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della
tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome,
gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i
sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad assicurare
il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei
flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel
rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle
disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Art. 17. -
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito
della borsa continua nazionale del lavoro, nonche' le
registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai
servizi competenti e la registrazione delle attivita' poste in
essere da questi nei confronti degli utenti per come
riportate nella scheda anagrafico-professionale dei
lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa
per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del
presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province
per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative
indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione
applicativa delle basi informative in questione, nonche' di quelle
in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni
percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze
conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico
complessivo rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte
dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di valutazione di
singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le
modalita' dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli
1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto legislativo n. 181 del
2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo
n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di tutti i flussi
informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli
Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce
inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto,
le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a
tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in
politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e
valutazione delle politiche occupazionali, da costituire
presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti
rappresentanti delle regioni e delle province, degli Enti
previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al
comma 3, integrata con rappresentanti delle parti sociali,
e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla
attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei diversi
interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori, previo
esame ed approvazione della Conferenza unificata,
costituiranno linee guida per le attivita' di
monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle
province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento
e in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al
comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa
continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali predispone, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modelli di
rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate o
accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata
risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata
ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di
informazione, e tenuto conto delle linee guida definite con le
modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione di
specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed
interventi formulati annualmente dalla Conferenza unificata
o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto
dell'ISFOL, predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e
alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al
loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente
decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili
oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di
fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle
singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le
province o altri attori responsabili della conduzione, del
disegno o del coordinamento delle singole politiche intendano
esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono
consentire di valutare l'efficacia delle politiche attive per
il lavoro, nonche' delle misure contenute nel presente decreto,
anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in
particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di
apprendistato, e' istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
Commissione di sorveglianza con compiti di valutazione in
itinere della riforma. Detta Commissione e' composta da
rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il
Presidente, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti
sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si
riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via
preventiva indicatori di risultato e di impatto e formula
linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti
valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al
comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni
puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli
studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni
contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la
Commissione potra' annualmente formulare pareri e valutazioni.
In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del
presente decreto, la Commissione predisporra' una propria
Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle evidenze
prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi
esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle
politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione
derivano dal bilancio del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e
formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV -
Regime sanzionatorio
Art. 18. -
Sanzioni penali
1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di
cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di
intermediazione e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi
e l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di
lucro la pena e' della ammenda da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto
mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di
trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attivita'
di cui al presente comma.
1. L’esercizio non
autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
a) e b) è punito con la pena dell’ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è
sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e
l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non
autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
c), è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e
dell’ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro
la pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è
sfruttamento dei minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e
l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. L’esercizio non
autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
d) ed e) è punito con l’ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non
vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da euro 250 a euro
1250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca
del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio
delle attività di cui al presente comma.
2. Nei confronti
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori
di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o
comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena
e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino
al sestuplo.
2. Nei confronti
dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori
di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si
applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento
dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
3. La
violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20,
commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
3. La violazione degli
obblighi e dei divieti di cui all’articolo 20 commi 3, 4 e 5 e
articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la
violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo
21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250
a euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo
11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da
parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro
oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro
2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta
la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi,
l'autorita' competente procede alla sospensione della
autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene
revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di
appalto privo dei requisiti di cui all’articolo 29, comma 1, e di
distacco privo dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 1,
l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della
ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena
è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino
al sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi
per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto
riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e
interposizione nei rapporti di lavoro.
Art. 19. -
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i
gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito
dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297
del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24
aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni
lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni
lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione
contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione,i datori di lavoro comprese le
pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della
sanzione minima ridotta della meta' qualora l'adempimento
della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il
termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione.
Titolo III -
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I -
Somministrazione di lavoro
Art. 20. - Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro
puo' essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato
utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i
lavoratori svolgono la propria attivita' nell'interesse nonche'
sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi
in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione
lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta
causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto
di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro
puo' essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e
assistenza nel settore informatico, compresa la
progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet,
siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software
applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia,
portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di
trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari
e merci;
d) per la gestione di biblioteche,
parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza
direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione
delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di
mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche'
per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli
stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e
macchinari, per particolari attivita' produttive, con specifico
riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di
manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente
impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai
contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo
determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti
quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu'
rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e'
vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero
presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche.
Art. 21. -
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di
manodopera e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti
elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata
al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi
3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di
eventuali rischi per l'integrita' e la salute del lavoratore e
delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata
prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento
economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore
della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico, nonche' del versamento dei contributi
previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti
in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i
trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei
contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma
1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti
collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche'
la data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita'
lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate
per iscritto al prestatore di lavoro da parte del
somministratore all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro ovvero all'atto dell'invio pressol'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con
indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione e' nullo e
i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
Art. 22. -
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo
indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e
prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei
rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo
determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e
prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e
in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo
5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di
lavoro puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del
lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista
dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia
assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel
medesimo e' stabilita la misura della indennita' mensile di
disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal
somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di
tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo applicabile
al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura
e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita'
lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 23 luglio1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel
caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo
indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di
cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il
prestatore di lavoro non e' computato nell'organico
dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di
legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3,
del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso
di somministrazione.
Art. 23. -
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno diritto a un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari
livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano
in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non
trova applicazione con riferimento ai contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati
nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e
riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali
ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore stabiliscono modalita' e criteri per la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento
economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i
servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla
iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori
sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attivita'
produttive in generalee li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attivita'
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita'
alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo
sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le
mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano
una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti
del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione
previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e'
responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a
mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle
dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al
lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le
differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in
mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno
derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere
disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo
7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo
determinato e' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il
lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non
trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia
corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito
dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24. -
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche
per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori delle societa' o
imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a
esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della
somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita' sindacale
nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente
delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno
stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori
compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa
vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in
mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti
alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla
somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto
di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della
associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o
conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 25. -
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali,
assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni
legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita'
di disponibilita' di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi
sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al
versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio
delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati
in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la
attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei,
ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso
l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di
somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione
i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Art. 26. -
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro
l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi
arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue
mansioni.
Art. 27. -Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro
avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli
articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il
lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma
dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo,
con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i
pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo
retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono
a liberare il soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a
concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti
compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione
del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di
cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la
somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni
che la giustificano e non puo' essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28. -
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui
all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e'
posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al
lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una
ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun
giorno di somministrazione.
Capo II -
Appalto e distacco
Art. 29. - Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme
contenute nel presente titolo, il contratto di appalto,
stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del
codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la
assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
2. Salvo diverse
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia'
impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale
di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non
costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis.
Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di
un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale
ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni
di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente
sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o
professionale.
Art. 30. -
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un
datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro
rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di
mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore
interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita'
produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore
e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista
dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
4-bis. Quando
il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1,
il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell’articolo 27, comma 2.
Titolo IV -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31. - Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate
e collegate.
2. I consorzi, ivi
compresi quelli costituiti in forma di societa' cooperativa di
cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a
una societa' consorziata.
2. I consorzi di società
cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11
gennaio 1979, n. 12, per conto delle società
consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata.
Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei
consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi,
così come previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 11
gennaio 1979, n. 12.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole
societa' datrici di lavoro.
Art. 32. -
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di
lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa
di recepimento delle direttive europee in materia, il comma
quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal
seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente
articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente
al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento
del suo trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante
stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione
avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 1676 di cui all’articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
Titolo V -
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I -
Lavoro intermittente
Art. 33. - Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il
contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione
di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo'
essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34. -
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di
lavoro intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale o,
in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da
adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
1. Il contratto di
lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per
periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno ai sensi dell’articolo 37.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro
intermittente puo' essere altresi' concluso anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con
meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45
anni di eta' che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o
siano iscritti alle liste di mobilita' e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero
presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente;
c) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
Art. 35. -
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e'
stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) indicazione della durata e delle
ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che
consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della
disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso
non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo
spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e
la relativa indennita' di disponibilita', ove prevista,
nei limiti di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita',
con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere
l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' delle modalita'
di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma
1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' altresi'
tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze
sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso
al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36. -
Indennita' di disponibilita'
1. Nel contratto di lavoro intermittente e'
stabilita la misura della indennita' mensile di disponibilita',
divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i
periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la
disponibilita' al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.
La misura di detta indennita' e' stabilita dai contratti
collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di
cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa
dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata,
il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente il datore di
lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo
di temporanea indisponibilita' non matura il diritto alla
indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda
all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto
alla indennita' di disponibilita' per un periodo di quindici
giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si
obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di
rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione del
contratto, la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo all'ingiustificato
rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno nella
misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal
contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' stabilita la misura della retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti
ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero
abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza della medesima misura.
Art. 37. -
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per
prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche' nei
periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e
pasquali l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36
e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva
chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono
esser previsti dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale.
Art. 38. -
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione
diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente
meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita'
di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e
previdenziale del lavoratore intermittente e' riproporzionato,
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita', congedi
parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale
il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto ai
lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo l'indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 36.
Art. 39. -
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e'
computato nell'organico dell'impresa, ai fini della
applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di
lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 40. -
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, non
sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e
dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del
contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le organizzazioni
sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le
assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle
indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle
prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate, i casi in cui e' ammissibile il ricorso al lavoro
intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo
34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II - Lavoro
ripartito
Art. 41. - Definizione e vincolo di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno
speciale contratto dilavoro mediante il quale due
lavoratori assumono in solidol'adempimento di una unica e
identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta'
di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le
parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e
direttamente responsabile dell'adempimento della intera
obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti
contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i
lavoratori hanno la facolta' di determinare discrezionalmente e in
qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonche' di
modificare consensualmente la collocazione temporale
dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno
dei coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di
terzi, nel caso di impossibilita' di uno o entrambi i
lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse
solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le
dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su
richiesta del datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si
renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa,
integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di
lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti,
l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art. 42. - Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e'
stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione
temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o
annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori
coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma
restando la possibilita' per gli stessi lavoratori di
determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale
della distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il
trattamento economico e normativo spettante a ciascun
lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Ai fini della possibilita' di
certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a
informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza
almeno settimanale, in merito all'orario di lavoro di ciascuno
dei soggetti coobbligati.
Art. 43. -
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito
e' demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle
previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e
fatto salvo quantostabilito nel presente capo, trova
applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un
datore di lavoro, la normativa generale del lavoro
subordinato in quanto compatibile con la particolare natura
del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44. -
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione
diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il
lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi
lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari
livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei
lavoratori coobbligati e' riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonche' delle
ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha
diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui
all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il
previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui
trattamento economico verra' ripartito fra i coobbligati
proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente
eseguita.
Art. 45. -
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della
assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, della indennita' di malattia e di
ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle
relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera,
settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa
i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono
assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato
non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine
anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione
lavorativa.
Capo III -
Lavoro a tempo parziale
Art. 46. - Norme di modifica al decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e
integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26
febbraio 2001, n. 100, sonoapportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1, comma 2, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
b)
«a) per "tempo pieno"
l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale
minor orario normale fissato dai contratti collettivi
applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. I contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa
del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti
collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per
specifiche figure o livelli professionali modalita'
particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
«Le assunzioni a termine, di cui al decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di
cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo
parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di
tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368,
il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. I contratti collettivi stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il
numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e
le relative causali in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo
svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro
supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo'
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo,
e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
«5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale o misto, anche a tempo determinato, e'
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina
legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche
ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal
seguente:
«7. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal
presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili
relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle
quali il datore di lavoro puo' modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle
quali il datore di lavoro puo' variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento
della durata della prestazione lavorativa.»;
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal
seguente:
«8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del
potere di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale
della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due
giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal
seguente:
«9. La disponibilita' allo svolgimento del
rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di
licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito
dal seguente:
«10. L'inserzione nel contratto di lavoro a
tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del
comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a
termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono
soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a
tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il
proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto
scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro
competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla
trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in
caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale
in attivita' presso unita' produttive site nello stesso
ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo
parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva
informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito
comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere
adindividuare criteri applicativi con riguardo a tale
disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo
del lavoro a tempo parziale, anche a tempo
determinato, saranno definiti, compatibilmente con la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,
nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel
contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro
a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo'
essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di
lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la
sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a
determinare le modalita' temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle
previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma
7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore
interessato, della sua necessita' di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo
di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del
rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per
iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi
dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorita'
giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al
comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1,
comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o
flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto
di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a
favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi
datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare
direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai
sensi delle disposizioni che precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie
oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa,
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita,
accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda
unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno
a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve
disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.».
Titolo VI -
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I -
Apprendistato
Art. 47.-
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo
le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sullavoro e un
apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per
l'acquisizione di un diploma oper percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che
un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato
non puo' superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di
lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque
ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non
si applica alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del
contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto
continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48. -
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori
di attivita', con contratto di apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e
gli adolescenti che abbianocompiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per
l'espletamento deldiritto-dovere di istruzione e di formazione
ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto e' determinata in considerazione della qualifica
da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e
formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze
realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o daisoggetti
privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della
qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto
di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale
od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di
recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del
codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di
recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione,
esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma
2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di
erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard
generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e
interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
e) registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con
formazione e competenze adeguate.
Art. 49. -
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori
di attivita', con contratto di apprendistato professionalizzante,
per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze
di base, trasversali e tecnico-professionali, i
soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni.
2. Per soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante
puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del contratto di apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque
essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato
professionalizzante e' disciplinato in base ai seguenti
principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano
formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica che
potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro
sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di
recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del
codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di
apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione
e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante
nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di
recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione
formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di
base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di
erogazione e della articolazione della formazione, esterna e
interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai
soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e
interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d) registrazione della formazione
effettuata nel librettoformativo;
e) presenza di un tutore aziendale con
formazione e competenze adeguate.
Art. 50. -
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori
di attivita', con contratto di apprendistato per conseguimento
di un titolo di studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta
formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore di
cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti
di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1
puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la
regolamentazione e la durata dell'apprendistato per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro,
le universita' e le altre istituzioni formative.
Art. 51. -
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita
attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito
formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della
universita' e della ricerca, e previa intesa con le
regioni e le province autonome definisce le modalita' di
riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel
rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di
quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio
2001.
Art. 52. -
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse
qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di
cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della
universita' e della ricerca, le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53. -
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato,
la categoria di inquadramento del lavoratore non potra' essere
inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di
legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della
riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica
la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva
verifica della formazione svolta secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale
da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli
48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e'
tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del
100 per cento.
3. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48,
comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto
a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine
del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La
maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi
altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e
assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni e integrazioni.
Capo II -
Contratto di inserimento
Art. 54. - Definizione e campo di applicazione
1. Il contratto di inserimento e' un contratto
di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento
ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti
categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i
ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da
ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di
eta' che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una
attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due
anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una
area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per
cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione
femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai
sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico,
mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere
stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro
consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali,
sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di
inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere
mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori
il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei
diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a
quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione
si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il
rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova
applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto
di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se
piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di
reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art. 55. -
Progetto individuale di inserimento
1. Condizione per l'assunzione con contratto di
inserimento e' la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano,
anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di
definizione dei piani individuali di inserimento con
particolare riferimento alla realizzazione del progetto,
anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la
formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle
capacita' professionali del lavoratore, nonche' le modalita'
di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e
codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia
intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte
del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalita'
di definizione dei piani individuali di inserimento, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le
organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso
di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi
successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto,
tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale
accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma
13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due
parti interessate, le modalita' di definizione dei piani
individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata
durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovra' essere
registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di
inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei
contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
5. In caso di gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di
inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della
finalità di cui all’articolo 54, comma 1, il datore di lavoro è
tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore
al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per
cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.
Art. 56. -
Forma
1. Il contratto di inserimento e' stipulato in
forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il
progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55.
2. In mancanza di forma scritta il
contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
Art. 57. -
Durata
1. Il contratto di inserimento ha una durata
non inferiore a nove mesi e non puo' essere superiore ai
diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima puo'
essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata
non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonche'
dei periodi di astensione per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e'
rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto
sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma
1.
Art. 58. -
Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali
di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali
unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1
possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori
assunti con contratto di inserimento.
Art. 59. -
Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento,
la categoria di inquadramento del lavoratore non puo' essere
inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali e' preordinato il progetto di inserimento oggetto del
contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di
contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema
degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici
previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto
di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1,
lettere b), c), d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre
2002.
Art. 59-bis
- Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro
1. Ai contratti di
formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31
ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23
ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad
eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti
di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di
cui al comma 2.
2. Per poter
accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente
prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di
formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000
lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti
di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla
stipula, domanda all’INPS contenente l’indicazione del numero dei
contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni.
3. L’INPS ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel
limite numerico di cui al comma 2, l’accesso ai benefici economici
di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità
della data della stipula del contratto di formazione e lavoro.
L’accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai
contratti di formazione e lavoro stipulati nell’ambito di
contratti d’area o patti territoriali».
2. Per i contratti di formazione e lavoro già
stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al
comma 2, dell’articolo 59 bis del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 60. -
Tirocini estivi di orientamento
1. Si definiscono tirocini estivi di
orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a
favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente
iscritto a un ciclo di studi presso l'universita' o un
istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e
di addestramento pratico.
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una
durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo
compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio
di quello successivo. Tale durata e' quella massima in caso di
pluralita' di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore
del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di
600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, non sonoprevisti limiti percentuali massimi per
l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di
orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai
tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII -
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I -
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61. - Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti
e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o
piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attivita' lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono
escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni
nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che
il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare
sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le
disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione
del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio
delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa comunque
rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal
C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal
campo di applicazione del presente capo i componenti degli
organi di amministrazione e controllo delle societa' e i
partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che
percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente
capo non pregiudicanol'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordocollettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.
Art. 62. -
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto e'
stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova,
i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di
lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto
caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la
sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del
lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione,
anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso
non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella
esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della
salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63. -
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a
progetto deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del
lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente
corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel
luogo di esecuzione del rapporto.
Art. 64. -
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il
collaboratore a progetto puo' svolgere la sua attivita' a favore
di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve
svolgere attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni
caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi
e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo,
atti in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi.
Art. 65. -
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di
essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono
regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto
dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
Art. 66. -
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio
del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto
individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione
del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,
che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque
recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto,
quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per
i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del
rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva
piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge
11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e
integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla
sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando
la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di
cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67. -
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente
capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o
del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della
scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse
causali o modalita', incluso il preavviso, stabilite dalle
parti nel contratto di lavoro individuale.
Art. 68. -
Rinunzie e transazioni
1. I diritti
derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del
presente decreto legislativo.
1. Nella riconduzione a
un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di
cui all’articolo 61, comma 1,
i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono
essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
secondo lo schema dell’articolo 2113 del codice civile.
Art. 69. - Divieto di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione
del contratto
1. I rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il
rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a
configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il
controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in
conformita' ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di
lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II -
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti
Art. 70. - Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale
rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio,
nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni
sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici
e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di
emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi naturali
improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1,
anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il
lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non
danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3
mila euro a 5 mila euro sempre nel corso di un anno
solare.
Art. 71. -
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro
accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di
recupero;
d) lavoratori extracomunitari,
regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi
alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a
svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro
disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti
accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di
prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una
tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art. 72. - Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso
le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per
prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro
accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o piu' enti
o societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione
di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni
buono consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi
imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede
al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per
prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati
anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto
al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi
contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria
trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
delle disposizionicontenute nel presente decreto legislativo il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua
gli enti e le societa' concessionarie alla riscossione
dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei
buoni e regolamenta, con appositodecreto, criteri e modalita'
per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle
relative coperture assicurative e previdenziali.
1. Per ricorrere
a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano
presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per
prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato
con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da
adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative
affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonché del costo
di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5,
all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario
della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo
conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995 n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore
nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni
all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del
buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto, di cui al
comma 1, a titolo di rimborso spese.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane e il
concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase
di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e
regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di
cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. Il termine per l’adozione del decreto di cui al
comma 1, dell’art. 72, del decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Art. 73. -
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca
dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle relative entrate contributive,
conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro
accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di
formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni
di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e
l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in
vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL,
una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo
accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74. -
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita'
agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo
o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino
al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di
breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale
senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e
di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
- PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I -
Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75. - Finalita'
1. Al fine di ridurre
il contenzioso in materia di qualificazione dei contatti di
lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto
di cui al presente decreto, nonche' dei contratti di
associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554
del codice civile, le parti possono ottenere la
certificazione del contratto secondo la procedura volontaria
stabilita nel presente Titolo.
1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo
la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
Art. 76. -
Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla
certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti
nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello
nazionale quando la commissione di certificazione sia
costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza
nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le
province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private,
comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui
al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del
lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai
sensi del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei
commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
Art. 77. -
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare
l'istanza di avviodella procedura di certificazione presso
le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione
nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua
dipendenza alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso
in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione alle commissioni istituite a
iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro.
Art. 78. -
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e'
volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza
scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono
determinate all'atto di costituzione delle commissioni di
certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone
pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve
essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro
che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorita'
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione
e' destinato a produrre effetti. Le autorita' pubbliche
possono presentare osservazioni alle commissioni di
certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve
concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere
motivato e contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere
esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono
la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la
relativa pratica di documentazione, devono essere
conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo
di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del
contratto certificato puo' essere richiesta dal servizio
competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre
autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore
del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in
sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico
riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi.
Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali vengono altresi' definiti appositi moduli
e formulari per la certificazione del contratto o del relativo
programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti
giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del
contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione
alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79. -
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento
dell'organo preposto alla certificazione del contratto di
lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in
cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei
ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80,
fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80. - Rimedi esperibili nei confronti della
certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione,
le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso
e' destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso
l'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di
procedura civile, per erronea qualificazione del contratto
oppure difformita' tra il programma negoziale certificato e la
sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita'
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita'
della qualificazione ha effetto fin dal momento della
conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento
giurisdizionale della difformita' tra il programma negoziale
e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire
dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la
difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto
dalle parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro e di definizione della controversia davanti alla
commissione di certificazione potra' essere valutato dal giudice
del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di
procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso
giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei
precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha
adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo
regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha
certificato il contratto, puo' essere presentato ricorso
contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o
per eccesso di potere.
Art. 81. -
Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo
75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza
effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma
negoziale sia in relazione alle modifiche del programma
negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del
rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei
contratti di lavoro.
Capo II -
Altre ipotesi di certificazione
Art. 82. - Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto
legislativo sono competenti altresi'a certificare le rinunzie e
transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a
conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti
stesse.
Art. 83. -
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui
al capo I e' estesa all'atto di deposito del regolamento
interno delle cooperative riguardante la tipologia dei
rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in
forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.
La procedura di certificazione attiene al contenuto del
regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura
di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni
istituite nella sede di certificazione di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un
presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in
maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
Art. 84. -
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al
capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di
stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice
civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma
negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra
somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto
legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e
indici presuntivi in materia di interposizione illecita e
appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica
della reale organizzazione dei mezzi e dellaassunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono,
ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85. - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n.
264;
b) l'articolo 2,
comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
b) l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3 e l’articolo
11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28
febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e
9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla
violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative
e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il
datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86. -
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono
essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Termini diversi, anche superiori all'anno, di
efficacia Termini diversi, comunque non superiori al 24
ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno
essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto,
stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei
sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano
nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della
disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di
rapporti di associazione in partecipazione resi senza una
effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora,
il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici
e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi
per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente
del medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto
collettivo, in una corrispondente posizione secondo il
contratto di settore analogo, a meno che il datore di
lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non
comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la
prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate
nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro
subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un
contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11
della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve
diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle
parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter
dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti
alla disciplina della somministrazione prevista dal presente
decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000,
n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione di cui al presente
decreto.
6. Per le societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della
normativa previgente opera una disciplina transitoria e di
raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla entrata
in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si
intende riferito a tutte le imprese di somministrazione, sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare
i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore
del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai
fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi
in materia.
9. La previsione della trasformazione del
rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui
la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per
quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato. La vigente disciplina in materia di contratti di
formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente
nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni
amministrative di cui all'articolo 19 si applicano anche
nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine,
le seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che
dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche
dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione
con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico
di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia
di inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice dei
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis).».
b-ter.
trasmette all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei
lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).
In assenza della certificazione della regolarità contributiva,
anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è
sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.».
10-bis. Nei casi di instaurazione di
rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono
tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come
sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19
dicembre 2002 n. 297, il giorno antecedente alla data di
instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a
decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7
dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al
comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui all’articolo 19, comma 3.
11.
L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle
regioni a statuto speciale per le quali non sia
effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in
materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13,
14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII,
capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a una verifica
con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e
ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della
valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali convoca le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la
possibilita' di affidare a uno o piu' accordi interconfederali
la gestione della messa a regime del presente decreto,
anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS
provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del
presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi
di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo
strettamente necessario alla adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
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