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Dipartimento Politiche
Attive del Lavoro
23 marzo 2003
Oggetto:
commento alla circolare n.9/04 sul part-time
Cari compagni,
il ministro del lavoro ha varato il
18 u.s. una circolare illustrativa delle novità in materia di
part-time introdotte dal D. Lgs. 276/03, che trovate allegata. La
circolare è di particolare importanza, poiché peggiora, se
possibile, le normative di legge, rappresentando a volte più
l’espressione di un odio politico nei confronti delle leggi del
governo precedente che un’interpretazione delle leggi di quello
attuale.
L’Ufficio
giuridico è al lavoro per un commento puntuale e dettagliato, noi
ci soffermeremo sulle questioni di più stringente interesse
contrattuale.
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Cancellazione
delle norme?
Va ricordato
che la tecnica adottata dal legislatore, di modificare in via
emendativa la legislazione precedente, determina l’immediata
esigibilità delle nuove norme, salvo che non sussistano
disposizioni contrattuali di tenore diverso. Da questo punto
di vista, particolare attenzione merita il punto, contenuto
nella circolare al paragrafo dedicato al lavoro supplementare,
affermante la perdita d’efficacia, anzi il venir meno delle
clausole contrattuali, anche di contratti individuali,
riguardanti l’implementazione delle disposizioni legislative
precedenti ora abrogate o modificate: si tratta di una palese
forzatura di nessun valore giuridico, trattandosi della pretesa
dell’amministrazione pubblica di dettare disposizioni per
l’autonomia collettiva su materie su cui si è realizzato il
libero incontro delle volontà contrapposte delle parti! Sarà
quindi cura delle categorie, ma soprattutto delle RSA/RSU delle
imprese le cui direzioni volessero sostenere la fine
dell’efficacia e della validità di intese precedentemente
sottoscritte, di respingere con nettezza e rigore una simile
interpretazione delle norme modificate, fino all’apertura di
conflitti sindacali e giuridici espliciti sulla difesa del
valore delle intese sottoscritte. E’ essenziale non consentire
alcuna lesione all’autonomia collettiva; una particolare
sottolineatura va posta nei confronti dei nostri colleghi di
Cisl e Uil, a salvaguardia del valore e dell’efficacia di intese
precedentemente sottoscritte, che quindi devono avere efficacia
fino a quando esse non siano modificate o da un’espressa
disposizione di legge, oppure da un altrettanto espresso atto
delle parti a suo tempo contraenti.
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Assetti
negoziali e “libertà aziendale”:
altra
forzatura, qui purtroppo fondata nel nuovo testo, la circolare
la compie sul punto degli assetti negoziali. Come si potrà ben
vedere confrontando i testi del D. Lgs. 61 “prima e dopo la
cura”, l’articolo 1, comma 3, del vecchio testo è stato
modificato in due punti. Il primo, eliminando il riferimento al
contratto collettivo applicato, cosa che il commentatore
interpreta nel modo più indecoroso (su cui appresso); il
secondo, eliminando, riguardo alla contrattazione aziendale,
l’obbligo di raccordo e di assistenza tra RSA/RSU e sindacati
territoriali (articolazione territoriale dei firmatari del CCNL
applicato nell’impresa): puntualmente, la circolare
evidenzia che, qualora la normativa del part-time non esistesse
nel CCNL di settore merceologico corrispondente, l’impresa ben
potrebbe riferirsi “ad un contratto diverso da quello applicato”
(cfr. paragrafo della circolare sul lavoro supplementare). Per
cui sarebbe possibile che in ipotesi, in un’impresa del settore
petrolifero, se il CCNL non recasse norme in proposito, si
potrebbe ben applicare, a insindacabile scelta dell’impresa, il
CCNL delle cooperative sociali! Non basta: la circolare
enfatizza che l’accordo aziendale adesso si può stipulare “non
più con la necessaria assistenza dei sindacati che hanno
negoziato e sottoscritto il contratto nazionale applicato”. La
gioia dell’estensore deve essere immensa, sia per la scomparsa
del nesso “negoziato e sottoscritto” che rende impossibile dare
corso ad intese separate se il tavolo che le avesse prodotte
fosse stato al completo, sia perché finalmente si può realizzare
il sogno degli estensori del Libro bianco, la contrattazione tra
eguali senza la noiosa presenza di terzi quali le rappresentanze
del sindacato esterno. Giova sempre ricordare che all’epoca
della sofferta discussione sulla legge sulla rappresentanza, poi
miseramente abbandonata al suo destino dalla maggioranza
parlamentare nella precedente legislatura, uno dei punti di più
grande scontro, agitato proprio dagli intellettuali oggi vicini
al governo, fu quello dell’anarchia negoziale che sarebbe
seguita alla contemporanea e scoordinata attività di organismi
elettivi dei lavoratori (le RSU) e strutture organizzative degli
iscritti (i sindacati): la formulazione oggi cancellata del D.
Lgs. 61 rappresentò il tentativo più coerente per dare una
risposta coerente a quelle preoccupazioni, istituendo appunto il
legame necessario tra chi rappresenta quei lavoratori (i loro
rappresentanti eletti) e chi ha il compito di tenere la coerenza
tra la difesa di quegli interessi e quelli dell’insieme della
“classe” dei lavoratori (i sindacati firmatari del CCNL
applicato in azienda). Oggi, evidentemente, il rischio
dell’anarchia non preoccupa il legislatore e il suo
commentatore, immaginando di poter trarre vantaggi dalla
disparità di potere tra il datore di lavoro e la rappresentanza
aziendale sprovvista dell’appoggio e del vincolo alla coerenza
del sindacato esterno. Di qui la compiaciuta sottolineatura del
commentatore che “tale disposizione consente, quindi, una
regolamentazione differenziata riguardo ai contenuti applicativi
degli aspetti demandati alla contrattazione, ad esempio con
riferimento al lavoro supplementare, clausole flessibili ed
elastiche e via dicendo”. E’ evidente
come sia invece del tutto necessario, nella contrattazione
collettiva nazionale, ripristinare la necessaria “gerarchia
delle fonti” tra i livelli negoziali: da questo punto di vista
l’intesa interconfederale sui contratti d’inserimento, e la
stessa intesa sul modello negoziale nei settori artigiani
riconfermano i rapporti esistenti fra livello nazionale e
secondi livelli, aziendali o territoriali, nel senso che sono i
CCNL a definire gli ambiti di intervento dei secondi livelli di
contrattazione. Ne consegue che questa norma “liberatoria delle
RSA” non dovrebbe trovare spazio applicativo, salvo nel caso di
imprese che non applicano il CCNL di settore, ma in esse è
piuttosto improbabile che si sia dato corso alla nomina o
all’elezione di RSA/RSU. In ogni caso andrà posta particolare
attenzione, nella definizione dei rinvii al secondo livello, che
non vi siano differenziazioni nella regolazione delle tipologie
contrattuali di impiego. Rimane l’indubbio effetto “politico” di
contrapposizione al modello del 23 luglio e alla necessità di un
raccordo tra sindacato aziendale e organizzazione confederale.
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Libertà
individuale:
l’apice viene raggiunto nell’enfasi dedicata allo spazio per
intese che prescindano dall’esistenza di accordi collettivi: sia
nel paragrafo sul supplementare, che su quello delle clausole
elastiche e flessibili, il commentatore ricorda in continuazione
come le normative siano applicabili per semplice accordo
individuale, anche se la contrattazione collettiva non fosse
intervenuta. Qui credo ci sia poco che la contrattazione possa
fare, salvo predisporre contenziosi individuali riferiti ai
profili di seguito trattati. Ma questo
riconferma la necessità, per la contrattazione collettiva, di
non lasciare alcun rinnovo contrattuale senza aver introdotto,
modificato o confermato in esplicito le normative sul part-time,
proprio per asciugare ogni spazio giustificativo di accordi
individuali senza una copertura contrattuale collettiva di
riferimento.
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Lavoro
supplementare:
viene avallata la peggiore interpretazione possibile delle nuove
norme, sia per quanto riguarda l’obbligatorietà della
prestazione supplementare nei limiti del tetto eventualmente
stabilito dalla contrattazione, sia per quanto riguarda la
sanzionabilità disciplinare per “rifiuti ingiustificati”. Non si
aggiunge per carità di patria che la ripetizione di
“ingiustificati rifiuti” e di provvedimenti disciplinari
conseguenti potrebbe ben configurare quanto la legge esclude,
ossia la risoluzione del rapporto, motivata non già dall’ultimo
ingiustificato rifiuto, ma dalla reiterazione del provvedimento
disciplinare… La contrattazione a tutti i livelli dovrà
ribadire la natura volontaria di ogni singola prestazione di
lavoro supplementare, come fatto ad es. nel rinnovo dei
grafici, o comunque affermare l’impossibilità di sanzioni
disciplinari per la mancata prestazione. A tale proposito va
ricordata la sentenza 210 del maggio 1992 della Corte
Costituzionale, in cui si argomentò sulla necessità per il
singolo lavoratore part-time di poter disporre del tempo
necessario per la ricerca e lo svolgimento di altra attività che
gli permettesse di integrare il reddito derivante dal rapporto a
part-time per raggiungere quanto previsto dall’art.36 Cost.
(“un’esistenza libera e dignitosa per sé e la propria
famiglia”). Se la prestazione supplementare è dovuta, è evidente
che non si può avere alcuna certezza di poter stringere altro
rapporto di lavoro, e quindi si è in contrasto con la sentenza
210/92.
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Consolidamento
e calcolo forfetario dell’incidenza degli istituti differiti:
fedele alla linea, la circolare non evita di sottolineare la
cancellazione delle norme legali riguardanti i due istituti,
cosa che ovviamente non fa venir meno l’efficacia delle
disposizioni contrattuali esistenti in proposito.
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“Conseguenze
del superamento del tetto”:
ugualmente sottolineata la cancellazione della norma che
disponeva la maggiorazione almeno del 50% per ogni ora di
supplementare prestata oltre il tetto convenuto
contrattualmente, adesso si devono definire le “conseguenze” di
ciò, che l’estensore si premura di suggerire ben potrebbero
consistere in “riposi”. Cosa se ne facciano lavoratori a tempo
parziale di altri riposi, a fronte di prestazioni evidentemente
concesse per integrare il reddito del rapporto contrattuale, è
di difficile comprensione.
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Lavoro
straordinario:
per una curiosa eterogenesi dei fini, il commentatore si trova
qui preso in trappola dalle stesse norme che vuole applicare.
Avendo disposto il legislatore che valgono i riferimenti del D.
Lgs. 66/03, si pone il problema di cosa sia straordinario nel
caso di un part-time verticale, posto che la definizione
contempla che egli svolga lavoro a tempo pieno per singole
giornate, settimane o mesi. Avendo soppresso il D. Lgs. 66 la
nozione di “orario giornaliero”, ne deriva la strana conseguenza
che lo straordinario per il part-time verticale è quantificabile
solo alla fine della settimana, qualora si sia superato l’orario
settimanale, cosa per definizione impossibile per i part-time
verticali che lavorano solo alcuni giorni la settimana, a
meno di ammettere che in quella settimana il lavoratore
part-time avesse lavorato più di 40 ore! La conseguenza è
che lo straordinario si applicherebbe solo a part-time verticali
con prestazioni settimanali o mensili, e che agli altri casi
siano applicate le norme sul supplementare o sulle clausole
elastiche in aumento. Se si connettesse strutturalmente il
lavoro supplementare con il diritto al suo consolidamento, la
soluzione proposta sarebbe perfino auspicabile, ma è improbabile
si troverebbe il consenso dell’estensore della circolare…
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Ma le
sorprese sull’orario non sono finite: nelle definizioni il
commentatore si è trovato di fronte ad un problema, se cioè
possa esisterere in assoluto un part-time orizzontale, in
quanto la definizione di esso come colui che svolge una
prestazione in orario inferiore a quello giornaliero, cozza
con l’abrogazione, sempre a causa del D. Lgs. 66/03, della
nozione stessa di orario giornaliero. Ecco che soccorre
un’invenzione incredibile del commentatore, ossia che “la
contrattazione collettiva potrà dettare una definizione di
orario giornaliero che, ovviamente, avrà valore solo ai fini
del lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale”. Con il che
s’immagina uno scenario in cui si definisce un limite di
orario giornaliero, che però non vale ai fini ad es. dello
straordinario dei lavoratori a tempo pieno, ma solo ai fini di
stabilire se una persona è a part-time oppure no! E’ pacifico
che tutto ciò ha un rilievo per i CCNL dove non sia presente
una definizione contrattuale di orario giornaliero.
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Clausole
elastiche o flessibili:
come premessa, va rilevato come con le modifiche di legge
l’apposizione di clausole elastiche e flessibili sia non più una
disponibilità esclusiva della contrattazione collettiva, ma sia
al contrario disponibile anche ai singoli contraenti un
contratto di lavoro, il che fa venir meno quel ruolo
autorizzatorio, e quindi regolativo, dell’autonomia collettiva
rispetto ai singoli. Conseguenza di ciò è che si cercherà, da
parte delle imprese, di non normare nelle sedi contrattuali
proprie il ricorso a questi rapporti e le condizioni cui
dovranno uniformarsi, ed invece si privilegerà la pattuizione
individuale. E’ poi del tutto ridicola la previsione, contenuta
nella legge, della possibilità di assistenza da parte della RSA
che il lavoratore può richiedere all’atto dell’assunzione,
essendo da un lato escluso che il lavoratore all’atto
dell’assunzione possa avere la forza di imporre una simile
presenza, ed essendo altresì del tutto superflua la stessa
presenza nel caso essa venga imposta, in quanto in quel caso si
tratterebbe di un lavoratore dal potere individuale così forte
da non avere bisogno di alcun intervento di aiuto. E’ vero
invece l’opposto, cioè che si avrebbe bisogno dell’assistenza
del sindacato proprio quando non la si richiede perché troppo
deboli o spaventati. Ma questo approccio si fonda sul principio
non detto, che cioè non sussiste più un “contraente debole” che
la legge dovrebbe tutelare, ma che il contratto individuale si
stipula nel libero incontro delle volontà e delle convenienze…
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sparisce il
diritto al ripensamento, il che comporta, per il malcapitato
sottoscrittore di clausole elastiche, la necessità di
dimettersi qualora si renda conto dell’impossibilità di
conciliare lo svolgimento della prestazione con le altre
esigenze di vita e di lavoro. Siamo in presenza di una
costrizione inaccettabile, che può far sorgere profili anche
di costituzionalità della norma. E’ evidente che qualsiasi
pattuizione di clausole elastiche di tipo contrattuale debba
prevedere tale diritto come necessario equilibrio di una
condizione di totale subalternità al volere dell’imprenditore
che è contraria alla stessa ratio delle normative sull’orario
di lavoro.
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Il
preavviso, definito nella legge di “almeno due giorni
lavorativi” è interpretato in modo assolutamente ambiguo nel
senso che “le parti…possono stabilire una diversa misura…ma
non eliminarlo completamente”. Se l’italiano ha un senso, si
potrebbe dedurre che la durata possa essere accorciata, il che
sarebbe palesemente illegale.
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Analogamente
a quanto disposto sul lavoro supplementare, anche qui si fa
cenno a “compensazioni” a fronte della sottoscrizione di
clausola elastica, che sono rimesse all’autonomia collettiva,
anche se si cita la delega (legge 30/03) che parlava
esplicitamente di maggiorazioni retributive.
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Nel caso
specifico della flessibilità in aumento, la circolare fa una
distinzione tra clausola in aumento e lavoro supplementare o
straordinario, in quanto l’effetto della prima sarebbe
definitivo e non temporaneo come nel caso del lavoro
supplementare. L’effetto di una tale considerazione potrebbe
suggerire che alla prima variazione in aumento il contratto
s’intenda trasformato in maniera strutturale nel nuovo
quantitativo di ore, ma subentra subito la precisazione che
“tale incremento può ovviamente essere delimitato nel tempo e
potrebbe anche essere solo eventuale”, con il che si può dire
che le illusioni spariscono e si torna alla triste realtà di
prestazioni elevabili ad libitum da parte dell’impresa, solo
se questa lo desideri. Il combinato disposto delle norme in
commento, con quelle dell’obbligatorietà del lavoro
supplementare, fanno concludere che la tendenza per il futuro
sarà di privilegiare, da parte delle imprese, l’offerta di
part-time con requisiti d’orario minimi (otto ore a
settimana?) con la costrizione alla sottoscrizione di clausole
elastiche oppure allo svolgimento di supplementare senza
consolidamento: insomma il contrario delle affermazioni sulla
maggiore conciliabilità di vita famigliare e lavoro su cui
l’ideologia governativa tanto insiste perfino nelle premesse
della circolare in commento. Di qui una particolare attenzione
nella contrattazione a stabilire minimi di prestazione per i
contratti a part-time, se possibile elevando quelli esistenti.
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Trasformazione
dei rapporti:
anziché un diritto generale all’informazione su possibili
occasioni di trasformazione, con la relativa precedenza rispetto
a nuovi ingressi, adesso si è in presenza di eventuali clausole
individuali di prelazione, da inserirsi nel contratto
individuale, e non più contemplate nella legislazione.
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Computo:
come nella legge, adesso i part-time contano pro quota anche nel
computo del monte ore dei diritti sindacali. Già si commentò a
suo tempo la gravità nel D. Lgs. 61/00 di aver accettato il
criterio del pro rata ai fini del calcolo dei dipendenti (es. ai
fini dell’applicabilità dell’art.18 o degli ammortizzatori
sociali), adesso non resta che contemplare mestamente il ridursi
drastico, specie dove i part-time sono la figura tipica
dell’organizzazione del lavoro (es. ipermercati, ristorazione
veloce), dell’agibilità sindacale.
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Estensione
all’agricoltura:
la norma di legge viene interpretata seccamente come estensione
tout court dell’istituto al comparto agricolo, senza la benché
minima considerazione della complessa situazione che si verrebbe
a creare, ad es. riguardo agli accrediti contributivi in
agricoltura che come è noto funzionano per intere giornate e non
per “mezze prestazioni”. Come uscirne fuori non è dato saperlo
dalla lettura della circolare, e dovrebbe essere compito delle
parti del settore avanzare legittime richieste di correzione al
legislatore.
Come risulta
chiaro da questi cenni, l’effetto di questa circolare e di queste
norme è devastante. Si tratta a questo punto di essere
estremamente rigorosi nell’azione contrattuale, riconfermando in
sostanza la volontarietà del ricorso al lavoro supplementare, il
diritto al ripensamento in caso di sottoscrizione delle clausole
elastiche, nonché il principio generale del consolidamento delle
prestazioni in eccesso rispetto al contratto individuale
sottoscritto.
Ma crediamo sia
il caso anche di promuovere e sostenere iniziative di tipo
politico, nei confronti delle forze politiche di opposizione in
primo luogo, e di contenzioso vertenziale, nei confronti di
imprese dove la presenza di lavoratori a part-time sia
significativa. Nei prossimi giorni esploreremo se ed in che misura
l’organizzazione sindacale, come agente negoziale, possa essere
legittimata ad agire in prima persona.
Cordialmente
p. il
Dipartimento Politiche attive del lavoro
Claudio Treves
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