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- Nuova normativa
- Art. 17 Legge n. 25/99
(recepimento di norme comunitarie)
- Dlgs 345/99
- (Recepimento Direttiva Cee 94/33)
- Dlgs 532/99
- (attuativo di legge delega)
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- si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzano
prestazioni in orario notturno
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- chi svolge, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo orario
giornaliero nel periodo notturno o una parte dell’orario come stabilito
dal contratto collettivo.
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- obbligo per il datore di lavoro di dare la priorità assoluta
ai lavoratori ed alle lavoratrici che ne facciano richiesta,
tenuto conto delle esigenze aziendali
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- DIVIETO per i minori, salvo nel campo artistico, sportivo, pubblicitario
e culturale (ma con autorizzazione del genitore e della DPL).
- I sedicenni possono prestarlo, temporaneamente, solo in caso di forza maggiore, se non
ci sono altri lavoratori, (ma con diritto di riposo compensativo e
comunicazione alla DPL)
- Per i minori è lavoro notturno quello prestato fra ore 22 e le ore 6 o
fra le 23 e le 7
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- ALTRI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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- madre o padre (in alternativa fra loro se conviventi) di bambino di età inferiore ai tre
anni
- unico genitore affidatario di minore di 12 anni
- lavoratore o lavoratrice con a carico disabile legge
104/92
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- Preventivi (per accertare l’idoneità)
- Periodici (almeno ogni due anni)
- In ogni caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il
lavoro notturno
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- il lavoratore le cui condizioni di salute divengono incompatibili con il
lavoro notturno
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- Preventivamente al lavoratore ed al rappresentante della sicurezza circa
i maggiori rischi derivanti e le misure di prevenzione e sicurezza
- R.L.S. e OO. SS su rischi particolari
- Successivamente alla DPL ed alle OO. SS
circa l’esecuzione del lavoro notturno non previsto nei contratti
collettivi
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- arresto o ammenda
per mancate visite mediche;
- sanzione amministrativa
per ogni giorno ed ogni lavoratore per cui non è stato rispettato
il limite dell’orario di lavoro.
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