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Decreto legislativo sul lavoro notturno del 26 novembre 1999

Art. 1

(Campo di applicazione)

1 - Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con
prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradario,
marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in
formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare
e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 4.
 
 

2 - Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli dei Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del
rapporto di impiego, con le modalità individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri dei
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per
la funzione pubblica, da emanarsi entro 120 giorni dalla dato di entrata in vigore dei presente decreto.

Art.2

(Definizioni)

1 - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) - lavoro notturno, l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra
la mezzanotte e le cinque del mattino;

b) - lavoratore notturno:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del
suo tempo dl lavoro giornaliero; qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il
periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavora normale secondo le norme definite dal
Contratto collettiva nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il
suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

2) - I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di
cui al comma 1, lettere a) e b).

Art.3

(Limitazioni al lavoro notturno)

1) - Siano adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto
conto delle esigenze organizzative aziendali.

2) - Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge, 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo
17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'articolo 15, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345, la
contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità
rispetto a quelle di cui al comma 1.

Art. 4

(Durata della prestazione)

1) - L'orario di lavoro' dei lavoratori notturni non può are le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte
dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di
riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2) - Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali nazionali dì categoria comparativamente
più rappresentative e delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che
comportano rischi particolari a rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di
ventiquattro ore.

3) - Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non viene preso
in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al
comma 1.

Art. 5

(Tutela della salute)

1) - I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di Iavoro, per il tramite del medico
competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza dì controindicazioni al lavoro notturno a cui
sono adibiti;

b) ad accertamenti periodici almeno ogni due per controllare il loro stato dì salute;

c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

Art. 6

(Trasferimento al lavoro diurno)

1) - Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno,
accertata tramite il medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli
diurni.

2) - La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e
individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.

Art.7

(Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva)

1) - La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti
dei lavoratori notturni e la relativa rnaggiorazione retributiva.

2) - Il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e almeno
annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.

Art.8

(Rapporti sindacali)

1) - L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero
delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la consultazione è effettuata e
conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

Art.9

(Doveri di informazione)

1) - Il datare di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui
maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
 
 

2) - Il datore di lavoro garantisce, l'informazione sui la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei
lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i
rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10

(Comunicazione del lavoro notturno)

1) - Il datore di lavoro informa per iscritto la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, competente
per il territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre
1923, n. 1955.

Art. 11

(Misure di protezione personale e collettiva)

1) - Durante il lavora notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro
notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.

2) - Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli
articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le
lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di
protezione personale e collettiva.

3) - I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n.
135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art.12

(Sanzioni)

1) - Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) - con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, per la violazione di cui all'articolo 5;

b) - con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore
adibito al lavoro notturno altre i limiti temporali di cui all'articolo 4.
 
 
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