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Decreto
legislativo sul lavoro notturno del 26 novembre 1999
Art. 1
(Campo di applicazione)
1 - Il presente decreto si applica
a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori
e lavoratrici con
prestazioni di lavoro notturno,
ad eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario,
stradario,
marittimo, della navigazione interna,
della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché
delle attività dei medici in
formazione. Nei confronti del personale
dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione
familiare
e dei lavoratori addetti al culto
dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova
applicazione la
disposizione di cui all'articolo
4.
2 - Nei riguardi delle forze armate
e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli dei
Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalità istituzionali
alle attività degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente
decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del
rapporto di impiego, con le modalità
individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri
dei
lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e per
la funzione pubblica, da emanarsi
entro 120 giorni dalla dato di entrata in vigore dei presente decreto.
Art.2
(Definizioni)
1 - Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto si intende per:
a) - lavoro notturno, l'attività
svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l'intervallo fra
la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) - lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante
il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del
suo tempo dl lavoro giornaliero;
qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il
periodo notturno almeno una parte
del suo orario di lavora normale secondo le norme definite dal
Contratto collettiva nazionale di
lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore
notturno
qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il
suddetto limite minimo è
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
2) - I contratti collettivi individuano
le condizioni e i casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro
notturno di
cui al comma 1, lettere a) e b).
Art.3
(Limitazioni al lavoro notturno)
1) - Siano adibiti al lavoro notturno
con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano
richiesta, tenuto
conto delle esigenze organizzative
aziendali.
2) - Fuori dei casi previsti dall'articolo
5, commi 1 e 2 della legge, 9 dicembre 1977, n. 903, come sostituito dall'articolo
17, comma 1, della legge 5 febbraio
1999, n. 25, e dall'articolo 15, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n.345, la
contrattazione collettiva può
determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno,
ovvero ulteriori priorità
rispetto a quelle di cui al comma
1.
Art. 4
(Durata della prestazione)
1) - L'orario di lavoro' dei lavoratori
notturni non può are le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione
da parte
dei contratti collettivi, anche
aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo
di
riferimento più ampio sul
quale calcolare come media il suddetto limite.
2) - Entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del
lavoro e
della previdenza sociale, previa
consultazione delle Organizzazioni sindacali nazionali dì categoria
comparativamente
più rappresentative e delle
Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco
delle lavorazioni che
comportano rischi particolari a
rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore
nel caso di ogni periodo di
ventiquattro ore.
3) - Il periodo minimo di riposo
settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n.
370, non viene preso
in considerazione per il computo
della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti
collettivi di cui al
comma 1.
Art. 5
(Tutela della salute)
1) - I lavoratori notturni devono
essere sottoposti a cura e a spese del datore di Iavoro, per il tramite
del medico
competente di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a) ad accertamenti preventivi volti
a constatare l'assenza dì controindicazioni al lavoro notturno a
cui
sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno
ogni due per controllare il loro stato dì salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti
condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
Art. 6
(Trasferimento al lavoro diurno)
1) - Nel caso in cui sopraggiungano
condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione
di lavoro notturno,
accertata tramite il medico competente,
è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri
ruoli
diurni.
2) - La contrattazione collettiva
definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e
individua le soluzioni nel caso
in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.
Art.7
(Riduzione dell'orario di lavoro
e maggiorazione retributiva)
1) - La contrattazione collettiva
stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile
nei confronti
dei lavoratori notturni e la relativa
rnaggiorazione retributiva.
2) - Il Ministro dei lavoro e della
previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e almeno
annualmente, le disposizioni introdotte
dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.
Art.8
(Rapporti sindacali)
1) - L'introduzione del lavoro notturno
è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie,
ovvero
delle rappresentanze sindacali aziendali
e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale; la consultazione è
effettuata e
conclusa entro sette giorni a decorrere
dalla comunicazione del datore di lavoro.
Art.9
(Doveri di informazione)
1) - Il datare di lavoro, prima dell'adibizione
al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza
sui
maggiori rischi derivanti dallo
svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2) - Il datore di lavoro garantisce,
l'informazione sui la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione
dei
lavoratori per la sicurezza, ovvero
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni
che comportano i
rischi particolari di cui all'articolo
4, comma 2.
Art. 10
(Comunicazione del lavoro notturno)
1) - Il datore di lavoro informa
per iscritto la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del
lavoro, competente
per il territorio, con periodicità
annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo
o compreso in
regolari turni periodici, quando
esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa
alle
organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio
decreto 10 settembre
1923, n. 1955.
Art. 11
(Misure di protezione personale e
collettiva)
1) - Durante il lavora notturno il
datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali
di cui
all'articolo 8, un livello di servizi
e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche
del lavoro
notturno e assicura un livello di
servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
2) - Il datore di lavoro, previa
consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone,
ai sensi degli
articoli 40 e seguenti del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano
le
lavorazioni che comportano rischi
particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate
misure di
protezione personale e collettiva.
3) - I contratti collettivi possono
prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente
alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie
di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno
1990, n.
135, e alla legge 26 giugno 1990,
n. 162.
Art.12
(Sanzioni)
1) - Il datore di lavoro e il dirigente
sono puniti:
a) - con la sanzione di cui all'articolo
89, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, per la violazione di cui all'articolo
5;
b) - con la sanzione amministrativa
da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore
adibito al lavoro notturno altre
i limiti temporali di cui all'articolo 4.
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