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A tutti i soci lavoratori della imprese cooperative dell'Emilia Romagna

La legge sul socio lavoratore più certezze e più diritti

Legge integrale

Il 3 aprile 2001 è stata approvata dal Parlamento la legge n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
Una legge importante, per la quale la CGIL si è fortemente battuta.

Il socio-lavoratore è finalmente riconosciuto sia come gestore d’impresa che come prestatore d’opera.

La legge stabilisce che i soci-lavoratori d’impresa cooperativa, oltre al rapporto associativo, instaurano anche un rapporto di lavoro che può essere subordinato o autonomo o parasubordinato e da ciò derivano le conseguenze di natura fiscale, previdenziale, giuridica.
A tali rapporti di lavoro sono garantite:
· le stesse tutele che riguardano gli altri lavoratori  (ad esempio lo statuto dei diritti dei lavoratori, la legge sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, gli ammortizzatori sociali e le prestazioni previdenziali: D.S. agricola, ecc.);
· un trattamento economico complessivo, proporzionato all’attività svolta, che per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato non può essere inferiore ai minimi previsti dal CCNL del settore (da intendersi come pieno riconoscimento dei due livelli contrattuali nazionale e decentrato).  L’assemblea dei soci, secondo modalità stabilite con accordo sindacale, può deliberare ulteriori trattamenti economici sotto forma di maggiorazione retributiva, o sotto forma di ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

La legge afferma anche che, entro un periodo di 5 anni, deve essere equiparata la contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci-lavoratori di cooperative che sono in regime di salario convenzionale (es. DPR 602/70)  a quella dei dipendenti, ed in relazione a ciò rimanda ad atti successivi da promulgare.
 

La legge ridefinisce l’attività di controllo e di vigilanza sulla cooperazione al fine di una piena aderenza ai contenuti di democrazia associativa, partecipazione, solidarietà e mutualità.

Anche per l’azione sindacale diventa pertanto decisiva la definizione dei nuovi regolamenti a cui le singole imprese cooperative sono tenute entro 9 mesi dalla data di approvazione della presente legge. I regolamenti, considerati a tutti gli effetti atti pubblici,  debbono essere depositati entro 3 mesi dall’approvazione dell’Assemblea dei Soci presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

Nel merito il regolamento deve contenere:
· le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative di tutti i soci in rapporto ai loro profili professionali ed alla organizzazione aziendale. Per la CGIL sono da respingere scelte di rapporti di lavoro parasubordinati o autonomi non motivati dall’organizzazione del lavoro e dai contenuti concreti del rapporto (livello di autonomia/subordinazione e grado di libertà nella esecuzione della prestazione) e che mettono in discussione la struttura lavorativa preesistente;
· il richiamo al CCNL applicabile per i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. Per la CGIL ciò non può che intendersi come applicazione piena dei due livelli contrattuali nazionale e decentrato;
· il richiamo alle normative vigenti per i rapporti diversi da quelli subordinati;
· i piani di avviamento di una nuova impresa sulla base di accordi definiti tra cooperazione e sindacato;
· l’attribuzione all’Assemblea di poteri, in caso di crisi aziendale, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, per la riduzione di eventuali trattamenti economici integrativi e per la non distribuzione degli utili durante tutto il periodo considerato, per apporti economici ulteriori da parte dei singoli soci. Per la CGIL è evidente che tale materia deve essere oggetto di confronto tra la parti, anche in relazione alle indubbie implicazioni di carattere generale (es. ricorso agli ammortizzatori).

La legge sottolinea che non sono ammesse nei regolamenti disposizioni derogatorie peggiorative.

Con l’approvazione della legge si è aperta una nuova fase la cui corretta e puntuale gestione potrà consentire alla cooperazione di assumere un ruolo ancor più rilevante e qualificato nel Paese.

L’impegno del sindacato e della FLAI-CGIL sarà ancora una volta in tale direzione.

Giugno 2001

 

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