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A
tutti i soci lavoratori della imprese cooperative dell'Emilia Romagna
La legge sul socio lavoratore
più certezze e più diritti
Legge integrale
Il 3 aprile 2001 è stata approvata dal Parlamento la legge
n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
Una legge importante, per la quale la CGIL si è fortemente
battuta.
Il socio-lavoratore è finalmente riconosciuto sia come gestore
d’impresa che come prestatore d’opera.
La legge stabilisce che i soci-lavoratori d’impresa cooperativa,
oltre al rapporto associativo, instaurano anche un rapporto di lavoro che
può essere subordinato o autonomo o parasubordinato e da ciò
derivano le conseguenze di natura fiscale, previdenziale, giuridica.
A tali rapporti di lavoro sono garantite:
· le stesse tutele che riguardano gli altri lavoratori
(ad esempio lo statuto dei diritti dei lavoratori, la legge sulla sicurezza
ed igiene nei luoghi di lavoro, gli ammortizzatori sociali e le prestazioni
previdenziali: D.S. agricola, ecc.);
· un trattamento economico complessivo, proporzionato all’attività
svolta, che per il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato
non può essere inferiore ai minimi previsti dal CCNL del settore
(da intendersi come pieno riconoscimento dei due livelli contrattuali nazionale
e decentrato). L’assemblea dei soci, secondo modalità stabilite
con accordo sindacale, può deliberare ulteriori trattamenti economici
sotto forma di maggiorazione retributiva, o sotto forma di ristorno in
misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.
La legge afferma anche che, entro un periodo di 5 anni, deve essere
equiparata la contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci-lavoratori
di cooperative che sono in regime di salario convenzionale (es. DPR 602/70)
a quella dei dipendenti, ed in relazione a ciò rimanda ad atti successivi
da promulgare.
La legge ridefinisce l’attività di controllo e di vigilanza
sulla cooperazione al fine di una piena aderenza ai contenuti di democrazia
associativa, partecipazione, solidarietà e mutualità.
Anche per l’azione sindacale diventa pertanto decisiva la definizione
dei nuovi regolamenti a cui le singole imprese cooperative sono tenute
entro 9 mesi dalla data di approvazione della presente legge. I regolamenti,
considerati a tutti gli effetti atti pubblici, debbono essere depositati
entro 3 mesi dall’approvazione dell’Assemblea dei Soci presso la Direzione
Provinciale del Lavoro.
Nel merito il regolamento deve contenere:
· le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative
di tutti i soci in rapporto ai loro profili professionali ed alla organizzazione
aziendale. Per la CGIL sono da respingere scelte di rapporti di lavoro
parasubordinati o autonomi non motivati dall’organizzazione del lavoro
e dai contenuti concreti del rapporto (livello di autonomia/subordinazione
e grado di libertà nella esecuzione della prestazione) e che mettono
in discussione la struttura lavorativa preesistente;
· il richiamo al CCNL applicabile per i soci-lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato. Per la CGIL ciò non può che
intendersi come applicazione piena dei due livelli contrattuali nazionale
e decentrato;
· il richiamo alle normative vigenti per i rapporti diversi
da quelli subordinati;
· i piani di avviamento di una nuova impresa sulla base di
accordi definiti tra cooperazione e sindacato;
· l’attribuzione all’Assemblea di poteri, in caso di crisi
aziendale, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, per la riduzione
di eventuali trattamenti economici integrativi e per la non distribuzione
degli utili durante tutto il periodo considerato, per apporti economici
ulteriori da parte dei singoli soci. Per la CGIL è evidente che
tale materia deve essere oggetto di confronto tra la parti, anche in relazione
alle indubbie implicazioni di carattere generale (es. ricorso agli ammortizzatori).
La legge sottolinea che non sono ammesse nei regolamenti disposizioni
derogatorie peggiorative.
Con l’approvazione della legge si è aperta una nuova fase
la cui corretta e puntuale gestione potrà consentire alla cooperazione
di assumere un ruolo ancor più rilevante e qualificato nel Paese.
L’impegno del sindacato e della FLAI-CGIL sarà ancora una
volta in tale direzione.
Giugno 2001
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