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Attuazione della direttiva
98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2112 del codice civile
- Art. 2.
Modifiche
all'articolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428
- Art. 3.
Disposizioni finali
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2112 del codice civile
1. L'articolo 2112 del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che
il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire
la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti
da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto
di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo
livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in
materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé
motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono
una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo
comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali
il trasferimento e' attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di
parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come
tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.".
Art. 2.
Modifiche
all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
1. All'articolo 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,
un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici
lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda,
ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne
comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato
l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante
tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie,
ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate,
nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti
dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere
assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale
alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a)
la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato
trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali
per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi
ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di
categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette
giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i
soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora,
decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi
previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente
articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al
trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non
giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.".
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1o
luglio 2001.
2. Il presente decreto non
comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello
Stato.
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